Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 1303/2018

Decisione (UE) 2018/1303 del Consiglio, del 18 settembre 2018, relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Comitato di associazione nella formazione «Commercio», istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, per quanto riguarda l'aggiornamento dell'allegato III (Ravvicinamento), concernente disposizioni applicabili in materia di normaz

Pubblicato: 18/09/2018 In vigore dal: 18/09/2018 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2018/1303 del Consiglio, del 18 settembre 2018, relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Comitato di associazione nella formazione «Commercio», istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, per quanto riguarda l'aggiornamento dell'allegato III (Ravvicinamento), concernente disposizioni applicabili in materia di normazione, accreditamento, valutazione della conformità, norme tecniche e metrologia, e dell'allegato XVI (Appalti pubblici) dell'accordo EN: Council Decision (EU) 2018/1303 of 18 September 2018 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Association Committee in Trade configuration established by the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and Georgia, of the other part, regarding

Testo normativo

28.9.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 244/81 DECISIONE (UE) 2018/1303 DEL CONSIGLIO del 18 settembre 2018 relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Comitato di associazione nella formazione «Commercio», istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, per quanto riguarda l'aggiornamento dell'allegato III (Ravvicinamento), concernente disposizioni applicabili in materia di normazione, accreditamento, valutazione della conformità, norme tecniche e metrologia, e dell'allegato XVI (Appalti pubblici) dell'accordo IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, l'articolo 100, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Con la decisione (UE) 2016/838 del Consiglio ( 1 ) l'Unione ha concluso l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra ( 2 ) («accordo»), accordo entrato in vigore il 1 o luglio 2016. (2) A norma dell'articolo 406, paragrafo 3, dell'accordo, il Consiglio di associazione ha il potere di aggiornare o modificare gli allegati dell'accordo. (3) A norma dell'articolo 408, paragrafo 2, dell'accordo, il Consiglio di associazione può delegare i suoi poteri, compreso il potere di adottare decisioni vincolanti, al Comitato di associazione. (4) A norma dell'articolo 1 della decisione n. 3/2014 del Consiglio di associazione ( 3 ) , quest'ultimo ha delegato il potere di aggiornare o modificare gli allegati dell'accordo che si riferiscono, tra l'altro, al capo 3 (Ostacoli tecnici al commercio, normazione, metrologia, accreditamento e valutazione della conformità) e al capo 8 (Appalti pubblici) del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo al Comitato di associazione nella formazione «Commercio», nella misura in cui i capi 3 e 8 non contengano disposizioni specifiche relative all'aggiornamento o alla modifica di detti allegati. (5) A norma dell'articolo 47, paragrafo 1, dell'accordo, l'allegato III-A dell'accordo può essere modificato mediante una decisione del Comitato di associazione nella formazione «Commercio». (6) Diversi atti dell'Unione elencati negli allegati III e XVI dell'accordo sono stati modificati o abrogati successivamente alla conclusione dei negoziati dell'accordo. È necessario aggiornare tali allegati aggiungendo una serie di atti che attuano, modificano, integrano o sostituiscono le misure in essi elencate. (7) È opportuno pertanto stabilire la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di Comitato di associazione nella formazione «Commercio» per quanto riguarda la prevista adozione delle decisioni relative all'aggiornamento dell'allegato III (Ravvicinamento), concernente disposizioni applicabili in materia di normazione, accreditamento, valutazione della conformità, norme tecniche e metrologia), e dell'allegato XVI (Appalti pubblici) dell'accordo. (8) Una volta adottate, è opportuno che le decisioni del Comitato di associazione nella formazione «Commercio» che aggiornano gli allegati III e XVI dell'accordo siano pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . (9) Nel Comitato di associazione nella formazione «Commercio» l'Unione è rappresentata dalla Commissione a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di Comitato di associazione nella formazione «Commercio» si basa sui seguenti progetti di decisione del Comitato di associazione nella formazione «Commercio» acclusi alla presente decisione: a) decisione n. 1/2018 del Comitato di associazione UE-Georgia nella formazione «Commercio» che aggiorna l'allegato III (Ravvicinamento) dell'accordo, concernente disposizioni applicabili in materia di normazione, accreditamento, valutazione della conformità, norme tecniche e metrologia; b) decisione n. 2/2018 del Comitato di associazione UE-Georgia nella formazione «Commercio» che aggiorna l'allegato XVI (Appalti pubblici) dell'accordo. Articolo 2 Una volta adottate, le decisioni del Comitato di associazione nella formazione «Commercio» di cui all'articolo 1 sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Articolo 3 La Commissione è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2018 Per il Consiglio Il presidente G. BLÜMEL ( 1 ) Decisione (UE) 2016/838 del Consiglio, del 23 maggio 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra ( GU L 141 del 28.5.2016, pag. 26 ). ( 2 ) GU L 261 del 30.8.2014, pag. 4 . ( 3 ) Decisione n. 3/2014 del Consiglio di associazione UE–Georgia, del 17 novembre 2014, relativa alla delega di determinati poteri da parte del Consiglio di associazione al Comitato di associazione nella formazione Commercio [2015/2263] ( GU L 321 del 5.12.2015, pag. 72 ). PROGETTO DI DECISIONE N. 1/2018 DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-GEORGIA NELLA FORMAZIONE «COMMERCIO» del … 2018 che aggiorna l'allegato III-A dell'accordo di associazione IL COMITATO DI ASSOCIAZIONE NELLA FORMAZIONE «COMMERCIO», visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, in particolare l'articolo 47, considerando quanto segue: (1) L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra («accordo») è entrato in vigore il 1 o luglio 2016 conformemente al suo articolo 431. (2) L'articolo 47 dell'accordo stabilisce che la Georgia adotta le misure necessarie per conseguire progressivamente il ravvicinamento all' acquis dell'Unione conformemente a quanto disposto dagli allegati III-A e III-B dell'accordo e che l'allegato III-A dell'accordo può essere modificato mediante una decisione del Comitato di associazione nella formazione «Commercio». (3) Diversi atti dell'Unione elencati nell'allegato III-A dell'accordo sono stati rifusi o abrogati e sostituiti da nuovi atti dell'Unione successivamente alla sigla dell'accordo avvenuta in data 29 novembre 2013 e nuovi atti dell'Unione sono stati notificati alla Georgia. (4) È necessario aggiornare l'allegato III-A dell'accordo in modo che rispecchi l'evoluzione dell' acquis dell'Unione elencato in tale allegato. (5) A fini di chiarezza, l'allegato III-A dell'accordo dovrebbe essere integralmente aggiornato e sostituito. (6) È opportuno prevedere un periodo che consenta alla Georgia di attuare i nuovi atti dell'Unione nella sua legislazione interna. Nuovi termini per il ravvicinamento della legislazione della Georgia agli atti dell'Unione elencati nell'allegato III-A dovrebbero pertanto essere indicati in tale allegato, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'allegato III-A dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Fatto a …, …. Per il Comitato di associazione nella formazione «Commercio» Il presidente ALLEGATO «ALLEGATO III-A ELENCO DELLA LEGISLAZIONE SETTORIALE AI FINI DEL RAVVICINAMENTO Il seguente elenco rispecchia le priorità della Georgia in vista del ravvicinamento alle direttive “nuovo approccio” e “approccio globale” dell'Unione, quali figurano nella strategia del governo della Georgia in materia di normazione, accreditamento, valutazione della conformità, norme tecniche, metrologia e nel programma di riforma legislativa e di adozione di normative tecniche del marzo 2010. 