Decisione (UE) 2019/1319 del Consiglio, del 25 giugno 2019, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato APE istituito dall’accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell’Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, per quanto riguarda la modifica di talune disposizioni del protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione di «prodotti origin
Quali sono le principali modifiche apportate al Protocollo 1 sulla definizione dei prodotti originari nell'accordo di partenariato economico ESA-UE?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2019/1319 introduce modifiche significative al Protocollo 1 relativo alla definizione dei prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa nell'ambito dell'accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa orientale e australe (ESA) e l'Unione europea. Le principali novità riguardano l'introduzione della "contabilità separata" (articolo 13), che consente agli operatori economici di gestire scorte di materiali fungibili originari e non originari senza doverli conservare fisicamente separati, riducendo così i costi operativi. Un'altra modifica rilevante è la sostituzione della disposizione sul "trasporto diretto" con una nuova intitolata "non modificazione" (articolo 15), che offre maggiore flessibilità agli operatori nel fornire prove alle autorità doganali quando il trasbordo o il deposito doganale avviene in paesi terzi. È stato inoltre introdotto un nuovo articolo 17 sulla "spedizione di zucchero", che consente di spedire zuccheri di origini diverse senza conservarli in depositi distinti, purché i quantitativi originari siano tracciabili. Infine, l'allegato II è stato aggiornato per allineare le norme di origine agli aggiornamenti della nomenclatura del Sistema Armonizzato (edizioni 2012 e 2017) dell'Organizzazione mondiale delle dogane, e l'allegato IX è stato modificato per riflettere i cambiamenti dello status dei paesi e territori d'oltremare dell'UE, inclusa l'adesione della Croazia.
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Riferimento normativo
Decisione (UE) 2019/1319 del Consiglio, del 25 giugno 2019, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato APE istituito dall’accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell’Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, per quanto riguarda la modifica di talune disposizioni del protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
EN: Council Decision (EU) 2019/1319 of 25 June 2019 on the position to be taken on behalf of the European Union within the EPA Committee established under the Interim Agreement establishing a framework for an Economic Partnership Agreement between the Eastern and Southern Africa States, on the one part, and the European Community and its Member States, on the other part, as regards the amendment of certain provisions of Protocol 1 concerning the d
Testo normativo
9.8.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 210/1
DECISIONE (UE) 2019/1319 DEL CONSIGLIO
del 25 giugno 2019
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato APE istituito dall’accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell’Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, per quanto riguarda la modifica di talune disposizioni del protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
L’accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell’Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra
(
1
)
(«accordo») è stato concluso dall’Unione con la decisione 2012/196/CE del Consiglio
(
2
)
ed è stato applicato in via provvisoria dal 14 maggio 2012.
(2)
A norma degli articoli 13 e 68 dell’accordo e dell’articolo 44 del protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa dell’accordo («protocollo»), il comitato APE può adottare modifiche al protocollo.
(3)
Il comitato APE, durante la sua ottava sessione/riunione, deve adottare una decisione che modifica talune disposizioni del protocollo.
(4)
Il protocollo n. 1 richiede la modifica di talune disposizioni per aggiornare le norme di origine tenendo conto dei più recenti sviluppi al fine di fornire norme di origine più flessibili e più semplici, con l’obiettivo di agevolare gli scambi commerciali per gli operatori economici e di ottimizzare il tasso di utilizzazione del trattamento preferenziale.
(5)
È necessario apportare modifiche alle voci e alle designazioni dei prodotti di cui all’allegato II del protocollo per allinearle agli aggiornamenti della nomenclatura SA (edizioni 2012 e 2017) effettuati dall’Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) e mantenere la coerenza delle designazioni dei prodotti e della classificazione SA con il sistema armonizzato.
(6)
L’allegato IX del protocollo contiene un elenco dei paesi e territori d’oltremare dell’Unione. Ai sensi del protocollo, per «paesi e territori d’oltremare» si intendono i paesi e i territori di cui all’allegato II del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. L’elenco dovrebbe essere aggiornato per tener conto delle recenti modifiche dello status di alcuni paesi e territori d’oltremare.
(7)
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione nel comitato APE, poiché la decisione prevista vincolerà l’Unione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione nell’ambito del comitato APE istituito dall’accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell’Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, durante la sua ottava sessione si basa sul progetto di decisione del comitato APE allegato alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Luxembourg, il 25 giugno 2019.
Per il Consiglio
Il presidente
A. ANTON
(
1
)
GU L 111 del 24.4.2012, pag. 2
.
(
2
)
GU L 111 del 24.4.2012, pag. 1
.
PROGETTO
DECISIONE N. […] DEL COMITATO APE,
del …2019
che modifica alcune disposizioni del protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa dell’accordo interinale istitutivo di un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell’Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra
IL COMITATO APE,
visto l’accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell’Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea con i suoi Stati membri, dall’altra
(
1
)
(«accordo»), in particolare l’articolo 13,
visto il protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa dell’accordo, e in particolare l’articolo 44,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 13 dell’accordo, il comitato APE può decidere di modificare le disposizioni del protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa («protocollo») ai fini della loro ulteriore semplificazione.
(2)
Le parti hanno convenuto di rettificare l’articolo 6, paragrafo 2, del protocollo, relativo alla definizione delle espressioni «loro navi» e «loro navi officina».
(3)
Le parti hanno convenuto di introdurre un nuovo articolo 13 dal titolo «Contabilità separata», al fine di consentire agli operatori economici di ridurre i costi utilizzando tale metodo di gestione degli stock.
(4)
Le parti hanno convenuto di sostituire la disposizione dal titolo «Trasporto diretto» con una nuova intitolata «Non modificazione» al fine di consentire una maggiore flessibilità per gli operatori economici per quanto concerne le prove che devono essere fornite alle autorità doganali del paese di importazione quando il trasbordo o il deposito doganale di merci originarie ha luogo in un paese terzo.
(5)
Le parti hanno convenuto di introdurre un nuovo articolo 17 del protocollo al fine di consentire agli operatori economici di spedire zuccheri di origini diverse senza doverli conservare in depositi distinti.
(6)
Le parti hanno convenuto di modificare l’articolo sulle prove dell’origine, che ora è rinumerato come articolo 18, al fine di offrire agli operatori economici una maggiore flessibilità nel conformarsi ai requisiti delle prove dell’origine.
(7)
Alcune modifiche sono state introdotte, con effetto dal 1
o
gennaio 2012 e dal 1
o
gennaio 2017, nella nomenclatura disciplinata dalla convenzione sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (sistema armonizzato). Poiché con tali modifiche non si intendeva cambiare le norme di origine, per mantenere lo status quo è necessario modificare di conseguenza l’allegato II del protocollo.
(8)
In seguito all’adesione della Croazia all’Unione, è necessario apportare modifiche all’allegato IV del protocollo per introdurre la versione di lingua croata della dichiarazione dell’allegato IV.
(9)
Sono state inserite modifiche nell’elenco dei paesi e territori d’oltremare di cui all’allegato IX del protocollo. È pertanto necessario, al fine di tenere conto di tali modifiche, modificare tale allegato di conseguenza.
(10)
Considerato il numero di modifiche da apportare al protocollo e agli allegati, per ragioni di chiarezza occorre che il protocollo sia sostituito integralmente,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il testo del protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa dell’accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell’Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea con i suoi Stati membri, dall’altra è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a …,
Il comitato APE
Il presidente
[…] […]
(
1
)
GU L 111 del 24.4.2012, pag. 2
.
ALLEGATO
PROTOCOLLO 1
RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI» E AI METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
SOMMARIO
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articoli
1.
Definizioni
TITOLO II
DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI»
Articoli
2.
Disposizioni generali
3.
Cumulo nella Comunità
4.
Cumulo negli Stati dell’ESA
5.
Cumulo con i paesi in via di sviluppo vicini
6.
Prodotti interamente ottenuti
7.
Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati
8.
Lavorazioni o trasformazioni insufficienti
9.
Unità di riferimento
10.
Accessori, pezzi di ricambio e utensili
11.
Assortimenti
12.
Elementi neutri
13.
Contabilità separata
TITOLO III
REQUISITI TERRITORIALI
Articoli
14.
Principio di territorialità
15.
Non modificazione
16.
Esposizioni
17.
Spedizione di zucchero
TITOLO IV
PROVA DELL’ORIGINE
Articoli
18.
Disposizioni generali
19.
Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1
20.
Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1
21.
Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1
22.
Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell’origine rilasciata o compilata in precedenza
23.
Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura
24.
Esportatore autorizzato
25.
Validità della prova dell’origine
26.
Procedura di transito
27.
Presentazione della prova dell’origine
28.
Importazioni con spedizioni scaglionate
29.
Esonero dalla prova dell’origine
30.
Procedura d’informazione ai fini del cumulo
31.
Documenti giustificativi
32.
Conservazione delle prove dell’origine e dei documenti giustificativi
33.
Discordanze ed errori formali
34.
Importi espressi in euro
TITOLO V
METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
Articoli
35.
Condizioni amministrative alle quali i prodotti possono beneficiare dell’accordo
36.
Notifica delle autorità doganali delle parti
37.
Assistenza reciproca
38.
Controllo della prova dell’origine
39.
Controllo delle dichiarazioni dei fornitori
40.
Risoluzione delle controversie
41.
Sanzioni
42.
Zone franche
43.
Comitato per la cooperazione doganale
44.
Deroghe
TITOLO VI
CEUTA E MELILLA
Articoli
45.
Condizioni speciali
TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI
Articoli
46.
Modifiche del protocollo
47.
Allegati
48.
Attuazione del protocollo
ALLEGATI
ALLEGATO I del Protocollo 1:
Note introduttive all’elenco dell’allegato II
ALLEGATO II del Protocollo 1:
Elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario
ALLEGATO II bis del Protocollo 1:
Deroghe all’elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario a norma dell’articolo 7, paragrafo 2
ALLEGATO III del Protocollo 1:
Modulo del certificato di circolazione merci
ALLEGATO IV del Protocollo 1:
Dichiarazione su fattura
ALLEGATO V A del Protocollo 1:
Dichiarazione del fornitore relativa ai prodotti aventi carattere originario preferenziale
ALLEGATO V B del Protocollo 1:
Dichiarazione del fornitore relativa ai prodotti non aventi carattere originario preferenziale
ALLEGATO VI del Protocollo 1:
Scheda d’informazione
ALLEGATO VII del Protocollo 1:
Modulo per la richiesta di deroga
ALLEGATO VIII del Protocollo 1:
Paesi in via di sviluppo vicini
ALLEGATO IX del Protocollo 1:
Paesi e territori d’oltremare
ALLEGATO X del Protocollo 1:
Prodotti ai quali le disposizioni relative al cumulo di cui agli articoli 3 e 4 si applicano dal 1
o
ottobre 2015 e ai quali non si applicano le disposizioni dell’articolo 5
ALLEGATO XI del Protocollo 1:
Altri Stati ACP
ALLEGATO XII del Protocollo 1:
Prodotti originari del Sudafrica esclusi dal cumulo di cui all’articolo 4
ALLEGATO XIII del Protocollo 1:
Prodotti originari del Sudafrica ai quali il cumulo di cui all’articolo 4 si applica a partire dal 31 dicembre 2009
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente protocollo:
a)
per «fabbricazione» si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compresi il montaggio e le operazioni specifiche;
b)
per «materiale» s’intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;
c)
per «prodotto» si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un’altra operazione di fabbricazione;
d)
per «merci» s’intendono sia i materiali, sia i prodotti;
e)
per «valore in dogana» si intende il valore determinato conformemente all’accordo del 1994 relativo all’applicazione dell’articolo VII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (accordo OMC sul valore in dogana);
f)
per «prezzo franco fabbrica» si intende il prezzo pagato per il prodotto al fabbricante della Comunità o degli Stati dell’ESA nel cui stabilimento è stata effettuata l’ultima lavorazione o trasformazione, purché nel prezzo sia compreso il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell’esportazione del prodotto ottenuto;
g)
per «valore dei materiali» si intende il valore in dogana al momento dell’importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Comunità o negli Stati dell’ESA;
h)
per «valore dei materiali originari» si intende il valore di detti materiali come definito, mutatis mutandis, alla lettera g);
i)
per «valore aggiunto» si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di ciascuno dei materiali incorporati originari degli altri paesi e territori di cui agli articoli 3 e 4 con cui si applica il cumulo o, qualora il valore in dogana non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile corrisposto per i materiali nella Comunità o in uno degli Stati dell’ESA;
j)
per «capitoli» e «voci» si intendono i capitoli e le voci a quattro cifre utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente protocollo «sistema armonizzato» o «SA»;
k)
il termine «classificato» si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;
l)
per «spedizione» s’intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero contemplati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall’esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un’unica fattura;
m)
il termine «territori» comprende anche le acque territoriali;
n)
per «PTOM» si intendono i Paesi e territori d’oltremare di cui all’allegato IX;
o)
per «altri Stati ACP» si intendono tutti gli Stati ACP esclusi gli Stati dell’ESA.
TITOLO II
DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI»
Articolo 2
Disposizioni generali
1.
Ai fini dell’accordo di partenariato economico ESA-UE (di seguito denominato «l’accordo») i seguenti prodotti sono considerati originari della Comunità:
a)
i prodotti interamente ottenuti nella Comunità ai sensi dell’articolo 6 del presente protocollo;
b)
i prodotti ottenuti nella Comunità in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, purché detti materiali siano stati oggetto nella Comunità di lavorazioni o trasformazioni sufficienti in conformità dell’articolo 7.
2.
Ai fini dell’accordo si considerano prodotti originari di uno Stato dell’ESA:
a)
i prodotti interamente ottenuti in uno Stato dell’ESA a norma dell’articolo 6 del presente protocollo;
b)
i prodotti ottenuti in uno Stato dell’ESA in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, purché detti materiali siano stati oggetto in tale Stato di lavorazioni o trasformazioni sufficienti in conformità dell’articolo 7.
Articolo 3
Cumulo nella Comunità
1.
Fatte salve le disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 1, sono considerati originari della Comunità i prodotti ottenuti sul suo territorio utilizzando materiali originari di uno Stato dell’ESA, di altri Stati ACP o dei PTOM, purché tali materiali siano stati sottoposti nella Comunità ad operazioni di lavorazione o trasformazione più complesse di quelle indicate all’articolo 8. Non è necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.
2.
Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate all’interno della Comunità non vanno oltre le operazioni di cui all’articolo 8, il prodotto ottenuto è considerato originario della Comunità soltanto se il valore aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri paesi o territori di cui al paragrafo 1. In caso contrario il prodotto ottenuto è considerato originario del paese o territorio in cui viene apportato il maggior valore in termini di materiali originari utilizzati per la fabbricazione nella Comunità.
3.
I prodotti originari di uno dei paesi o territori di cui ai paragrafi 1 e 2 che non vengono sottoposti ad alcuna lavorazione o trasformazione nella Comunità conservano la loro origine quando sono esportati in uno di questi paesi o territori.
4.
Ai fini dell’attuazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), le lavorazioni o trasformazioni effettuate in uno Stato dell’ESA, negli altri Stati ACP o nei PTOM si considerano effettuate nella Comunità se i prodotti ottenuti sono sottoposti a ulteriori lavorazioni o trasformazioni nella Comunità. I prodotti originari ottenuti in due o più dei paesi o territori in questione a norma della presente disposizione sono considerati prodotti originari della Comunità solo se le lavorazioni o trasformazioni vanno al di là delle operazioni contemplate all’articolo 8.
5.
Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate nella Comunità non vanno al di là delle operazioni di cui all’articolo 8, il prodotto ottenuto è considerato originario della Comunità soltanto se il valore ivi apportato è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri paesi o territori cui al paragrafo 4. In caso contrario il prodotto ottenuto è considerato originario del paese o territorio in cui viene apportato il maggior valore in termini di materiali originari utilizzati per la fabbricazione.
6.
Il cumulo di cui al presente articolo può applicarsi purché:
a)
i paesi coinvolti nell’acquisizione del carattere originario e il paese di destinazione abbiano concluso un accordo di cooperazione amministrativa atto a garantire la corretta attuazione del presente articolo;
b)
i materiali e i prodotti abbiano acquisito il carattere originario con l’applicazione di norme di origine identiche a quelle previste dal presente protocollo; e
c)
la Comunità fornisca agli Stati dell’ESA, tramite la Commissione europea, informazioni dettagliate sugli accordi di cooperazione amministrativa con gli altri paesi o territori di cui al presente articolo. La Commissione europea pubblica nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(serie C) e gli Stati dell’ESA pubblicano, secondo le rispettive procedure, la data a partire dalla quale il cumulo di cui al presente articolo può applicarsi ai paesi o ai territori sopra menzionati che soddisfano le condizioni necessarie.
