Decisione (UE) 2025/1168 del Consiglio, del 5 giugno 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato delle parti della convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, nel corso della sua 18a riunione, in merito alle raccomandazioni e conclusioni rivolte ad alcune parti e relative all’attuazione della convenzione, per quanto riguarda le questioni attinenti alla cooperazio
Decisione (UE) 2025/1168 del Consiglio, del 5 giugno 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato delle parti della convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, nel corso della sua 18a riunione, in merito alle raccomandazioni e conclusioni rivolte ad alcune parti e relative all’attuazione della convenzione, per quanto riguarda le questioni attinenti alla cooperazione giudiziaria in materia penale, all’asilo e al non respingimento
EN: Council Decision (EU) 2025/1168 of 5 June 2025 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Committee of the Parties to the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence, at its 18th meeting, on the recommendations and conclusions addressed to certain Parties on their implementation of that Convention, with regard to matters related to judicial
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/1168
10.6.2025
DECISIONE (UE) 2025/1168 DEL CONSIGLIO
del 5 giugno 2025
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato delle parti della convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, nel corso della sua 18
a
riunione, in merito alle raccomandazioni e conclusioni rivolte ad alcune parti e relative all’attuazione della convenzione, per quanto riguarda le questioni attinenti alla cooperazione giudiziaria in materia penale, all’asilo e al non respingimento
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 78, paragrafo 2, l’articolo 82, paragrafo 2, e l’articolo 84 in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
La convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica («convenzione») è stata conclusa dall’Unione con decisione (UE) 2023/1075 del Consiglio
(
1
)
per quanto riguarda le istituzioni e l’amministrazione pubblica dell’Unione, e con decisione (UE) 2023/1076 del Consiglio
(
2
)
per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale, l’asilo e il non respingimento, nella misura in cui tali questioni rientrano nella competenza esclusiva dell’Unione, ed è entrata in vigore per l’Unione il 1
o
ottobre 2023.
(2)
A norma dell’articolo 66, paragrafo 1, della convenzione, il gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica («GREVIO») deve vigilare sull’attuazione della convenzione da parte delle parti della convenzione («parti»). Conformemente all’articolo 68, paragrafo 11, della convenzione, il GREVIO deve adottare il proprio rapporto e le proprie conclusioni in merito alle misure adottate dalla parte interessata per attuare le disposizioni della convenzione.
(3)
Il comitato delle parti («comitato») può adottare raccomandazioni rivolte alla parte interessata, conformemente all’articolo 68, paragrafo 12, della convenzione sulla base del rapporto e delle conclusioni del GREVIO. Tali raccomandazioni fanno la distinzione tra le misure da adottare quanto prima, con l’obbligo di riferire al comitato in merito ai passi intrapresi a riguardo entro un periodo di tre anni, e le misure che, pur importanti, non presentano lo stesso livello di necessità immediata. Trascorso il periodo di tre anni, la parte interessata deve riferire al comitato delle parti in merito alle misure intraprese in dieci settori specifici della convenzione. Sulla base di tali informazioni, e di eventuali informazioni supplementari, il comitato adotta le conclusioni sull’attuazione di tali raccomandazioni elaborate dal segretariato del comitato.
(4)
A norma dell’articolo 68, paragrafo 3, della convenzione, le procedure di valutazione attuate a seguito della procedura di valutazione di base iniziale del GREVIO sono divise in cicli («cicli di valutazione tematica»). Il primo ciclo di valutazione tematica si intitola «Building Trust by Delivering Support, Protection and Justice» («Rafforzare la fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia») e riguarda 20 articoli della convenzione, vale a dire gli articoli 3, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 25, 31, 48, 49, 50, 51, 52, 53 e 56. Nella sua 17
a
riunione, il 17 dicembre 2024, il comitato ha adottato una decisione sulle raccomandazioni che il comitato è chiamato ad adottare sulla base dei rapporti elaborati dal GREVIO nell’ambito del primo ciclo di valutazione tematica, contenuti nel documento IC-CP(2024)10 rev.