1. Regolamento (UE) 2016/424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo agli impianti a fune e che abroga la direttiva 2000/9/CE ( 1 ) Calendario: entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo 2. Direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (rifusione) ( 2 ) Calendario: entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo 3. Direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione) ( 3 ) Calendario: entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo 4. Direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi ( 4 ) Calendario: nel corso del 2013 5. Direttiva 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione (rifusione) ( 5 ) Calendario: entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo 6. Direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE ( 6 ) Calendario: entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo 7. Direttiva 2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile ( 7 ) Calendario: entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo 8. Direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione) ( 8 ) Calendario: entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo 9. Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE ( 9 ) Calendario: entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo 10. Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione) ( 10 ) Calendario: entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo 11. Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (rifusione) ( 11 ) Calendario: entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo 12. Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio ( 12 ) Calendario: entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo 13. Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione ( 13 ) Calendario: entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo 14. Regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE ( 14 ) Calendario: entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo 15. Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio ( 15 ) Calendario: entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo 16. Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione) ( 16 ) Calendario: entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo 17. Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli ( 17 ) Calendario: entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo 18. Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio ( 18 ) Calendario: entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo 19. Direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (rifusione) ( 19 ) Calendario: entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo 20. Direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione) ( 20 ) Calendario: entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo ». ( 1 ) GU L 81 del 31.3.2016, pag. 1 . ( 2 ) GU L 96 del 29.3.2014, pag. 251 . ( 3 ) GU L 189 del 27.6.2014, pag. 164 . ( 4 ) GU L 167 del 22.6.1992, pag. 17 . ( 5 ) GU L 96 del 29.3.2014, pag. 45 . ( 6 ) GU L 354 del 28.12.2013, pag. 90 . ( 7 ) GU L 94 del 5.4.2008, pag. 8 . ( 8 ) GU L 96 del 29.3.2014, pag. 309 . ( 9 ) GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62 . ( 10 ) GU L 96 del 29.3.2014, pag. 79 . ( 11 ) GU L 96 del 29.3.2014, pag. 357 . ( 12 ) GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1 . ( 13 ) GU L 117 del 5.5.2017, pag. 176 . ( 14 ) GU L 81 del 31.3.2016, pag. 99 . ( 15 ) GU L 81 del 31.3.2016, pag. 51 . ( 16 ) GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24 . ( 17 ) GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1 . ( 18 ) GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5 . ( 19 ) GU L 96 del 29.3.2014, pag. 107 . ( 20 ) GU L 96 del 29.3.2014, pag. 149 . PROGETTO DI DECISIONE N. 2/2018 DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-GEORGIA NELLA FORMAZIONE «COMMERCIO» del … 2018 che aggiorna l'allegato XVI dell'accordo di associazione IL COMITATO DI ASSOCIAZIONE NELLA FORMAZIONE «COMMERCIO», visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, in particolare gli articoli 142, 146 e 408, vista la decisione n. 3/2014 del Consiglio di associazione, del 17 novembre 2014, relativa alla delega di determinati poteri da parte del Consiglio di associazione al Comitato di associazione nella formazione «Commercio» ( 1 ) , considerando quanto segue: (1) L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra («accordo») è entrato in vigore il 1 o luglio 2016 conformemente al suo articolo 431. (2) L'articolo 142 dell'accordo stabilisce che le soglie di valore per gli appalti pubblici di cui all'allegato XVI-A devono essere rivedute periodicamente, a decorrere dall'anno di entrata in vigore dell'accordo e che tale revisione deve essere adottata mediante una decisione del Comitato di associazione nella formazione «Commercio». (3) L'articolo 406, paragrafo 3, dell'accordo stabilisce che il Consiglio di associazione ha il potere di aggiornare o modificare gli allegati dell'accordo. Con decisione n. 3/2014 il Consiglio di associazione ha delegato al Comitato di associazione nella formazione «Commercio» il potere di aggiornare o modificare determinati allegati attinenti alle questioni commerciali, (4) L'articolo 146 dell'accordo stabilisce che la Georgia deve fare in modo che la sua legislazione in materia di appalti pubblici sia progressivamente ravvicinata al relativo acquis dell'Unione, nel rispetto del calendario di cui all'allegato XVI-B dell'accordo. (5) Diversi atti dell'Unione elencati nell'allegato XVI dell'accordo sono stati rifusi o abrogati e sostituiti da nuovi atti dell'Unione successivamente alla sigla dell'accordo avvenuta in data 29 novembre 2013 e nuovi atti dell'Unione sono stati notificati alla Georgia: a) direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione ( 2 ) ; b) direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE ( 3 ) ; c) direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua; dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE ( 4 ) . (6) È necessario aggiornare l'allegato XVI dell'accordo in modo che tenga conto delle modifiche apportate all' acquis dell'Unione elencato in tale