7.
Il cumulo previsto al presente articolo può applicarsi unicamente a partire dal 1
o
ottobre 2015 per i prodotti di cui all’allegato X e dal 1
o
gennaio 2010 per il riso della voce tariffaria 1 006.
Articolo 4
Cumulo negli Stati dell’ESA
1.
Fatte salve le disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 2, sono considerati originari di uno Stato dell’ESA i prodotti ottenuti sul suo territorio utilizzando materiali originari della Comunità, di altri Stati ACP, dei PTOM o di altri Stati dell’ESA purché tali materiali siano stati sottoposti in detto Stato dell’ESA ad operazioni di lavorazione o trasformazione più complesse di quelle indicate all’articolo 8. Non è necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.
2.
Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate nello Stato dell’ESA non vanno al di là delle operazioni di cui all’articolo 8, il prodotto ottenuto è considerato originario di detto Stato dell’ESA soltanto se il valore ivi apportato è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri paesi o territori cui al paragrafo 1. In caso contrario il prodotto ottenuto è considerato originario del paese o territorio in cui viene apportato il maggior valore in termini di materiali originari utilizzati per la fabbricazione in tale Stato dell’ESA.
3.
I prodotti originari di uno dei paesi o territori di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo che non vengono sottoposti ad alcuna lavorazione o trasformazione nello Stato dell’ESA conservano la loro origine quando sono esportati in uno di questi paesi o territori.
4.
Ai fini dell’attuazione dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), le lavorazioni o trasformazioni effettuate nella Comunità, negli altri Stati dell’ESA, negli altri Stati ACP o nei PTOM si considerano effettuate in uno Stato dell’ESA se i prodotti ottenuti sono sottoposti a ulteriori lavorazioni o trasformazioni in detto Stato dell’ESA. I prodotti originari ottenuti in due o più dei paesi o territori in questione a norma della presente disposizione sono considerati prodotti originari di tale Stato dell’ESA solo se le lavorazioni o trasformazioni vanno al di là delle operazioni contemplate all’articolo 8.
5.
Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate nello Stato dell’ESA non vanno al di là delle operazioni di cui all’articolo 8, il prodotto ottenuto è considerato originario di detto Stato dell’ESA soltanto se il valore ivi apportato è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri paesi o territori cui al paragrafo 4. In caso contrario il prodotto ottenuto è considerato originario del paese o territorio in cui viene apportato il maggior valore in termini di materiali originari utilizzati per la fabbricazione.
6.
Il cumulo di cui al presente articolo può applicarsi purché:
a)
i paesi coinvolti nell’acquisizione del carattere originario e il paese di destinazione abbiano concluso un accordo di cooperazione amministrativa atto a garantire la corretta attuazione del presente articolo;
b)
i materiali e i prodotti abbiano acquisito il carattere originario con l’applicazione di norme di origine identiche a quelle previste dal presente protocollo; e
c)
gli Stati dell’ESA forniscano alla Comunità, tramite la Commissione europea, informazioni dettagliate sugli accordi di cooperazione amministrativa con gli altri paesi o territori di cui al presente articolo. La Commissione europea pubblica nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(serie C) e gli Stati dell’ESA pubblicano, secondo le rispettive procedure, la data a partire dalla quale il cumulo di cui al presente articolo può applicarsi ai paesi o ai territori sopra menzionati che soddisfano le condizioni necessarie.
7.
Il cumulo di cui al presente articolo non è applicabile ai prodotti elencati nell’allegato X. In deroga a tale disposizione, se i materiali utilizzati nella fabbricazione di tali prodotti sono originari di uno Stato dell’ESA o di un altro Stato ACP membro di un accordo di partenariato economico, o se le lavorazioni o trasformazioni sono effettuate in detti Stati, il cumulo di cui al presente articolo può applicarsi unicamente a partire dal 1
o
ottobre 2015 per i prodotti di cui all’allegato X e dal 1
o
gennaio 2010 per il riso della voce tariffaria 1 006.
8.
Il presente articolo non si applica ai prodotti dell’allegato XII originari del Sudafrica. Per i prodotti originari del Sudafrica elencati nell’allegato XIII il cumulo di cui al presente articolo si applica a partire dal 31 dicembre 2009.
Articolo 5
Cumulo con i paesi in via di sviluppo vicini
Su richiesta degli Stati dell’ESA e in conformità delle disposizioni di cui all’articolo 41 i materiali originari di un paese in via di sviluppo vicino non ACP, appartenente a un’entità geografica omogenea e compreso nell’elenco dell’allegato VIII, possono essere considerati originari di uno Stato dell’ESA se incorporati in un prodotto ivi ottenuto. Non è necessario che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché:
a)
la lavorazione o la trasformazione effettuata nello Stato dell’ESA consista in operazioni più complesse di quelle elencate all’articolo 8;
b)
gli Stati dell’ESA, la Comunità e i paesi in via di sviluppo vicini abbiano concluso un accordo su procedure di cooperazione amministrativa atte a garantire la corretta attuazione del presente comma. Il cumulo di cui al presente articolo non è applicabile ai prodotti elencati in conformità di una decisione del comitato per la cooperazione doganale.
Per determinare se i prodotti sono originari del paese in via di sviluppo vicino di cui all’allegato VIII si applicano le disposizioni del presente protocollo.
Articolo 6
Prodotti interamente ottenuti
1.
Sono considerati interamente ottenuti in uno Stato dell’ESA o nella Comunità:
a)
i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;
b)
i prodotti ortofrutticoli ivi raccolti;
c)
gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
d)
i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;
e)
i)
i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
ii)
i prodotti dell’acquacoltura, compresa la maricoltura, se i pesci vi sono nati e allevati;
f)
i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali della Comunità o di uno Stato dell’ESA, con loro navi;
g)
i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f);
h)
gli articoli usati, purché siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi gli pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o come cascami;
i)
gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
j)
i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;
k)
le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a j).
2.
Le espressioni «le loro navi» e «le loro navi officina» di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina:
a)
registrate in uno Stato membro della Comunità europea o in uno Stato dell’ESA;
b)
che battono bandiera di uno Stato membro della Comunità europea o di uno Stato dell’ESA;
c)
che soddisfano una delle seguenti condizioni:
i)
sono per almeno il 50 % di proprietà di cittadini di uno Stato membro della Comunità europea o di uno Stato dell’ESA; o
ii)
appartengono a società
—
le cui sedi sociali e i cui luoghi principali di attività sono situati in uno Stato membro della Comunità europea o in uno Stato dell’ESA e
—
sono per almeno il 50 % di proprietà di enti pubblici o cittadini di uno Stato membro della Comunità europea o di uno Stato dell’ESA.
3.
In deroga alle disposizioni del paragrafo 2 la Comunità consente, su richiesta di uno Stato dell’ESA, che le navi noleggiate o prese in locazione dagli operatori di detto Stato dell’ESA siano considerate «loro navi» ai fini dell’attività di pesca nella sua zona economica esclusiva purché l’accordo relativo al nolo o alla locazione, sul quale agli operatori della Comunità è stato concesso il diritto di prelazione, venga accettato dal comitato per la cooperazione doganale in quanto atto a garantire adeguate possibilità di sviluppo della capacità dello Stato dell’ESA di svolgere in proprio attività di pesca, attribuendo in particolare a detto Stato la responsabilità della gestione nautica e commerciale della nave messa a sua disposizione per un periodo considerevole.
4.
Le condizioni di cui al paragrafo 2 possono essere soddisfatte in diversi Stati purché si tratti di Stati dell’ESA. In tal caso i prodotti sono considerati originari dello Stato ai cui cittadini o alle cui società appartengono la nave o la nave officina a norma del paragrafo 2, lettera c). Qualora una nave o una nave officina risulti di proprietà di cittadini o società di Stati aderenti ad accordi di partenariato economico diversi, i prodotti si considerano originari dello Stato i cui cittadini o le cui società detengono la quota maggiore a norma delle disposizioni di cui al paragrafo 2, lettera c).
Articolo 7
Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati
1.
Ai fini dell’articolo 2 i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell’elenco dell’allegato II.
2.
In deroga al paragrafo 1, i prodotti elencati all’allegato II bis possono essere considerati sufficientemente lavorati o trasformati ai fini dell’articolo 2 quando sono soddisfatte le condizioni stabilite in detto allegato.
3.
Le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dal presente accordo di partenariato economico, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione e si applicano unicamente a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate in uno dei due elenchi è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.
4.
In deroga ai paragrafi 1 e 2, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell’allegato II e nell’allegato II bis, non vanno utilizzati nella fabbricazione di un determinato prodotto, possono essere ugualmente utilizzati purché:
a)
il loro valore totale non superi il 15 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto;
b)
l’applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di una qualsiasi delle percentuali indicate nell’elenco relative al valore massimo dei materiali non originari.
5.
La disposizioni del paragrafo 4 non si applicano ai prodotti dei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato.
6.
I paragrafi da 1 a 5 si applicano fatte salve le disposizioni dell’articolo 8.
Articolo 8
Lavorazioni o trasformazioni insufficienti
1.
Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti dell’articolo 7, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:
a)
operazioni di conservazione volte a garantire che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;
b)
la scomposizione e la composizione di confezioni;
c)
lavaggio, pulitura; d) spolveratura, rimozione di ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;
d)
la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;
e)
semplici operazioni di pittura e lucidatura;
f)
la mondatura, l’imbianchimento parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso;
g)
le operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero; molitura parziale o totale di zucchero cristallizzato;
h)
la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio, ortaggi e legumi;
i)
l’affilatura, la semplice molitura o il semplice taglio;
j)
il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l’assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);
k)
semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di imballaggio;
l)
l’apposizione o la stampa di marchi, etichette, loghi o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;
m)
la semplice miscela di prodotti, anche di specie diverse; la miscela dello zucchero con qualsiasi altra sostanza;
n)
il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;
o)
il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a n);
p)
la macellazione di animali.
2.
Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella Comunità o negli Stati dell’ESA.
Articolo 9
Unità di riferimento
1.
L’unità da prendere in considerazione per l’applicazione delle disposizioni del presente protocollo è il prodotto specifico adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.
Ne consegue pertanto che:
a)
quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato in un’unica voce, secondo il sistema armonizzato, l’intero complesso costituisce l’unità di riferimento;
b)
quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell’applicare le disposizioni del presente protocollo ogni prodotto va considerato singolarmente.
2.
Qualora, in base alla norma generale 5 per l’interpretazione del sistema armonizzato, risulti che l’imballaggio forma un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione per la determinazione dell’origine.
Articolo 10
Accessori, pezzi di ricambio e utensili
Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un’attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e il cui prezzo è compreso nel suo o per i quali non viene emessa una fattura distinta si considerano un tutto unico con l’attrezzatura, la macchina, l’apparecchio o il veicolo in questione.
Articolo 11
Assortimenti
Gli assortimenti, quali definiti nella norma generale 3 per l’interpretazione del sistema armonizzato, si considerano originari purché tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme purché il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento.
Articolo 12
Elementi neutri
Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l’origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:
a)
energia e combustibile;
b)
impianti e attrezzature;
c)
macchine e utensili;
d)
merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.
Articolo 13
Contabilità separata
1.
Se la detenzione di scorte separate di materiali fungibili originari e non originari comporta costi o difficoltà pratiche notevoli, su richiesta scritta degli interessati le autorità doganali possono autorizzare, per la gestione di tali scorte, l’uso della cosiddetta «contabilità separata» (nel seguito il «metodo»).
2.
Il metodo si applica anche agli zuccheri greggi originari e non originari senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti e destinati ad un’ulteriore raffinazione, contemplati nelle sottovoci 170 112, 170 113 e 170 114 del sistema armonizzato, fisicamente combinati o mescolati in uno Stato dell’ESA o nella Comunità prima dell’esportazione verso la Comunità e, rispettivamente, gli Stati dell’ESA.
3.
Questo metodo garantisce che, in qualsiasi momento, il numero o la quantità di prodotti ottenuti che possono essere considerati originari di uno o più Stati dell’ESA o nella Comunità coincida con il numero che si sarebbe ottenuto se vi fosse stata una separazione fisica delle scorte.
4.
Le autorità doganali possono subordinare la concessione dell’autorizzazione di cui al paragrafo 1 alle condizioni che giudicano appropriate.
5.
Il metodo è applicato e la sua applicazione è registrata conformemente ai principi contabili generali in vigore nel paese in cui il prodotto è stato fabbricato.
6.
Il beneficiario di questo metodo può emettere prove dell’origine o farne richiesta, a seconda dei casi, per i quantitativi di prodotti che possono essere considerati originari. Su richiesta delle autorità doganali, il beneficiario fornisce una dichiarazione relativa al modo in cui i quantitativi sono stati gestiti.
7.
Le autorità doganali controllano il modo in cui l’autorizzazione viene utilizzata e possono revocarla qualora il beneficiario ne faccia un qualunque uso improprio o non soddisfi qualunque altra condizione fissata nel presente protocollo.
8.
Ai fini del paragrafo 1, per materiali fungibili si intendono materiali dello stesso tipo e della stessa qualità commerciale, che presentano le stesse caratteristiche tecniche e fisiche e non possono essere distinti tra loro ai fini dell’origine.
TITOLO III
REQUISITI TERRITORIALI
Articolo 14
Principio di territorialità
1.
Fatto salvo il disposto degli articoli 3, 4 e 5, le condizioni per acquisire il carattere originario stabilite al titolo II devono essere soddisfatte senza interruzione negli Stati dell’ESA o nella Comunità.
2.
Fatto salvo il disposto degli articoli 3, 4 e 5, le merci originarie esportate da uno Stato dell’ESA o dalla Comunità verso un altro paese e successivamente reimportate vanno considerate non originarie, a meno che si forniscano alle autorità doganali prove soddisfacenti del fatto che:
a)
le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate; e
b)
esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell’esportazione.
Articolo 15
Non modificazione
1.
I prodotti originari dichiarati per il consumo interno in una delle parti sono gli stessi prodotti esportati dall’altra parte in cui hanno ottenuto il carattere originario. Essi non devono essere stati in alcun modo alterati né trasformati né essere stati oggetto di operazioni diverse da quelle necessarie per conservarli in buone condizioni o per aggiungervi o apporvi marchi, etichette, sigilli o qualsiasi altra documentazione atta a garantire la conformità con le prescrizioni nazionali specifiche della parte importatrice, prima di essere dichiarati per il consumo interno.
2.
Il magazzinaggio dei prodotti o delle spedizioni in un paese non parte è ammesso solo se questi restano sotto sorveglianza doganale nel paese non parte.
3.
Fatte salve le disposizioni del titolo V, il frazionamento delle spedizioni è ammesso nel territorio di un paese non parte se effettuato dall’esportatore o sotto la sua responsabilità, a condizione che esse restino sotto sorveglianza doganale nel paese non parte.
4.
In caso di dubbio circa il soddisfacimento delle condizioni di cui ai paragrafi da 1 a 3, le autorità doganali possono chiedere al dichiarante di fornire le prove del rispetto di tali disposizioni; le prove possono essere presentate in qualsiasi forma, compresi documenti contrattuali di trasporto quali polizze di carico o prove fattuali o concrete basate sulla marcatura o sulla numerazione dei colli o qualsiasi elemento di prova correlato alle merci stesse.
Articolo 16
Esposizioni
1.
I prodotti originari spediti ai fini di un’esposizione in un paese o territorio diverso da quelli di cui agli articoli 3, 4 e 5 con i quali si applica il cumulo e venduti, dopo l’esposizione, per essere importati nella Comunità o in uno Stato dell’ESA beneficiano, all’importazione, delle disposizioni dell’accordo, purché si forniscano alle autorità doganali prove soddisfacenti del fatto che:
a)
un esportatore ha inviato detti prodotti da uno Stato dell’ESA o dalla Comunità nel paese dell’esposizione e ve li ha esposti;
b)
detto esportatore ha venduto o altrimenti ceduto i prodotti a un destinatario in uno Stato dell’ESA o nella Comunità;
c)
i prodotti sono stati consegnati nel corso dell’esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all’esposizione; e
d)
dal momento in cui sono stati spediti per l’esposizione i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all’esposizione stessa.
2.
Alle autorità doganali del paese d’importazione deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell’origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo V, con l’indicazione della denominazione e dell’indirizzo dell’esposizione. All’occorrenza, possono essere richieste ulteriori prove documentali delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.
3.
Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe, di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.
Articolo 17
Spedizione di zucchero
La spedizione via mare tra i territori delle parti di zuccheri greggi senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti e destinati ad un’ulteriore raffinazione, contemplati nelle sottovoci 170 112, 170 113 e 170 114 del sistema armonizzato, di origini diverse, è consentita senza che gli zuccheri siano conservati in depositi distinti. Occorre garantire che i quantitativi di tali zuccheri che potrebbero essere considerati originari coincidano con i quantitativi che sarebbero stati dichiarati per l’importazione qualora gli zuccheri fossero stati conservati in depositi distinti. L’ultimo porto di carico deve essere situato nel territorio di uno Stato ACP aderente all’APE.
