Decisione (UE) 2025/1258 del Consiglio, del 23 giugno 2025, relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato misto istituito dall’accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall’altra, per quanto riguarda l’adozione del regolamento interno del comitato misto, l’istituzione dei gruppi di lavoro specializzati e l’adozione del mandato di tali gruppi
Decisione (UE) 2025/1258 del Consiglio, del 23 giugno 2025, relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato misto istituito dall’accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall’altra, per quanto riguarda l’adozione del regolamento interno del comitato misto, l’istituzione dei gruppi di lavoro specializzati e l’adozione del mandato di tali gruppi
EN: Council Decision (EU) 2025/1258 of 23 June 2025 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Joint Committee established by the Framework Agreement on Comprehensive Partnership and Cooperation between the European Union and its Member States, of the one part, and the Kingdom of Thailand, of the other part, as regards the adoption of the Rules of Procedure of the Joint Committee, the establishment of specialised working groups and the adoption of their terms of reference
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/1258
26.6.2025
DECISIONE (UE) 2025/1258 DEL CONSIGLIO
del 23 giugno 2025
relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato misto istituito dall’accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall’altra, per quanto riguarda l’adozione del regolamento interno del comitato misto, l’istituzione dei gruppi di lavoro specializzati e l’adozione del mandato di tali gruppi
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 209 in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
L’accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall’altra, («accordo»)
(
1
)
è stato firmato dall’Unione il 14 dicembre 2022 ed è stato applicato a titolo provvisorio dal 20 ottobre 2024 conformemente alla decisione (UE) 2022/2562 del Consiglio
(
2
)
.
(2)
A norma dell’articolo 52, paragrafo 5, dell’accordo, il comitato misto è tenuto ad adottare il proprio regolamento interno.
(3)
Nella sua prima riunione, il comitato misto è tenuto ad adottare il proprio regolamento interno, a istituire gruppi di lavoro specializzati e ad adottare il mandato di tali gruppi.
(4)
Per quanto riguarda l’adozione del regolamento interno del comitato misto, l’istituzione di gruppi di lavoro specializzati e l’adozione del mandato di tali gruppi, poiché le decisioni del comitato misto saranno vincolanti per l’Unione, è opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto.
(5)
La posizione dell’Unione in sede di comitato misto dovrebbe pertanto basarsi sugli allegati progetti di decisioni del comitato misto,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto istituito dall’accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall’altra, per quanto riguarda l’adozione del regolamento interno dello stesso comitato misto, l’istituzione dei gruppi di lavoro specializzati e l’adozione del mandato di tali gruppi si basa sui progetti di decisioni del comitato misto acclusi alla presente decisione.
Modifiche minori ai progetti di decisione del comitato misto possono essere concordate dai rappresentanti dell’Unione in sede di comitato misto senza un’ulteriore decisione del Consiglio.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2025
Per il Consiglio
Il presidente
K. KALLAS
(
1
)
GU L 330 del 23.12.2022, pag. 72
.
(
2
)
Decisione (UE) 2022/2562 del Consiglio, del 24 ottobre 2022, relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria dell’accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall’altra (
GU L 330 del 23.12.2022, pag. 70
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec/2022/2562/oj
).
PROGETTO
DECISIONE n. 1/2025 DEL COMITATO MISTO UE-THAILANDIA ISTITUITO DALL'ACCORDO QUADRO DI PARTENARIATO GLOBALE E COOPERAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E IL REGNO DI THAILANDIA, DALL'ALTRA
del …
recante adozione del suo regolamento interno
IL COMITATO MISTO UE-THAILANDIA,
visto l'accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra («accordo»), in particolare l'articolo 52,
considerando quanto segue:
(1)
Parti dell'accordo si applicano a titolo provvisorio dal 20 ottobre 2024.
(2)
È opportuno pertanto che il comitato misto adotti il proprio regolamento interno,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È adottato il regolamento interno del comitato misto riportato nell'allegato.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a …,
Per il comitato misto UE-Thailandia
Il presidente e il copresidente
ALLEGATO
REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO MISTO
Articolo 1
Compiti e composizione
1. Il comitato misto istituito in conformità dell'articolo 52 dell'accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra, («accordo») svolge i compiti di cui è incaricato conformemente all'accordo e al presente regolamento interno.