allegato conformemente agli articoli 142 e 146 dell'accordo. (7) Per motivi di chiarezza, l'allegato XVI dovrebbe essere integralmente aggiornato e sostituito, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'allegato XVI dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Fatto a …, …. Per il Comitato di associazione nella formazione «Commercio» Il presidente ( 1 ) GU L 321 del 5.12.2015, pag. 72 . ( 2 ) GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1 . ( 3 ) GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65 . ( 4 ) GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243 . ALLEGATO «ALLEGATO XVI APPALTI PUBBLICI ALLEGATO XVI-A SOGLIE Le soglie di valore di cui all'articolo 142, paragrafo 3, del presente accordo sono per entrambe le Parti le seguenti: a) 144 000 EUR per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle autorità governative centrali e per i concorsi di progettazione aggiudicati da tali autorità; b) 221 000 EUR per gli appalti pubblici di forniture e di servizi non contemplati alla lettera a); c) 5 548 000 EUR per gli appalti pubblici di lavori; d) 5 548 000 EUR per gli appalti di lavori nel settore dei servizi di pubblica utilità; e) 5 548 000 EUR per le concessioni; f) 443 000 EUR per gli appalti di forniture e di servizi nel settore dei servizi di pubblica utilità; g) 750 000 EUR per gli appalti pubblici di servizi per i servizi sociali e altri servizi specifici; h) 1 000 000 EUR per gli appalti di servizi per i servizi sociali e altri servizi specifici nel settore dei servizi di pubblica utilità. ALLEGATO XVI-B CALENDARIO INDICATIVO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI, IL RAVVICINAMENTO E L'ACCESSO AL MERCATO Fase Calendario indicativo Accesso al mercato concesso all'UE dalla Georgia Accesso al mercato concesso alla Georgia dall'UE 1 Attuazione dell'articolo 143, paragrafo 2, e dell'articolo 144 del presente accordo Accordo sulla strategia di riforma di cui all'articolo 145 del presente accordo Tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo Forniture per le autorità governative centrali Forniture per le autorità governative centrali 2 Ravvicinamento e attuazione di elementi di base delle direttive 2014/24/UE e 89/665/CEE Cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo Forniture per lo Stato, gli enti territoriali e gli organismi di diritto pubblico Forniture per lo Stato, gli enti territoriali e gli organismi di diritto pubblico Allegati XVI-C e XVI-D 3 Ravvicinamento e attuazione di elementi di base delle direttive 2014/25/UE e 92/13/CEE Sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo Forniture per tutti gli enti aggiudicatori nel settore dei servizi di pubblica utilità Forniture per tutti gli enti aggiudicatori Allegati XVI-E e XVI-F 4 Ravvicinamento e attuazione di altri elementi delle direttive 2014/24/UE e 2014/23/UE Sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo Appalti e concessioni di servizi e lavori per tutte le amministrazioni aggiudicatrici Appalti e concessioni di servizi e lavori per tutte le amministrazioni aggiudicatrici Allegati XVI-G, XVI-H e XVI-I 5 Ravvicinamento e attuazione di altri elementi della direttiva 2014/25/UE Otto anni dall'entrata in vigore del presente accordo Appalti di servizi e di lavori per tutti gli enti aggiudicatori nel settore dei servizi di pubblica utilità Appalti di servizi e di lavori per tutti gli enti aggiudicatori nel settore dei servizi di pubblica utilità Allegati XVI-J e XVI-K ALLEGATO XVI-C ELEMENTI DI BASE DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO ( 1 ) (Fase 2) TITOLO I AMBITO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI CAPO I Ambito di applicazione e definizioni Sezione 1 Oggetto e definizioni Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione: paragrafi 1, 2, 5 e 6 Articolo 2 Definizioni: paragrafo 1, punti 1), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 18), 19), 20), 22), 23) e 24) Articolo 3 Appalti misti Sezione 2 Soglie Articolo 4 Importi delle soglie Articolo 5 Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti Sezione 3 Esclusioni Articolo 7 Appalti aggiudicati nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali Articolo 8 Esclusioni specifiche nel settore delle comunicazioni elettroniche Articolo 9 Appalti pubblici aggiudicati e concorsi di progettazione organizzati in base a norme internazionali Articolo 10 Esclusioni specifiche per gli appalti di servizi Articolo 11 Appalti di servizi aggiudicati in base a un diritto esclusivo Articolo 12 Appalti pubblici tra enti nell'ambito del settore pubblico Sezione 4 Situazioni specifiche Sottosezione 1: Appalti sovvenzionati e servizi di ricerca e sviluppo Articolo 13 Appalti sovvenzionati dalle amministrazioni aggiudicatrici Articolo 14 Servizi di ricerca e sviluppo Sottosezione 2: Appalti concernenti aspetti di difesa o di sicurezza Articolo 15 Difesa e sicurezza Articolo 16 Appalti misti concernenti aspetti di difesa o di sicurezza Articolo 17 Appalti pubblici e concorsi di progettazione concernenti aspetti di difesa o di sicurezza che sono aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali CAPO II Disposizioni generali Articolo 18 Principi per l'aggiudicazione degli appalti Articolo 19 Operatori economici Articolo 21 Riservatezza Articolo 22 Regole applicabili alle comunicazioni: paragrafi da 2 a 6 Articolo 23 Nomenclature Articolo 24 Conflitti di interesse TITOLO II DISPOSIZIONI APPLICABILI AGLI APPALTI PUBBLICI CAPO I Procedure Articolo 26 Scelta delle procedure: paragrafi 1 e 2, prima alternativa dei paragrafi 4, 5 e 6 Articolo 27 Procedura aperta Articolo 28 Procedura ristretta Articolo 29 Procedura competitiva con negoziazione Articolo 32 Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione CAPO III Svolgimento della procedura Sezione 1 Preparazione Articolo 40 Consultazioni preliminari di mercato Articolo 41 Partecipazione precedente di candidati o offerenti Articolo 42 Specifiche tecniche Articolo 43 Etichettature Articolo 44 Relazioni di prova, certificazione e altri mezzi di prova: paragrafi 1 e 2 Articolo 45 Varianti Articolo 46 Suddivisione degli appalti in lotti Articolo 47 Fissazione di termini Sezione 2 Pubblicità e trasparenza Articolo 48 Avvisi di preinformazione Articolo 49 Bandi di gara Articolo 50 Avvisi relativi agli appalti aggiudicati: paragrafi 1 e 4 Articolo 51 Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi: paragrafo 1, primo comma, e paragrafo 5, primo comma Articolo 53 Disponibilità elettronica dei documenti di gara Articolo 54 Inviti ai candidati Articolo 55 Informazione dei candidati e degli offerenti Sezione 3 Selezione dei partecipanti e aggiudicazione degli appalti Articolo 56 Principi generali Sottosezione 1: Criteri di selezione qualitativa Articolo 57 Motivi di esclusione Articolo 58 Criteri di selezione Articolo 59 Documento di gara unico europeo: mutatis mutandis paragrafo 1, paragrafo 4 Articolo 60 Mezzi di prova Articolo 62 Norme di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale: paragrafi 1 e 2 Articolo 63 Affidamento sulle capacità di altri soggetti Sottosezione 2: Riduzione del numero di candidati, di offerte e soluzioni Articolo 65 Riduzione del numero di candidati altrimenti qualificati da invitare