TITOLO IV
PROVA DELL’ORIGINE
Articolo 18
Disposizioni generali
1.
I prodotti originari di uno Stato dell’ESA importati nella Comunità e i prodotti originari della Comunità importati in uno Stato dell’ESA beneficiano all’importazione delle disposizioni dell’accordo su presentazione dei seguenti documenti:
a)
di un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura nell’allegato III; o
b)
nei casi di cui all’articolo 23, paragrafo 1, una dichiarazione (di seguito denominata «dichiarazione su fattura») rilasciata dall’esportatore su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l’identificazione; il testo della dichiarazione su fattura figura nell’allegato IV.
2.
In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all’articolo 29 i prodotti originari a norma del presente protocollo beneficiano delle disposizioni dell’accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui sopra.
3.
Previa notifica al comitato di cooperazione doganale, i prodotti originari di una parte beneficiano, all’importazione nell’altra parte, del trattamento tariffario preferenziale previsto nel presente accordo su presentazione di una dichiarazione su fattura compilata di cui all’articolo 23 da un esportatore registrato a norma della legislazione pertinente delle parti. Detta notifica stipula che il paragrafo 1, lettere a) e b), cessa di applicarsi.
4.
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente titolo gli esportatori si impegnano a utilizzare una lingua comune sia agli Stati dell’ESA sia alla Comunità.
Articolo 19
Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1
1.
Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali del paese di esportazione su richiesta scritta presentata dall’esportatore o, sotto la responsabilità di quest’ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.
2.
A tale scopo, l’esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il modulo del certificato di circolazione EUR.1 e il modulo di domanda, i cui modelli figurano nell’allegato III. Detti moduli sono compilati conformemente alle disposizioni del presente protocollo. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti dev’essere redatta nell’apposita casella senza spaziature. Qualora lo spazio non sia completamente utilizzato, dev’essere tracciata una linea orizzontale sotto l’ultima riga, cancellando a tratti di penna la parte non riempita.
3.
L’esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese di esportazione in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l’adempimento degli altri obblighi di cui al presente protocollo.
4.
Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro o di uno Stato dell’ESA se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità, di uno Stato dell’ESA o di uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3, 4 e 5 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.
5.
Le autorità doganali che rilasciano il certificato prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l’osservanza delle altre prescrizioni del presente protocollo. A tal fine esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell’esportatore nonché a tutti gli altri controlli che ritengano opportuni. Le autorità doganali che rilasciano il certificato devono inoltre accertarsi che i moduli di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.
6.
La data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 deve essere indicata nella casella 11 del certificato.
7.
Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell’esportatore dal momento in cui l’esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.
Articolo 20
Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1
1.
In deroga all’articolo 19, paragrafo 7, il certificato di circolazione EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l’esportazione dei prodotti cui si riferisce se:
a)
non è stato rilasciato al momento dell’esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; o
b)
viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che un certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all’importazione per motivi tecnici.
2.
Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, l’esportatore deve indicare nella sua domanda il luogo e la data di spedizione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta.
3.
Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell’esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.
4.
I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare la seguente dicitura in inglese:
«ISSUED RETROSPECTIVELY».
5.
Le diciture di cui al paragrafo 4 devono figurare nella casella «Osservazioni» del certificato di circolazione EUR.1.
Articolo 21
Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1
1.
In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1, l’esportatore può richiedere alle autorità doganali che l’hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d’esportazione in loro possesso.
2.
Il duplicato così rilasciato reca la seguente dicitura in inglese:
«DUPLICATE».
3.
La dicitura di cui al paragrafo 2 è inserita nella casella «Osservazioni» del certificato EUR.1 duplicato.
4.
Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.
Articolo 22
Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell’origine rilasciata o compilata in precedenza
Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale in uno Stato dell’ESA o nella Comunità, l’originale della prova dell’origine può essere sostituito, ai fini della spedizione ulteriore di tali prodotti, o di parte di essi, altrove negli Stati dell’ESA o nella Comunità da uno o più certificati di circolazione EUR.1. I certificati di circolazione EUR.1 sostitutivi sono rilasciati dall’ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti e vistati dalle autorità doganali sotto il cui controllo sono posti i prodotti.
Articolo 23
Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura
1.
La dichiarazione su fattura di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), può essere compilata:
a)
da un esportatore autorizzato ai sensi dell’articolo 24, oppure
b)
da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi 6 000 EUR.
2.
Una dichiarazione su fattura può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati originari di uno Stato dell’ESA, della Comunità o di un altro dei paesi o territori di cui agli articoli 3, 4 e 5 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.
3.
L’esportatore che compila una dichiarazione su fattura dovrà essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell’autorità doganale del paese d’esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l’osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo.
4.
La dichiarazione su fattura è compilata dall’esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolla di consegna o su un altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell’allegato IV del presente protocollo, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale allegato e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese di esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello.
5.
Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell’esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell’articolo 24, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni, purché egli consegni all’autorità doganale del paese d’esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.
6.
La dichiarazione su fattura può essere compilata dall’esportatore al momento dell’esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purché sia presentata nel paese d’importazione entro due anni dall’importazione dei prodotti cui si riferisce.
Articolo 24
Esportatore autorizzato
1.
Le autorità doganali del paese di esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore che effettui frequenti spedizioni di prodotti a norma delle disposizioni sulla cooperazione commerciale di cui all’accordo a compilare dichiarazioni su fattura indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L’esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali garanzie soddisfacenti per l’accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l’osservanza delle altre prescrizioni del presente protocollo.
2.
Le autorità doganali possono subordinare il conferimento della qualità di esportatore autorizzato alle condizioni che esse considerano appropriate.
3.
Esse attribuiscono all’esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale che deve essere riportato sulla dichiarazione su fattura.
4.
Le autorità doganali controllano l’uso dell’autorizzazione da parte dell’esportatore autorizzato.
5.
Le autorità doganali possono revocare l’autorizzazione in qualsiasi momento. Esse procedono al ritiro se l’esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell’autorizzazione.
Articolo 25
Validità della prova dell’origine
1.
La prova dell’origine ha una validità di dieci mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e dev’essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese d’importazione.
2.
Le prove dell’origine presentate alle autorità doganali del paese di importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell’applicazione del trattamento preferenziale, quando l’inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.
3.
Negli altri casi di presentazione tardiva le autorità doganali del paese di importazione possono accettare le prove dell’origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.
Articolo 26
Procedura di transito
Quando i prodotti entrano in uno Stato o territorio di cui agli articoli 3 e 4, diverso dal paese d’origine, un ulteriore periodo di validità di 4 mesi inizia a partire dalla data in cui le autorità doganali del paese di transito registrano i seguenti dati nella casella 7 del certificato EUR.1:
—
la dicitura «transito»,
—
il nome del paese di transito,
—
il timbro ufficiale, il cui facsimile è stato trasmesso alla Commissione europea in conformità dell’articolo 36,
—
la data di apposizione di tali indicazioni.
Articolo 27
Presentazione della prova dell’origine
Le prove dell’origine sono presentate alle autorità doganali del paese d’importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorità possono chiedere che la prova dell’origine sia tradotta e che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell’importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l’applicazione dell’accordo.
Articolo 28
Importazioni con spedizioni scaglionate
Quando, su richiesta dell’importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d’importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della norma generale 2, lettera a), sull’interpretazione del sistema armonizzato rientranti nelle sezioni XVI e XVII o nelle voci 7 308 e 9 406 del sistema armonizzato, per tali prodotti è presentata alle autorità doganali un’unica prova dell’origine al momento dell’importazione della prima spedizione parziale.
Articolo 29
Esonero dalla prova dell’origine
1.
Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell’origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente protocollo e non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio ad essa allegato.
2.
Sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente i prodotti riservati all’uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.
3.
Inoltre il valore complessivo dei prodotti non deve superare 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni, oppure 1 200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.
Articolo 30
Procedura d’informazione ai fini del cumulo
1.
Qualora si applichino l’articolo 3, paragrafo 1, l’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 5, la prova del carattere originario, a norma del presente protocollo, dei materiali provenienti da uno Stato dell’ESA, dalla Comunità, da un altro Stato ACP, da un PTOM o da un altro paese con cui si applica il cumulo consiste in un certificato di circolazione EUR.1 o in una dichiarazione del fornitore, il cui modello figura nell’allegato V A del presente protocollo, fornita dall’esportatore nello Stato o nella Comunità da cui i materiali provengono.
2.
Qualora si applichino l’articolo 3, paragrafo 4, e l’articolo 4, paragrafo 4, la prova della lavorazione o trasformazione effettuate in uno Stato dell’ESA, nella Comunità, in un altro Stato ACP o in un PTOM consiste nella dichiarazione del fornitore, il cui modello figura nell’allegato V B del presente protocollo, fornita dall’esportatore nello Stato o nella Comunità da cui i materiali provengono.
3.
Per ciascuna spedizione di merci il fornitore redige una dichiarazione distinta sulla fattura commerciale relativa a tale spedizione o su un suo allegato oppure sulla bolla di consegna o su ogni altro documento commerciale riguardante la spedizione in cui figuri una descrizione dei materiali in questione sufficientemente dettagliata da consentirne l’identificazione.
4.
La dichiarazione del fornitore può essere redatta su un modulo prestampato.
5.
Le dichiarazioni dei fornitori recano la firma manoscritta originale del fornitore. Tuttavia, se la fattura e la dichiarazione del fornitore sono compilate in formato elettronico, non occorre che la firma sulla dichiarazione del fornitore sia manoscritta, purché il responsabile della ditta fornitrice sia identificato in modo soddisfacente dalle autorità doganali dello Stato in cui le dichiarazioni dei fornitori sono redatte. Dette autorità doganali possono stabilire condizioni per l’applicazione del presente paragrafo.
6.
Le dichiarazioni dei fornitori sono presentate alle autorità doganali del paese di esportazione cui viene chiesto il rilascio del certificato di circolazione EUR.1.
7.
Il fornitore che compila una dichiarazione è pronto a presentare in qualsiasi momento, a richiesta delle autorità doganali del paese in cui viene compilata la dichiarazione, tutti i documenti atti a comprovare l’esattezza delle informazioni fornite in detta dichiarazione.
8.
Restano valide le dichiarazioni dei fornitori e le schede d’informazione rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente protocollo in conformità dell’articolo 26 del protocollo 1 dell’accordo di Cotonou.
Articolo 31
Documenti giustificativi
I documenti di cui all’articolo 19, paragrafo 3, e all’articolo 23, paragrafo 3, utilizzati per dimostrare che i prodotti oggetto di un certificato di circolazione EUR.1 o di una dichiarazione su fattura possono essere considerati prodotti originari di uno Stato dell’ESA, della Comunità o di uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3, 4 e 5 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo, possono consistere, tra l’altro, in:
a)
una prova diretta dei processi svolti dall’esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;
b)
documenti, comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati in uno Stato dell’ESA, nella Comunità o in uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3, 4 e 5 dove tali documenti sono utilizzati in conformità del diritto nazionale;
c)
documenti, comprovanti la lavorazione o trasformazione dei materiali in uno Stato dell’ESA, nella Comunità o in uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3, 4 e 5, rilasciati o compilati in uno Stato dell’ESA, nella Comunità o in uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3, 4 e 5 dove tali documenti sono utilizzati in conformità del diritto nazionale;
d)
certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni su fattura, comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati in uno Stato dell’ESA, nella Comunità o in uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3, 4 e 5 in conformità del presente protocollo.
Articolo 32
Conservazione delle prove dell’origine e dei documenti giustificativi
1.
L’esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 conserva per almeno tre anni i documenti di cui all’articolo 19, paragrafo 3.
2.
L’esportatore che compila una dichiarazione su fattura conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione e i documenti di cui all’articolo 23, paragrafo 3.
3.
Il fornitore che compila una dichiarazione del fornitore conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione, della fattura, delle bolle di consegna o di qualsiasi altro documento commerciale cui è acclusa la dichiarazione nonché dei documenti di cui all’articolo 30, paragrafo 7.
4.
Le autorità doganali del paese di esportazione che rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 conservano per almeno tre anni il modulo di domanda di cui all’articolo 19, paragrafo 2.
5.
Le autorità doganali del paese d’importazione devono conservare per almeno tre anni i certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura loro presentati.
Articolo 33
Discordanze ed errori formali
1.
La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell’origine e quelle contenute nel documento presentato all’ufficio doganale per l’espletamento delle formalità d’importazione dei prodotti non comporta di per sé l’invalidità della prova dell’origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.
2.
In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, nella prova dell’origine, il documento non viene respinto se gli errori non sono tali da destare dubbi sull’esattezza delle indicazioni in esso riportate.
Articolo 34
Importi espressi in euro
1.
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 29, paragrafo 3, nei casi in cui i prodotti vengono fatturati in una valuta diversa dall’euro, gli importi nelle valute nazionali degli Stati dell’ESA, degli Stati membri della Comunità e degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3, 4 e 5 equivalenti a quelli espressi in euro sono fissati ogni anno da ciascuno dei paesi interessati.
2.
Una spedizione beneficia delle disposizioni dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera b), o dell’articolo 29, paragrafo 3 in base alla moneta utilizzata nella fattura, in funzione dell’importo fissato dal paese interessato.
3.
Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in tale moneta nazionale degli importi espressi in euro alla data del primo giorno lavorativo del mese di ottobre. Tali importi sono comunicati alla Commissione delle Comunità europee entro il 15 ottobre e si applicano a partire dal 1
o
gennaio dell’anno successivo. La Commissione delle Comunità europee notifica gli importi a tutti i paesi interessati.
4.
Un paese può arrotondare per eccesso o per difetto l’importo risultante dalla conversione nella valuta nazionale di un importo espresso in euro. L’importo arrotondato non può differire di più del 5 % dal risultato della conversione. Un paese può lasciare invariato il controvalore nella valuta nazionale di un importo espresso in euro se, all’atto dell’adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell’importo, prima di qualsiasi arrotondamento, si traduce in un aumento inferiore al 15 % del controvalore in valuta nazionale. Il controvalore in moneta nazionale può restare invariato se la conversione comporta una diminuzione del controvalore stesso.
5.
Gli importi espressi in euro vengono riveduti dal comitato per la cooperazione doganale su richiesta della Comunità o degli Stati dell’ESA. Nel procedere a detta revisione il comitato per la cooperazione doganale tiene conto dell’opportunità di mantenere in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine esso può decidere di modificare gli importi espressi in euro.
TITOLO V
METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
Articolo 35
Condizioni amministrative alle quali i prodotti possono beneficiare dell’accordo
1.
I prodotti originari, ai sensi del presente protocollo, degli Stati dell’ESA o della Comunità beneficiano, al momento della dichiarazione doganale d’importazione, delle preferenze previste dall’accordo solo a condizione che siano stati esportati alla data in cui il paese di esportazione si è conformato alle disposizioni di cui al paragrafo 2 o successivamente.
2.
Le parti contraenti si impegnano a predisporre:
a)
le pertinenti misure nazionali e regionali necessarie all’attuazione e all’applicazione delle norme e delle procedure stabilite nel presente protocollo, comprese, se del caso, le disposizioni necessarie all’applicazione degli articoli 3, 4 e 5;
b)
le strutture e i sistemi amministrativi necessari a una gestione e a un controllo adeguati dell’origine dei prodotti nonché al rispetto delle altre condizioni previste dal presente protocollo.
Le parti procedono alle notifiche di cui all’articolo 36.
Articolo 36
Notifica delle autorità doganali delle parti
1.
Gli Stati dell’ESA e gli Stati membri della Comunità si comunicano a vicenda, rispettivamente tramite la Commissione delle Comunità europee e il segretariato Comesa, l’indirizzo delle autorità doganali competenti per il rilascio e il controllo dei certificati di circolazione EUR.1 e delle dichiarazioni su fattura o delle dichiarazioni dei fornitori nonché il facsimile dell’impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio di detti certificati. I certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura o le dichiarazioni del fornitore sono accettati ai fini dell’applicazione del trattamento preferenziale a partire dalla data in cui le informazioni pervengono rispettivamente alla Commissione delle Comunità europee e al segretariato Comesa.
2.
Gli Stati dell’ESA e gli Stati membri della Comunità si comunicano immediatamente ogni eventuale modifica delle informazioni di cui al paragrafo 1.
3.
Le autorità di cui al paragrafo 1 operano sotto l’autorità del governo del paese interessato. Le autorità incaricate dei controlli e delle verifiche fanno parte delle autorità governative del paese interessato.
