Decisione di esecuzione (UE) 2025/1160 della Commissione, del 5 giugno 2025, relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Bulgaria e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2025/948 notificata con il numero C(2025) 3705
Decisione di esecuzione (UE) 2025/1160 della Commissione, del 5 giugno 2025, relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Bulgaria e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2025/948 [notificata con il numero C(2025) 3705]
EN: Commission Implementing Decision (EU) 2025/1160 of 5 June 2025 concerning certain emergency measures relating to sheep pox and goat pox in Bulgaria and repealing Implementing Decision (EU) 2025/948 (notified under document C(2025) 3705)
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/1160
10.6.2025
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/1160 DELLA COMMISSIONE
del 5 giugno 2025
relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Bulgaria e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2025/948
[notificata con il numero C(2025) 3705]
(Il testo in lingua bulgara è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale")
(
1
)
, in particolare l'articolo 259, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)
Il vaiolo degli ovini e dei caprini è una malattia virale infettiva che colpisce gli ovini e i caprini e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.
(2)
In caso di comparsa di un focolaio di vaiolo degli ovini e dei caprini in ovini o caprini, è grave il rischio che la malattia possa diffondersi ad altri stabilimenti di ovini o caprini.
(3)
Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione
(
2
)
integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione
(
3
)
. In particolare gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, tra cui il vaiolo degli ovini e dei caprini, l'istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l'applicazione di determinate misure nella zona interessata. L'articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce inoltre che la zona soggetta a restrizioni comprende una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza.
(4)
La decisione di esecuzione (UE) 2025/948 della Commissione
(
4
)
, adottata il 15 maggio 2025 nel quadro del regolamento (UE) 2016/429, stabilisce alcune misure di emergenza provvisorie contro l'infezione da vaiolo degli ovini e dei caprini in Bulgaria applicabili fino al 7 giugno 2025.
(5)
Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2025/948 stabilisce che le zone di protezione e di sorveglianza che devono essere istituite da tale Stato membro conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 in seguito alla comparsa di un focolaio di infezione da vaiolo degli ovini e dei caprini devono comprendere almeno le aree elencate nell'allegato di tale decisione di esecuzione.
(6)
Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2025/948 la Bulgaria ha notificato alla Commissione la comparsa di altri due focolai di infezione da vaiolo degli ovini e dei caprini in stabilimenti in cui sono detenuti ovini e caprini, situati nella provincia di Haskovo.
(7)
Alla luce della situazione epidemiologica relativa al vaiolo degli ovini e dei caprini in Bulgaria, in particolare tenuto conto di questi due nuovi focolai, è opportuno adattare, in termini sia spaziali sia temporali, le misure di emergenza provvisorie previste dalla decisione di esecuzione (UE) 2025/948 e prorogarle al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia in Bulgaria o nel resto dell'Unione. L'elenco aggiornato delle aree in cui deve essere istituita in Bulgaria una zona soggetta a restrizioni per il vaiolo degli ovini e dei caprini e la durata prevista di tali zone dovrebbero pertanto figurare nell'allegato della presente decisione.
(8)
Le dimensioni delle zone di protezione e di sorveglianza e la durata delle misure da applicare in tali zone si basano sui criteri di cui all'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, tra cui la situazione epidemiologica relativa al vaiolo degli ovini e dei caprini nelle aree interessate dalla malattia e la situazione epidemiologica generale del vaiolo degli ovini e dei caprini nello Stato membro interessato dalla malattia, come pure il livello di rischio di ulteriore diffusione della malattia, e sono conformi alle norme stabilite dal regolamento delegato (UE) 2020/687. La durata delle misure tiene inoltre conto delle norme internazionali del codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH)
(
5
)
.
(9)
È pertanto opportuno abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2025/948 e sostituirla con la presente decisione.
(10)
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Bulgaria provvede affinché:
a)
sia immediatamente istituita dall'autorità competente di tale Stato membro una zona soggetta a restrizioni, comprendente zone di protezione e di sorveglianza, a norma dell'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687 e nel rispetto delle condizioni stabilite dal medesimo articolo;
b)
le zone di protezione e di sorveglianza di cui alla lettera a) comprendano almeno le aree elencate nell'allegato della presente decisione;
c)
le misure da applicare obbligatoriamente nelle zone di protezione e di sorveglianza si applichino almeno fino ai termini di cui all'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La decisione di esecuzione (UE) 2025/948 è abrogata.
Articolo 3
La Repubblica di Bulgaria è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2025
Per la Commissione
Olivér VÁRHELYI
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj
.
(
2
)
Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (
GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/oj
).
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (
GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/oj
).
(
4
)
Decisione di esecuzione (UE) 2025/948 della Commissione, del 15 maggio 2025, relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Bulgaria (
GU L, 2025/948, 16.5.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/948/oj
).
(
5
)
https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/
.
ALLEGATO
Zone di protezione e di sorveglianza istituite attorno ai focolai confermati
Regione e numero di riferimento ADIS del focolaio
Aree istituite come zone di protezione e di sorveglianza, facenti parte della zona soggetta a restrizioni in Bulgaria di cui all'articolo 1
Termine ultimo di applicazione
Regione di Haskovo
BG-CAPRIPOX-2025-00004
BG-CAPRIPOX-2025-00005
Zona di protezione:
Those parts of the region of Haskovo, contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 41.7231, Long. 26.3188 (2025/4), Lat. 41.7171, Long. 26.316 (2025/5).
18.6.2025
Zona di sorveglianza:
Those parts of the region of Haskovo, contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 41.7231, Long. 26.3188 (2025/4), Lat. 41.7171, Long. 26.316 (2025/5), excluding the areas contained in the protection zone.
27.6.2025
Zona di sorveglianza:
Those parts of the region of Haskovo, contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 41.7231, Long. 26.3188 (2025/4), Lat. 41.7171, Long. 26.316 (2025/5).
19.6.2025 - 27.6.2025
Regione di Haskovo
BG-CAPRIPOX-2025-00006
Zona di protezione:
Those parts of the region of Haskovo, contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 42.1161, Long. 26.182 (2025/6).
18.6.2025
Zona di sorveglianza:
Those parts of the region of Haskovo, contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 42.1161, Long. 26.182 (2025/6), excluding the areas contained in the protection zone.
27.6.2025
Zona di sorveglianza:
Those parts of the region of Haskovo, contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 42.1161, Long. 26.182 (2025/6).
19.6.2025-27.6.2025
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/1160/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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