Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 1197/2018

Decisione (UE) 2018/1197 del Consiglio, del 26 giugno 2018, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra

Pubblicato: 26/06/2018 In vigore dal: 26/06/2018 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2018/1197 del Consiglio, del 26 giugno 2018, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra EN: Council Decision (EU) 2018/1197 of 26 June 2018 on the signing, on behalf of the European Union, and provisional application of the Strategic Partnership Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Japan, of the other part

Testo normativo

24.8.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 216/1 DECISIONE (UE) 2018/1197 DEL CONSIGLIO del 26 giugno 2018 relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 37, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 212, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, e con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma, vista la proposta della Commissione europea e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, considerando quanto segue: (1) Il 29 novembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ad avviare con il Giappone i negoziati relativi a un accordo quadro tra l'Unione europea e il Giappone. (2) I negoziati sull' accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra («accordo») si sono conclusi positivamente nell'aprile 2018. (3) L'accordo mira a intensificare la collaborazione e il dialogo riguardo a un'ampia gamma di questioni bilaterali, regionali e multilaterali. (4) È opportuno firmare l'accordo, fatta salva la sua conclusione in una data successiva. (5) Tenuto conto dell'importanza di attuare l'accordo quanto prima dopo la sua firma, è opportuno che alcune sue parti siano applicate a titolo provvisorio, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore. (6) Una dichiarazione da parte dell'Unione europea all'atto della firma dell'accordo chiarirà che l'articolo 47, paragrafo 3, dell'accordo deve essere interpretato in modo coerente con l'articolo 25 «Applicazione provvisoria» della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati e dovrebbe essere approvata, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1.   È autorizzata la firma a nome dell'Unione dell'accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra, con riserva della conclusione di detto accordo. 2.   Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione. Articolo 2 La dichiarazione dell'Unione europea relativa all'articolo 47, paragrafo 3, dell'accordo, allegata alla presente decisione, è approvata a nome dell'Unione. Articolo 3 Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione. Articolo 4 In attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore, conformemente al suo articolo 47 dell'accordo e fatte salve le notifiche ivi previste, le seguenti parti dell'accordo si applicano a titolo provvisorio tra l'Unione e il Giappone ( 1 ) : a) gli articoli 11, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 28, 40 e 41; b) gli articoli 13, 15 (a eccezione del paragrafo 2, lettera b)], 17, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31 e 37, l'articolo 38, paragrafo 1, e l'articolo 39, nella misura in cui essi riguardino materie per le quali l'Unione ha già esercitato la propria competenza internamente; c) gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5, paragrafo 1, nella misura in cui essi riguardino materie di competenza dell'Unione, incluse quelle per definire e attuare una politica estera e di sicurezza comune: d) l'articolo 42 (a eccezione del paragrafo 2, lettera c)], gli articoli da 43 a 47, l'articolo 48, paragrafo 3, e gli articoli 49, 50 e 51, nella misura in cui tali disposizioni siano limitate al fine di assicurare l'applicazione provvisoria dell'accordo. Articolo 5 La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione. Fatto a Lussemburgo, il 26 giugno 2018 Per il Consiglio La presidente E. ZAHARIEVA ( 1 ) La data a decorrere dalla quale si applicheranno a titolo provvisorio le parti dell'accordo di cui al presente articolo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio. ALLEGATO DICHIARAZIONE DELL'UNIONE EUROPEA SULL'ARTICOLO 47, PARAGRAFO 3, DELL'ACCORDO L'Unione europea dichiara che l'articolo 47, paragrafo 3, dell'accordo deve essere interpretato in modo coerente con l'articolo 25 della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati.

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