a partecipare Articolo 66 Riduzione del numero di offerte e soluzioni Sottosezione 3: Aggiudicazione dell'appalto Articolo 67 Criteri di aggiudicazione dell'appalto Articolo 68 Costi del ciclo di vita: paragrafi 1 e 2 Articolo 69 Offerte anormalmente basse: paragrafi da 1 a 4 CAPO IV Esecuzione del contratto Articolo 70 Condizioni di esecuzione dell'appalto Articolo 71 Subappalto Articolo 72 Modifica di contratti durante il periodo di validità Articolo 73 Risoluzione dei contratti TITOLO III PARTICOLARI REGIMI DI APPALTO CAPO I Servizi sociali e altri servizi specifici Articolo 74 Aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici Articolo 75 Pubblicazione degli avvisi e dei bandi Articolo 76 Principi per l'aggiudicazione degli appalti ALLEGATI ALLEGATO II ELENCO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, PUNTO 6, LETTERA A) ALLEGATO III ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, LETTERA b), PER QUANTO RIGUARDA GLI APPALTI AGGIUDICATI DALLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI NEL SETTORE DELLA DIFESA ALLEGATO IV REQUISITI RELATIVI AGLI STRUMENTI E AI DISPOSITIVI DI RICEZIONE ELETTRONICA DELLE OFFERTE E DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE, NONCHÉ DEI PIANI E PROGETTI NEI CONCORSI DI PROGETTAZIONE ALLEGATO V INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI Parte A: INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI CHE ANNUNCIANO LA PUBBLICAZIONE NEL PROFILO DI COMMITTENTE DI UN AVVISO DI PREINFORMAZIONE Parte B: INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI DI PREINFORMAZIONE (di cui all'articolo 48) Parte C: INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI E BANDI DI GARA (di cui all'articolo 49) Parte D: INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI RELATIVI AGLI APPALTI AGGIUDICATI (di cui all'articolo 50) Parte G: INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI DI MODIFICA DI UN CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ DELLO STESSO (di cui all'articolo 72, paragrafo 1) Parte H: INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI DI GARA E NEGLI AVVISI DI AGGIUDICAZIONE PER GLI APPALTI DI SERVIZI SOCIALI E DI ALTRI SERVIZI SPECIFICI (di cui all'articolo 75, paragrafo 1) Parte I: INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI DI PREINFORMAZIONE PER I SERVIZI SOCIALI E ALTRI SERVIZI SPECIFICI (di cui all'articolo 75, paragrafo 1) Parte J: INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI DI AGGIUDICAZIONE PER GLI APPALTI DI SERVIZI SOCIALI E DI ALTRI SERVIZI SPECIFICI (di cui all'articolo 75, paragrafo 2) ALLEGATO VII DEFINIZIONE DI TALUNE SPECIFICHE TECNICHE ALLEGATO IX CONTENUTO DEGLI INVITI A PRESENTARE OFFERTE, A PARTECIPARE AL DIALOGO O A CONFERMARE INTERESSE, PREVISTI DALL'ARTICOLO 54 ALLEGATO X ELENCO DELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI IN MATERIA SOCIALE E AMBIENTALE DI CUI ALL'ARTICOLO 18, PARAGRAFO 2 ALLEGATO XII MEZZI DI PROVA DEI CRITERI DI SELEZIONE ALLEGATO XIV SERVIZI DI CUI ALL'ARTICOLO 74 ALLEGATO XVI-D ELEMENTI DI BASE DELLA DIRETTIVA 89/665/CEE DEL CONSIGLIO ( 2 ) modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) e dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) ( 5 ) (Fase 2) Articolo 1 Ambito di applicazione e accessibilità delle procedure di ricorso Articolo 2 Requisiti per le procedure di ricorso Articolo 2 bis Termine sospensivo Articolo 2 ter Deroghe al termine sospensivo primo comma, lettera b) Articolo 2 quater Termini per la proposizione del ricorso Articolo 2 quinquies Privazione di effetti paragrafo 1, lettera b) paragrafi 2 e 3 Articolo 2 sexies Violazioni della presente direttiva e sanzioni alternative Articolo 2 septies Termini ALLEGATO XVI-E ELEMENTI DI BASE DELLA DIRETTIVA 2014/25/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO ( 6 ) (Fase 3) TITOLO I AMBITO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI CAPO I Oggetto e definizioni Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione: paragrafi 1, 2, 5 e 6 Articolo 2 Definizioni: punti da 1 a 9, da 13 a 16 e da 18 a 20 Articolo 3 Amministrazioni aggiudicatrici (paragrafi 1 e 4) Articolo 4 Enti aggiudicatori: paragrafi da 1 a 3 Articolo 5 Appalti misti che riguardano la stessa attività Articolo 6 Appalti che riguardano più attività CAPO II Attività Articolo 7 Disposizioni comuni Articolo 8 Gas ed energia termica Articolo 9 Elettricità Articolo 10 Acqua Articolo 11 Servizi di trasporto Articolo 12 Porti e aeroporti Articolo 13 Servizi postali Articolo 14 Estrazione di petrolio e gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi CAPO III Ambito di applicazione materiale Sezione 1 Soglie Articolo 15 Importi delle soglie Articolo 16 Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti: paragrafi da 1 a 4 e da 7 a 14 Sezione 2 Appalti e concorsi di progettazione esclusi: disposizioni particolari per appalti concernenti aspetti di difesa e di sicurezza Sottosezione 1: Esclusioni riguardanti tutti gli enti aggiudicatori ed esclusioni speciali per i settori dell'acqua e dell'energia Articolo 18 Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi: paragrafo 1 Articolo 19 Appalti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati per fini diversi dal perseguimento di un'attività interessata o per l'esercizio di un'attività in un paese terzo: paragrafo 1 Articolo 20 Appalti aggiudicati e concorsi di progettazione organizzati in base a norme internazionali Articolo 21 Esclusioni specifiche per gli appalti di servizi Articolo 22 Appalti di servizi aggiudicati in base a un diritto esclusivo Articolo 23 Appalti aggiudicati da taluni enti aggiudicatori per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia Sottosezione 2: Appalti concernenti aspetti di difesa e di sicurezza Articolo 24 Difesa e sicurezza Articolo 25 Appalti misti riguardanti la medesima attività e concernenti aspetti di difesa o di sicurezza Articolo 26 Appalti che riguardano più attività e concernenti aspetti di difesa o di sicurezza Articolo 27 Appalti e concorsi di progettazione concernenti aspetti di difesa o di sicurezza che sono aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali Sottosezione 3: Relazioni speciali (cooperazione, imprese collegate e joint-venture) Articolo 28 Appalti tra amministrazioni aggiudicatrici Articolo 29 Appalti aggiudicati a un'impresa collegata Articolo 30 Appalti aggiudicati a una joint-venture o a un ente aggiudicatore facente parte di una joint-venture Sottosezione 4: Situazioni specifiche Articolo 32 Servizi di ricerca e sviluppo CAPO IV Principi generali Articolo 36 Principi per l'aggiudicazione degli appalti Articolo 37 Operatori economici Articolo 39 Riservatezza Articolo 40 Regole applicabili alle comunicazioni Articolo 41 Nomenclature Articolo 42 Conflitti di interesse TITOLO II DISPOSIZIONI APPLICABILI AGLI APPALTI CAPO I Procedure Articolo 44 Scelta delle procedure: paragrafi 1, 2 e 4 Articolo 45 Procedura aperta Articolo 46 Procedura ristretta Articolo 47 Procedura negoziata con previa indizione di gara Articolo 50 Uso della procedura negoziata senza previa indizione di gara: lettere da a) a i) CAPO III Svolgimento della procedura Sezione 1 Preparazione Articolo 58 Consultazioni preliminari di mercato