Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 1297/2018

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1297 della Commissione, del 25 settembre 2018, relativa a una deroga al riconoscimento reciproco dell'autorizzazione di biocidi contenenti creosoto proposta dalla Francia a norma dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio notificata con il numero C(2018) 5412

Pubblicato: 25/09/2018 In vigore dal: 25/09/2018 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1297 della Commissione, del 25 settembre 2018, relativa a una deroga al riconoscimento reciproco dell'autorizzazione di biocidi contenenti creosoto proposta dalla Francia a norma dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2018) 5412] EN: Commission Implementing Decision (EU) 2018/1297 of 25 September 2018 on a derogation from mutual recognition of the authorisation of biocidal products containing creosote by France in accordance with Article 37 of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council (notified under document C(2018) 5412)

Testo normativo

27.9.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 243/19 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1297 DELLA COMMISSIONE del 25 settembre 2018 relativa a una deroga al riconoscimento reciproco dell'autorizzazione di biocidi contenenti creosoto proposta dalla Francia a norma dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2018) 5412] (Il testo in lingua francese è il solo facente fede) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ( 1 ) , in particolare l'articolo 37, paragrafo 2, lettera b), considerando quanto segue: (1) Le società Bilbaina de Alquitranes, S.A., Koppers International B.V. e Rain Carbon BVBA («i richiedenti») hanno presentato alla Francia domande complete di riconoscimento reciproco di tre autorizzazioni concesse dalla Svezia relativamente a tre famiglie di biocidi preservanti del legno contenenti il principio attivo creosoto («i prodotti»). La Svezia ha autorizzato i prodotti per il trattamento da parte di operatori professionali di pali per le linee aeree dell'elettricità e delle comunicazioni («pali di trasmissione») e di traversine ferroviarie. (2) Il creosoto è classificato conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) come sostanza cancerogena di categoria 1B. Il creosoto soddisfa anche in criteri per essere considerato una sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT) o molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB) a norma dell'allegato XIII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) . Pertanto soddisfa i criteri di esclusione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) ed e), del regolamento (UE) n. 528/2012. Conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012, l'uso di biocidi contenenti creosoto deve essere limitato agli Stati membri nei quali è soddisfatta almeno una delle condizioni stabilite in detto paragrafo. (3) La Francia ha ritenuto che nessuna delle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 fosse soddisfatta relativamente al trattamento di pali di trasmissione nel suo territorio e che il rifiuto dell'autorizzazione per tale uso fosse giustificato per motivi inerenti alla tutela dell'ambiente e della salute e della vita umana, come stabilito all'articolo 37, paragrafo 1, lettere a) e c) rispettivamente, del regolamento (UE) n. 528/2012. Pertanto, a norma dell'articolo 37, paragrafo 2, di tale regolamento, la Francia ha informato i richiedenti dell'intenzione di adeguare i termini e le condizioni delle autorizzazioni da concedere in Francia, non autorizzando i prodotti per il trattamento di pali di trasmissione («l'uso limitato»). (4) Due richiedenti hanno espresso disaccordo con la proposta di adeguamento e uno non ha risposto entro sessanta giorni dalla comunicazione. In data 22 novembre 2017 la Francia ha informato di conseguenza la Commissione conformemente all'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. (5) Dalle argomentazioni presentate dalla Francia risulta che il rischio per gli esseri umani o per l'ambiente derivante dall'esposizione al creosoto associato all'uso limitato dei prodotti non può essere considerato trascurabile. La Francia ha anche indicato che sul mercato francese sono disponibili altri preservanti del legno contenenti principi attivi che non soddisfano i criteri di esclusione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, per l'uso limitato. La mancata autorizzazione per l'uso limitato non avrebbe pertanto un impatto negativo sproporzionato sulla società francese. Secondo la Francia l'uso limitato non è essenziale per contrastare alcun pericolo grave per la salute umana, la salute animale o l'ambiente. (6) Non è quindi soddisfatta nessuna delle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 per l'uso limitato in Francia. Al fine di ottenere un elevato livello di tutela della salute umana, animale e dell'ambiente, il regolamento (UE) n. 528/2012 stabilisce che l'autorizzazione di biocidi contenenti principi attivi aventi i profili di rischio più gravi sia limitata a situazioni specifiche. Inoltre, a norma dell'articolo 37, paragrafo 1, secondo comma, di detto regolamento, gli Stati membri possono, in particolare, proporre, in base ai motivi di cui al primo comma di tale articolo, di rifiutare il rilascio di un'autorizzazione o di adeguare i termini e le condizioni delle autorizzazioni richieste per biocidi che contengono un principio attivo al quale si applica l'articolo 5, paragrafo 2, o l'articolo 10, paragrafo 1, di detto regolamento. Il creosoto soddisfa diversi criteri di esclusione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, di tale regolamento in termini di proprietà pericolose per l'ambiente e per la saluta umana. (7) La Commissione ritiene pertanto che la deroga al riconoscimento reciproco proposta dalla Francia sia giustificata per i motivi di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettere a) e c), di detto regolamento. (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1.   La deroga al riconoscimento reciproco proposta dalla Francia per le famiglie di biocidi di cui al paragrafo 2 è giustificata per i motivi di tutela dell'ambiente e della salute e della vita umana di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 528/2012, in combinato disposto con l'articolo 37, paragrafo 1, secondo comma, del medesimo regolamento. 2.   Il paragrafo 1 si applica alle famiglie di biocidi identificate dai seguenti numeri di riferimento, come previsto dal registro per i biocidi: BC-WK024516-27; BC-DQ024492-36; BC-EU013041-45. Articolo 2 La Repubblica francese è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2018 Per la Commissione Vytenis ANDRIUKAITIS Membro della Commissione ( 1 ) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 ( GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1 ). ( 3 ) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE ( GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1 ).

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