Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 1206/2019

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1206 della Commissione, del 12 luglio 2019, che modifica l'allegato E, parte 1, della direttiva 92/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda il certificato sanitario per gli scambi di cani, gatti e furetti notificata con il numero C(2019) 5210 (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Pubblicato: 12/07/2019 In vigore dal: 12/07/2019 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1206 della Commissione, del 12 luglio 2019, che modifica l'allegato E, parte 1, della direttiva 92/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda il certificato sanitario per gli scambi di cani, gatti e furetti [notificata con il numero C(2019) 5210] (Testo rilevante ai fini del SEE.) EN: Commission Implementing Decision (EU) 2019/1206 of 12 July 2019 amending Part 1 of Annex E to Council Directive 92/65/EEC as regards the animal health certificate for trade in dogs, cats and ferrets (notified under document C(2019) 5210) (Text with EEA relevance.)

Testo normativo

16.7.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 190/11 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1206 DELLA COMMISSIONE del 12 luglio 2019 che modifica l'allegato E, parte 1, della direttiva 92/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda il certificato sanitario per gli scambi di cani, gatti e furetti [notificata con il numero C(2019) 5210] (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE ( 1 ) , in particolare l'articolo 22, primo comma, considerando quanto segue: (1) La direttiva 92/65/CEE stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nell'Unione di determinati animali. L'articolo 10 di tale direttiva dispone che le norme sanitarie per gli scambi di cani, gatti e furetti sono quelle stabilite all'articolo 6 e, ove applicabile, all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) . (2) Il regolamento (UE) n. 576/2013 prevede che, qualora il numero di cani, gatti o furetti oggetto di movimento a carattere non commerciale sia superiore a cinque nell'ambito di un singolo movimento, tali animali da compagnia debbano rispettare le norme sanitarie di cui alla direttiva 92/65/CEE per le specie interessate, salvo nel caso di alcune categorie di animali per le quali è prevista una deroga all'articolo 5, paragrafo 2, di detto regolamento, a determinate condizioni. (3) In seguito al riesame obbligatorio del regolamento delegato (UE) n. 1152/2011 della Commissione ( 3 ) , la Commissione ha adottato il regolamento delegato (UE) 2018/772 ( 4 ) , che stabilisce tra l'altro le norme per la classificazione degli Stati membri, o di parti del loro territorio, in vista del diritto degli stessi di applicare le misure sanitarie preventive necessarie alla lotta contro l'infezione da Echinococcus multilocularis nei cani. Il regolamento delegato (UE) 2018/772 ha abrogato il regolamento delegato (UE) n. 1152/2011 a decorrere dal 1 o luglio 2018. (4) L'elenco degli Stati membri che rispettano le norme di classificazione di cui al regolamento delegato (UE) 2018/772 nella totalità o in parti del loro territorio figura nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/878 della Commissione ( 5 ) . (5) È pertanto opportuno sostituire nel modello di certificato sanitario i riferimenti al regolamento delegato (UE) n. 1152/2011 con i riferimenti al regolamento delegato (UE) 2018/772 e al regolamento di esecuzione (UE) 2018/878. (6) L'allegato E, parte 1, della direttiva 92/65/CEE dovrebbe quindi essere modificato di conseguenza. (7) Al fine di evitare perturbazioni degli scambi di cani, gatti o furetti è necessario prevedere un periodo transitorio nel quale sia consentito, a determinate condizioni, l'uso dei modelli di certificati veterinari rilasciati in conformità alla direttiva 92/65/CEE, modificata dalla decisione di esecuzione 2013/518/UE della Commissione ( 6 ) fino al 31 dicembre 2019. (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'allegato E, parte 1, della direttiva 92/65/CEE è sostituito dall'allegato della presente decisione. Articolo 2 Per un periodo transitorio che va fino al 31 dicembre 2019 gli Stati membri autorizzano, per gli scambi di cani, gatti e furetti, l'uso di un certificato sanitario rilasciato entro il 30 novembre 2019 in conformità al modello figurante nell'allegato E, parte 1, della direttiva 92/65/CEE modificata dalla decisione di esecuzione 2013/518/UE. