Decisione (PESC) 2024/1248 del Consiglio, del 29 aprile 2024, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate della Costa d’Avorio
Decisione (PESC) 2024/1248 del Consiglio, del 29 aprile 2024, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate della Costa d’Avorio
EN: Council Decision (CFSP) 2024/1248 of 29 April 2024 on an assistance measure under the European Peace Facility to support the Armed Forces of Côte d’Ivoire
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2024/1248
30.4.2024
DECISIONE (PESC) 2024/1248 DEL CONSIGLIO
del 29 aprile 2024
relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate della Costa d’Avorio
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 41, paragrafo 2,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)
La decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio
(
1
)
istituisce lo strumento europeo per la pace (European Peace Facility — EPF) volto al finanziamento, da parte degli Stati membri, delle azioni dell’Unione nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC) al fine di preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, a norma dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del trattato. In particolare, a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509, l’EPF deve essere utilizzato per il finanziamento di misure di assistenza come le azioni volte a rafforzare le capacità degli Stati terzi e delle organizzazioni regionali e internazionali nel settore militare e della difesa.
(2)
Le regioni settentrionali dei paesi costieri del Golfo di Guinea (Benin, Costa d’Avorio, Ghana e Togo) presentano un deterioramento delle condizioni di sicurezza in relazione alla crisi che ha colpito il Sahel centrale.
(3)
Alla luce del deterioramento del contesto di sicurezza, è necessario e importante rafforzare le forze armate della Costa d’Avorio per consentirvi e sostenervi gli sforzi di stabilizzazione. In tale contesto, nella piena consapevolezza che la situazione richiede una risposta integrata, garantire la pace e la sicurezza a lungo termine in Costa d’Avorio è una priorità fondamentale per l’Unione.
(4)
Il 3 agosto 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/1599
(
2
)
, che ha istituito un’iniziativa dell’Unione europea in materia di sicurezza e di difesa a sostegno dei paesi dell’Africa occidentale del Golfo di Guinea («iniziativa»), vale a dire Benin e Ghana, nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC). Il 25 settembre 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/2066
(
3
)
, che ha esteso l’iniziativa alla Costa d’Avorio e al Togo. L’obiettivo strategico dell’iniziativa è aiutare i paesi dell’Africa occidentale del Golfo di Guinea in cui è istituita a sviluppare, nell’ambito delle loro forze di sicurezza e di difesa, capacità adeguate per contenere e rispondere alle pressioni esercitate dai gruppi armati non statali.
(5)
Il 13 marzo 2024 l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») ha ricevuto dalla Costa d’Avorio una richiesta affinché l’Unione assista le forze armate della Costa d’Avorio nell’approvvigionamento di attrezzature essenziali al fine di rafforzare le loro capacità operative per mettere in sicurezza le frontiere terrestri e contrastare i gruppi armati non statali che destabilizzano il paese e l’intera regione dell’Africa occidentale.
(6)
Le misure di assistenza devono essere attuate tenendo conto dei principi e dei requisiti di cui alla decisione (PESC) 2021/509, in particolare il rispetto della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio
(
4
)
, e in conformità delle norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF.
(7)
Il Consiglio ribadisce la sua determinazione a proteggere, promuovere e rispettare i diritti umani, le libertà fondamentali e i principi democratici, come anche a rafforzare lo Stato di diritto e il buon governo, in conformità della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e del diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata
1. È istituita una misura di assistenza a favore della Costa d’Avorio («beneficiario»), da finanziare a titolo dello strumento europeo per la pace (European Peace Facility — EPF) («misura di assistenza»).
2. L’obiettivo della misura di assistenza è sostenere le forze armate della Costa d’Avorio per proteggere l’integrità territoriale e la sovranità della Costa d’Avorio e la sua popolazione civile da minacce interne ed esterne.
3. Per conseguire l’obiettivo di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia i seguenti tipi di servizi e attrezzature non concepite per l’uso letale della forza:
a)
sistemi di raccolta dei segnali elettromagnetici e loro integrazione a bordo degli aeromobili;
b)
apparecchiature di comunicazione e trasmissione dei dati e loro integrazione a bordo degli aeromobili;
c)
sistemi aeromobili senza equipaggio tattici;
d)
veicoli e autocarri polivalenti;
e)
dispositivi di protezione individuale;
f)
formazione su richiesta relativa alle apparecchiature e formazione sul diritto internazionale dei diritti umani e sul diritto internazionale umanitario.
4. La durata della misura di assistenza è di 36 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
Articolo 2
Disposizioni finanziarie
1. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è di 15 000 000 EUR.
2. Tutte le spese sono gestite in conformità della decisione (PESC) 2021/509 e delle norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF.