Articolo 59 Partecipazione precedente di candidati o offerenti Articolo 60 Specifiche tecniche Articolo 61 Etichettature Articolo 62 Relazioni di prova, certificazione e altri mezzi di prova Articolo 63 Comunicazione delle specifiche tecniche Articolo 64 Varianti Articolo 65 Suddivisione degli appalti in lotti Articolo 66 Fissazione di termini Sezione 2 Pubblicità e trasparenza Articolo 67 Avvisi periodici indicativi Articolo 68 Avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione Articolo 69 Bandi di gara Articolo 70 Avvisi relativi agli appalti aggiudicati: paragrafi 1, 3 e 4 Articolo 71 Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi: paragrafo 1 e paragrafo 5, primo comma Articolo 73 Disponibilità elettronica dei documenti di gara Articolo 74 Inviti ai candidati Articolo 75 Informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione, ai candidati e agli offerenti Sezione 3 Selezione dei partecipanti e aggiudicazione degli appalti Articolo 76 Principi generali Sottosezione 1: Qualificazione e selezione qualitativa Articolo 78 Criteri di selezione qualitativa Articolo 79 Affidamento sulle capacità di altri soggetti: paragrafo 2 Articolo 80 Uso dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione di cui alla direttiva 2014/24/UE Articolo 81 Norme di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale: paragrafi 1 e 2 Sottosezione 2: Aggiudicazione dell'appalto Articolo 82 Criteri di aggiudicazione dell'appalto Articolo 83 Costi del ciclo di vita: paragrafi 1 e 2 Articolo 84 Offerte anormalmente basse: paragrafi da 1 a 4 CAPO IV Esecuzione dell'appalto Articolo 87 Condizioni di esecuzione dell'appalto Articolo 88 Subappalto Articolo 89 Modifica di contratti durante il periodo di validità Articolo 90 Risoluzione dei contratti TITOLO III PARTICOLARI REGIMI DI APPALTO CAPO I Servizi sociali e altri servizi specifici Articolo 91 Aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici Articolo 92 Pubblicazione degli avvisi e dei bandi Articolo 93 Principi per l'aggiudicazione degli appalti ALLEGATI ALLEGATO I Elenco delle attività di cui all'articolo 2, punto 2, lettera a) ALLEGATO V Requisiti relativi agli strumenti e ai dispositivi di ricezione elettronica delle offerte, delle domande di partecipazione, delle domande di qualificazione, nonché dei piani e progetti nei concorsi ALLEGATO VI Parte A Informazioni che devono figurare negli avvisi periodici indicativi (di cui all'articolo 67) Parte B Informazioni che devono figurare negli avvisi che annunciano la pubblicazione nel profilo di committente di un avviso periodico indicativo, che non funge da mezzo di indizione di una gara (di cui all'articolo 67, paragrafo 1) ALLEGATO VIII Definizione di talune specifiche tecniche ALLEGATO IX Caratteristiche relative alla pubblicazione ALLEGATO X Informazioni che devono figurare negli avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione (di cui all'articolo 44, paragrafo 4, lettera b) e all'articolo 68) ALLEGATO XI Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi di gara (di cui all'articolo 69) ALLEGATO XII Informazioni che devono figurare negli avvisi relativi agli appalti aggiudicati (di cui all'articolo 70) ALLEGATO XIII Contenuto degli inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo, a negoziare o a confermare interesse, previsti dall'articolo 74 ALLEGATO XIV Elenco delle convenzioni internazionali in materia sociale e ambientale di cui all'articolo 36, paragrafo 2 ALLEGATO XVI Informazioni che devono figurare negli avvisi di modifiche di un contratto durante il periodo di validità dello stesso (di cui all'articolo 89, paragrafo 1) ALLEGATO XVII Servizi di cui all'articolo 91 ALLEGATO XVIII Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi di gara relativi agli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici (di cui all'articolo 92) ALLEGATO XVI-F ELEMENTI DI BASE DELLA DIRETTIVA 92/13/CEE DEL CONSIGLIO ( 7 ) modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 8 ) e dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 9 ) ( 10 ) (Fase 3) Articolo 1 Ambito di applicazione e accessibilità delle procedure di ricorso Articolo 2 Requisiti per le procedure di ricorso Articolo 2 bis Termine sospensivo Articolo 2 ter Deroghe al termine sospensivo primo comma, lettera b) Articolo 2 quater Termini per la proposizione del ricorso Articolo 2 quinquies Privazione di effetti paragrafo 1, lettera b) paragrafi 2 e 3 Articolo 2 sexies Violazioni della presente direttiva e sanzioni alternative Articolo 2 septies Termini ALLEGATO XVI-G (Fase 4) I.   ALTRI ELEMENTI NON OBBLIGATORI DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO ( 11 ) Il ravvicinamento degli elementi della direttiva 2014/24/CE di cui al presente allegato non è obbligatorio, ma raccomandato. La Georgia può procedere al ravvicinamento di tali elementi entro i termini stabiliti all'allegato XVI-B. TITOLO I AMBITO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI CAPO I Ambito di applicazione e definizioni Sezione 1 Oggetto e definizioni Articolo 2 Definizioni (paragrafo 1, punti 14 e 16) CAPO II Norme generali Articolo 20 Appalti riservati TITOLO II NORME SUGLI APPALTI PUBBLICI CAPO II Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati Articolo 37 Attività di centralizzazione delle committenze e centrali di committenza CAPO III Svolgimento della procedura Sezione 3 Selezione dei partecipanti e aggiudicazione degli appalti Sottosezione 1: Criteri di selezione qualitativa Articolo 64 Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazione da parte di organismi di diritto pubblico o privato TITOLO III PARTICOLARI REGIMI DI APPALTO CAPO I Servizi sociali e altri servizi specifici Articolo 77 Appalti riservati per determinati servizi II.   ELEMENTI NON OBBLIGATORI DELLA DIRETTIVA 2014/23/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO ( 12 ) Il ravvicinamento degli elementi della direttiva 2014/23/CE di cui al presente allegato non è obbligatorio, ma raccomandato. La Georgia può procedere al ravvicinamento di tali elementi entro i termini stabiliti all'allegato XVI-B. TITOLO I OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE, PRINCIPI E DEFINIZIONI CAPO I Ambito di applicazione, principi e definizioni Sezione IV Situazioni specifiche Articolo 24 Concessioni riservate ALLEGATO XVI-H (Fase 4) I.   