Articolo 37
Assistenza reciproca
1.
Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, la Comunità, gli Stati dell’ESA e gli altri paesi di cui agli articoli 3, 4 e 5 si prestano assistenza reciproca, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell’autenticità dei certificati di circolazione EUR.1, delle dichiarazioni su fattura o delle dichiarazioni dei fornitori nonché della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.
2.
Le autorità consultate forniscono ogni informazione utile sulle condizioni nelle quali il prodotto è stato realizzato, indicando in particolare le condizioni in cui le norme di origine sono state osservate nei vari Stati dell’ESA, nella Comunità e negli altri paesi interessati di cui agli articoli 3, 4 e 5.
Articolo 38
Controllo della prova dell’origine
1.
Il controllo a posteriori della prova dell’origine è effettuato a campione e sulla base di un’analisi dei rischi, oppure ogniqualvolta le autorità doganali del paese d’importazione abbiano validi motivi di dubitare dell’autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell’osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo.
2.
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali del paese d’importazione rispediscono alle autorità doganali del paese di esportazione il certificato di circolazione EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione su fattura, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano una richiesta di controllo. A corredo della richiesta di controllo sono inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell’origine.
3.
Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell’esportatore o del fabbricante oppure a tutti gli altri controlli che ritengano opportuni.
4.
Qualora le autorità doganali del paese d’importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all’importatore la possibilità di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.
5.
I risultati del controllo sono comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto e indicano chiaramente se i documenti sono autentici e se i prodotti in questione possono essere considerati originari di uno Stato dell’ESA, della Comunità o di un altro dei paesi di cui agli articoli 3, 4 e 5 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.
6.
Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di verifica o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l’autenticità del documento in questione o l’effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.
7.
Qualora dalla procedura di controllo o da qualsiasi altra informazione disponibile emergano indizi di violazioni delle disposizioni del presente protocollo, il paese di esportazione effettua, di propria iniziativa o su richiesta del paese d’importazione, le inchieste necessarie o dispone affinché tali inchieste siano effettuate con la dovuta sollecitudine allo scopo di individuare e prevenire tali violazioni. A tal fine il paese di esportazione può invitare il paese d’importazione a partecipare a detti controlli.
Articolo 39
Controllo delle dichiarazioni dei fornitori
1.
Il controllo delle dichiarazioni dei fornitori è effettuato a campione e sulla base di un’analisi dei rischi, oppure ogniqualvolta le autorità doganali del paese in cui tali dichiarazioni sono state prese in considerazione ai fini del rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 o della compilazione di una dichiarazione su fattura abbiano validi motivi di dubitare dell’autenticità del documento o della correttezza delle informazioni riportate in tale documento.
2.
Le autorità doganali alle quali è presentata una dichiarazione del fornitore possono chiedere alle autorità doganali dello Stato in cui è stata redatta la dichiarazione di rilasciare una scheda d’informazione il cui modello figura nell’allegato VI del presente protocollo. In alternativa, le autorità di certificazione alle quali è stata presentata una dichiarazione del fornitore possono chiedere all’esportatore di presentare una scheda d’informazione rilasciata dalle autorità doganali dello Stato in cui la dichiarazione è stata redatta. Il servizio che ha rilasciato la scheda di informazione ne conserva una copia per almeno tre anni.
3.
I risultati del controllo sono comunicati al più presto alle autorità doganali che l’hanno richiesto e indicano chiaramente se le informazioni che figurano nella dichiarazione del fornitore sono esatte e consentono alle autorità doganali di stabilire se e in quale misura detta dichiarazione possa essere presa in considerazione per rilasciare un certificato di circolazione EUR.1 o per compilare una dichiarazione di origine.
4.
Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese dove è stata rilasciata la dichiarazione del fornitore. A tale scopo, esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi prova o di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell’esportatore o a ogni altro controllo che ritengano opportuno per accertare l’esattezza di detta dichiarazione.
5.
I certificati di circolazione EUR. 1 e le dichiarazioni su fattura rilasciati o redatti in base a una dichiarazione del fornitore inesatta sono considerati non validi.
Articolo 40
Risoluzione delle controversie
Le controversie sulle procedure di controllo di cui agli articoli 38 e 39 che non possano essere risolte tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo, o quelle che sollevino problemi di interpretazione del presente protocollo, sono sottoposte al comitato per la cooperazione doganale.
La composizione delle controversie tra l’importatore e le autorità doganali del paese d’importazione ha comunque luogo secondo la legislazione di tale paese.
Articolo 41
Sanzioni
Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità, allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti, è assoggettato a sanzioni.
Articolo 42
Zone franche
1.
Gli Stati dell’ESA e la Comunità adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sulla base di una prova dell’origine o di una dichiarazione del fornitore che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di manipolazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.
2.
In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari di uno Stato dell’ESA o della Comunità vengano importati in una zona franca sulla base di una prova dell’origine e siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell’esportatore, un nuovo certificato di circolazione EUR.1, se la lavorazione o la trasformazione operata è conforme alle disposizioni del presente protocollo.
Articolo 43
Comitato per la cooperazione doganale
1.
È istituito un comitato per la cooperazione doganale (di seguito «il comitato») incaricato di assicurare la cooperazione amministrativa ai fini della corretta ed uniforme applicazione del presente protocollo e di assolvere qualsiasi altro compito nel settore doganale.
2.
Il comitato esamina periodicamente gli effetti dell’applicazione delle norme di origine sugli Stati dell’ESA, in particolare su quelli meno sviluppati, e raccomanda al comitato APE i provvedimenti del caso.
3.
Il comitato prende decisioni in materia di cumulo alle condizioni di cui all’articolo 5.
4.
Il comitato prende decisioni in materia di deroghe al presente protocollo alle condizioni di cui all’articolo 44.
5.
Il comitato si riunisce periodicamente con un ordine del giorno concordato in precedenza dagli Stati dell’ESA e dalla Comunità.
6.
Il comitato è composto, da un lato, da esperti degli Stati membri della Comunità e da funzionari della Commissione responsabili di questioni doganali e, dall’altro, da esperti in rappresentanza degli Stati dell’ESA e da funzionari dei raggruppamenti regionali degli Stati dell’ESA responsabili di questioni doganali. Il comitato può ricorrere, se necessario, a conoscenze specifiche. Il comitato è presieduto a turno da ciascuna parte.
Articolo 44
Deroghe
1.
Il comitato per la cooperazione doganale (di seguito denominato «il comitato» ai fini del presente articolo) può adottare deroghe al presente protocollo qualora siano giustificate dallo sviluppo delle industrie esistenti o dalla creazione di nuove industrie negli Stati dell’ESA. Prima della presentazione della richiesta di deroga al comitato o contestualmente ad essa, lo Stato o gli Stati dell’ESA interessati notificano alla Comunità tale richiesta nonché i motivi che ne sono alla base a norma del paragrafo 2. La Comunità accoglie tutte le richieste degli Stati dell’ESA debitamente motivate in conformità del presente articolo che non possano arrecare gravi pregiudizi a un’industria comunitaria affermata.
2.
Per facilitare l’esame delle richieste di deroga da parte del comitato, lo Stato o gli Stati dell’ESA richiedenti forniscono a corredo della richiesta, mediante il modulo figurante nell’allegato VII del presente protocollo, informazioni il più possibile complete riguardanti in particolare i seguenti punti:
—
descrizione del prodotto finito;
—
natura e quantitativo dei materiali originari di paesi terzi;
—
natura e quantitativo dei materiali originari degli Stati dell’ESA o dei paesi e territori di cui agli articoli 3 e 4 o dei materiali ivi trasformati;
—
processi di produzione;
—
valore aggiunto;
—
numero di dipendenti dell’impresa interessata;
—
volume delle esportazioni previste nella Comunità;
—
altre possibili fonti di approvvigionamento di materie prime;
—
giustificazione della durata richiesta in base alle ricerche effettuate per trovare nuove fonti di approvvigionamento;
—
altre osservazioni.
Le stesse regole si applicano alle richieste di proroga. Il comitato può modificare il modulo.
3.
Nell’esame delle richieste si tiene conto in particolare:
a)
del livello di sviluppo o della situazione geografica dello Stato o degli Stati dell’ESA in questione;
b)
dei casi nei quali l’applicazione delle norme di origine vigenti comprometterebbe sensibilmente, per un’industria esistente in uno Stato dell’ESA, la possibilità di continuare le proprie esportazioni nella Comunità, e particolarmente dei casi in cui detta applicazione potrebbe provocare la cessazione di tali attività;
c)
dei casi specifici per i quali si possa chiaramente dimostrare che le norme di origine potrebbero scoraggiare importanti investimenti in un dato settore industriale, e nei quali una deroga che favorisca l’attuazione di un programma di investimenti permetterebbe di conformarsi gradualmente a dette regole.
4.
In ogni caso si procede a un esame per accertare se le norme sul cumulo dell’origine non permettano di risolvere il problema.
5.
Inoltre, le richieste di deroga relative a uno Stato dell’ESA meno sviluppato o insulare sono esaminate con favorevole disposizione, tenendo particolarmente conto:
a)
dell’incidenza economica e sociale della decisione da assumere, in particolare per quanto riguarda l’occupazione;
b)
della necessità di applicare la deroga per un periodo che tenga conto della particolare situazione dello Stato dell’ESA interessato e delle sue difficoltà.
6.
Nell’esame delle richieste si tiene particolarmente conto, caso per caso, della possibilità di riconoscere il carattere originario a prodotti nella cui composizione rientrano materiali originari di paesi in via di sviluppo vicini, di paesi meno sviluppati o di paesi in via di sviluppo con i quali uno o più Stati dell’ESA intrattengono relazioni speciali, a condizione che si possa instaurare una cooperazione amministrativa soddisfacente.
7.
Fatti salvi i paragrafi da 1 a 6, la deroga è accordata quando il valore aggiunto ai prodotti non originari utilizzati nello Stato dell’ESA interessato è pari almeno al 45 % del valore del prodotto finito, purché la deroga non sia causa di grave pregiudizio per un settore economico della Comunità o di uno o più Stati membri.
8.
Fatti salvi i paragrafi da 1 a 7 e in aggiunta alle disposizioni di detti paragrafi, sono autorizzate deroghe relative alle conserve di tonno e ai filetti di tonno entro limiti di contingenti annui pari rispettivamente a 8 000 t e a 2 000 t. Tenendo conto dei suddetti contingenti tariffari, gli Stati dell’ESA presentano le richieste di deroga al comitato, che autorizza dette deroghe automaticamente e le applica mediante decisione.
9.
Il comitato prende le misure necessarie affinché si raggiunga quanto prima una decisione, e comunque entro settantacinque giorni lavorativi dalla data in cui la richiesta è pervenuta al copresidente CE del comitato. Se la Comunità non informa lo Stato dell’ESA in questione della sua posizione entro tale termine, la richiesta si ritiene accolta.
10.
a)
La deroga è valida per un periodo, generalmente di cinque anni, stabilito dal comitato.
b)
La decisione di deroga può prevedere rinnovi senza necessità di una nuova decisione del comitato, a condizione che tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo lo Stato o gli Stati dell’ESA interessati dimostrino di non aver ancora potuto conformarsi alle disposizioni del presente protocollo oggetto della deroga. In caso di obiezioni alla proroga, il comitato le esamina al più presto e decide in merito alla proroga della deroga secondo le modalità di cui al paragrafo 9. Sono prese tutte le misure necessarie per evitare interruzioni nell’applicazione della deroga.
c)
Nel corso dei periodi di cui alle lettere a) e b), il comitato può procedere a un riesame delle condizioni di applicazione della deroga qualora risulti un cambiamento importante degli elementi di fatto che ne hanno motivato l’adozione. Al termine di detto riesame il comitato può decidere di modificare i termini della propria decisione per quanto riguarda l’ambito di applicazione della deroga o qualsiasi altra condizione fissata in precedenza.
TITOLO VI
CEUTA E MELILLA
Articolo 45
Condizioni speciali
1.
Il termine «Comunità» utilizzato nel presente protocollo non comprende Ceuta e Melilla. L’espressione «prodotti originari della Comunità» non comprende i prodotti originari di Ceuta e Melilla.
2.
Le disposizioni del presente protocollo si applicano, mutatis mutandis, per determinare se prodotti importati a Ceuta e Melilla possano essere considerati originari di uno Stato dell’ESA.
3.
Quando prodotti interamente ottenuti a Ceuta, Melilla o nella Comunità sono oggetto di lavorazione o di trasformazione in uno Stato dell’ESA, sono considerati come interamente ottenuti in detto Stato.
4.
Le lavorazioni o trasformazioni effettuate a Ceuta, Melilla o nella Comunità sono considerate effettuate in uno Stato dell’ESA se i materiali sono sottoposti a ulteriore lavorazione o trasformazione in detto Stato.
5.
Ai fini dell’applicazione dei paragrafi 3 e 4, non si considerano lavorazioni o trasformazioni le operazioni insufficienti di cui all’articolo 8 del presente protocollo.
6.
Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 46
Modifiche del protocollo
Il comitato APE può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.
Articolo 47
Allegati
Gli allegati del presente protocollo costituiscono parte integrante dello stesso.
Articolo 48
Attuazione del protocollo
La Comunità e gli Stati dell’ESA prendono i provvedimenti necessari per l’attuazione del presente protocollo.
ALLEGATO I DEL PROTOCOLLO 1
NOTE INTRODUTTIVE ALL’ELENCO DELL’ALLEGATO II
Nota 1:
L’elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinché si possa considerare che sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell’articolo 7 del protocollo.
Nota 2:
1.
Le prime due colonne dell’elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, mentre la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. A ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una norma nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi il numero figurante nella prima colonna è preceduto da un «ex»: questo indica che le norme delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2.
2.
Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme, o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti norme delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.
3.
Quando nell’elenco compaiono più norme applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti norme delle colonne 3 o 4.
4.
Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una norma sia nella colonna 3, sia nella colonna 4, l’esportatore può scegliere, in alternativa, di applicare la norma della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non è riportata alcuna norma d’origine, si deve applicare la norma della colonna 3.
Nota 3:
1.
Le disposizioni dell’articolo 7 del protocollo relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale ove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento nella Comunità o in uno Stato dell’ESA.
Esempio
Un motore della voce 8407, per il quale la norma d’origine impone che il valore dei materiali non-originari incorporati non deve superare il 40 per cento del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da «sbozzi di forgia di altri acciai legati» della voce ex 7224.
Se la forgiatura è stata effettuata nella Comunità a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla norma dell’elenco per la voce ex 7224. Pertanto esso si può considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento nella Comunità. Nell’addizionare il valore dei materiali non originari utilizzati, quindi, non si tiene conto del valore del lingotto non originario.
2.
La norma dell’elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l’esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse, quindi, conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l’esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere. Pertanto, se una norma autorizza l’impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l’impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione iniziali è autorizzato, ma in uno stadio successivo non lo è.
3.
Fatto salvo quanto specificato al punto 3.2, quando una norma autorizza l’impiego di «materiali di qualsiasi voce», si possono utilizzare anche materiali della stessa voce del prodotto entro i limiti specifici eventualmente indicati nella norma stessa. L’espressione «fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce …» significa che si possono utilizzare solo materiali classificati nella stessa voce del prodotto con una designazione diversa da quella del prodotto riportata nella colonna 2 dell’elenco.
4.
Quando una norma dell’elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l’uso di uno o più materiali, ma non che tutti questi materiali debbano essere utilizzati simultaneamente.
Esempio
La norma sui tessuti di cui alle voci da 5208 a 5212 autorizza l’impiego di fibre naturali nonché, tra l’altro, di materiali chimici. Ciò non significa che si debbano utilizzare le une e le altre, bensì che si possono usare le une, le altre, oppure le une e le altre.
5.
Se una norma figurante nell’elenco specifica che un prodotto deve essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l’impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa norma (cfr. anche la nota 6.3 per quanto riguarda i tessili).
Esempio
La norma per le preparazioni alimentari della voce 1904, che esclude specificamente l’uso di cereali e loro derivati, non impedisce l’uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.
Tuttavia, ciò non si applica ai prodotti che, pur non potendo essere ottenuti a partire dal particolare materiale specificato nell’elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura ad uno stadio di lavorazione precedente.
Esempio
Nel caso di un capo di abbigliamento dell’ex capitolo 62 fabbricato con materiali non tessuti, se la norma prescrive che per tale categoria l’unico materiale non originario autorizzato è il filato, non è permesso partire da «tessuti non tessuti», nemmeno se questi ultimi non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi a uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.
6.
Se una norma dell’elenco autorizza l’impiego di materiali non-originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai superare la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non deve essere superata alcuna delle percentuali specificate in relazione ai materiali cui si riferiscono.