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2019 Per la Commissione Vytenis ANDRIUKAITIS Membro della Commissione ( 1 ) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54 . ( 2 ) Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 ( GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1 ). ( 3 ) Regolamento delegato (UE) n. 1152/2011 della Commissione, del 14 luglio 2011, che completa il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure sanitarie preventive necessarie alla lotta contro l'infezione dei cani da Echinococcus multilocularis ( GU L 296 del 15.11.2011, pag. 6 ). ( 4 ) Regolamento delegato (UE) 2018/772 della Commissione, del 21 novembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure sanitarie preventive necessarie alla lotta contro l'infezione da Echinococcus multilocularis nei cani e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 1152/2011 ( GU L 130 del 28.5.2018, pag. 1 ). ( 5 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/878 della Commissione, del 18 giugno 2018, che adotta un elenco degli Stati membri, o delle parti del loro territorio, che rispettano le norme di classificazione di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2018/772 relativo all'applicazione di misure sanitarie preventive per la lotta contro l'infezione da Echinococcus multilocularis nei cani ( GU L 155 del 19.6.2018, pag. 1 ). ( 6 ) Decisione di esecuzione 2013/518/UE della Commissione, del 21 ottobre 2013, che modifica l'allegato E, parte 1, della direttiva 92/65/CEE del Consiglio relativamente al modello di certificato sanitario per animali provenienti da aziende ( GU L 281 del 23.10.2013, pag. 14 ). ALLEGATO « Parte 1 — Certificato sanitario per gli scambi di animali provenienti da aziende (ungulati, volatili vaccinati contro l'influenza aviaria, lagomorfi, cani, gatti e furetti) 92/65 EI Testo di immagine UNIONE EUROPEA Certificato per gli scambi intra-UE Parte I: informazioni relative alla partita presentata I.1. Speditore Nome Indirizzo Codice postale I.2. N. di riferimento del certificato I.2.a. N. di riferimento locale I.3. Autorità centrale competente I.4. Autorità locale competente I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale I.6. Numero/i dei certificati originali annessi Numero/i dei documenti di accompagnamento I.7. I.8. Paese di origine Codice ISO I.9. Regione di origine Codice I.10. Paese di destinazione Codice ISO I.11. Regione di destinazione Codice I.12. Luogo di origine Azienda Nome N. di riconoscimento/registrazione Indirizzo Codice postale I.13. Luogo di destinazione Azienda Stabilimento Organismo riconosciuto Nome N. di riconoscimento Indirizzo Codice postale I.14. Luogo di carico Codice postale I.15. Data e ora della partenza I.16. Mezzo di trasporto Aereo Nave Vagone ferroviario Automezzo Altro Identificazione I.17. Trasportatore Nome N. di riconoscimento Indirizzo Codice postale I.18. Descrizione del prodotto I.19. Codice del prodotto (codice NC) I.20. Quantità Testo di immagine I.21. I.22. Numero di colli I.23. Numero del sigillo/del container I.24. I.25. Prodotto certificato per: Allevamento Produzione Riproduzione artificiale Macellazione Animali da compagnia Organismo riconosciuto I.26. Transito in un paese terzo Paese terzo Codice ISO Punto di uscita Codice Punto di entrata Numero del PIF I.27. Transito negli Stati membri Stato membro Codice ISO Stato membro Codice ISO Stato membro Codice ISO I.28. Esportazione Paese terzo Codice ISO Punto di uscita Codice I.29. Tempo previsto per il trasporto I.30. Ruolino di marcia Sì No I.31. Identificazione del prodotto Specie (nome scientifico) Sistema di identificazione N. di identificazione N. del passaporto Sesso Età Quantità Testo di immagine UNIONE EUROPEA 92/65 EI Animali provenienti da aziende [ungulati, volatili (2), lagomorfi, cani, gatti e furetti] II. Informazioni sanitarie II.a. N. di riferimento del certificato II.b. Parte II: Certificato Il sottoscritto, veterinario ufficiale (1) /veterinario responsabile dell’azienda di origine e autorizzato dall’autorità competente (1) certifica che: II.1. gli animali descritti nella casella I.31 sono conformi alle condizioni di cui all’articolo 4 della direttiva 92/65/CEE del Consiglio e al momento dell’ispezione erano idonei al viaggio