(5)
Si prevede che nella 18
a
riunione del 5-6 giugno 2025 il comitato adotti i seguenti otto progetti di raccomandazioni basati sul primo ciclo di valutazione tematica e due progetti di conclusioni, sull’attuazione della convenzione ad opera di 10 parti (rispettivamente i «progetti di raccomandazioni» e i «progetti di conclusioni» e congiuntamente gli «atti previsti»):
—
raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte dell’Albania, contenute del documento IC-CP(2025)2-prov;
—
raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte dell’Austria, contenute del documento IC-CP(2025)3-prov;
—
raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte della Danimarca, contenute del documento IC-CP(2025)4-prov;
—
raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte della Finlandia, contenute del documento IC-CP(2025)5-prov;
—
raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte di Monaco, contenute del documento IC-CP(2025)6-prov;
—
raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte del Montenegro, contenute del documento IC-CP(2025)7-prov;
—
raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte della Spagna, contenute del documento IC-CP(2025)8-prov;
—
raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte della Svezia, contenute del documento IC-CP(2025)9-prov;
—
conclusioni sull’attuazione delle raccomandazioni relative a San Marino adottate dal comitato delle parti, contenute del documento IC-CP(2025)10-prov, e
—
conclusioni sull’attuazione delle raccomandazioni relative alla Slovenia adottate dal comitato delle parti, contenute del documento IC-CP(2025)11-prov.
(6)
Gli atti previsti riguardano l’attuazione delle disposizioni della convenzione relative alla cooperazione giudiziaria in materia penale, ad esempio per quanto concerne la protezione e l’assistenza per le vittime di violenza nei confronti delle donne e di violenza domestica. I progretti di conclusioni riguardano l’attuazione delle disposizioni della convenzione relative all’asilo e al non respingimento. Tali questioni sono disciplinate dall’acquis dell’Unione, in particolare dalla direttiva 2003/86/CE del Consiglio
(
3
)
, dalle direttive 2012/29/UE
(
4
)
, (UE) 2024/1346
(
5
)
e (UE) 2024/1385
(
6
)
del Parlamento europeo e del Consiglio e dal regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
7
)
. Gli atti previsti avranno effetti giuridici. È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato per le questioni attinenti alla cooperazione giudiziaria in materia penale, all’asilo e al non respingimento.
(7)
Va osservato che le raccomandazioni relative ad alcuni articoli della convenzione rientrano solo in parte nella competenza dell’Unione. Pertanto, per quanto riguarda le raccomandazioni relative agli articoli 49 e 50 della convenzione, la presente decisione non dovrebbe pregiudicare la competenza degli Stati membri in materia di organizzazione e amministrazione interna dei rispettivi sistemi giudiziari; per quanto riguarda le raccomandazioni relative agli articoli 11 e 20 della convenzione, la presente decisione non dovrebbe pregiudicare la competenza degli Stati membri in materia di organizzazione ed erogazione di servizi sanitari e di assistenza medica; per quanto riguarda le raccomandazioni relative all’articolo 14 della convenzione, la presente decisione non dovrebbe pregiudicare la competenza degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dell’insegnamento e l’organizzazione dei sistemi di istruzione, e, per quanto riguarda le raccomandazioni relative all’articolo 31 della convenzione, non dovrebbe pregiudicare la competenza degli Stati membri nel settore del diritto di famiglia.
(8)
Per quanto riguarda l’Albania, i progetti di raccomandazioni rilevano le necessità seguenti: garantire che le politiche e le misure rilevanti per prevenire e combattere tutte le forme di violenza nei confronti delle donne siano dotate di finanziamenti sufficienti e sostenibili, anche attraverso procedure trasparenti per garantire il finanziamento delle organizzazioni per i diritti delle donne (articolo 8 della convenzione); promuovere campagne o programmi di sensibilizzazione e valutarne periodicamente l’impatto (articolo 12 della convenzione); garantire la formazione delle figure professionali rilevanti e dare un seguito a tale formazione (articolo 15 della convenzione); ampliare i programmi esistenti riguardanti gli autori di reato e introdurre programmi rivolti specificamente