Nota 4:
1.
Nell’elenco, con l’espressione «fibre naturali» s’intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche; salvo diversa indicazione, inoltre, l’espressione «fibre naturali» comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.
2.
L’espressione «fibre naturali» comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305.
3.
I termini «pasta tessile», «sostanze chimiche» e «materiali per la fabbricazione della carta» designano nell’elenco i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici e artificiali oppure fibre o filati di carta.
4.
Nell’elenco, l’espressione «fibre sintetiche o artificiali in fiocco» designa i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507.
Nota 5:
1.
Se per un dato prodotto dell’elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 10 per cento del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 5.3 e 5.4).
2.
Tuttavia, la tolleranza di cui al punto 5.1. si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.
Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:
—
seta;
—
lana,
—
peli grossolani
—
peli fini di animali;
—
crine di cavallo,
—
cotone;
—
carta e materiali per la fabbricazione della carta,
—
lino;
—
canapa,
—
iuta e altre fibre tessili liberiane
—
sisal e altre fibre tessili del genere Agave,
—
cocco, abaca, rami ed altre fibre tessili vegetali;
—
filamenti sintetici,
—
filamenti artificiali,
—
filamenti conduttori elettrici,
—
fibre sintetiche in fiocco di polipropilene,
—
fibre sintetiche in fiocco di poliestere,
—
fibre sintetiche in fiocco di poliammide,
—
fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile,
—
fibre sintetiche in fiocco di poliimmide,
—
fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene,
—
fibre sintetiche in fiocco di solfuro di polifenilene,
—
fibre sintetiche in fiocco di cloruro di polivinile,
—
altre fibre sintetiche in fiocco,
—
fibre artificiali in fiocco di viscosa,
—
altre fibre artificiali in fiocco,
—
filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti,
—
filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti,
—
prodotti della voce 5605 (filati metallici e filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un’anima di lamina di alluminio, oppure di un’anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica,
—
altri prodotti di cui alla voce 5605.
Esempio
Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non-originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile) corrisponde pertanto al 10 per cento, in peso, del filato.
Esempio
Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile), o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura), o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10 per cento del peso del tessuto.
Esempio
Una superficie tessile «tufted» della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti.
Esempio
Ovviamente, se la stessa superficie tessile «tufted» fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile «tufted» sarebbe un prodotto misto, poiché si tratta di due materiali tessili di base diversi.
3.
Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano «filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti», la tolleranza per tali filati è del 20 %.
4.
Nel caso di prodotti nella cui composizione entra un «nastro consistente di un’anima di lamina di alluminio, oppure di un’anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica», la tolleranza per tale nastro è del 30 %.
Nota 6:
1.
Nel caso dei prodotti tessili in corrispondenza dei quali figura nell’elenco una nota a piè di pagina che rinvia alla presente nota introduttiva, si possono utilizzare guarnizioni e accessori tessili che non soddisfano la norma indicata nella colonna 3 per i prodotti finiti in questione, purché il loro peso non superi il 10 % del peso complessivo di tutti i materiali tessili incorporati.
Le guarnizioni e gli accessori tessili sono quelli classificati ai capitoli da 50 a 63. Le fodere e le controfodere non sono considerate guarnizioni o accessori.
2.
Le guarnizioni e accessori non tessili o altri materiali utilizzati che contengano componenti tessili non devono soddisfare le condizioni della colonna 3, anche se non rientrano nel campo di applicazione della nota 3.5.
3.
Conformemente alla nota 3.5, le guarnizioni e gli accessori non originari e non tessili o altri prodotti che non contengono componenti tessili possono comunque essere utilizzati liberamente qualora non sia possibile produrli a partire dai materiali elencati nella colonna 3.
Ad esempio
(
1
)
, se una norma dell’elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come una blusa, l’uso di filati, ciò non vieta l’uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non possono essere prodotti a partire da materiali tessili.
4.
Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore di guarnizioni e accessori.
Nota 7:
1.
I «trattamenti specifici» relativi alle voci ex 2707, 2713-2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403 consistono nelle seguenti operazioni:
a)
la distillazione sotto vuoto;
b)
la ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto
(
2
)
;
c)
il cracking;
d)
il reforming;
e)
l’estrazione mediante solventi selettivi;
f)
il trattamento che comporta il complesso delle operazioni seguenti: trattamento all’acido solforico concentrato o all’oleum o all’anidride solforica; neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
g)
la polimerizzazione;
h)
l’alchilazione;
i)
l’isomerizzazione.
2.
I «trattamenti specifici» relativi alle voci 2710-2712 consistono nelle seguenti operazioni:
a)
la distillazione sotto vuoto;
b)
la ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;
c)
il cracking;
d)
il reforming;
e)
l’estrazione mediante solventi selettivi;
f)
il trattamento che comporta il complesso delle operazioni seguenti: trattamento all’acido solforico concentrato o all’oleum o all’anidride solforica; neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
g)
la polimerizzazione;
h)
l’alchilazione;
i)
l’isomerizzazione;
j)
solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, desulfurazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell’85 per cento il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);
k)
solo per i prodotti della voce 2710, deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;
l)
solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, trattamento all’idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l’idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all’idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio l’«hydrofinishing» o la decolorazione);
m)
solo per gli oli combustibili della voce ex 2710, distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno del 30 per cento a 300 °C, secondo il metodo ASTM D 86;
n)
solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710 voltolizzazione -ad alta frequenza.
Ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 e ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l’ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l’origine.
(
1
)
Questo esempio è dato a titolo unicamente esplicativo. Non è giuridicamente vincolante.
(
2
)
Cfr. nota esplicativa complementare 4 b) del capitolo 27 della nomenclatura combinata.
ALLEGATO II DEL PROTOCOLLO 1
ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO TRASFORMATO POSSA OTTENERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO
È possibile che non tutti i prodotti indicati nell’elenco rientrino nel presente accordo. È pertanto necessario consultare le altre parti del presente accordo.
Voce SA n.
1)
Designazione delle merci
2)
Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
3) o 4)
Capitolo 01
Animali vivi
Tutti gli animali del capitolo 1 utilizzati devono essere interamente ottenuti
Capitolo 02
Carni e frattaglie commestibili
Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 1 e 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti
ex Capitolo 03
Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici, esclusi:
Tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti
0304
Filetti di pesce e altra carne di pesce (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati
Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
0305
Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l’affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all’alimentazione umana
Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 0306
Crostacei, anche sgusciati, secchi, salati o in salamoia; crostacei affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l’affumicatura; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di crostacei, atti all’alimentazione umana
Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 0307
Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, secchi, salati o in salamoia; molluschi affumicati, anche separati dalla loro conchiglia, anche cotti prima o durante l’affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di molluschi, atti all’alimentazione umana
Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 0308
Invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici affumicati diversi dai crostacei e dai molluschi, anche cotti prima o durante l’affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, atti all’alimentazione umana
Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 04
Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove, esclusi:
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti
0403
Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao
Fabbricazione in cui:
—
tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti;
—
i succhi di frutta (eccettuati i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) della voce 2009 devono già essere originari;
—
il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 05
Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; esclusi:
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 5 utilizzati devono essere interamente ottenuti
ex 0502
Setole di maiale o di cinghiale, preparate
Pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento di setole di maiale o di cinghiale
Capitolo 06
Piante vive e prodotti della floricoltura; bulbi, radici e affini; fiori recisi e piante ornamentali
Fabbricazione in cui:
—
tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati devono essere interamente ottenuti;
—
il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 07
Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi commestibili
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati devono essere interamente ottenuti
Capitolo 08
Frutta commestibili; scorze di agrumi o di meloni
Fabbricazione in cui:
—
tutti i tipi di frutta utilizzati devono essere interamente ottenuti;
—
il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 09
Caffè, tè, mate e spezie esclusi:
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 9 utilizzati devono essere interamente ottenuti
0901
Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce
0902
Tè, anche aromatizzato
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce
ex 0910
Miscugli di spezie
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce
Capitolo 10
Cereali
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati devono essere interamente ottenuti
ex Capitolo 11
Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento esclusi:
Fabbricazione in cui tutti i cereali, gli ortaggi o i legumi, le piante, le radici e i tuberi mangerecci della voce 0714 o la frutta utilizzati devono essere interamente ottenuti
ex 1106
Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713 , sgranati
Essiccazione e macinazione dei legumi da granella della voce 0708
ex Capitolo 12
Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 12 utilizzati devono essere interamente ottenuti
ex 1211
Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, refrigerati o congelati, anche tagliati, frantumati o polverizzati:
ex 1211 90
Altre piante, parti di piante, semi e frutti, (escluse radici di ginseng, foglie di coca, paglia di papavero, efedra e fave tonka)
Fabbricazione in cui il valore della frutta a guscio e dei semi oleaginosi originari delle voci 0801 , 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
1301
Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (per esempio: balsami), naturali
Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 1301 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
1302
Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:
mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, modificati
Fabbricazione a partire da mucillagini ed ispessenti non modificati
altri
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 14
Materie da intreccio; altri prodotti di origine vegetale non nominati né compresi altrove
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 14 utilizzati devono essere interamente ottenuti
ex Capitolo 15
Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale; esclusi:
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
1501
Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503 :
grassi di ossa o grassi di cascami
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0203 , 0206 o 0207 o le ossa della voce 0506
altri
Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commestibili di animali della specie suina delle voci 0203 o 0206 , oppure da carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0207
1502
Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503
grassi di ossa o grassi di cascami
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0201 , 0202 , 0204 o 0206 o le ossa della voce 0506
altri
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti
1504
Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:
frazioni solide
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1504
altri
Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti
ex 1505
Lanolina raffinata
Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio della voce 1505
1506
Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:
Frazioni solide
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1506
altri
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti
da 1507 a 1515
Oli vegetali e loro frazioni:
—
olio di soia, di arachide, di palma, di cocco (di copra), di palmisti o di babassù, di tung (di abrasin) e di oiticica, cera di mirica, cera del Giappone; frazioni di olio di jojoba e oli destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana
—
frazioni solide, escluse quelle dell’olio di jojoba
—
altri
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
Fabbricazione a partire da altri materiali delle voci da 1507 a 1515
Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti
1516
Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati
Fabbricazione in cui:
—
tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti;
—
tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali delle voci 1507 , 1508 , 1511 e 1513
1517
Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516
Fabbricazione in cui:
—
tutti i materiali dei capitoli 2 e 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti;
—
tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali delle voci 1507 , 1508 , 1511 e 1513
ex Capitolo 16
Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici esclusi:
Fabbricazione a partire da animali del capitolo 1
1604 e 1605
Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce;
Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati
Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 17
Zuccheri e prodotti a base di zuccheri; esclusi:
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 1701
Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti
Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
1702
Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:
maltosio e fruttosio chimicamente puri
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702
altri zuccheri, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti
Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
altri
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere originari
ex 1703
Melassi ottenuti dall’estrazione o dalla raffinazione dello zucchero, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti
Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
1704
Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)
Fabbricazione in cui:
—
tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;
—
il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 18
Cacao e sue preparazioni
Fabbricazione in cui:
—
tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;
—
il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
1901
Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404 , non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:
estratto di malto
Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10
altri
Fabbricazione in cui:
—
tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;
—
il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
1902
Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:
Contenenti, in peso, il 20 % o meno di carne, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi
Fabbricazione in cui tutti i cereali e i loro derivati (fatta eccezione per il grano duro e i suoi derivati) utilizzati devono essere interamente ottenuti
contenenti, in peso, più di 20 % di carne, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi
Fabbricazione in cui:
—
tutti i cereali e i loro derivati (fatta eccezione per il grano duro e i suoi derivati) utilizzati devono essere interamente ottenuti;
—
tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti
1903
Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa la fecola di patate della voce 1108
1904
Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes») cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove
Fabbricazione:
—
a partire da materiali non classificati nella voce 1806 ;
—
in cui tutti i cereali e la farina (ad eccezione del grano duro e dei suoi derivati e del granturco Zea indurata) devono essere interamente ottenuti;
—
in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
1905
Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli del capitolo 11
ex Capitolo 20
Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante esclusi:
Fabbricazione in cui gli ortaggi, i legumi e la frutta utilizzati devono essere interamente ottenuti
ex 2001
Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 5 %, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 2004 ed ex 2005
Patate, sotto forma di farina, semolino o fiocchi, preparate o conservate, ma non nell’aceto o acido acetico
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
2006
Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)
Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2007
Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
Fabbricazione in cui:
—
tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;
—
il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2008
Frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole
Fabbricazione in cui il valore della frutta a guscio e dei semi oleaginosi originari delle voci 0801 , 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Burro di arachidi; miscugli a base di cereali; cuori di palma; granturco
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
Altre, esclusa la frutta (compresa la frutta a guscio) cotta ma non in acqua o al vapore, senza aggiunta di zuccheri, congelata
Fabbricazione in cui:
—
tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;
—
il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2009
Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti
Fabbricazione in cui:
—
tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;
—
il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 21
Preparazioni alimentari diverse; esclusi:
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
2101
Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati
Fabbricazione in cui:
—
tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;
—
tutta la cicoria utilizzata deve essere interamente ottenuta
2103
Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senape e senape preparata:
Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Tuttavia, la farina di senape o la senape preparata possono essere utilizzate
Farina di senape e senape preparata
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce
ex 2104
Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi preparati
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005
2106
Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove
Fabbricazione in cui:
—
tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;
—
il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 22
Bevande, liquidi alcolici ed aceti; esclusi:
Fabbricazione in cui:
—
tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;
—
tutte le uve o tutti i materiali derivanti dalle uve utilizzati devono essere interamente ottenuti
2202
Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009
Fabbricazione in cui:
—
tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;
—
il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;
—
i succhi di frutta utilizzati (esclusi i succhi di ananasso, limetta e pompelmo) devono già essere originari
2207 2208
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione
Fabbricazione:
—
a partire da materiali non classificati alle voci 2207 o 2208 ;
—
in cui l’uva o i materiali derivati dall’uva utilizzati devono essere interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l’arak può essere utilizzato in proporzione non superiore a 5 % vol.
Fabbricazione:
—
a partire da materiali non classificati alle voci 2207 o 2208 ,
—
in cui l’uva o i materiali derivati dall’uva utilizzati devono essere interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l’arak può essere utilizzato in proporzione non superiore a 5 % vol.
ex Capitolo 23
Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali; esclusi:
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 2301
Farina di balena; farine, polveri e agglomerati in forma di pellet, di pesci, crostacei, molluschi o altri invertebrati acquatici, non adatti all’alimentazione umana
Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti
ex 2303
Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore a 40 % in peso
Fabbricazione in cui il granturco utilizzato deve essere interamente ottenuto
ex 2306
Panelli e altri residui solidi dell’estrazione dell’olio d’oliva, aventi tenore, in peso, di olio d’oliva superiore a 3 %
Fabbricazione in cui tutte le olive utilizzate devono essere interamente ottenute
2309
Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali.