2. In forza dell'articolo 52, paragrafo 4, dell'accordo, il comitato misto ha la prerogativa di discutere del funzionamento e dell'attuazione degli accordi specifici di cui all'articolo 53, paragrafo 1. Nell'ambito del quadro istituzionale comune, il comitato misto discute le questioni sottopostegli dai comitati istituiti in virtù degli accordi specifici di cui all'articolo 53, paragrafo 1, e quelle dei sottocomitati di tali comitati istituiti in virtù di accordi specifici.
3. Il comitato misto è composto da rappresentanti delle due parti al massimo livello possibile.
Articolo 2
Presidenza
1. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e il ministro degli Affari esteri del Regno di Thailandia presiedono il comitato misto convocato a livello ministeriale. Tale funzione può essere delegata a un alto funzionario.
2. Il comitato misto è presieduto da ciascuna parte, a turno, per un periodo di un anno, dal 1
o
gennaio al 31 dicembre di uno stesso anno. L'altra parte esercita la funzione di copresidente.
Articolo 3
Riunioni
1. Il comitato misto si riunisce di norma alternativamente a Bruxelles e a Bangkok una volta l'anno o quando altrimenti convenuto dai copresidenti. Le riunioni del comitato misto sono indette dal presidente ospitante, a una data fissata di comune accordo. D'intesa tra le parti, su richiesta di una di esse possono svolgersi riunioni straordinarie del comitato misto.
2. Ove le parti siano d'accordo, le riunioni del comitato misto possono essere tenute in via eccezionale mediante videoconferenza o teleconferenza.
3. Il comitato misto si riunisce a livello ministeriale, ma può riunirsi a livello di alti funzionari previo accordo delle parti.
4. Salvo diversa decisione dei copresidenti, le riunioni del comitato misto non sono pubbliche.
Articolo 4
Partecipanti
1. Prima di ogni riunione ciascuna parte informa i copresidenti, tramite il segretariato, della prevista composizione della propria delegazione.
2. Se del caso e di comune accordo tra le parti, possono essere invitati alle riunioni del comitato misto esperti o rappresentanti di altri organi, in veste di osservatori o per fornire informazioni su un determinato argomento.
Articolo 5
Segretariato
Un rappresentante del servizio europeo per l'azione esterna e un rappresentante del ministero degli Affari esteri del Regno di Thailandia esercitano assieme la funzione di segretari del comitato misto. Tutte le comunicazioni destinate ai copresidenti del comitato misto o da essi inviate sono trasmesse ai segretari. La corrispondenza destinata ai copresidenti del comitato misto o da essi inviata può essere trasmessa in qualsiasi forma scritta, compresa la posta elettronica.
Articolo 6
Ordine del giorno delle riunioni
1. Il presidente stabilisce l'ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione. L'ordine del giorno provvisorio è trasmesso all'altra parte, unitamente ai documenti pertinenti, al più tardi 15 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione.
2. I punti da iscrivere all'ordine del giorno provvisorio sono sottoposti al presidente al più tardi 21 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione.
3. Il comitato misto adotta l'ordine del giorno all'inizio di ciascuna riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di punti che non figurino nell'ordine del giorno provvisorio è possibile previo accordo delle parti.
4. Il presidente può, d'intesa con il copresidente, abbreviare i termini di cui al paragrafo 1 in funzione delle esigenze di un caso specifico.
Articolo 7
Verbale
1. I due segretari redigono assieme il progetto di verbale di ciascuna riunione, di norma entro 30 giorni di calendario dalla data della stessa. Il progetto di verbale si basa su un riepilogo, elaborato dal presidente, delle conclusioni del comitato misto.
2. Il verbale è approvato dalle parti entro 45 giorni di calendario dalla data della riunione o entro altra data concordata dalle parti. Dopo l'approvazione del progetto di verbale il presidente e il copresidente ne firmano due esemplari originali. Ciascuna parte riceve un esemplare originale.
Articolo 8
Decisioni e raccomandazioni
1. Il comitato misto può adottare decisioni e formulare raccomandazioni al fine di conseguire gli obiettivi dell'accordo. Le decisioni e le raccomandazioni del comitato misto sono adottate di comune accordo dalle parti. Le decisioni e le raccomandazioni sono adottate previo completamento, a opera delle parti, delle rispettive procedure interne in conformità delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari.
