Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 1302/2025

Decisione (UE) 2025/1302 del Consiglio, del 17 giugno 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di consiglio di partenariato istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, per quanto riguarda la decisione n. 2/2025 del consiglio di partenariato

Pubblicato: 17/06/2025 In vigore dal: 17/06/2025 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2025/1302 del Consiglio, del 17 giugno 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di consiglio di partenariato istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, per quanto riguarda la decisione n. 2/2025 del consiglio di partenariato EN: Council Decision (EU) 2025/1302 of 17 June 2025 establishing the position to be taken on behalf of the European Union in the Partnership Council established by the Trade and Cooperation Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community, of the one part, and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, of the other part, as regards decision No 2/2025 of the Partnership Council

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/1302 2.7.2025 DECISIONE (UE) 2025/1302 DEL CONSIGLIO del 17 giugno 2025 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di consiglio di partenariato istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, per quanto riguarda la decisione n. 2/2025 del consiglio di partenariato IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 194, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Con decisione (UE) 2021/689 del Consiglio ( 1 ) , l’Unione ha concluso l’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione» o «accordo»), che è entrato in vigore il 1 o maggio 2021, dopo essere stato applicato in via provvisoria dal 1 o gennaio 2021. (2) A norma dell’articolo 519, lettera b), dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, il consiglio di partenariato istituito a norma dell’accordo può adottare decisioni volte a formulare interpretazioni delle disposizioni della parte seconda dell’accordo. (3) A norma dell’articolo 331, paragrafo 2, dell’accordo, tra il 1 o luglio 2026 e il 31 dicembre 2026 il consiglio di partenariato può decidere di prorogare l’applicazione del titolo VIII fino al 31 marzo 2027. (4) Il consiglio di partenariato è chiamato ad adottare, nella sua prossima riunione o mediante procedura scritta, una decisione riguardante l’interpretazione e l’applicazione dell’articolo 331, paragrafo 2, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. (5) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di consiglio di partenariato in relazione all’interpretazione e all’applicazione dell’articolo 331, paragrafo 2, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di consiglio di partenariato istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, in relazione all’interpretazione e all’applicazione dell’articolo 331, paragrafo 2, di tale accordo figura nel progetto di decisione del consiglio di partenariato accluso alla presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Lussemburgo, il 17 giugno 2025 Per il Consiglio Il presidente P. HENNIG-KLOSKA ( 1 ) Decisione (UE) 2021/689 del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, e dell’accordo tra l’Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate ( GU L 149 del 30.4.2021, pag. 2 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/689/oj ). PROGETTO DECISIONE N. 2/2025 DEL CONSIGLIO DI PARTENARIATO ISTITUITO DALL'ACCORDO SUGLI SCAMBI COMMERCIALI E LA COOPERAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, DA UNA PARTE, E IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, DALL'ALTRA del … che formula un'interpretazione dell'articolo 331, paragrafo 2, e che proroga l'applicazione della parte seconda, rubrica prima, titolo VIII, riguardante l'energia, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra IL CONSIGLIO DI PARTENARIATO, visto l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra («accordo»), in particolare l'articolo 519, lettera b) e l'articolo 331, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 331, paragrafo 1, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, la parte seconda, rubrica prima, titolo VIII, di tale accordo («titolo VIII») cessa di applicarsi il 30 giugno 2026. (2) A norma dell'articolo 331, paragrafo 2, dell'accordo, tra il 1 o luglio 2026 e il 31 dicembre 2026 il consiglio di partenariato può decidere di prorogare l'applicazione del titolo VIII fino al 31 marzo 2027. (3) Una situazione in cui il consiglio di partenariato adottassee una decisione sulla proroga dell'applicazione del titolo VIII solo una volta che il titolo VIII abbia già cessato di applicarsi potrebbe comportare un'interruzione dell'applicazione del titolo VIII e creare quindi incertezza per quanto riguarda il quadro giuridico applicabile agli scambi e agli investimenti tra l'Unione europea e il Regno Unito nei settori dell'energia e delle materie prime. (4) Per garantire la certezza del diritto e la prevedibilità, è pertanto opportuno adottare una decisione che interpreti l'articolo 331, paragrafo 2, dell'accordo nel senso che una decisione del consiglio di partenariato sulla proroga dell'applicazione del titolo VIII fino al 31 marzo 2027 può essere adottata prima del 1 o luglio 2026, a condizione i suoi effetti decorrano solo dal 1 o luglio 2026. (5) Gli obiettivi del titolo VIII sono agevolare gli scambi e gli investimenti tra l'Unione europea e il Regno Unito nei settori dell'energia e delle materie prime e sostenere la sicurezza dell'approvvigionamento e la sostenibilità ambientale, in particolare contribuendo alla lotta contro i cambiamenti climatici in questi settori. (6) Per conseguire gli obiettivi del titolo VIII, è opportuno che l'Unione europea e il Regno Unito proseguano la cooperazione in materia di energia attraverso l'applicazione del titolo VIII. (7) I portatori di interessi del settore dell'energia dovrebbero disporre, per il proseguimento di tale cooperazione, di un quadro giuridico stabile e prevedibile che faciliti le imprese e garantisca la stabilità del mercato. (8) È pertanto opportuno adottare una decisione relativa all'applicazione del titolo VIII fino al 31 marzo 2027, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'articolo 331, paragrafo 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione è interpretato nel senso che una decisione sulla proroga dell'applicazione della parte seconda, rubrica prima, titolo VIII, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione fino al 31 marzo 2027 può essere adottata prima del 1 o luglio 2026, a condizione i suoi effetti decorrano solo dal 1 o luglio 2026. Articolo 2 L'applicazione della parte seconda, rubrica prima, titolo VIII, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione è prorogata fino al 31 marzo 2027. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Gli effetti dell'articolo 2 decorrono dal 1 o luglio 2026. Fatto a Bruxelles e a Londra, … 2025 Per il consiglio di partenariato I copresidenti Maroš ŠEFČOVIČ Nick THOMAS-SYMONDS ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1302/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decisione UE 1302/2025 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Provvedimento AdE 226940/2024
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 80 unità, aumentat…
Risoluzione AdE 9680915/2014
Istituzione del nuovo Comune denominato "Castegnero Nanto" mediante fusione dei…
Provvedimento AdE 407414/2024
Selezione pubblica di cui all’atto Prot. n. 407414/2024 per l’assunzione a temp…
Provvedimento AdE 246924/2025
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 250 unità per l’ar…
Provvedimento AdE 10/2014
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 50 unità per l’are…
Decreto del Presidente della Repubblica 73/2026
Modifica del regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'a…

Altre normative del 2025

Approvazione del modello DST (Digital Services Tax) per la dichiarazione dell’imposta sui… Provvedimento AdE S.N. Definizione della percentuale del credito d’imposta spettante per l’anno 2025 alle Fondaz… Provvedimento AdE 117 Accertamento delle medie dei cambi delle valute estere relative al mese di novembre 2025 Provvedimento AdE 9497952 Modalità per la presentazione della Comunicazione Rilevante e l’applicazione del decreto … Provvedimento AdE 209 Modalità di richiesta e acquisizione, anche massiva, dei dati delle Certificazioni Uniche… Provvedimento AdE 390142