Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 1259/2025

Decisione (UE) 2025/1259 del Consiglio, del 19 giugno 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di commissione istituita dalla convenzione per la protezione dell’ambiente marino dell’Atlantico nordorientale nella sua 28a riunione

Pubblicato: 19/06/2025 In vigore dal: 19/06/2025 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2025/1259 del Consiglio, del 19 giugno 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di commissione istituita dalla convenzione per la protezione dell’ambiente marino dell’Atlantico nordorientale nella sua 28a riunione EN: Council Decision (EU) 2025/1259 of 19 June 2025 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Commission established by the Convention for the Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic at its 28th meeting

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/1259 26.6.2025 DECISIONE (UE) 2025/1259 DEL CONSIGLIO del 19 giugno 2025 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di commissione istituita dalla convenzione per la protezione dell’ambiente marino dell’Atlantico nordorientale nella sua 28 a riunione IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Con decisione 98/249/CE del Consiglio ( 1 ) , l’Unione ha concluso la convenzione per la protezione dell’ambiente marino dell’Atlantico nordorientale ( 2 ) («convenzione»), che è entrata in vigore il 25 marzo 1998. (2) A norma dell’articolo 10, paragrafo 3, della convenzione, la commissione istituita dall’articolo 10, paragrafo 1, della convenzione («commissione OSPAR) può adottare decisioni e raccomandazioni conformemente all’articolo 13 della convenzione. (3) Nella sua 28 a riunione, la commissione OSPAR è chiamata ad adottare decisioni relative alla restrizione di taluni prodotti al fine di impedire il rilascio di plastica nell’ambiente marino e alla gestione delle acque di scarico provenienti dai sistemi di depurazione dei gas di scarico installati a bordo delle navi. (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di commissione OSPAR, poiché le misure che quest’ultima dovrà adottare produrranno effetti giuridici ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 9, del trattato. (5) La posizione dell’Unione dovrebbe essere favorevole a tali misure della commissione OSPAR, in quanto queste faciliteranno l’attuazione delle politiche e della legislazione dell’Unione e contribuiranno a prevenire danni all’ambiente marino e alla biodiversità, migliorandone la protezione. (6) La presente decisione, che stabilisce la posizione da adottare a nome dell’Unione, riguarda materie che rientrano nella competenza dell’Unione nella misura in cui possono incidere su norme comuni dell’Unione o modificarne la portata. Nel settore delle competenze concorrenti, gli Stati membri mantengono le rispettive competenze nella misura in cui la convenzione non incide sulle norme comuni del diritto dell’Unione o ne modifica la portata, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione nella 28 a riunione della commissione istituita dall’articolo 10 della convenzione per la protezione dell’ambiente marino dell’Atlantico nordorientale («commissione OSPAR») consiste nel sostenere l’adozione delle seguenti misure: — la decisione relativa alla restrizione di taluni prodotti al fine di impedire il rilascio di plastica nell’ambiente marino; — la decisione o la decisione e la raccomandazione relative alla gestione delle acque di scarico provenienti dai sistemi di depurazione dei gas di scarico installati a bordo delle navi. Articolo 2 In funzione dell’andamento della 28 a riunione della commissione OSPAR, durante le riunioni di coordinamento in loco i rappresentanti dell’Unione, in consultazione con gli Stati membri, possono affinare la posizione di cui all’articolo 1 senza un’ulteriore decisione del Consiglio. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Lussemburgo, il 19 giugno 2025 Per il Consiglio Il presidente A. DZIEMIANOWICZ-BĄK ( 1 ) Decisione 98/249/CE del Consiglio, del 7 ottobre 1997, relativa alla conclusione della convenzione per la protezione dell’ambiente marino dell’Atlantico nordorientale ( GU L 104 del 3.4.1998, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/249/oj ). ( 2 ) GU L 104 del 3.4.1998, pag. 2 , ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/1998/249/oj . ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1259/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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