2. Ciascuna decisione è vincolante dal giorno dell'adozione.
3. Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal comitato misto recano rispettivamente la denominazione «decisione» e «raccomandazione» seguita da un numero progressivo, dalla data di adozione e da una descrizione dell'oggetto.
4. Il comitato misto può adottare decisioni o formulare raccomandazioni mediante procedura scritta previo accordo delle parti. Le parti possono fissare di comune accordo un termine per il completamento della procedura scritta, alla cui scadenza il presidente e il copresidente del comitato misto possono dichiarare, salvo comunicazione contraria di una delle parti, che è stato raggiunto un accordo tra le parti.
5. Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal comitato misto sono autenticate mediante due esemplari originali.
6. Ciascuna delle parti può decidere di pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del comitato misto nella rispettiva pubblicazione ufficiale.
Articolo 9
Corrispondenza
1. La corrispondenza destinata al comitato misto è inviata a uno dei segretari, che a sua volta informa l'altro segretario.
2. Il segretariato provvede affinché la corrispondenza destinata al comitato misto sia trasmessa al presidente e al copresidente e distribuita, se del caso, quale documentazione di cui all'articolo 10.
3. La corrispondenza inviata dal presidente e dal copresidente è trasmessa alle parti dal segretariato e distribuita, se del caso, quale documentazione di cui all'articolo 10.
Articolo 10
Documentazione
1. Qualora le deliberazioni del comitato misto siano basate su documenti scritti, questi sono numerati e distribuiti dal segretariato ai membri.
2. Ciascun segretario è responsabile della distribuzione dei documenti ai rappresentanti della propria parte nel comitato misto, mettendo sistematicamente in copia l'altro segretario.
3. Se una parte trasmette informazioni destinate a essere trattate in modo riservato, l'altra parte le tratta come tali.
Articolo 11
Spese
1. Ciascuna parte si assume l'onere delle spese da essa sostenute per la partecipazione alle riunioni del comitato misto per quanto riguarda le spese per il personale, di viaggio e di soggiorno nonché le spese postali e per le telecomunicazioni.
2. Le spese relative all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte ospitante.
Articolo 12
Modifica del regolamento interno
Il presente regolamento interno può essere modificato di comune accordo tra le parti mediante una decisione del comitato misto in conformità dell'articolo 8.
Articolo 13
Gruppi di lavoro specializzati
1. Il comitato misto può decidere di istituire gruppi di lavoro specializzati che lo assistano nello svolgimento dei suoi compiti.
2. Il comitato misto definisce il mandato dei gruppi di lavoro specializzati istituiti a norma del paragrafo 1.
3. I gruppi di lavoro specializzati riferiscono al comitato misto dopo ciascuna riunione.
4. I gruppi di lavoro specializzati non hanno potere decisionale ma possono rivolgere raccomandazioni al comitato misto.
PROGETTO
DECISIONE n. 2/2025 DEL COMITATO MISTO UE-THAILANDIA ISTITUITO DALL'ACCORDO QUADRO DI PARTENARIATO GLOBALE E COOPERAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E IL REGNO DI THAILANDIA, DALL'ALTRA,
del …
per quanto riguarda l'istituzione dei gruppi di lavoro specializzati del comitato misto e l'adozione del relativo mandato
IL COMITATO MISTO UE-THAILANDIA,
visti l'accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra, («accordo») in particolare l'articolo 52, e l'articolo 13 del regolamento interno del comitato misto,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell'articolo 13 del proprio regolamento interno, il comitato misto può istituire gruppi di lavoro specializzati che lo assistano nello svolgimento dei suoi compiti.
(2)
È opportuno che l'adozione del mandato dei gruppi di lavoro specializzati di cui all'allegato II non pregiudichi il proseguimento del dialogo UE-Thailandia sul lavoro o del gruppo di lavoro UE-Thailandia sulla lotta alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), e le relative procedure,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Sono istituiti i gruppi di lavoro specializzati del comitato misto elencati nell'allegato I.