ALTRI ELEMENTI OBBLIGATORI DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO ( 13 ) TITOLO I AMBITO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI CAPO I Ambito di applicazione e definizioni Sezione 1 Oggetto e definizioni Articolo 2 Definizioni (paragrafo 1, punto 21) CAPO II Norme generali Articolo 22 Regole applicabili alle comunicazioni: paragrafo 1 TITOLO II DISPOSIZIONI APPLICABILI AGLI APPALTI PUBBLICI CAPO I Procedure Articolo 26 Scelta delle procedure: paragrafo 3, seconda alternativa del paragrafo 4 Articolo 30 Dialogo competitivo Articolo 31 Partenariati per l'innovazione CAPO II Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati Articolo 33 Accordi quadro Articolo 34 Sistemi dinamici di acquisizione Articolo 35 Aste elettroniche Articolo 36 Cataloghi elettronici Articolo 38 Appalti congiunti occasionali CAPO III Svolgimento della procedura Sezione 2 Pubblicità e trasparenza Articolo 50 Avvisi relativi agli appalti aggiudicati: paragrafi 2 e 3 TITOLO III PARTICOLARI REGIMI DI APPALTO CAPO II Regole sui concorsi di progettazione Articolo 78 Ambito di applicazione Articolo 79 Bandi e avvisi Articolo 80 Organizzazione dei concorsi di progettazione e selezione dei partecipanti Articolo 81 Composizione della commissione giudicatrice Articolo 82 Decisioni della commissione giudicatrice ALLEGATI ALLEGATO V INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI Parte E: INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI DI CONCORSI DI PROGETTAZIONE (di cui all'articolo 79, paragrafo 1) Parte F: INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI SUI RISULTATI DI UN CONCORSO (di cui all'articolo 79, paragrafo 2) ALLEGATO VI INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI DOCUMENTI DI GARA IN RELAZIONE ALLE ASTE ELETTRONICHE (ARTICOLO 35, PARAGRAFO 4) II.   ELEMENTI OBBLIGATORI DELLA DIRETTIVA 2014/23/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO ( 14 ) TITOLO I OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE, PRINCIPI E DEFINIZIONI CAPO I Ambito di applicazione, principi generali e definizioni Sezione I Oggetto, ambito di applicazione, principi generali, definizioni e soglia Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione: paragrafi 1, 2 e 4 Articolo 2 Principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche Articolo 3 Principio della parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza Articolo 4 Libertà di definire servizi di interesse economico generale Articolo 5 Definizioni Articolo 6 Amministrazioni aggiudicatrici: paragrafi 1 e 4 Articolo 7 Enti aggiudicatori Articolo 8 Soglia e metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni Sezione II Esclusioni Articolo 10 Esclusioni riguardanti le concessioni aggiudicate da amministrazioni aggiudicatrici e da enti aggiudicatori Articolo 11 Esclusioni specifiche nel settore delle comunicazioni elettroniche Articolo 12 Esclusioni specifiche nel settore idrico Articolo 13 Concessioni aggiudicate a un'impresa collegata Articolo 14 Concessioni aggiudicate a una joint venture o a un ente aggiudicatore facente parte di una joint-venture Articolo 17 Concessioni tra enti nell'ambito del settore pubblico Sezione III Disposizioni generali Articolo 18 Durata della concessione Articolo 19 Servizi sociali e altri servizi specifici Articolo 20 Contratti misti Articolo 21 Contratti misti concernenti aspetti di difesa o di sicurezza Articolo 22 Contratti concernenti sia le attività di cui all'allegato II sia altre attività Articolo 23 Concessioni riguardanti sia attività di cui all'allegato II sia attività concernenti aspetti di difesa o di sicurezza Sezione IV Situazioni specifiche Articolo 25 Servizi di ricerca e sviluppo CAPO II Principi Articolo 26 Operatori economici Articolo 27 Nomenclature Articolo 28 Riservatezza Articolo 29 Norme applicabili alle comunicazioni TITOLO II NORME SULL'AGGIUDICAZIONE DI CONCESSIONI: PRINCIPI GENERALI E GARANZIE PROCEDURALI CAPO I Principi generali Articolo 30 Principi generali: paragrafi 1, 2 e 3 Articolo 31 Bandi di concessione Articolo 32 Avvisi di aggiudicazione delle concessioni Articolo 33 Modelli e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi: paragrafo 1, primo comma Articolo 34 Disponibilità elettronica dei documenti di gara Articolo 35 Lotta alla corruzione e prevenzione dei conflitti di interesse CAPO II Garanzie procedurali Articolo 36 Requisiti tecnici e funzionali Articolo 37 Garanzie procedurali Articolo 38 Selezione e valutazione qualitativa dei candidati Articolo 39 Termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte Articolo 40 Comunicazione ai candidati e agli offerenti Articolo 41 Criteri di aggiudicazione TITOLO III NORME SULL'ESECUZIONE DELLE CONCESSIONI Articolo 42 Subappalto Articolo 43 Modifica di contratti durante il periodo di validità Articolo 44 Risoluzione delle concessioni Articolo 45 Monitoraggio e relazioni ALLEGATI ALLEGATO I ELENCO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PUNTO 7 ALLEGATO II ATTIVITÀ SVOLTE DAGLI ENTI AGGIUDICATORI DI CUI ALL'ARTICOLO 7 ALLEGATO III ELENCO DEGLI ATTI GIURIDICI DELL'UNIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2, LETTERA B) ALLEGATO IV SERVIZI DI CUI ALL'ARTICOLO 19 ALLEGATO V INFORMAZIONI DA INSERIRE NEI BANDI DI CONCESSIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 31 ALLEGATO VI INFORMAZIONI DA INSERIRE NEGLI AVVISI DI PREINFORMAZIONE CONCERNENTI LE CONCESSIONI DI SERVIZI SOCIALI E DI ALTRI SERVIZI SPECIFICI, DI CUI ALL'ARTICOLO 31, PARAGRAFO 3 ALLEGATO VII INFORMAZIONI DA INSERIRE NEGLI AVVISI DI AGGIUDICAZIONE DI CONCESSIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 32 ALLEGATO VIII INFORMAZIONI DA INSERIRE NEGLI AVVISI DI AGGIUDICAZIONE DI CONCESSIONI CONCERNENTI SERVIZI SOCIALI E ALTRI SERVIZI SPECIFICI DI CUI ALL'ARTICOLO 32 ALLEGATO IX CARATTERISTICHE RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE ALLEGATO X ELENCO DELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI IN MATERIA SOCIALE E AMBIENTALE DI CUI ALL'ARTICOLO 30, PARAGRAFO 3 ALLEGATO XI INFORMAZIONI DA INSERIRE NEGLI AVVISI DI MODIFICHE DI UNA CONCESSIONE IN VIGENZA DELLA STESSA AI SENSI DELL'ARTICOLO 43 ALLEGATO XVI-I ALTRI ELEMENTI DELLA DIRETTIVA 89/665/CEE DEL CONSIGLIO ( 15 ) modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 16 ) e dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 17 ) (Fase 4) Articolo 2 ter Deroghe al termine sospensivo primo comma, lettera c) Articolo 2 quinquies Privazione di effetti paragrafo 1, lettera c) paragrafo 5 ALLEGATO XVI-J (Fase 5) I.   ALTRI ELEMENTI NON OBBLIGATORI DELLA DIRETTIVA 2014/25/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO ( 18 ) Il ravvicinamento degli elementi della direttiva 2014/25/CE di cui al presente allegato non è obbligatorio, ma raccomandato. La Georgia può procedere al ravvicinamento di tali elementi entro i termini stabiliti all'allegato XVI-B. TITOLO I AMBITO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI CAPO I Oggetto e definizioni Articolo 2 Definizioni: punti da 10 a 12 CAPO IV Principi generali Articolo 38 Appalti riservati TITOLO II DISPOSIZIONI APPLICABILI AGLI APPALTI CAPO II Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati Articolo 55 Attività di centralizzazione delle committenze e centrali di committenza TITOLO III PARTICULAR PROCUREMENT REGIMES CAPO I Social and other specific services Articolo 94 Appalti riservati per determinati servizi II.   