Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 1300/2025

Decisione (UE) 2025/1300 del Consiglio, del 17 giugno 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di consiglio di partenariato istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, per quanto riguarda la decisione n. 1/2025 del consiglio di partenariato

Pubblicato: 17/06/2025 In vigore dal: 17/06/2025 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2025/1300 del Consiglio, del 17 giugno 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di consiglio di partenariato istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, per quanto riguarda la decisione n. 1/2025 del consiglio di partenariato EN: Council Decision (EU) 2025/1300 of 17 June 2025 establishing the position to be taken on behalf of the European Union in the Partnership Council established by the Trade and Cooperation Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community, of the one part, and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, of the other part, as regards decision No 1/2025 of the Partnership Council

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/1300 2.7.2025 DECISIONE (UE) 2025/1300 DEL CONSIGLIO del 17 giugno 2025 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di consiglio di partenariato istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, per quanto riguarda la decisione n. 1/2025 del consiglio di partenariato IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Con decisione (UE) 2021/689 del Consiglio ( 1 ) , l’Unione ha concluso l’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione» o «accordo»), che è entrato in vigore il 1 o maggio 2021, dopo essere stato applicato in via provvisoria dal 1 o gennaio 2021. (2) A norma dell’articolo 519, lettera b), dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, il consiglio di partenariato istituito a norma dell’accordo può adottare decisioni volte a formulare interpretazioni delle disposizioni di cui alla parte seconda dell’accordo. (3) L’articolo 508, paragrafo 2, lettera d), dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione prevede che il comitato specializzato per la pesca istituito a norma dell’accordo possa adottare misure, comprese decisioni e raccomandazioni, in relazione a qualsiasi altro aspetto della cooperazione in materia di gestione sostenibile della pesca nell’ambito della parte seconda, rubrica quinta, dell’accordo. (4) Il consiglio di partenariato è chiamato ad adottare, nella sua prossima riunione o mediante procedura scritta, una decisione volta a interpretare l’articolo 508, paragrafo 2, lettera d), dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. (5) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di consiglio di partenariato in relazione all’interpretazione dell’articolo 508, paragrafo 2, lettera d) dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di consiglio di partenariato istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, in relazione all’interpretazione dell’articolo 508, paragrafo 2), lettera d), di tale ‘accordo figura nel progetto di decisione del consiglio di partenariato accluso alla presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Lussemburgo, il 17 giugno 2025 Per il Consiglio Il presidente P. HENNIG-KLOSKA ( 1 ) Decisione (UE) 2021/689 del Consiglio del 29 aprile 2021 relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, e dell’accordo tra l’Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate ( GU L 149 del 30.4.2021, pag. 2 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/689/oj ). PROGETTO DECISIONE n. 1/2025 DEL CONSIGLIO DI PARTENARIATO ISTITUITO DALL'ACCORDO SUGLI SCAMBI COMMERCIALI E LA COOPERAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, DA UNA PARTE, E IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, DALL'ALTRA del … che formula un'interpretazione dell'articolo 508, paragrafo 2, lettera d), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra IL CONSIGLIO DI PARTENARIATO, visto l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra («accordo»), in particolare l'articolo 519, lettera b), considerando quanto segue: (1) Il periodo di adeguamento di cui all'allegato 38 dell'accordo, durante il quale ciascuna parte concede alle navi dell'altra parte pieno accesso alle proprie acque per pescare, terminerà il 30 giugno 2026. (2) A norma dell'articolo 500, paragrafo 1, dell'accordo, che si applicherà dopo il 30 giugno 2026, ciascuna parte è tenuta a concedere alle navi dell'altra parte l'accesso alle attività di pesca nelle proprie acque nelle sottozone CIEM di pertinenza per l'anno in questione, al livello e alle condizioni stabilite nelle consultazioni annuali, purché le parti abbiano concordato i TAC. (3) Le parti desiderano garantire, per un periodo di tempo determinato dopo il giugno 2026, il pieno accesso pluriennale alle acque per svolgervi attività di pesca. (4) L'articolo 508, paragrafo 2, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 508, paragrafo 1, lettera l), dell'accordo conferisce al comitato specializzato per la pesca il potere di adottare decisioni sull'elaborazione di orientamenti a sostegno dell'applicazione pratica dell'articolo 500 dell'accordo. Inoltre, l'articolo 508, paragrafo 2, lettera d), dell'accordo conferisce a tale comitato il potere di adottare decisioni in relazione a qualsiasi altro aspetto della cooperazione in materia di gestione sostenibile della pesca. (5) È opportuno, in tale contesto, formulare un'interpretazione dell'articolo 508, paragrafo 2, lettera d), dell'accordo, per chiarire la base su cui il comitato specializzato per la pesca può adottare tale decisione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 All'espressione «cooperazione in materia di gestione sostenibile della pesca» di cui all'articolo 508, paragrafo 2, lettera d), dell'accordo va data, unicamente ai fini di tale disposizione, un'interpretazione secondo la quale tale cooperazione comprende l'adozione di una decisione da parte del comitato specializzato per la pesca che preveda il pieno accesso pluriennale alle acque per svolgervi attività di pesca per un periodo di tempo determinato, da ritenersi, ai fini dell'articolo 500, paragrafi 1 e 4, dell'accordo, come il risultato concordato delle consultazioni annuali (anche in caso di accesso a norma dell'articolo 500, paragrafo 5, dell'accordo, nel caso in cui siano fissati TAC provvisori a norma dell'articolo 499 dell'accordo). Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il …. Fatto a Bruxelles e a Londra, … 2025 Per il consiglio di partenariato I copresidenti Maroš ŠEFČOVIČ Nick THOMAS-SYMONDS ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1300/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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