Fabbricazione in cui:
—
tutti i cereali, lo zucchero o i melassi, la carne o il latte utilizzati devono già essere originari;
—
tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti
ex Capitolo 24
Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati; esclusi:
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 24 utilizzati devono essere interamente ottenuti
2402
Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco
Fabbricazione in cui almeno il 70 %, in peso, del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati deve già essere originario
ex 2403
Tabacco da fumo
Fabbricazione in cui almeno il 70 %, in peso, del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati deve già essere originario
ex Capitolo 25
Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi; esclusi:
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 2504
Grafite naturale cristallina, arricchita di carbonio, purificata e frantumata
Arricchimento del contenuto di carbonio, purificazione e frantumazione della grafite cristallina greggia
ex 2515
Marmi semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm
Segamento, o altra operazione di taglio, di marmi (anche precedentemente segati) di spessore superiore a 25 cm
ex 2516
Granito, porfido, basalto, arenaria e altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm
Segamento, o altra operazione di taglio, di pietre (anche precedentemente segate) di spessore superiore a 25 cm
ex 2518
Dolomite calcinata
Calcinazione della dolomite non calcinata
ex 2519
Carbonato di magnesio naturale (magnesite) macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata)
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Tuttavia, il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato
ex 2520
Gessi specialmente preparati per l’odontoiatria
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2524
Fibre di amianto naturali
Fabbricazione a partire dal minerale di amianto (concentrato di asbesto)
ex 2525
Mica in polvere
Triturazione della mica o dei cascami di mica
ex 2530
Terre coloranti, calcinate o polverizzate
Calcinazione o triturazione di terre coloranti
Capitolo 26
Minerali, scorie e ceneri
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex Capitolo 27
Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali; esclusi:
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 2707
Oli in cui i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali ed ad altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura distillanti più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere impiegati come carburanti o come combustibili
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici
(
1
)
Operazioni diverse da quelle indicate nella colonna 3 in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2709
Oli greggi di minerali bituminosi
Distillazione pirogenica dei minerali bituminosi
2710
Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici
(
2
)
Operazioni diverse da quelle indicate nella colonna 3 in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2711
Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici
(
1
)
Operazioni diverse da quelle indicate nella colonna 3 in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2712
Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici
(
3
)
Operazioni diverse da quelle indicate nella colonna 3 in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2713
Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici
(
4
)
Operazioni diverse da quelle indicate nella colonna 3 in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2714
Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici
(
5
)
Operazioni diverse da quelle indicate nella colonna 3 in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2715
Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, «cut-backs»)
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici
(
3
)
Operazioni diverse da quelle indicate nella colonna 3 in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 28
Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi esclusi:
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2805
«Mischmetall»
Fabbricazione per trattamento termico o elettrolitico in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2811
Triossido di zolfo
Fabbricazione a partire da diossido di zolfo
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2833
Solfato di alluminio
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2840
Perborato di sodio
Fabbricazione a partire da tetraborato bisodico pentaidrato
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2852
Composti del mercurio di eteri interni, acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi
Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi
Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non supera tuttavia il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Composti del mercurio di acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Il valore di tutti i materiali delle voci 2932 , 2933 e 2934 utilizzati non supera tuttavia il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Altri prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006 ; materiali di riferimento certificati, contenenti composti di mercurio
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 29
Prodotti chimici organici; esclusi:
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2901
Idrocarburi aciclici utilizzati come carburanti o come combustibili
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici
(
6
)
Operazioni diverse da quelle indicate nella colonna 3 in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2902
Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dall’azulene), benzene, toluene e xileni, destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici
(
7
)
Operazioni diverse da quelle indicate nella colonna 3 in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2905
Alcolati metallici di alcoli di questa voce e di etanolo;
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 2905 Si possono tuttavia utilizzare gli alcolati metallici classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2915
Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non supera tuttavia il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2932
Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi
Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non supera tuttavia il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2933
Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non supera tuttavia il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2934
Acidi nucleici e loro sali; altri composti eterociclici
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Il valore di tutti i materiali delle voci 2932 , 2933 e 2934 utilizzati non supera tuttavia il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Ex29 37
Ormoni, prostaglandine, trombossani e leucotrieni, naturali o riprodotti per sintesi; loro derivati e analoghi strutturali, inclusi i polipeptidi con catena modificata, utilizzati principalmente come ormoni:
Altri composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non supera tuttavia il 20 % del prezzo franco- fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco- fabbrica del prodotto
altri acidi nucleici e loro sali; altri composti eterociclici
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Il valore di tutti i materiali delle voci 2932 , 2933 e 2934 utilizzati non supera tuttavia il 20 % del prezzo franco- fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco- fabbrica del prodotto
Ex29 39 11
Concentrati di paglia di papavero contenenti, in peso, 50 % o più di alcaloidi
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco- fabbrica del prodotto
2939 80
Alcaloidi di origine non vegetale
—
Composti eterociclici con uno o più eteroatomi- di solo azoto
—
Acidi nucleici e loro sali; altri composti eterociclici
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non supera tuttavia il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Il valore di tutti i materiali delle voci 2932 , 2933 e 2934 utilizzati non supera tuttavia il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 30
Prodotti farmaceutici; esclusi:
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3002
Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; antisieri, altre frazioni del sangue e prodotti immunologici, anche modificati o ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microorganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili:
Altri composti a funzione carbossiimmide (compresa la saccarina e suoi sali) o a funzione immina, sotto forma di peptidi e proteine che sono direttamente coinvolti nella regolazione dei processi immunologici
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco- fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco- fabbrica del prodotto
Prodotti costituiti da due o più elementi mescolati per uso terapeutico o profilattico oppure da prodotti non mescolati per la stessa utilizzazione, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002 Si possono utilizzare anche i materiali corrispondenti alla presente descrizione, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
altri:
sangue umano
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002 Si possono utilizzare anche i materiali corrispondenti alla presente descrizione, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
sangue animale preparato per uso terapeutico o profilattico
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002 Si possono utilizzare anche i materiali corrispondenti alla presente descrizione, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
frazioni di sangue diverse da sieri specifici, emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002 Si possono utilizzare anche i materiali corrispondenti alla presente descrizione, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002 Si possono utilizzare anche i materiali corrispondenti alla presente descrizione, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
altri
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002 Si possono utilizzare anche i materiali corrispondenti alla presente descrizione, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Altri composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto, la cui struttura contiene un anello imidazolico (idrogenato o no) non condensato, sotto forma di peptidi e proteine che sono direttamente coinvolti nella regolazione dei processi immunologici
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Altri acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no, sotto forma di peptidi e proteine che sono direttamente coinvolti nella regolazione dei processi immunologici; altri composti eterociclici, sotto forma di peptidi e proteine che sono direttamente coinvolti nella regolazione dei processi immunologici
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 , 2933 e 2934 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Altri ormoni, prostaglandine, trombossani e leucotrieni, naturali o riprodotti per sintesi, sotto forma di peptidi e proteine (diversi da quelli della voce 2937 ) che sono direttamente coinvolti nella regolazione dei processi immunologici; loro derivati e analoghi strutturali, inclusi i polipeptidi con catena modificata, utilizzati principalmente come ormoni, sotto forma di peptidi e proteine (diversi da quelli della voce 2937 ) che sono direttamente coinvolti nella regolazione dei processi immunologici
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo- franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco- fabbrica del prodotto
Altri polieteri, in forme primarie, sotto forma di peptidi e proteine che sono direttamente coinvolti nella regolazione dei processi immunologici
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3003 ed 3004
Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002 , 3005 o 3006 ):
—
ottenuti a partire da amikacina della voce 2941
—
altri
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Si possono tuttavia utilizzare materiali delle voci 3003 o 3004 purché il loro valore complessivo non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
Fabbricazione in cui:
—
tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali delle voci 3003 o 3004 purché il loro valore complessivo non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;
—
il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3006
Dispositivi per stomia in plastica
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fili riassorbibili sterili per la chirurgia o l’odontoiatria e barriere antiaderenziali sterili per la chirurgia o l’odontoiatria, riassorbibili o non riassorbibili:
in materie plastiche:
prodotti piatti, non solamente lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare; altri prodotti, non semplicemente lavorati in superficie
prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99 %, in peso, del tenore totale del polimero
altri
in tessuto
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui:
—
il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
—
il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
(
8
)
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
(
8
)
Fabbricazione a partire da filati
(
9
)
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3006 70
Preparazioni presentate sotto forma di gel destinate all’utilizzo nella medicina umana o veterinaria come lubrificante per alcune parti del corpo in seguito a operazioni chirurgiche o esami medici, o come agente di coesione fra il corpo e gli strumenti medici
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3006 92
Rifiuti farmaceutici:
Altri prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 31
Concimi; esclusi:
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3105
Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, esclusi:
—
nitrato di sodio
—
calciocianammide
—
solfato di potassio
—
solfato di potassio e di magnesio
Fabbricazione in cui:
—
tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
—
il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 32
Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri; esclusi:
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3201
Tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati
Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3205
Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo
(
10
)
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3203 , 3204 e 3205 . Si possono tuttavia utilizzare materiali della voce 3205 purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 33
Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toeletta preparati e preparazioni cosmetiche; esclusi:
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3301
Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d’estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi materiali di un «gruppo»
(
11
)
diverso di questa stessa voce. Si possono tuttavia utilizzare materiali dello stesso gruppo purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 34
Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; «cere per l’odontoiatria» e composizioni per l’odontoiatria a base di gesso; esclusi:
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3403
Preparazioni lubrificanti contenenti meno del 70 % in peso di oli di petrolio o di minerali bituminosi
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici
(
12
)
Operazioni diverse da quelle indicate nella colonna 3 in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3404
Cere artificiali e cere preparate:
—
a base di paraffine, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, di residui paraffinici
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
altri
Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi:
—
gli oli idrogenati aventi il carattere delle cere della voce 1516 ;
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
gli acidi grassi non definiti chimicamente o gli alcoli grassi industriali aventi il carattere delle cere della voce 3823 ;
i materiali della voce 3404 .
Si possono tuttavia utilizzare questi materiali purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
ex Capitolo 35
Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi; esclusi:
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3505
Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:
Eteri ed esteri di amidi o di fecole
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3505
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
altri
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1108
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3507
Enzimi preparati non nominati né compresi altrove
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 36
Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 37
Prodotti per la fotografia o per la cinematografia, esclusi:
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3701
Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori:
Pellicole a sviluppo e stampa istantanei per la fotografia a colori (policromia), in caricatori
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 3701 o 3702 . Si possono tuttavia utilizzare materiali della voce 3702 purché il loro valore non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
altri
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 3701 o 3702 . Si possono tuttavia utilizzare materiali delle voci 3701 e 3702 purché il loro valore complessivo non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3702
Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 3701 o 3702 .
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3704
Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessili, fotografici, impressionati ma non sviluppati
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci da 3701 a 3704
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 38
Prodotti vari delle industrie chimiche; esclusi:
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3801
Grafite colloidale in sospensione in olio e grafite semicolloidale; paste di carbonio per elettrodi
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Grafite in forma di pasta, costituita da una miscela di più del 30 %, in peso, di grafite, e di oli minerali
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3403 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3803
Tallol raffinato
Raffinazione di tallol greggio
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3805
Essenza di trementina al solfato, depurata
Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell’essenza di trementina al solfato, greggia
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3806
«Gomme-esteri»
Fabbricazione a partire da acidi resinici
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3807
Pece nera (pece di catrame vegetale)
Distillazione del catrame di legno
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3808
Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica dei prodotti
3809
Agenti d’apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica dei prodotti
3810
Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica dei prodotti
3811
Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali:
additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3811 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
altri
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3812
Preparazioni dette «acceleranti di vulcanizzazione»; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti e altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3813
Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; cariche per bombe estintrici
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3814
Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3818
Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrine o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3819
Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno di 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3820
Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3821
Mezzi di coltura preparati per la conservazione dei microrganismi (compresi i virus e gli organismi simili) o delle cellule vegetali, umane o animali.
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3822
Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3823
Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali.
acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
alcoli grassi industriali
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3823
3824
Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:
I seguenti prodotti di questa voce:
Leganti preparati per forme o per anime da fonderia, a partire da prodotti resinosi naturali
Acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri
Sorbitolo diverso da quello della voce 2905
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Solfonati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli alcalini, d’ammonio o d’etanolammine; acidi solfonici di oli minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali
Scambiatori di ioni
Composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche
Ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas
Acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante
Acidi solfonaftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri
Olio di flemma e olio di Dippel
Miscele di sali aventi differenti anioni
Paste da copiatura a base gelatinosa, anche su supporto di carta o di tessuto
altri
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3825
Prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove; rifiuti urbani; fanghi di depurazione; altri rifiuti definiti nella nota 6 del presente capitolo:
Ovatte, garze, bende e prodotti analoghi (per esempio: medicazioni, cerotti, senapismi), impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici, chirurgici, odontoiatrici o veterinari
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Rifiuti clinici: guanti per chirurgia, mezzoguanti e muffole
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
Siringhe, aghi, cateteri, cannule e strumenti simili
Fabbricazione in cui:
—
tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;
—
il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3826
Biodiesel e le sue miscele, non contenenti o contenenti meno del 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 3901 a 3915
Materie plastiche in forme primarie, cascami, ritagli e rottami di plastica; esclusi i prodotti delle voci ex 3907 e 3912 , per i quali le relative norme sono specificate di seguito:
prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99 %, in peso, del tenore totale del polimero
Fabbricazione in cui:
—
il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
—
il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
(
13
)
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
altri
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
(
13
)
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3907
Copolimeri, derivati da policarbonati e da acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
(
14
)
Poliestere
Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e/o fabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo-(bisfenolo A)
3912
Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie
Fabbricazione in cui il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 3916 a 3921
Semilavorati e lavori di materie plastiche, esclusi i prodotti delle voci ex 3916 , ex 3917 , ex 3920 ed ex 3921 , per i quali le relative norme sono specificate di seguito:
Prodotti piatti, non solamente lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare; altri prodotti, non semplicemente lavorati in superficie
altri:
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99 %, in peso, del tenore totale del polimero
Fabbricazione in cui:
—
il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;
—
il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
(
15
)
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
altri
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
(
16
)
.