ALTRI ELEMENTI OBBLIGATORI DELLA DIRETTIVA 2014/25/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO ( 19 ) TITOLO I AMBITO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI CAPO I Oggetto e definizioni Articolo 2 Definizioni: punto 17 CAPO III Ambito di applicazione materiale Sezione 1 Soglie Articolo 16 Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti: paragrafi 5 e 6 TITOLO II DISPOSIZIONI APPLICABILI AGLI APPALTI CAPO I Procedure Articolo 44 Scelta delle procedure: paragrafo 3 Articolo 48 Dialogo competitivo Articolo 49 Partenariati per l'innovazione Articolo 50 Uso della procedura negoziata senza previa indizione di gara: lettera j) CAPO II Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati Articolo 51 Accordi quadro Articolo 52 Sistemi dinamici di acquisizione Articolo 53 Aste elettroniche Articolo 54 Cataloghi elettronici Articolo 56 Appalti congiunti occasionali CAPO III Svolgimento della procedura Sezione 2 Pubblicità e trasparenza Articolo 70 Avvisi relativi agli appalti aggiudicati: paragrafo 2 Sezione 3 Selezione dei partecipanti e aggiudicazione degli appalti Sottosezione 1: Qualificazione e selezione qualitativa Articolo 77 Sistemi di qualificazione Articolo 79 Affidamento sulle capacità di altri soggetti: paragrafo 1 TITOLO III PARTICOLARI REGIMI DI APPALTO CAPO II Regole sui concorsi di progettazione Articolo 95 Ambito di applicazione Articolo 96 Avvisi Articolo 97 Organizzazione dei concorsi di progettazione, selezione dei partecipanti e commissione giudicatrice Articolo 98 Decisioni della commissione giudicatrice ALLEGATI ALLEGATO VII Informazioni che devono figurare nei documenti di gara relativi alle aste elettroniche (articolo 53, paragrafo 4) ALLEGATO XIX Informazioni che devono figurare negli avvisi di concorsi di progettazione (di cui all'articolo 96, paragrafo 1) ALLEGATO XX Informazioni che devono figurare negli avvisi sui risultati dei concorsi di progettazione (di cui all'articolo 96, paragrafo 1) ALLEGATO XVI-K ALTRI ELEMENTI DELLA DIRETTIVA 92/13/CEE DEL CONSIGLIO ( 20 ) modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 21 ) e dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 22 ) (Fase 5) Articolo 2 ter Deroghe al termine sospensivo primo comma, lettera c) Articolo 2 quinquies Privazione di effetti paragrafo 1, lettera c) paragrafo 5 ALLEGATO XVI-L I.   DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO ( 23 ) AL DI FUORI DELL'AMBITO DEL RAVVICINAMENTO Gli elementi di cui al presente allegato non sono oggetto del processo di ravvicinamento. TITOLO I AMBITO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI CAPO I Ambito di applicazione e definizioni Sezione 1 Oggetto e definizioni Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione: paragrafi 3 e 4 Articolo 2 Definizioni: paragrafo 2 Sezione 2 Soglie Articolo 6 Revisione delle soglie e dell'elenco delle autorità governative centrali TITOLO II DISPOSIZIONI APPLICABILI AGLI APPALTI PUBBLICI CAPO I Procedure Articolo 25 Condizioni relative all'AAP e ad altri accordi internazionali CAPO II Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati Articolo 39 Appalti che coinvolgono amministrazioni aggiudicatrici di Stati membri diversi CAPO III Svolgimento della procedura Sezione 1 Preparazione Articolo 44 Relazioni di prova, certificazione e altri mezzi di prova: paragrafo 3 Sezione 2 Pubblicità e trasparenza Articolo 51 Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi: paragrafo 1, secondo comma, paragrafi 2, 3 e 4, paragrafo 5, secondo comma, e paragrafo 6 Articolo 52 Pubblicazione a livello nazionale Sezione 3 Selezione dei partecipanti e aggiudicazione degli appalti Sottosezione 1: Criteri di selezione qualitativa Articolo 61 Registro online dei certificati (e-Certis) Articolo 62 Norme di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale: paragrafo 3 Sottosezione 3: Aggiudicazione degli appalti Articolo 68 Costi del ciclo di vita: paragrafo 3 Articolo 69 Offerte anormalmente basse: paragrafo 5 TITOLO IV GOVERNANCE Articolo 83 Applicazione Articolo 84 Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti Articolo 85 Presentazione di relazioni nazionali e informazioni statistiche Articolo 86 Cooperazione amministrativa TITOLO V POTERI DELEGATI, COMPETENZE DI ESECUZIONE E DISPOSIZIONI FINALI Articolo 87 Esercizio della delega Articolo 88 Procedura d'urgenza Articolo 89 Procedura di comitato Articolo 90 Recepimento e disposizioni transitorie Articolo 91 Abrogazioni Articolo 92 Riesame Articolo 93 Entrata in vigore Articolo 94 Destinatari ALLEGATI ALLEGATO I AUTORITÀ GOVERNATIVE CENTRALI ALLEGATO VIII CARATTERISTICHE RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE ALLEGATO XI REGISTRI ALLEGATO XIII ELENCO DEGLI ATTI GIURIDICI DELL'UNIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 68, PARAGRAFO 3 ALLEGATO XV TAVOLA DI CONCORDANZA II.   DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 2014/23/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO ( 24 ) AL DI FUORI DELL'AMBITO DEL RAVVICINAMENTO Gli elementi di cui al presente allegato non sono oggetto del processo di ravvicinamento. TITOLO I OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE, PRINCIPI E DEFINIZIONI CAPO I Ambito di applicazione, principi generali e definizioni Sezione I Oggetto, ambito di applicazione, principi generali, definizioni e soglia Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione: paragrafo 3 Articolo 6 Amministrazioni aggiudicatrici: paragrafi 2 e 3 Articolo 9 Revisione della soglia Sezione II Esclusioni Articolo 15 Notifica di informazioni da parte degli enti aggiudicatori Articolo 16 Esclusione di attività direttamente esposte alla concorrenza TITOLO II Norme sull'aggiudicazione di concessioni: principi generali e garanzie procedurali CAPO I Principi generali Articolo 30 Principi generali: paragrafo 4 Articolo 33 Modelli e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi: paragrafo 1, secondo comma, paragrafi 2, 3 e 4 TITOLO IV MODIFICHE DELLE DIRETTIVE 89/665/CEE E 92/13/CEE Articolo 46 Modifiche della direttiva 89/665/CEE Articolo 47 Modifiche alla direttiva 92/13/CEE TITOLO V POTERI DELEGATI, COMPETENZE DI ESECUZIONE E DISPOSIZIONI FINALI Articolo 48 Esercizio della delega Articolo 49 Procedura d'urgenza Articolo 50 Procedura di comitato Articolo 51 Recepimento Articolo 52 Disposizioni transitorie Articolo 53 Monitoraggio e relazioni Articolo 54 Entrata in vigore Articolo 55 Destinatari ALLEGATO XVI-M DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 2014/25/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO ( 25 ) AL DI FUORI DELL'AMBITO DEL RAVVICINAMENTO Gli elementi di cui al presente allegato non sono oggetto del processo di ravvicinamento. TITOLO I AMBITO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI CAPO I Oggetto e definizioni Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione: paragrafi 3 e 4 Articolo 3 Amministrazioni aggiudicatrici: paragrafi 2 e 3 Articolo 4 Enti aggiudicatori: paragrafo 4 CAPO III Ambito di applicazione materiale Sezione 1 Soglie Articolo 17 Revisione delle soglie Sezione 2 Appalti e concorsi di progettazione esclusi; disposizioni particolari per appalti concernenti aspetti di difesa e di sicurezza Sottosezione 1: Esclusioni riguardanti tutti gli enti aggiudicatori ed esclusioni speciali per i settori dell'acqua e dell'energia Articolo 18 Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi: paragrafo 2 Articolo 19 Appalti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati per fini diversi dal perseguimento di un'attività interessata o per l'esercizio di un'attività in un paese terzo: paragrafo 2 Sottosezione 3: Relazioni speciali (cooperazione, imprese collegate e joint-venture) Articolo 31 Notifica di informazioni Sottosezione 4: Situazioni specifiche Articolo 33 Appalti sottoposti a un regime speciale Sottosezione 5: Attività direttamente esposte alla concorrenza e pertinenti disposizioni procedurali Articolo 34 