agli autori di violenze sessuali (articolo 16 della convenzione); garantire che le vittime di violenze abbiano accesso a servizi sanitari globali (articolo 20 della convenzione) e che si incrementi il finanziamento e il numero dei servizi disponibili per le donne vittime, soprattutto per le donne con necessità particolari (articolo 20 della convenzione); assicurare servizi di supporto specializzati per tutte le donne vittime e i loro bambini, indipendentemente dalla loro volontà o meno di segnalare la violenza, e l’erogazione di finanziamenti per le linee telefoniche di sostegno nazionali (articolo 22 della convenzione); garantire che le vittime di violenza sessuale abbiano accesso a una consulenza medico-legale, non subordinata alla loro volontà o meno di segnalare la violenza, e che le prove medico-legali siano conservate in modo appropriato (articolo 25 della convenzione); adottare misure per abolire la conciliazione obbligatoria in tutti i procedimenti penali relativi alla violenza contro le donne (articolo 48 della convenzione); rafforzare la capacità, la conoscenza e la reazione dei funzionari delle autorità di contrasto al fine di ottenere una risposta tempestiva e attenta alle vittime, e adottare misure per migliorare la questione della segnalazione da parte delle donne vittime (articoli 49 e 50 della convenzione); garantire che le procedure di valutazione dei rischi siano applicate nei casi riguardanti tutte le forme di violenza contemplate dalla convenzione e in coordinamento con tutti i soggetti competenti (articolo 51 della convenzione); utilizzare meglio le misure urgenti di allontanamento e procedere al controllo e all’esecuzione di tali provvedimenti (articolo 52 della convenzione); garantire che per tutte le vittime siano disponibili e accessibili ordinanze di protezione, e che queste siano eseguite e controllate, anche applicando sanzioni in caso di violazioni (articolo 53 della convenzione); valutare l’attuazione delle misure di protezione e garantire che siano in linea con la convenzione (articolo 56 della convenzione). Poiché tali progetti di raccomandazioni sono in linea con le politiche e gli obiettivi dell’Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale e non destano preoccupazioni in merito al diritto dell’Unione, la posizione dell’Unione dovrebbe essere quella di non opporsi alla loro adozione.
(9)
Per quanto riguarda l’Austria, i progetti di raccomandazioni rilevano le necessità seguenti: adottare e allineare la definizione di «violenza domestica» (articolo 3 della convenzione); elaborare un piano d’azione globale/un documento politico strategico a lungo termine su tutte le forme di violenza contemplate dalla convenzione (articolo 7 della convenzione); adeguare le categorie di dati destinate al settore giudiziario e raccogliere dati sul numero di donne e ragazze che contattano i servizi sociali (articolo 11 della convenzione); intensificare gli sforzi per eliminare i pregiudizi e gli stereotipi di genere nella società austriaca attraverso misure di prevenzione, comprese campagne o programmi di sensibilizzazione, per informare le vittime della disponibilità di servizi di sostegno, e valutarne l’impatto (articolo 12 della convenzione); garantire che le figure professionali rilevanti ricevano una formazione adeguata (articolo 15 della convenzione); garantire che le vittime abbiano accesso a servizi di sostegno, compresi alloggi, e garantire l’elaborazione di relazioni medico-legali che documentano le lesioni (articolo 20 della convenzione); garantire che in tutto il paese vi sia un numero sufficiente di posti nelle case rifugio (articolo 22 della convenzione); istituire in tutto il paese centri di prima assistenza per le vittime di violenze sessuali e garantire un sostegno efficace a tali vittime (articolo 25 della convenzione); rafforzare la condivisione di informazioni tra le autorità competenti nei casi riguardanti i diritti di custodia e di visita dei figli (articolo 31 della convenzione); garantire il ricorso alle ordinanze di protezione ed evitare vuoti tra le misure di allontanamento e le ordinanze di protezione (articolo 53 della convenzione). Poiché tali progetti di raccomandazioni sono in linea con le politiche e gli obiettivi dell’Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale e non destano preoccupazioni in merito al diritto dell’Unione, la posizione dell’Unione dovrebbe essere quella di non opporsi alla loro adozione.