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3916 e ex 3917
Profilati e tubi
Fabbricazione in cui:
—
il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;
—
il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3920
Fogli e pellicole di ionomeri
Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero di etilene e dell’acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fogli di cellulosa rigenerata, di poliammidi o di polietilene
Fabbricazione in cui il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3921
Fogli di plastica, metallizzati
Fabbricazione a partire da fogli di poliestere ad alta trasparenza, di spessore inferiore a 23 micron
(
17
)
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3922 to 3926
Articoli di plastica
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 40
Gomma e lavori di gomma; esclusi:
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 4001
Lastre «crêpe» di gomma per suole
Laminazione di fogli «crêpe» di gomma naturale
4005
Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati, esclusa la gomma naturale, non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
4012
Pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada amovibili per copertoni e protettori (flaps), di gomma:
pneumatici rigenerati, gomme piene e semipiene, di gomma
Rigenerazione di pneumatici usati
altri
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4011 o 4012
ex 4017
Lavori di gomma indurita
Fabbricazione a partire da gomma indurita
ex Capitolo 41
Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio; esclusi:
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 4102
Pelli gregge di ovini, depilate o senza vello
Slanatura di pelli di pecora o di agnello
Da 4104 a 4106
Cuoi e pelli depilate e pelli di animali senza peli, conciati o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati
Riconciatura di cuoio e pelli preconciati
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
4107
Cuoi preparati dopo la concia o dopo l’essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114 :
Riconciatura di cuoio e pelli -preconciati
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 4114
Cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati
Fabbricazione a partire da cuoi e pelli delle voci da 4104 a 4107 , 4112 o 4113 , purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 42
Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio; borse, borsette e contenitori simili; lavori di budella
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex Capitolo 43
Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali; esclusi:
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 4302
Pelli da pellicceria conciate o preparate, cucite:
tavole, croci e manufatti simili
Imbianchimento o tintura, oltre al taglio e alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate
altri
Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite
4303
Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria
Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite, della voce 4302
ex Capitolo 44
Legno e articoli in legno; carbone di legna; esclusi:
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 4403
Legno semplicemente squadrato
Fabbricazione a partire da legno grezzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato
ex 4407
Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm
Piallatura, levigatura o incollatura con giunture a spina
ex 4408
Fogli da impiallacciatura e fogli per compensati, giuntati e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore inferiore o uguale a 6 mm
Giuntura, piallatura, levigatura o incollatura con giunture a spina
ex 4409
Legno profilato lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture a spina:
—
levigato o incollato con giunture a spina
Levigatura o incollatura con giunture a spina
Liste e modanature
Fabbricazione di liste o modanature
da ex 4410 a ex 4413
Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili
Fabbricazione di liste o modanature
ex 4415
Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno
Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato
ex 4416
Fusti, botti, tini, mastelli e altri lavori da bottaio, e loro parti, di legno
Fabbricazione a partire da legname da bottaio, segato sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato
ex 4418
Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare pannelli cellulari o tavole di copertura («shingles» e «shakes»), di legno
Liste e modanature
Fabbricazione di liste o modanature
ex 4421
Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature
Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fuscelli della voce 4409
ex Capitolo 45
Sughero e articoli di sughero; esclusi:
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
4503
Lavori di sughero naturale
Fabbricazione a partire da sughero della voce 4501
Capitolo 46
Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
Capitolo 47
Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti)
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex Capitolo 48
Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone; esclusi:
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 4811
Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati
Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47
4816
Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809 ), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole
Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47
4817
Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza
Fabbricazione in cui:
—
tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;
—
il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 4818
Carta igienica
Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47
ex 4819
Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa
Fabbricazione in cui:
—
tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;
—
il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 4820
Blocchi di carta da lettere
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 4823
Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura
Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47
ex Capitolo 49
Prodotti dell’editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani; esclusi:
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
4909
Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni
Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 4909 o 4911
4910
Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare:
calendari del genere «perpetuo», o muniti di blocchi di fogli sostituibili, montati su supporti di materia diversa dalla carta o dal cartone
Fabbricazione in cui:
—
tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;
—
il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
altri
Fabbricazione a partire da materiali non classificati nelle voci 4909 o 4911
ex Capitolo 50
Seta; esclusi:
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 5003
Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati
Cardatura o pettinatura dei cascami di seta
da 5004 ad ex 5006
Filati di seta e filati di cascami di seta
Fabbricazione a partire da
(
18
)
:
—
seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura,
—
altre fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,
—
sostanze chimiche o paste tessili, oppure
—
materiali per la fabbricazione della carta
5007
Tessuti di seta o di cascami di seta
Fabbricazione a partire da filati
(
19
)
Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 51
Lana, peli fini o grossolani di animali; filati e tessuti di crine esclusi:
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
da 5106 a 5110
Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine
Fabbricazione a partire da
(
19
)
:
—
seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura,
—
fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,
—
sostanze chimiche o paste tessili, oppure
—
materiali per la fabbricazione della carta
5111 to 5113
Tessuti di lana, di peli fini o grossolani o di crine:
Fabbricazione a partire da filati
(
20
)
Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 52
Cotone; esclusi:
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
da 5204 a 5207
Filati di cotone
Fabbricazione a partire da
(
21
)
:
—
seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura,
—
fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,
—
sostanze chimiche o paste tessili, oppure
—
materiali per la fabbricazione della carta
da 5208 a 5212
Tessuti di cotone
Fabbricazione a partire da filati
(
21
)
Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 53
Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta; esclusi:
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
da 5306 a 5308
Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta
Fabbricazione a partire da
(
22
)
:
—
seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura,
—
fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,
—
sostanze chimiche o paste tessili, oppure
—
materiali per la fabbricazione della carta
da 5309 a 5311
Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta:
Fabbricazione a partire da filati
(
22
)
Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 5401 a 5406
Filati, monofilamenti e fili di filamenti sintetici o artificiali
Fabbricazione a partire da
(
22
)
:
—
seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura,
—
fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,
—
sostanze chimiche o paste tessili, oppure
—
materiali per la fabbricazione della carta
5407 ed 5408
Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali:
Fabbricazione a partire da filati
(
23
)
Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
5501 a 5507
Fibre sintetiche o artificiali in fiocco
Fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da paste tessili
5508 a 5511
Filati e filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco
Fabbricazione a partire da
(
23
)
:
—
seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura,
—
fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,
—
materiali chimici, o paste tessili, o
—
materiali per la fabbricazione della carta
da 5512 a 5516
Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco:
Fabbricazione a partire da filati
(
24
)
Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessili non stampati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 56
Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi, manufatti di corderia; esclusi:
Fabbricazione a partire da
(
25
)
:
—
filati di cocco,
—
fibre naturali,
—
materiali chimici, o paste tessili, o
—
materiali per la fabbricazione della carta
5602
Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati:
feltri all’ago
Fabbricazione a partire da
(
25
)
:
—
fibre naturali,
—
materiali chimici o paste tessili
altri
Fabbricazione a partire da
(
25
)
:
—
fibre naturali,
—
fibre sintetiche o artificiali in fiocco,
—
materiali chimici o paste tessili
5604
Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:
fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili
Fabbricazione a partire da filati o corde di gomma, non ricoperti di materie tessili
altri
Fabbricazione a partire da
(
25
)
:
—
fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,
—
sostanze chimiche o paste tessili, oppure
—
materiali per la fabbricazione della carta
5605
Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo
Fabbricazione a partire da
(
26
)
:
—
fibre naturali,
—
fibre sintetiche o artificiali, in fiocco, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,
—
sostanze chimiche o paste tessili, oppure
—
materiali per la fabbricazione della carta
5606
Filati spiralati (vergolinati), lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelli della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti «a catenella»
Fabbricazione a partire da
(
27
)
:
—
fibre naturali,
—
fibre sintetiche o artificiali, in fiocco, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,
—
sostanze chimiche o paste tessili, oppure
—
materiali per la fabbricazione della carta
Capitolo 57
Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili:
di feltro all’ago
Fabbricazione a partire da
(
26
)
:
—
fibre naturali o
—
materiali chimici o paste tessili
Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto
di altri feltri
Fabbricazione a partire da
(
28
)
:
—
fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura o
—
materiali chimici o paste tessili
altri
Fabbricazione a partire da filati
(
29
)
:
Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto
ex Capitolo 58
Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami; esclusi:
Fabbricazione a partire da filati
(
29
)
Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
5805
Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all’ago (per esempio a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
5810
Ricami in pezza, in strisce o in motivi
Fabbricazione in cui:
il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
5901
Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria
Fabbricazione a partire da filati
5902
Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa:
Fabbricazione a partire da filati
5903
Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902
Fabbricazione a partire da filati
Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
5904
Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati
Fabbricazione a partire da filati
(
29
)
5905
Rivestimenti murali di materie tessili
Fabbricazione a partire da filati
Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
5906
Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902 :
Fabbricazione a partire da filati
5907
Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili
Fabbricazione a partire da filati
Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
5908
Tessile ………
……………
Fabbricazione a partire da tessuti tubolari a maglia
Altri
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
da 5909 a 5911
Manufatti tecnici di materie tessili
—
dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911
—
tessuti feltrati o non feltrati, dei tipi comunemente utilizzati nelle macchine per cartiere o per altri usi tecnici, anche impregnati o spalmati, tubolari o senza fine, a catene e/o a trame semplici o multiple, o a tessitura piana, a catene e/o a trame multiple della voce 5911
—
altri
Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 6310
Fabbricazione a partire da filati
(
30
)
:
Fabbricazione a partire da filati
Capitolo 60
Tessuti a maglia
Fabbricazione a partire da filati
(
31
)
Capitolo 61
Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia:
ottenuti riunendo mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta
Fabbricazione a partire da tessuti
altri
Fabbricazione a partire da filati
(
30
)
ex Capitolo 62
Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia; esclusi:
Fabbricazione a partire da tessuti
6213 e 6214
Fazzoletti da naso e da taschino; scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili:
ricamati
Fabbricazione a partire da filati
(
32
)
(
32
)
Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
(
32
)
altri
Fabbricazione a partire da filati
(
33
)
(
34
)
Confezione seguita da una stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore delle merci non stampate delle voci 6213 e 6214 utilizzate non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
6217
Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212 :
ricamati
Fabbricazione a partire da filati
(
32
)
Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
(
32
)
equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato
Fabbricazione a partire da filati
(
32
)
Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, il cui valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
(
32
)
tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati
Fabbricazione in cui:
—
tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;
—
il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 63
Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere; stracci; esclusi:
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
da 6301 a 6304
Coperte; biancheria da letto ecc.; tende, tendine ecc.; altri manufatti per l’arredamento:
in feltro, non tessuti
Fabbricazione a partire da
(
35
)
—
fibre naturali o
—
materiali chimici o paste tessili
altri:
ricamati
Fabbricazione a partire da filati
(
36
)
(
37
)
Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (diversi da quelli a maglia) purché il valore del tessuto non ricamato utilizzato non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
altri
Fabbricazione a partire da filati
(
35
)
6305
Sacchi e sacchetti da imballaggio
Fabbricazione a partire da filati
(
35
)
6306
Copertoni e tende per l’esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio:
Fabbricazione a partire da tessuti
6307
Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
6308
Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto
Ogni articolo dell’assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell’assortimento. L’assortimento può tuttavia incorporare articoli non originari, purché il loro valore complessivo non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento
ex Capitolo 64
Calzature, ghette ed oggetti simili; esclusi:
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406
6406
Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed articoli simili e loro parti
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex Capitolo 65
Cappelli, copricapo ed altre acconciature; esclusi:
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
6505
Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite
Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili
(
38
)
ex Capitolo 66
Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti; esclusi:
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
6601
Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili)
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 67
Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex Capitolo 68
Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili esclusi:
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 6803
Lavori di ardesia naturale o agglomerata
Fabbricazione a partire da ardesia lavorata
ex 6812
Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce
ex 6814
Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, su supporto di carta, di cartone o di altre materie
Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita)
Capitolo 69
Prodotti ceramici
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex Capitolo 70
Vetro e lavori di vetro; esclusi:
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 7003 ex 7004 e ex 7005
Vetro con uno strato non riflettente
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001
7006
Vetro delle voci 7003 , 7004 o 7005 , curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie
lastre di vetro (substrati), ricoperte da uno strato sottile di metallo dielettrico, semiconduttrici secondo gli standard del SEMII
(
39
)
Fabbricazione a partire da lastre di vetro (substrati) non ricoperte della voce 7006
altri
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001
7007
Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001
7008
Vetri isolanti a pareti multiple
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001
7009
Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001
7010
Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l’imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; Tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
Sfaccettatura di oggetti di vetro purché il valore dell’oggetto di vetro non sfaccettato non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,
7013
Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l’ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
Sfaccettatura di oggetti di vetro purché il valore dell’oggetto di vetro non sfaccettato non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,
o
Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, il cui valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 7019
Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati
Fabbricazione a partire da:
—
stoppini greggi, filati accoppiati in parallelo senza torsione (roving), o
—
lana di vetro
ex Capitolo 71
Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete; esclusi:
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 7101
Perle fini o coltivate, assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 7102 , ex 7103 e ex 7104
Pietre preziose (gemme), semipreziose (fini), sintetiche o ricostituite, lavorate
Fabbricazione a partire da pietre preziose (gemme), o semipreziose (fini), non lavorate
7106 , 7108 e 7110
Metalli preziosi:
greggi
Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 7106 , 7108 o 7110
Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106 , 7108 o 7110
o
Fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106 , 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni
semilavorati o in polvere
Fabbricazione a partire da metalli preziosi, greggi
ex 7107 , ex 7109 e ex 7111
Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati
Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi
7116
Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
7117
Minuterie di fantasia
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, purché il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 72
Ferro e acciaio; esclusi:
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
7207
Semiprodotti di ferro o di acciai non legati
Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201 , 7202 , 7203 , 7204 o 7205
da7208 a 7216
Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre e profilati di ferro o di acciai non legati
Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie o da semiprodotti della voce 7206 o 7207 .
7217
Fili di ferro o di acciai non legati
Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207
ex 7218
Semiprodotti
Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201 , 7202 , 7203 , 7204 o 7205
da 7219 a 7222
Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre e profilati di acciai inossidabili
Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie o da semiprodotti della voce 7218 .
7223
Fili di acciai inossidabili
Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7218
ex 7224
Semiprodotti
Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201 , 7202 , 7203 , 7204 o 7205
da 7225 da 7228
Prodotti laminati piatti, barre e profilati laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate; barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati
Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie o da semiprodotti delle voci 7206 , 7207 , 7218 o 7224 .
7229
Fili di altri acciai legati
Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7224
ex Capitolo 73
Lavori di ghisa, ferro o acciaio; esclusi:
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 7301
Palancole
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206
7302
Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi e altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206
7304 , 7305 e 7306
Tubi e profilati cavi di ferro o di acciaio
Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206 , 7207 , 7218 o 7224
ex 7307
Accessori per tubi di acciai inossidabili (ISO n. X5CrNiMo 1712 ) composti di più parti
Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, il cui valore non supera il 35 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
7308
Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406 ; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto I profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono tuttavia essere utilizzati
ex 7315
Catene antisdrucciolevoli
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 74
Rame e lavori di rame; esclusi:
Fabbricazione in cui:
—
tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;
—
il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
7401
Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame)
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
7402
Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
7403
Rame raffinato e leghe di rame, in forma greggia;
rame raffinato
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
leghe di rame e rame raffinato contenente altri elementi
Fabbricazione a partire da rame raffinato, grezzo, o da cascami ed avanzi di rame
7404
Cascami ed avanzi di rame
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
7405
Leghe madri di rame
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex Capitolo 75
Nichel e lavori di nichel; esclusi:
Fabbricazione in cui:
—
tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;
—
il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 7501 a 7503
Metalline di nichel, «sinters» di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel; nichel greggio; cascami ed avanzi di nichel
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex Capitolo 76
Alluminio e lavori di alluminio; esclusi:
Fabbricazione in cui:
—
tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;
—
il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
7601
Alluminio greggio
Fabbricazione in cui:
—
tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; e
—
il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami e rottami di alluminio
7602
Cascami ed avanzi di alluminio
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 7616
Articoli di alluminio diversi dalle tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di alluminio e lamiere o nastri spiegati di alluminio
Fabbricazione in cui:
—
tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Si possono tuttavia utilizzare garze, tessuti, tele metalliche, griglie, reti e materiali simili di filo di alluminio (comprese le tele continue o senza fine) o lamiere e lastre, incise e stirate, di alluminio;
—
il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 77
Riservato a un eventuale uso futuro nel sistema armonizzato
ex Capitolo 78
Gomma e lavori di gomma; esclusi:
Fabbricazione in cui:
—
tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;
—
il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
7801
Piombo greggio:
piombo raffinato
Fabbricazione a partire da piombo d’opera
altri
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto I cascami ed avanzi della voce 7802 non possono tuttavia essere utilizzati
7802
Cascami ed avanzi di piombo
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex Capitolo 79
Zinco e lavori di zinco; esclusi:
Fabbricazione in cui:
—
tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;
—
il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
7901
Zinco greggio
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Tuttavia, i cascami ed avanzi della voce 7902 non possono essere utilizzati
7902
Cascami ed avanzi di zinco
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex Capitolo 80
Stagno e lavori di stagno; esclusi:
Fabbricazione in cui:
—
tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;
—
il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8001
Stagno greggio
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto I cascami ed avanzi della voce 8002 non possono tuttavia essere utilizzati
8002 e ex 8007
Cascami ed avanzi di stagno; altri lavori di stagno
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
Capitolo 81
Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie:
Altri metalli comuni, lavorati; lavori di queste materie
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali classificati nella stessa voce del prodotto utilizzato non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
altri
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex Capitolo 82
Utensili e utensileria, oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni; esclusi:
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
8206
Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205 , condizionati in assortimenti per la vendita al minuto
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci da 8202 a 8205 . Utensili delle voci da 8202 a 8205 possono tuttavia essere inseriti negli assortimenti purché il loro valore non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento
8207
Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio
Fabbricazione in cui:
—
tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;
—
il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8208
Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici
Fabbricazione in cui:
—
tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;
—
il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8211
Coltelli (diversi da quelli della voce 8208 ) a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Sono tuttavia ammessi lame e manici di coltello di metalli comuni
8214
Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Sono tuttavia ammessi manici di metalli comuni
8215
Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Sono tuttavia ammessi manici di metalli comuni
ex Capitolo 83
Lavori diversi di metalli comuni; esclusi:
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 8302
Altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili per edifici, e congegni di chiusura automatica per porte
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Si possono tuttavia utilizzare gli altri materiali della voce 8302 purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8306
Statuette ed altri oggetti di ornamento, di metalli comuni
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Si possono tuttavia utilizzare gli altri materiali della voce 8306 purché il loro valore non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 84
Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi; esclusi:
Fabbricazione in cui:
—
tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;
—
il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8401
Elementi combustibili per reattori nucleari
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8402
Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette «ad acqua surriscaldata»
Fabbricazione in cui:
—
tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;
—
il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8403 e ex 8404
Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402 e apparecchi ausiliari per caldaie per il riscaldamento
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 8403 o 8404 .
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8406
Turbine a vapore
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8407
Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8408
Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8409
Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8411
Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas
Fabbricazione in cui:
—
tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;
—
il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8412
Altri motori e macchine motrici
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8413
Pompe volumetriche rotative
Fabbricazione in cui:
—
tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;
—
il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8414
Ventilatori e simili, per usi industriali
Fabbricazione in cui:
—
tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;
—
il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8415
Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell’aria comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l’umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8418
Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine e apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell’aria della voce 8415
Fabbricazione in cui:
—
tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;
—
il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;
—
il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8419
Macchine per le industrie del legno, della pasta per carta e del cartone
Fabbricazione:
—
in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;
—
entro il limite predetto, il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8420
Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine
Fabbricazione:
—
in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;
—
entro il limite predetto, il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8423
Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia
Fabbricazione in cui:
—
tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;
—
il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8425 a 8428
Macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico
Fabbricazione:
—
in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;
—
entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8431 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8429
Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi
Road rollers
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
altri
Fabbricazione:
—
in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;
—
entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8431 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8430
Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l’estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi; battipali e macchine per l’estrazione dei pali;
Fabbricazione:
—
in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;
—
entro il limite predetto, il valore dei materiali della voce 8431 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8431
Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente, ai rulli compressori
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8439
Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone
Fabbricazione:
—
in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;
—
entro il limite predetto, il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8441
Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo
Fabbricazione:
—
in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;
—
entro il limite predetto, il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8443
Stampanti, per macchine per ufficio (ad esempio: macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione, macchine per l’elaborazione di testi ecc.)
