Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 1242/2018

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1242 della Commissione, del 14 settembre 2018, relativa ad alcuni provvedimenti cautelari contro la peste suina africana in Belgio notificata con il numero C(2018) 6072 (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Pubblicato: 14/09/2018 In vigore dal: 14/09/2018 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1242 della Commissione, del 14 settembre 2018, relativa ad alcuni provvedimenti cautelari contro la peste suina africana in Belgio [notificata con il numero C(2018) 6072] (Testo rilevante ai fini del SEE.) EN: Commission Implementing Decision (EU) 2018/1242 of 14 September 2018 concerning certain interim protective measures relating to African swine fever in Belgium (notified under document C(2018) 6072) (Text with EEA relevance.)

Testo normativo

14.9.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea LI 231/1 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1242 DELLA COMMISSIONE del 14 settembre 2018 relativa ad alcuni provvedimenti cautelari contro la peste suina africana in Belgio [notificata con il numero C(2018) 6072] (I testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facenti fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ( 1 ) , in particolare l'articolo 9, paragrafo 3, vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ( 2 ) , in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, considerando quanto segue: (1) La peste suina africana è una malattia infettiva virale che colpisce le popolazioni di suini domestici e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla redditività della suinicoltura, perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi. (2) Qualora venga riscontrato un caso di peste suina africana nei suini selvatici vi è il rischio che l'agente patogeno si diffonda ad altre popolazioni di suini selvatici e alle aziende suinicole. La malattia può di conseguenza diffondersi da uno Stato membro all'altro come pure in paesi terzi attraverso gli scambi di suini vivi o dei loro prodotti. (3) La direttiva 2002/60/CE del Consiglio ( 3 ) stabilisce misure minime di lotta contro la peste suina africana da applicare nell'Unione. In particolare, l'articolo 15 della direttiva 2002/60/CE prevede determinate misure da adottare a seguito della conferma di uno o più casi di peste suina africana nei suini selvatici. (4) Il Belgio ha informato la Commissione in merito all'attuale situazione della peste suina africana sul suo territorio a seguito del verificarsi di casi di tale malattia nella regione delle Ardenne di detto Stato membro e, conformemente all'articolo 15 della direttiva 2002/60/CE, ha adottato diverse misure compresa l'istituzione di una zona infetta nella quale si applicano le misure di cui all'articolo 15 di tale direttiva al fine di impedire la diffusione della malattia. (5) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi è necessario individuare, a livello di Unione, la zona infetta per la peste suina africana in Belgio, in collaborazione con detto Stato membro. (6) Di conseguenza, in attesa della prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, è opportuno elencare la zona infetta in Belgio nell'allegato della presente decisione e stabilire la durata di tale regionalizzazione. (7) La presente decisione sarà riesaminata nella prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il Belgio provvede affinché la zona infetta da esso istituita, nella quale si applicano le misure di cui all'articolo 15 della direttiva 2002/60/CE, comprenda almeno le zone di cui all'allegato della presente decisione. Articolo 2 La presente decisione si applica fino al 30 novembre 2018. Articolo 3 Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 2018 Per la Commissione Vytenis ANDRIUKAITIS Membro della Commissione ( 1 ) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13 . ( 2 ) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29 . ( 3 ) Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana ( GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27 ). ALLEGATO Zone istituite in Belgio come zona infetta di cui all'articolo 1 Termine ultimo di applicazione La zona infetta è delimitata in senso orario da: — confine con la Francia — N85 — N83 — N891: — Rue du Pont Neuf — Rue du Lieutenant de Crépy — Pont Charreau — Rue de Chiny — Rue de Marbehan — Rue de la Civanne — Rue du Moreau — N879: Grand-Rue — N897: — Rue des Anglières — Rue du Pont de Virton — Rue Maurice Grévisse — Rue du 24 Août — E411/E25 — confine con il Granducato di Lussemburgo 30 novembre 2018

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