(10)
Per quanto riguarda la Danimarca, i progetti di raccomandazioni rilevano le necessità seguenti: garantire che le definizioni delle forme di violenza nei confronti delle donne siano allineate a quelle della convenzione (articolo 3 della convenzione); elaborare una strategia nazionale a lungo termine in linea con la convenzione (articolo 7 della convenzione); garantire un’adeguata assegnazione dei fondi, comprese le risorse per le case rifugio per le vittime di violenza domestica (articolo 8 della convenzione); garantire che i dati raccolti siano disaggregati e che sia garantita la riservatezza (articolo 11 della convenzione); dare la priorità a un approccio sensibile alle questioni di genere nelle iniziative di prevenzione (articolo 12 della convenzione); garantire l’organizzazione sistematica di una formazione iniziale e continua per le figure professionali interessate (articolo 15 della convenzione); creare strutture istituzionalizzate di collaborazione per garantire un’efficace cooperazione interorganismi (articolo 18 della convenzione); garantire l’accesso a un sostegno psicologico, assicurare la qualità delle norme, l’accessibilità e la sostenibilità finanziaria delle case rifugio, e l’assistenza necessaria alle vittime di violenza sessuale (articoli 22 e 25 della convenzione); sensibilizzare gli operatori della giustizia penale in merito alla nuova legislazione penale (articoli 49 e 50 della convenzione); garantire che sia condotta una valutazione dei rischi in coordinamento con i soggetti rilevanti (articolo 51 della convenzione); aumentare il ricorso alle misure urgenti di allontanamento e alle ordinanze di protezione per controllare i tassi di osservanza e garantire sanzioni nei casi di violazione (articoli 52 e 53 della convenzione); garantire la corretta attuazione delle misure di protezione delle vittime nelle indagini e nei procedimenti giudiziari (articolo 56 della convenzione). Poiché tali progetti di raccomandazioni sono in linea con le politiche e gli obiettivi dell’Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale e non destano preoccupazioni in merito al diritto dell’Unione, la posizione dell’Unione dovrebbe essere quella di non opporsi alla loro adozione.
(11)
Per quanto riguarda la Finlandia, i progetti di raccomandazioni rilevano le necessità seguenti: sviluppare una strategia nazionale a lungo termine per garantire un approccio globale e coordinato (articolo 7 della convenzione); garantire finanziamenti pubblici sufficienti e meccanismi di finanziamento sostenibili per le organizzazioni non governative che forniscono sostegno specializzato alle vittime (articolo 8 della convenzione); stabilire categorie di dati standardizzate e armonizzare i sistemi di raccolta dei dati (articolo 11 della convenzione); organizzare regolarmente campagne di sensibilizzazione (articolo 12 della convenzione); garantire l’organizzazione di una formazione sistematica per le figure professionali interessate (articolo 15 della convenzione); istituire programmi per gli autori di atti di violenza domestica (articolo 16 della convenzione); istituire strutture istituzionalizzate di coordinamento interorganismi tra i soggetti rilevanti (articolo 18 della convenzione); istituire servizi di supporto per facilitare il recupero e l’indipendenza delle vittime (articolo 20 della convenzione); aumentare il numero delle case rifugio e migliorarne l’accesso (articolo 22 della convenzione); garantire la distribuzione geografica dei centri per le vittime di stupro per garantire il sostegno a tutte le vittime di violenza sessuale (articolo 25 della convenzione); garantire che la mediazione non incida negativamente sulle indagini penali né ostacoli l’accesso delle vittime alla giustizia (articolo 48 della convenzione); garantire che i servizi incaricati dell’applicazione della legge ricevano una formazione appropriata per rispondere e indagare tempestivamente e adeguatamente sui casi di violenza contro le donne (articoli 49 e 50 della convenzione); adottare misure per istituire un meccanismo standardizzato di valutazione dei rischi che venga applicato sistematicamente (articolo 51 della convenzione), aumentare il ricorso alle misure urgenti di allontanamento e alle ordinanze di protezione e rafforzare il controllo di tali provvedimenti (articoli 52 e 53 della convenzione). Poiché tali progetti di raccomandazioni sono in linea con le politiche e gli obiettivi dell’Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale e non destano preoccupazioni in merito al diritto dell’Unione, la posizione dell’Unione dovrebbe essere quella di non opporsi alla loro adozione.
(12)
Per quanto riguarda Monaco, i progetti di raccomandazioni sull’attuazione della convenzione rilevano le necessità seguenti: adottare una definizione di «violenza domestica» allineata a quella della convenzione (articolo 3 della convenzione); sviluppare una strategia generale a lungo termine per realizzare un approccio politico globale e coordinato (articolo 7 della convenzione); continuare a sviluppare la raccolta di dati su tutte le forme di violenza nei confronti delle donne contemplate dalla convenzione (articolo 11 della convenzione); ampliare le misure di prevenzione della violenza domestica per includervi altre forme di violenza contemplate dalla convenzione (articolo 12 della convenzione); perseguire misure di sensibilizzazione nelle scuole in merito alla violenza nei confronti delle donne (articolo 14 della convenzione); istituire programmi per gli autori di violenze (articolo 16 della convenzione); istituire una linea di telefonica nazionale di sostegno per le donne vittime di violenza e continuare a sviluppare servizi specializzati per le vittime di violenze contemplate dalla convenzione (articolo 22 della convenzione); istituire un centro di prima assistenza per le vittime di stupri e di violenze sessuali (articolo 25 della convenzione); garantire che i professionisti che partecipano ai procedimenti penali dispongano di competenze sufficienti e ricevano una formazione sensibile alle questioni di genere (articoli 49 e 50 della convenzione); standardizzare la pratica della valutazione coordinata dei rischi per i servizi competenti su tutte le forme di violenza contemplate dalla convenzione (articolo 51 della convenzione); garantire che i diritti delle vittime siano tutelati durante le indagini e i procedimenti giudiziari (articolo 56 della convenzione). Poiché tali progetti di raccomandazioni sono in linea con le politiche e gli obiettivi dell’Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale e non destano preoccupazioni in merito al diritto dell’Unione, la posizione dell’Unione dovrebbe essere quella di non opporsi alla loro adozione.