2. È adottato il mandato dei gruppi di lavoro specializzati del comitato misto riportato nell'allegato II.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a …,
Per il comitato misto UE-Thailandia
Il presidente e il copresidente
ALLEGATO I
GRUPPI DI LAVORO SPECIALIZZATI DEL COMITATO MISTO
1)
Gruppo di lavoro specializzato su diritti umani e governance
2)
Gruppo di lavoro specializzato su commercio e investimenti
3)
Gruppo di lavoro specializzato su sviluppo sostenibile e transizione verde
ALLEGATO II
Mandato dei gruppi di lavoro specializzati istituiti in virtù dell'accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra
Articolo 1
1. Nelle proprieriunioni, ciascun gruppo di lavoro specializzato può discutere dell'attuazione dell'accordo nei settori di propria competenza.
2. I gruppi di lavoro specializzati possono discutere anche di argomenti o progetti specifici connessi al rispettivo settore di cooperazione bilaterale.
3. Su richiesta delle parti possono essere sollevati singoli casi.
Articolo 2
I gruppi di lavoro specializzati operano sotto l'autorità del comitato misto. Essi riferiscono e trasmettono i loro verbali e le loro conclusioni al presidente del comitato misto entro 30 giorni di calendario da ciascuna riunione.
Articolo 3
Ciascun gruppo di lavoro specializzato è composto da rappresentanti delle parti competenti delle materie da esso trattate. Previo accordo delle parti, i gruppi di lavoro specializzati possono, se del caso, invitare alle loro riunioni esperti per consultarli su punti specifici all'ordine del giorno.
Articolo 4
I gruppi di lavoro specializzati sono presieduti da ciascuna parte, a turno, in conformità del regolamento interno del comitato misto. L'altra parte esercita la funzione di copresidente. Il presidente e il copresidente sono rappresentanti dell'autorità della rispettiva parte competente delle materie trattate dall'organo in cui siedono.
Articolo 5
Un rappresentante del servizio europeo per l'azione esterna e un rappresentante del ministero degli Affari esteri della Thailandia esercitano assieme la funzione di segretari dei gruppi di lavoro specializzati, salvo se altrimenti stabilito da ciascuna parte in funzione dei compiti del gruppo di lavoro specializzato. Tutte le comunicazioni riguardanti i gruppi di lavoro specializzati sono trasmesse ai due segretari.
Articolo 6
1. I gruppi di lavoro specializzati si riuniscono almeno ogni due anni alternatamente a Bangkok e a Bruxelles. Ciascuna riunione si svolge alla data e nel luogo concordati dalle parti.
2. Quando riceve da una delle parti la richiesta di riunione di un gruppo di lavoro specializzato, il segretario dell'altra parte risponde entro 15 giorni di calendario.
3. Nei casi di particolare urgenza le riunioni dei gruppi di lavoro specializzati possono essere indette entro tempi più brevi previo accordo di entrambe le parti.
4. Ove le parti siano d'accordo, le riunioni dei gruppi di lavoro specializzati possono essere tenute in via eccezionale mediante videoconferenza o teleconferenza.
5. Prima di ciascuna riunione il presidente e il copresidente sono informati della composizione prevista della delegazione di ciascuna parte.
6. Le riunioni dei gruppi di lavoro specializzati sono indette congiuntamente dai due segretari.
Articolo 7
I punti da inserire all'ordine del giorno sono comunicati ai segretari almeno 20 giorni di calendario prima della data della riunione del gruppo di lavoro specializzato. L'eventuale documentazione giustificativa è trasmessa ai segretari almeno 15 giorni di calendario prima della riunione. I segretari comunicano il progetto di ordine del giorno almeno 10 giorni di calendario prima della riunione. L'ordine del giorno è finalizzato con l'accordo di entrambe le parti. In circostanze eccezionali, previo accordo delle parti è possibile aggiungere punti all'ordine del giorno con un breve preavviso.
Articolo 8
1. Per ciascuna riunione è redatto un verbale.
2. Salvo decisione contraria, le riunioni dei gruppi di lavoro specializzati non sono pubbliche.
Articolo 9
1. Ciascuna parte si assume l'onere delle spese da essa sostenute per la partecipazione alle riunioni dei gruppi di lavoro specializzati per quanto riguarda le spese per il personale, di viaggio e di soggiorno nonché le spese postali e per le telecomunicazioni.
2. Le spese relative all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte ospitante.
Articolo 10
Agli aspetti non contemplati dal presente mandato si applica per analogia il regolamento interno del comitato misto.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1258/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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