Articolo 3
Accordi con il beneficiario
1. L’alto rappresentante conclude con il beneficiario gli accordi necessari per garantire il rispetto delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla presente decisione, quale condizione per la concessione del sostegno nell’ambito della misura di assistenza.
2. Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che obbligano il beneficiario a garantire:
a)
il rispetto, da parte delle unità delle forze armate della Costa d’Avorio sostenute nell’ambito della misura di assistenza, del pertinente diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario;
b)
l’uso corretto ed efficiente di tutti i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza ai fini per i quali sono stati forniti;
c)
la manutenzione sufficiente di tutti i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza per garantirne la fruibilità e la disponibilità operativa durante il loro ciclo di vita;
d)
che tutti i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza non siano abbandonati o trasferiti senza il consenso del comitato dello strumento istituito nell’ambito della decisione (PESC) 2021/509 a persone o entità diverse da quelle individuate negli accordi, al termine del loro ciclo di vita.
3. Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni relative alla sospensione e alla cessazione del sostegno nell’ambito della misura di assistenza qualora risulti che il beneficiario abbia violato gli obblighi di cui al paragrafo 2.
Articolo 4
Attuazione
1. L’alto rappresentante è responsabile di assicurare l’attuazione della presente decisione conformemente alla decisione (PESC) 2021/509 e alle norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF, in linea con il quadro metodologico integrato per la valutazione e l’individuazione delle misure e dei controlli necessari per le misure di assistenza nell’ambito dell’EPF.
2. L’attuazione delle attività di cui all’articolo 1, paragrafo 3, è affidata a Défense Conseil International — DCI Group.
Articolo 5
Sorveglianza, controllo e valutazione
1. L’alto rappresentante sorveglia il rispetto, da parte del beneficiario, degli obblighi di cui all’articolo 3. La sorveglianza è utilizzata per conoscere il contesto e i rischi di violazione degli obblighi stabiliti in conformità dell’articolo 3 e per contribuire a prevenire tali violazioni, comprese le violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario da parte delle unità delle forze armate della Costa d’Avorio sostenute nell’ambito della misura di assistenza.
2. Il controllo post-spedizione delle attrezzature e forniture è organizzato come segue:
a)
verifica della consegna, nella quale i certificati di consegna dell’EPF sono firmati dalle forze dell’utilizzatore finale al momento del trasferimento della proprietà;
b)
relazioni nelle quali il beneficiario riferisce annualmente in merito alle attività svolte con le attrezzature fornite nell’ambito della misura di assistenza e in merito all’inventario degli elementi designati fino a quando il comitato politico e di sicurezza (CPS) non ritenga più necessaria la presentazione di tale relazione;
c)
visite in loco, per le quali il beneficiario deve concedere all’alto rappresentante e ai revisori dell’EPF l’accesso necessario per effettuare controlli in loco e audit dell’EPF, su richiesta.
3. L’alto rappresentante effettua una valutazione finale al termine della misura di assistenza per stabilire se la misura di assistenza abbia contribuito al raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 1, paragrafo 2.
Articolo 6
Relazioni
Durante il periodo di attuazione l’alto rappresentante presenta al CPS relazioni semestrali sull’attuazione della misura di assistenza, conformemente all’articolo 63 della decisione (PESC) 2021/509. L’amministratore delle misure di assistenza informa regolarmente il comitato dello strumento istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 in merito all’esecuzione delle entrate e delle spese a norma dell’articolo 38 di tale decisione, anche fornendo informazioni sui fornitori e sui subappaltatori interessati.
Articolo 7
Sospensione e cessazione
1. Il CPS può decidere di sospendere, in tutto o in parte, l’attuazione della misura di assistenza conformemente all’articolo 64 della decisione (PESC) 2021/509.
2. Il CPS può anche raccomandare al Consiglio la cessazione della misura di assistenza.
Articolo 8
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2024
Per il Consiglio
Il presidente
D. CLARINVAL
(
1
)
Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo per la pace, e abroga la decisione (PESC) 2015/528 (
GU L 102 del 24.3.2021, pag. 14
).
(
2
)
Decisione (PESC) 2023/1599 del Consiglio, del 3 agosto 2023, relativa a un’iniziativa dell’Unione europea in materia di sicurezza e di difesa a sostegno dei paesi dell’Africa occidentale del Golfo di Guinea (
GU L 196 del 4.8.2023, pag. 25
).
(
3
)
Decisione (PESC) 2023/2066 del Consiglio, del 25 settembre 2023, che modifica la decisione (PESC) 2023/1599 relativa a un’iniziativa dell’Unione europea in materia di sicurezza e di difesa a sostegno dei paesi dell’Africa occidentale del Golfo di Guinea (
GU L 238 del 27.9.2023, pag. 141
).
(
4
)
Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (
GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1248/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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