previsto, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio; (1) [II.2. i ruminanti (1)/suidi (1) diversi da quelli contemplati dalla direttiva 64/432/CEE del Consiglio (1) o dalla direttiva 91/68/CEE del Consiglio (1): a) appartengono alla specie ; b) al momento dell’esame, non presentavano alcun segno clinico delle malattie alle quali sono soggetti; c) provengono da un allevamento (1)/da un’azienda (1) ufficialmente indenne da tuber-colosi (1)/ufficialmente indenne da brucellosi (1) o indenne da brucellosi (1), non soggetto/a a restrizioni relative alla peste suina o da un’azienda in cui sono stati sottoposti, con esito negativo, ai test previsti dall’articolo 6, paragrafo 2, lettera b) (1)/al test previsto dall’articolo 6, paragrafo 3, lettera d) (1), della direttiva 92/65/CEE del Consiglio.] (1) (2) o [II.2. i volatili diversi da quelli contemplati dalla direttiva 2009/158/CE del Consiglio a) al momento dell’esame, non presentavano alcun segno clinico delle malattie alle quali sono soggetti; b) soddisfano le prescrizioni di cui all’articolo 7 della direttiva 92/65/CEE del Consiglio; c) sono conformi alla decisione 2007/598/CE della Commissione e sono stati vaccinati contro l’influenza aviaria il (data) con il vaccino (nome) e provengono da un’azienda in cui la vaccinazione contro l’influenza aviaria è stata effettuata negli ultimi 12 mesi.] (1) o [II.2. i lagomorfi a) al momento dell’esame, non presentavano alcun segno clinico delle malattie alle quali sono soggetti; b) soddisfano le prescrizioni di cui all’articolo 9 della direttiva 92/65/CEE del Consiglio.] (1) o [II.2. i cani a) al momento dell’esame, realizzato nel corso delle 48 ore precedenti la spedizione da un veterinario autorizzato dall’autorità competente, non presentavano sintomi di malattie; b) sono marcati conformemente all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; (1) [c) avevano almeno 12 settimane al momento della vaccinazione antirabbica e sono trascorsi almeno 21 giorni dalla vaccinazione antirabbica primaria eseguita secondo i requisiti di validità di cui all’allegato III del regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, e tutte le rivaccinazioni seguenti sono state effettuate nel periodo di validità della vaccinazione precedente]; (1) o [c) hanno meno di 12 settimane e non sono stati vaccinati contro la rabbia, o hanno tra 12 e 16 settimane e sono stati vaccinati contro la rabbia, ma non sono trascorsi almeno 21 giorni dalla vaccinazione antirabbica primaria eseguita secondo i requisiti di validità di cui all’allegato III del regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, e i) lo Stato membro di destinazione ha informato la popolazione, a norma dell’articolo 37, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che il movimento di tali animali nel suo territorio è autorizzato; gli animali sono accompagnati: Testo di immagine UNIONE EUROPEA 92/65 EI Animali provenienti da aziende [ungulati, volatili (2), lagomorfi, cani, gatti e furetti] II. Informazioni sanitarie II.a. N. di riferimento del certificato II.b. (1) [ii) da una dichiarazione del proprietario (3), annessa al presente certificato, attestante che dalla nascita fino al momento della spedizione gli animali non hanno avuto contatti con animali selvatici di specie suscettibili alla rabbia]; (1) o [ii) dalla madre, da cui sono ancora dipendenti, e il passaporto della madre attesta che, prima della loro nascita, la madre è stata sottoposta a vaccinazione antirabbica conforme ai requisiti di validità di cui all’allegato III del regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio]; d) sono muniti di un passaporto rilasciato conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione; (1) e [e) a motivo della loro destinazione prevista (4), indicata nella casella I.10 o nella casella I.11, laddove si applichi la regionalizzazione, sono stati sottoposti a trattamento contro l’Echinococcus multilocularis, conformemente al regolamento delegato (UE) 2018/772 della Commissione]]; (1) o [II.2. i gatt i (1)/i furetti (1) a) al momento dell’esame, realizzato nel corso delle 48 ore precedenti la spedizione da un veterinario autorizzato dall’autorità competente, non presentavano sintomi di malattie; b) sono marcati conformemente all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; (1) [c) avevano almeno 12 settimane al momento della vaccinazione