Decisione (UE) 2024/1298 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dalla Germania (EGF/2023/003 DE/Vallourec)
Decisione (UE) 2024/1298 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dalla Germania (EGF/2023/003 DE/Vallourec)
EN: Decision (EU) 2024/1298 of the European Parliament and of the Council of 24 April 2024 on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund for Displaced Workers following an application from Germany — EGF/2023/003 DE/Vallourec
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2024/1298
8.5.2024
DECISIONE (UE) 2024/1298 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 24 aprile 2024
relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dalla Germania (EGF/2023/003 DE/Vallourec)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013
(
1
)
, in particolare l’articolo 15, paragrafo 1, primo comma,
visto l’accordo interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l’introduzione di nuove risorse proprie
(
2
)
, in particolare il punto 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) mira a dimostrare solidarietà e promuovere un’occupazione dignitosa e sostenibile nell’Unione offrendo assistenza ai lavoratori collocati in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in caso di eventi di ristrutturazione significativi e sostenendoli affinché ritornino quanto prima a un’occupazione dignitosa e sostenibile.
(2)
Il FEG non deve superare un importo annuo massimo di 30 milioni di EUR (a prezzi 2018), come disposto all’articolo 8 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio
(
3
)
.
(3)
Il 15 novembre 2023 la Germania ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in conformità all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/691 in relazione a casi di espulsione dal lavoro nell’impresa Vallourec Deutschland GmbH nel settore economico classificato alla divisione 24 (Attività metallurgiche) della classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea (NACE)
(
4
)
Revisione 2 nella regione di livello 2 della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) di Düsseldorf (DEA1), in Germania. Tale domanda è stata integrata con ulteriori informazioni secondo quanto previsto all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/691. Sulla base della valutazione effettuata dalla Commissione nella proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio di mobilitazione del FEG, tale domanda è considerata conforme alle condizioni per la concessione di un contributo finanziario del FEG stabilite all’articolo 13 del regolamento (UE) 2021/691
(
5
)
.
(4)
È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG per erogare un contributo finanziario di 2 984 627 EUR in relazione alla domanda presentata dalla Germania.
(5)
Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del FEG, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data della sua adozione,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nel quadro del bilancio generale dell’Unione per l’esercizio 2024, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro è mobilitato per erogare l’importo di 2 984 627 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Essa si applica a decorrere dal 24 aprile 2024.
Fatto a Strasburgo, il 24 aprile 2024.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
R. METSOLA
Per il Consiglio
Il presidente
M. MICHEL
(
1
)
GU L 153 del 3.5.2021, pag. 48
.
(
2
)
GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28
.
(
3
)
Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (
GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11
).
(
4
)
Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (
GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1
).
(
5
)
COM(2024)0030.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1298/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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