(13)
Per quanto riguarda il Montenegro, i progetti di raccomandazioni sull’attuazione rilevano le necessità seguenti: garantire le risorse umane e finanziarie appropriate per le politiche, le misure e la legislazione destinate a prevenire e combattere la violenza nei confronti delle donne, e garantire finanziamenti sostenibili per le organizzazioni non governative (articolo 8 della convenzione); garantire la raccolta e la disaggregazione dei dati ad opera di tutte le parti interessate e armonizzare la raccolta dei dati (articolo 11 della convenzione); (intensificare gli sforzi per attuare regolarmente misure di prevenzione, organizzare campagne di sensibilizzazione e attirare l’attenzione sul maggiore rischio di violenza cui sono esposte le vittime di discriminazione intersezionale (articolo 12 della convenzione); garantire una formazione iniziale e continua in materia di violenza nei confronti delle donne per tutte le figure professionali interessate (articolo 15 della convenzione); istituire e ampliare programmi per gli autori di atti di violenza domestica e per gli autori di violenze sessuali (articolo 16 della convenzione); garantire che i prestatori di assistenza sanitaria diano priorità alle donne vittime di violenza nei confronti delle donne e di violenza domestica e rispettino la loro vita privata (articolo 20 della convenzione); promuovere la cooperazione interorganismi (articolo 18 della convenzione); aumentare la disponibilità di servizi di supporto specializzati per le vittime (articolo 22 della convenzione); istituire centri per le vittime di stupri in tutto il paese (articolo 25 della convenzione); garantire la condivisione delle informazioni sulla violenza nei confronti delle donne tra gli organi giurisdizionali competenti nei procedimenti civili (articolo 31 della convenzione); indagare sugli atti di violenza nei confronti delle donne e sugli atti di violenza domestica, e perseguirli, in modo efficace e tempestivo, anche garantendo che i professionisti interessati dispongano delle competenze necessarie (articoli 49 e 50 della convenzione); garantire che nei casi di violenza domestica siano effettuate sistematicamente valutazioni dei rischi in collaborazione con le pertinenti autorità competenti (articolo 51 della convenzione); garantire che tutte le vittime di violenza nei confronti delle donne, compresi i minori, possano ottenere misure urgenti di allontanamento (articolo 52 della convenzione); garantire che possa essere esercitato un controllo efficace sulle ordinanze di protezione e che le violazioni siano sanzionate (articolo 53 della convenzione); garantire un effettivo ricorso alle misure di protezione esistenti e introdurne di nuove in linea con la convenzione (articolo 56 della convenzione). Poiché tali progetti di raccomandazioni sono in linea con le politiche e gli obiettivi dell’Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale e non destano preoccupazioni in merito al diritto dell’Unione, la posizione dell’Unione dovrebbe essere quella di non opporsi alla loro adozione.