Attività direttamente esposte alla concorrenza Articolo 35 Procedura atta a stabilire se l'articolo 34 sia applicabile TITOLO II DISPOSIZIONI APPLICABILI AGLI APPALTI CAPO I Procedure Articolo 43 Condizioni relative all'AAP e ad altri accordi internazionali CAPO II Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati Articolo 57 Appalti che coinvolgono enti aggiudicatori di Stati membri diversi CAPO III Svolgimento della procedura Sezione 2 Pubblicità e trasparenza Articolo 71 Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi: paragrafi 2, 3 e 4, paragrafo 5, secondo comma, e paragrafo 6 Articolo 72 Pubblicazione a livello nazionale Sezione 3 Selezione dei partecipanti e aggiudicazione degli appalti Sottosezione 1: Qualificazione e selezione qualitativa Articolo 81 Norme di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale: paragrafo 3 Sottosezione 2: Aggiudicazione degli appalti Articolo 83 Costi del ciclo di vita: paragrafo 3 Sezione 4 Offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi e relazioni con detti paesi Articolo 85 Offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi Articolo 86 Relazioni con i paesi terzi per quanto riguarda gli appalti di lavori, forniture e servizi TITOLO IV GOVERNANCE Articolo 99 Applicazione Articolo 100 Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti Articolo 101 Presentazione di relazioni nazionali e informazioni statistiche Articolo 102 Cooperazione amministrativa TITOLO V POTERI DELEGATI, COMPETENZE DI ESECUZIONE E DISPOSIZIONI FINALI Articolo 103 Esercizio della delega Articolo 104 Procedura d'urgenza Articolo 105 Procedura di comitato Articolo 106 Recepimento e disposizioni transitorie Articolo 107 Abrogazione Articolo 108 Riesame Articolo 109 Entrata in vigore Articolo 110 Destinatari ALLEGATI ALLEGATO II Elenco degli atti giuridici dell'Unione di cui all'articolo 4, paragrafo 3 ALLEGATO III Elenco degli atti giuridici dell'Unione di cui all'articolo 34, paragrafo 3 ALLEGATO IV Termini per l'adozione degli atti di esecuzione di cui all'articolo 35 ALLEGATO XV Elenco degli atti giuridici dell'Unione di cui all'articolo 83, paragrafo 3 ALLEGATO XVI-N DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 89/665/CEE DEL CONSIGLIO ( 26 ) MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2007/66/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO ( 27 ) E DALLA DIRETTIVA 2014/23/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO ( 28 ) AL DI FUORI DELL'AMBITO DEL RAVVICINAMENTO Gli elementi di cui al presente allegato non sono oggetto del processo di ravvicinamento. Articolo 2 ter Deroghe al termine sospensivo primo comma, lettera a) Articolo 2 quinquies Privazione di effetti paragrafo 1, lettera a) paragrafo 4 Articolo 3 Meccanismo correttore Articolo 3 bis Contenuto di un avviso volontario per la trasparenza ex ante Articolo 3 ter Procedura di comitato Articolo 4 Attuazione Articolo 4 bis Riesame ALLEGATO XVI-O DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 92/13/CEE DEL CONSIGLIO ( 29 ) MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2007/66/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO ( 30 ) E DALLA DIRETTIVA 2014/23/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO ( 31 ) AL DI FUORI DELL'AMBITO DEL RAVVICINAMENTO Gli elementi di cui al presente allegato non sono oggetto del processo di ravvicinamento. Articolo 2 ter Deroghe al termine sospensivo primo comma, lettera a) Articolo 2 quinquies Privazione di effetti paragrafo 1, lettera a) paragrafo 4 Articolo 3 bis Contenuto di un avviso volontario per la trasparenza ex ante Articolo 3 ter Procedura di comitato Articolo 8 Meccanismo correttore Articolo 12 Attuazione Articolo 12 bis Riesame ALLEGATO XVI-P GEORGIA: ELENCO INDICATIVO DEI TEMI DI COOPERAZIONE 1. Formazione, negli Stati membri dell'UE e in Georgia, dei funzionari di enti pubblici georgiani che si occupano di appalti pubblici; 2. formazione dei fornitori interessati a partecipare ad appalti pubblici; 3. scambio di informazioni e di esperienze sulle pratiche ottimali e sulle norme che disciplinano la sfera degli appalti pubblici; 4. miglioramento della funzionalità del sito web dedicato agli appalti pubblici e istituzione di un sistema di monitoraggio degli appalti pubblici; 5. consultazioni e assistenza metodologica fornita dalla Parte UE per quanto riguarda l'applicazione delle moderne tecnologie elettroniche in materia di appalti pubblici; 6. rafforzamento degli organismi incaricati di garantire l'applicazione di una politica coerente in tutti i settori connessi agli appalti pubblici e l'esame indipendente ed imparziale (riesame) delle decisioni adottate dalle amministrazioni aggiudicatrici (cfr. articolo 143, paragrafo 2, del presente accordo). ». ( 1 ) Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE. ( 2 ) Direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori. ( 3 ) Direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici. ( 4 ) Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione. ( 5 ) La legislazione georgiana di attuazione dell'allegato XVI-D prende effetto, per quanto riguarda le procedure di ricorso in materia di aggiudicazione dei contratti di concessione (direttiva 2014/23/UE), a decorrere dalla fase 4. ( 6 ) Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE. ( 7 ) Direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni. ( 8 ) Direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici. ( 9 ) Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione. ( 10 ) La legislazione georgiana di attuazione dell'allegato XVI-F prende effetto, per quanto riguarda le procedure di ricorso in materia di aggiudicazione dei contratti di concessione (direttiva 2014/23/UE), a decorrere dalla fase 4. ( 11 ) Direttiva 2014/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE. ( 12 ) Direttiva 2014/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione. ( 13 ) Direttiva 2014/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE. ( 14 ) Direttiva 2014/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione. ( 15 ) Direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori. ( 16 ) Direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici. ( 17 ) Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione. ( 18 ) Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE. ( 19 ) Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE. ( 20 ) Direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni. ( 21 ) Direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici. ( 22 ) Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione. ( 23 ) Direttiva 2014/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE. ( 24 ) Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione. ( 25 ) Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE. ( 26 ) Direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori. ( 27 ) Direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici. ( 28 ) Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione. ( 29 ) Direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni. ( 30 ) Direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici. ( 31 ) Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione.

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