antirabbica e sono trascorsi almeno 21 giorni dalla vaccinazione antirabbica primaria eseguita secondo i requisiti di validità di cui all’allegato III del regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, e tutte le rivaccinazioni seguenti sono state effettuate nel periodo di validità della vaccinazione precedente]; (1) o [c) hanno meno di 12 settimane e non sono stati vaccinati contro la rabbia, o hanno tra 12 e 16 settimane e sono stati vaccinati contro la rabbia, ma non sono trascorsi almeno 21 giorni dalla vaccinazione antirabbica primaria eseguita secondo i requisiti di validità di cui all’allegato III del regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, e i) lo Stato membro di destinazione ha informato la popolazione, a norma dell’articolo 37, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che il movimento di tali animali nel suo territorio è autorizzato; gli animali sono accompagnati: (1) [ii) da una dichiarazione del proprietario (3), annessa al presente certificato, attestante che dalla nascita fino al momento della spedizione gli animali non hanno avuto contatti con animali selvatici di specie suscettibili alla rabbia]; (1) o [ii) dalla madre, da cui sono ancora dipendenti, e il passaporto della madre attesta che, prima della loro nascita, la madre è stata sottoposta a vaccinazione antirabbica conforme ai requisiti di validità di cui all’allegato III del regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio]; d) sono muniti di un passaporto rilasciato conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione.] (1) o [II.2. i cani (1)/i gatti (1)/i furetti (1) sono destinati a un organismo, istituto o centro descritto nella casella I.13 e riconosciuto conformemente all’allegato C della direttiva 92/65/CEE del Consiglio, e a) al momento dell’esame, realizzato nel corso delle 48 ore precedenti la spedizione da un veterinario autorizzato dall’autorità competente, non presentavano sintomi di malattie; b) sono marcati conformemente all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; Testo di immagine UNIONE EUROPEA 92/65 EI Animali provenienti da aziende [ungulati, volatili (2), lagomorfi, cani, gatti e furetti] II. Informazioni sanitarie II.a. N. di riferimento del certificato II.b. c) sono muniti di un passaporto rilasciato conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione.] II.3. Le garanzie supplementari relative alle malattie elencate all’allegato B (5) della direttiva 92/65/CEE del Consiglio sono le seguent (1): Malattia Decisione Malattia Decisione Malattia Decisione Note Parte I: Casella I.6: Numero/i dei documenti di accompagnamento CITES, se del caso. Casella I.19: utilizzare il codice NC appropriato: 01.06.19, 01.06.31, 01.06.32, 01.06.39. Casella I.31: Sistema di identificazione: ove possibile, occorre procedere all’identificazione individuale, ma nel caso di animali piccoli si può ricorrere all’identificazione per partita. Nel caso di cani, gatti e furetti, scegliere l’opzione passaporto. Numero di identificazione: nel caso di cani, gatti e furetti, indicare il codice alfanumerico del tatuaggio o del trasponditore. Numero del passaporto: nel caso di cani, gatti e furetti, indicare il codice alfanumerico unico del passaporto. Parte II: (1) Cancellare la dicitura non pertinente. (2) Le prescrizioni di certificazione si applicano unicamente ai volatili vaccinati contro l’influenza aviaria nell’ambito di un piano di vaccinazione preventiva approvato a norma della decisione 2007/598/CE della Commissione. (3) La dichiarazione di cui al punto II.2, da allegare al certificato, deve essere redatta conformemente all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione. (4) Stati membri o parti del loro territorio figuranti nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/878 della Commissione. (5) Su domanda di uno Stato membro che beneficia di garanzie supplementari ai sensi della normativa dell’Unione europea. Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato. Il presente certificato è valido 10 giorni a decorrere dalla data della firma del veterinario ufficiale o del veterinario responsabile dell’azienda di origine e autorizzato dall’autorità competente. Veterinario ufficiale Nome e cognome (in stampatello): Titolo e qualifica: Unità veterinaria locale: N. UVL: Data: Firma: Timbro: »

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