(14)
Per quanto riguarda la Spagna, i progetti di raccomandazioni rilevano le necessità seguenti: garantire l’attuazione delle politiche esistenti per prevenire e combattere la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, e coinvolgere le organizzazioni non governative nell’elaborazione delle politiche e nella valutazione delle politiche e delle misure adottate (articolo 7 della convenzione); garantire che i dati raccolti siano disaggregati e armonizzare la raccolta dei dati (articolo 11 della convenzione); insegnare ai minori il ruolo centrale del consenso nelle relazioni sessuali (articolo 14 della convenzione); intensificare la formazione di tutte le figure professionali rilevanti (articolo 15 della convenzione); migliorare la conformità alla convenzione dei programmi per gli autori dei reati (articolo 16 della convenzione); istituire meccanismi di cooperazione interorganismi con tutti i soggetti interessati su tutte le forme di violenza contemplate dalla convenzione e istituire, se del caso, servizi a sportello unico (articolo 18 della convenzione); garantire che tutte le vittime di violenza sessuale abbiano accesso a servizi di supporto (articolo 25 della convenzione); rafforzare la condivisione delle informazioni tra gli organi giurisdizionali civili e penali e potenziare misure per garantire che le strutture di visita controllate dispongano di risorse sufficienti (articolo 31 della convenzione); affrontare i fattori che impediscono alle vittime di effettuare una segnalazione e che portano alla vittimizzazione secondaria (articoli 49 e 50 della convenzione); garantire che le autorità competenti abbiano accesso alle misure urgenti di allontanamento in linea con la convenzione (articolo 52 della convenzione); adottare misure per affrontare adeguatamente le violazioni delle ordinanze di protezione (articolo 53 della convenzione). Poiché tali progetti di raccomandazioni sono in linea con le politiche e gli obiettivi dell’Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale e non destano preoccupazioni in merito al diritto dell’Unione, la posizione dell’Unione dovrebbe essere quella di non opporsi alla loro adozione.
(15)
Per quanto riguarda la Svezia, i progetti di raccomandazioni comprendono la necessità di garantire che le politiche riguardanti la violenza nei confronti delle donne prendano in considerazione le necessità delle vittime esposte alla discriminazione intersezionale; che vengano valutate strategie per capirne l’impatto e si applichi una comprensione della violenza nei confronti delle donne che tenga conto della dimensione di genere (articoli 3 e 7 della convenzione); che si garantiscano livelli di finanziamento sostenibili per le organizzazioni per i diritti delle donne che gestiscono servizi specializzati di sostegno (articolo 8 della convenzione); che si armonizzi la raccolta dei dati e si garantisca la disaggregazione dei dati (articolo 11 della convenzione); che si garantiscano misure di prevenzione più ampie per tutte le forme di violenza nei confronti delle donne (articolo 12 della convenzione); che si introduca una formazione sistematica su tutte le forme di violenza contemplate dalla convenzione per le figure professionali rilevanti e si proceda a una valutazione di tale formazione (articolo 15 della convenzione); che si elaborino requisiti minimi per i programmi destinati agli autori di reati in linea con la convenzione e se ne garantisca la valutazione (articolo 16 della convenzione); che si adottino meccanismi di coordinamento e cooperazione tra gli organismi competenti e, ove possibile, che ciò avvenga negli stessi locali (articolo 18 della convenzione); che si garantisca che i servizi sociali forniscano un sostegno e un’assistenza sufficienti a tutte le vittime, compreso il sostegno su questioni pratiche (articolo 20 della convenzione); che si aumenti la disponibilità delle case rifugio e se ne garantisca l’accesso a tutte le vittime e ai loro bambini (articolo 22 della convenzione); che si garantisca in tutto il paese la presenza di un numero sufficiente di centri per le vittime di stupro e/o di violenze sessuali (articolo 25 della convenzione); che si approntino locali sicuri in cui possano avere luogo visite sorvegliate con professionisti formati (articolo 31 della convenzione); che si rafforzi la capacità della polizia di rispondere e indagare su ogni forma di violenza nei confronti delle donne, comprese le manifestazioni digitali, e che si adottino misure per incoraggiare le segnalazioni da parte delle donne a rischio di discriminazione intersezionale (articoli 49 e 50 della convenzione); che si garantisca che per le vittime e i loro figli siano effettuate sistematicamente valutazioni dei rischi in modo coordinato (articolo 51 della convenzione); che si adottino misure per garantire che le misure urgenti di allontanamento, le ordinanze di ingiunzione e di protezione («ordinanze di divieto di contatto per il domicilio comune») siano emesse rapidamente e con effetto immediato, anche per i minori, siano efficacemente controllate e siano accompagnate da sanzioni adeguate (articoli 52 e 53 della convenzione). Poiché tali progetti di raccomandazioni sono in linea con le politiche e gli obiettivi dell’Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale e non destano preoccupazioni in merito al diritto dell’Unione, la posizione dell’Unione dovrebbe essere quella di non opporsi alla loro adozione.
(16)
Per quanto riguarda San Marino, i progetti di conclusioni rilevano le necessità seguenti: sostenere le organizzazioni della società civile garantendo finanziamenti sostenibili per istituire meccanismi di cooperazione e garantire che l’organismo di coordinamento nazionale cooperi con le organizzazioni della società civile (articoli 9 e 10 della convenzione); migliorare la raccolta di dati disaggregati sulla base di un sistema comune di raccolta dei dati per condurre regolarmente indagini sulla vittimizzazione e promuovere attività di ricerca (articolo 11 della convenzione); soddisfare le condizioni di cui all’articolo 59 della convenzione sullo status di residente delle vittime di violenza nei confronti delle donne (articolo 59 della convenzione). Poiché tali progetti di conclusioni sono in linea con le politiche e gli obiettivi dell’Unione nei settori della cooperazione giudiziaria in materia penale, dell’asilo e del non respingimento e non destano preoccupazioni in merito al diritto dell’Unione, la posizione dell’Unione dovrebbe essere quella di non opporsi alla loro adozione.
(17)
Per quanto riguarda la Slovenia, i progetti di conclusioni rilevano le necessità seguenti: assegnare il ruolo di organismo di coordinamento a soggetti pienamente istituzionalizzati e garantire le necessarie risorse umane e finanziarie (articolo 10 della convenzione); garantire una raccolta completa di dati su ogni forma di violenza contemplata dalla convenzione (articolo 11 della convenzione); rafforzare lo scambio di informazioni tra gli organi giurisdizionali civili e penali (articolo 31 della convenzione); garantire una risposta tempestiva e appropriata da parte delle autorità incaricate dell’applicazione della legge alla violenza nei confronti delle donne (articoli 49 e 50); rispettare la convenzione sulle questioni relative alla perseguibilità d’ufficio dello stupro coniugale (articolo 55 della convenzione). Poiché tali progetti di conclusioni sono in linea con le politiche e gli obiettivi dell’Unione nei settori della cooperazione giudiziaria in materia penale e non destano preoccupazioni in merito al diritto dell’Unione, la posizione dell’Unione dovrebbe essere quella di non opporsi alla loro adozione.
(18)
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e l’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, l’Irlanda non partecipa all’adozione della presente decisione e non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
(19)
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato delle parti, istituito a norma dell’articolo 67 della convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, nel corso della sua 18
a
riunione, è di non opporsi all’adozione degli atti seguenti:
1)
raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte dell’Albania, contenute nel documento IC-CP(2025)2-prov;
2)
raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte dell’Austria, contenute nel documento IC-CP(2025)3-prov;
3)
raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte della Danimarca, contenute nel documento IC-CP(2025)4-prov;
4)
raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte della Finlandia, contenute nel documento IC-CP(2025)5-prov;
5)
raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte di Monaco, contenute nel documento IC-CP(2025)6-prov;
6)
raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte del Montenegro, contenute nel documento IC-CP(2025)7-prov;
7)
raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte della Spagna IC-CP(2025)8-prov;
8)
raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte della Svezia, contenute nel documento IC-CP(2025)9-prov;
9)
conclusioni sull’attuazione delle raccomandazioni relative a San Marino adottate dal comitato delle parti, contenute nel documento IC-CP(2025)10-prov, e
10)
conclusioni sull’attuazione delle raccomandazioni relative alla Slovenia adottate dal comitato delle parti, contenute nel documento IC-CP(2025)11-prov.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 5 giugno 2025
Per il Consiglio
Il presidente
D. KLIMCZAK
(
1
)
Decisione (UE) 2023/1075 del Consiglio, del 1
o
giugno 2023, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, della convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda le istituzioni e l’amministrazione pubblica dell’Unione (
GU L 143 I del 2.6.2023, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1075/oj
)
(
2
)
Decisione (UE) 2023/1076 del Consiglio, del 1
o
giugno 2023, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, della convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale, l’asilo e il non respingimento (
GU L 143 I del 2.6.2023, pag. 4
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1076/oj
).
(
3
)
Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (
GU L 251 del 3.10.2003, pag. 12
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dir/2003/86/oj
).
(
4
)
Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (
GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dir/2012/29/oj
).
(
5
)
Direttiva (UE) 2024/1346 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (
GU L, 2024/1346, del 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1346/oj
).
(
6
)
Direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica (
GU L, 2024/1385, 24.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1385/oj
).
(
7
)
Regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell’Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE (
GU L, 2024/1348, del 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1348/oj
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1168/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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