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8444 a 8447
Macchine per l’industria tessile delle voci da 8444 a 8447
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8448
Macchine e apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 e 8445
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8452
Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440 ; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire
macchine per cucire unicamente con punto annodato la cui testa pesa al massimo 16 kg, senza motore, o 17 kg con il motore
Fabbricazione:
—
in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;
—
il valore di tutti i materiali non originari utilizzati per il montaggio della testa (senza motore) non supera il valore dei materiali originari utilizzati;
—
il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell’uncinetto e il meccanismo zig-zag sono già prodotti originari
altri
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8456 , 8457 a 8465 e ex 8466
Macchine utensili, apparecchi (loro parti di ricambio ed accessori) delle voci da 8456 a 8466 , esclusi:
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8456 e ex 8466
tagliatrici a idrogetto;
parti ed accessori di tagliatrici a idrogetto
Fabbricazione in cui:
—
tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;
—
il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8469 a 8472
Macchine per ufficio (ad esempio, macchine da scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l’elaborazione di dati, duplicatori, cucitrici meccaniche)
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8480
Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingottiere), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8482
Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini)
Fabbricazione in cui:
—
tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;
—
il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8484
Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8486
Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, per elettroerosione, con procedimenti elettrochimici, con fasci di elettroni, fasci ionici o a getto di plasma, loro parti e accessori
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
macchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici, spianatrici per metalli, loro parti e accessori
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell’amianto-cemento o di materie minerali simili o per la lavorazione a freddo del vetro, loro parti e accessori
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Altre macchine utensili (comprese le macchine per inchiodare, aggraffare, incollare o riunire in altro modo) per la lavorazione del legno, del sughero, dell’osso, della gomma indurita, delle materie plastiche dure o di materie dure simili, dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di semiconduttori e dispositivi di visualizzazione a schermo piatto
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
microscopi stereoscopici e altri microscopi, per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione, dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di semiconduttori e sistemi a schermo piatto; loro parti e accessori
Fabbricazione in cui:
—
tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;
—
il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;
—
il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
strumenti da traccia che generano tracciati per la produzione di maschere o reticoli a partire da substrati ricoperti di materiale fotoresistente; loro parti e accessori
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
forme per gomma o materie plastiche, per formare a iniezione o per compressione
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
macchine e apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico
Fabbricazione:
—
in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;
—
entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8431 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8487
Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 85
Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi; esclusi:
Fabbricazione in cui:
—
tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;
—
il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8501
Motori e generatori elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni
Fabbricazione:
—
in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;
—
entro il limite predetto, il valore dei materiali della voce 8503 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8502
Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici
Fabbricazione:
—
in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;
—
entro il predetto limite, il valore dei materiali delle voci 8501 o 8503 non supera, complessivamente, il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8504
Unità di alimentazione elettrica per macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8517
Altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete senza filo (come una rete locale o estesa), diversi da quelli delle voci 8443 , 8525 , 8527 o 8528 ;
Fabbricazione:
—
in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;
—
in cui il valore dei materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8518
Microfoni e loro supporti, altoparlanti, anche montati nelle loro casse acustiche; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono
Fabbricazione:
—
in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;
—
in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8519
Apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono
Fabbricazione:
—
in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;
—
in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8521
Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici
Fabbricazione:
—
in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;
—
in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8522
Parti ed accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi delle voci 8519 o 8521
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8523
Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori, «schede intelligenti» ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, anche registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37
Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori e altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, non registrati, esclusi i prodotti del capitolo 37;
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori e altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, esclusi i prodotti del capitolo 37
Fabbricazione:
—
in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
—
in cui entro il limite predetto, il valore dei materiali della voce 8523 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Matrici e forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37;
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Schede intelligenti («smart card»)
Fabbricazione:
—
in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
—
in cui, entro il limite predetto, il valore dei materiali delle voci 8541 o 8542 utilizzati non supera, complessivamente, il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8525
Apparecchi trasmittenti per la radiotelefonia, la radiotelegrafia, la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; fotocamere digitali e videocamere digitali
Fabbricazione:
—
in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;
—
in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8526
Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando
Fabbricazione:
—
in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;
—
in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8527
Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria
Fabbricazione:
—
in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;
—
in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8528
Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini
monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato, dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione della voce 8471
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
altri monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini;
Fabbricazione:
—
in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
—
in cui il valore dei materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8529
Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528 :
destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi di registrazione o di riproduzione videofonica
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
destinate esclusivamente o principalmente ai monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato, dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione della voce 8471
Fabbricazione in cui:
—
tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;
—
il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
altri
Fabbricazione:
—
in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;
—
in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8535
Apparecchi per l’interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l’allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici, per una tensione non superiore a 1 000 Volt
Fabbricazione:
—
in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;
—
in cui, entro il limite predetto, il valore dei materiali della voce 8538 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8536
Apparecchi per l’interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l’allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici per una tensione non superiore a 1 000 Volt; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche
Apparecchi per l’interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l’allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici per una tensione non superiore a 1 000 Volt
Fabbricazione:
—
in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
—
in cui, entro il limite predetto, il valore dei materiali della voce 8538 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche
di materia plastica
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
di ceramica
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
di rame
Fabbricazione in cui:
—
tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;
—
il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8537
Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517
Fabbricazione:
—
in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;
—
in cui, entro il limite predetto, il valore dei materiali della voce 8538 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8541
Diodi, transistors e simili dispositivi a semiconduttori, esclusi i dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette
Fabbricazione in cui:
—
tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;
—
il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8542
Circuiti integrati elettronici
Circuiti integrati monolitici
Fabbricazione:
—
in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
—
in cui, entro il limite predetto, il valore dei materiali delle voci 8541 o 8542 utilizzati non supera, complessivamente, il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
multichip facenti parte di macchine o di apparecchi, non nominati né compresi altrove in questo capitolo
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
altri
Fabbricazione:
—
in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
—
in cui, entro il limite predetto, il valore dei materiali delle voci 8541 o 8542 utilizzati non supera, complessivamente, il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8544
Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l’elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8545
Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8546
Isolatori per l’elettricità, di qualsiasi materia
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8547
Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546 ; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8548
Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Microassiemaggi elettronici
Fabbricazione in cui:
—
il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e
—
entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
altri
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 86
Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; materiale fisso per strade ferrate o simili e relative parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione di tutti i tipi; esclusi:
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8608
Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti
Fabbricazione in cui:
—
tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;
—
il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 87
Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori; esclusi:
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8709
Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti
Fabbricazione in cui:
—
tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;
—
il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8710
Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti
Fabbricazione in cui:
—
tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;
—
il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8711
Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («side-car»):
con motore a pistone alternativo di cilindrata:
non superiore a 50 cc
Fabbricazione:
—
in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
—
in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
superiore a 50 cc
Fabbricazione:
—
in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;
—
in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
altri
Fabbricazione:
—
in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;
—
in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8712
Biciclette senza cuscinetti a sfere
Fabbricazione a partire da materiali non classificati nella voce 8714
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8715
Carrozzine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini, e loro parti
Fabbricazione in cui:
—
tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;
—
il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8716
Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti
Fabbricazione in cui:
—
tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;
—
il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 88
Apparecchi per la navigazione aerea o spaziale e loro parti; esclusi:
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8804
Paracadute a motore («rotochute»)
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 8804
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8805
Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l’appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 89
Navigazione marittima o fluviale
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Gli scafi della voce 8906 non possono tuttavia essere utilizzati
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 90
Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; loro parti e accessori; esclusi:
Fabbricazione in cui:
—
tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;
—
il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9001
Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544 ; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9002
Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9004
Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9005
Binocoli, cannocchiali, cannocchiali astronomici, telescopi ottici e loro sostegni, esclusi i telescopi astronomici a rifrazione e i loro sostegni
Fabbricazione in cui:
—
tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;
—
il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;
—
il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9006
Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, compresi le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, esclusi le lampade e tubi a sistema elettrico di accensione
Fabbricazione in cui:
—
tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;
—
il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;
—
il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9007
Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi, per la registrazione o la riproduzione del suono
Fabbricazione in cui:
—
tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;
—
il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;
—
il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9011
Microscopi ottici, compresi quelli per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione
Fabbricazione in cui:
—
tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;
—
il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;
—
il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9014
Altri strumenti ed apparecchi di navigazione
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9015
Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9016
Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9017
Strumenti da disegno, da traccia o da calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze per l’impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9018
Strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l’odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici:
poltrone per gabinetti da dentista, munite di strumenti o di sputacchiera
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 9018
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
altri
Fabbricazione in cui:
—
tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;
—
il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9019
Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica; apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria
Fabbricazione in cui:
—
tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;
—
il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9020
Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell’elemento filtrante amovibile
Fabbricazione in cui:
—
tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;
—
il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9024
Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche)
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9025
Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicrometri, registratori o non, anche combinati fra loro
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9026
Strumenti e apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti e apparecchi delle voci 9014 , 9015 , 9028 o 9032
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9027
Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti e apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9028
Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura:
parti e accessori
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
altri
Fabbricazione:
—
in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;
—
in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9029
Contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso (contachilometri), pedometri e contatori simili; indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015 ; stroboscopi
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9030
Oscilloscopi, analizzatori di spettro e altri strumenti e apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche, esclusi i contatori della voce 9028 ; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, x, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9031
Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9032
Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9033
Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 91
Orologeria; esclusi:
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9105
Sveglie, pendole, orologi e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili
Fabbricazione:
—
in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;
—
in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9109
Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli di orologi tascabili
Fabbricazione:
—
in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;
—
in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9110
Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati «chablons»; movimenti di orologeria incompleti, montati; sbozzi di movimenti di orologeria
Fabbricazione:
—
in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;
—
in cui, entro il limite predetto, il valore dei materiali della voce 9114 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9111
Casse per orologi delle voci 9101 o 9102 e loro parti
Fabbricazione in cui:
—
tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;
—
il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9112
Casse e gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti
Fabbricazione in cui:
—
tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;
—
il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9113
Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti:
di metalli comuni, anche dorati o argentati, o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
altri
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 92
Strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 93
Armi e munizioni; loro parti e accessori
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 94
Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l’illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate, esclusi:
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9401 e ex 9403
Mobili di metallo, muniti di tessuto in cotone, non imbottito, di peso non superiore ai 300 g/m
2
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
o
Fabbricazione a partire da tessuto in cotone, confezionato e pronto all’uso, delle voci 9401 o 9403 , purché:
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
il suo valore non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;
tutti gli altri materiali utilizzati siano già originari e siano classificati in una voce diversa dalle voci 9401 o 9403
9405
Apparecchi per l’illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti, non nominati né compresi altrove
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9406
Costruzioni prefabbricate
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 95
Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti e accessori; esclusi:
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 9503
Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie
Fabbricazione in cui:
—
tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;
—
il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9506
Bastoni per golf e loro parti
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Si possono tuttavia utilizzare sbozzi per la fabbricazione di teste di bastoni per golf
ex Capitolo 96
Lavori diversi; esclusi:
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 9601 e ex 9602
Lavori in materie animali, vegetali o minerali da intaglio
Fabbricazione a partire da materie da intaglio lavorate, della stessa voce
ex 9603
Scope e spazzole (escluse le granate ed articoli analoghi, le spazzole di pelo di martora o di scoiattolo), scope meccaniche per l’impiego a mano, diverse da quelle a motore, tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili e scope di stracci
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9605
Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti
Ogni articolo dell’assortimento deve rispettare la norma applicabile qualora non fosse incluso nell’assortimento. L’assortimento può tuttavia incorporare articoli non originari, purché il loro valore complessivo non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento
9606
Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni
Fabbricazione in cui:
—
tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;
—
il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9608
Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche e altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite e oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
Si possono tuttavia utilizzare pennini o punte di pennini classificati alla stessa voce
9612
Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola
Fabbricazione in cui:
—
tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;
—
il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9613
Accenditori ed accendini piezoelettrici
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 9613 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9614
Pipe, comprese le teste di pipe
Fabbricazione a partire da sbozzi
9619
Assorbenti e tamponi igienici, pannolini per bambini e oggetti simili, di qualsiasi materia
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
Capitolo 97
Oggetti d’arte, da collezione o di antichità
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
(
1
)
Per le condizioni particolari relative ai «trattamenti specifici» cfr. le note introduttive 7.1 e 7.3.
(
2
)
Per le condizioni particolari relative ai «trattamenti specifici» cfr. la nota introduttiva 7.2.
(
3
)
Per le condizioni particolari relative ai «trattamenti specifici» cfr. la nota introduttiva 7.2.
(
4
)
Per le condizioni particolari relative ai «trattamenti specifici» cfr. le note introduttive 7.1 e 7.3.
(
5
)
Per le condizioni particolari relative ai «trattamenti specifici» cfr. le note introduttive 7.1 e 7.3.
(
6
)
Le condizioni particolari relative ai «trattamenti specifici» sono esposte nelle note introduttive 7.1 e 7.3.
(
7
)
Le condizioni particolari relative ai «trattamenti specifici» sono esposte nelle note introduttive 7.1 e 7.3.
(
8
)
Nel caso di prodotti composti di materiali di due voci, da 3901 a 3906, da un lato e da 3907 a 3911, dall’altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.
(
9
)
Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(
10
)
La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni dei tipi utilizzati per colorare qualsiasi materiale oppure destinate all’impiego come ingredienti nella fabbricazione di preparazioni coloranti, purché non siano classificate in un’altra voce del capitolo 32.
(
11
)
Per «gruppo» si intende una parte della descrizione della voce separata dal resto da un punto e virgola.
(
12
)
Per le condizioni particolari relative ai «trattamenti specifici» cfr. le note introduttive 7.1 e 7.3.
(
13
)
Nel caso dei prodotti composti di materiali classificati alle voci da 3901 a 3906, da un lato, e alle voci da 3907 a 3911, dall’altro, tale restrizione si applica solo al gruppo di materiali che predomina per peso nel prodotto.
(
14
)
Nel caso dei prodotti composti di materiali classificati alle voci da 3901 a 3906, da un lato, e alle voci da 3907 a 3911, dall’altro, tale restrizione si applica solo al gruppo di materiali che predomina per peso nel prodotto.
(
15
)
Nel caso dei prodotti composti di materiali classificati alle voci da 3901 a 3906, da un lato, e alle voci da 3907 a 3911, dall’altro, tale restrizione si applica solo al gruppo di materiali che predomina per peso nel prodotto.
(
16
)
Nel caso dei prodotti composti di materiali classificati alle voci da 3901 a 3906, da un lato, e alle voci da 3907 a 3911, dall’altro, tale restrizione si applica solo al gruppo di materiali che predomina per peso nel prodotto.
(
17
)
Sono considerati ad alta trasparenza: i fogli il cui assorbimento ottico - misurato secondo l’ASTM-D 1003-16 dal trasmissometro di Gardner (fattore di opacità) - è inferiore al 2 per cento.
(
18
)
Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(
19
)
Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(
20
)
Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(
21
)
Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(
22
)
Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(
23
)
Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(
24
)
Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(
25
)
Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(
26
)
Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(
27
)
Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(
28
)
Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(
29
)
Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(
30
)
Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(
31
)
Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(
32
)
Cfr. la nota introduttiva 6.
(
33
)
Cfr. la nota introduttiva 6.
(
34
)
Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(
35
)
Cfr. la nota introduttiva 6.
(
36
)
Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(
37
)
Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezze di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6.
(
38
)
Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(
39
)
SEMII - Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.
ALLEGATO II A) DEL PROTOCOLLO 1
DEROGHE ALL’ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI A CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO TRASFORMATO POSSA OTTENERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO A NORMA DELL’ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2
È possibile che non tutti i prodotti indicati nell’elenco rientrino nell’accordo. È pertanto necessario consultare le altre parti dell’accordo.
Disposizioni comuni
1.
Ai prodotti descritti nella tabella riportata di seguito è possibile applicare le norme seguenti anziché quelle che figurano nell’allegato II.
2.
Una prova dell’origine rilasciata o compilata conformemente al presente allegato contiene la seguente indicazione in inglese:
«
Derogation – Annex II(a) of Protocol … - Materials of HS heading No … originating from … used.
»
Tale indicazione figura nella casella 7 dei certificati di circolazione EUR.1 di cui all’articolo 18 del protocollo o è aggiunta alla dichiarazione su fattura di cui all’articolo 23 del protocollo.
3.
Gli Stati dell’ESA e gli Stati membri della Comunità prendono, in conformità delle rispettive competenze, le misure necessarie per l’applicazione del presente allegato.
Voce SA
Designazione delle merci
Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotto originario
ex Capitolo 4
Latte e derivati del latte
—
con tenore, in peso, di materiali del capitolo 17 non superiore al 20 %
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti
Capitolo 6
Piante vive e prodotti della floricoltura; bulbi, radici e affini; fiori recisi e piante ornamentali
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati sono interamente ottenuti
ex Capitolo 8
Frutta commestibili; scorze di agrumi o di meloni
—
con tenore, in peso, di materiali del capitolo 17 non superiore al 20 %
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 8 utilizzati sono interamente ottenuti
1101
Farine di frumento (grano) o di frumento segalato
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto
Capitolo 12
Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto
1301
Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (per esempio: balsami), naturali
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 1301 utilizzati non eccede il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 1302
Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:
—
diversi da mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, modificati
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 1506
Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente;
—
diversi da frazioni solide
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto
da ex 1507 ad ex 1515
Oli vegetali e loro frazioni:
—
olio di soia, di arachide, di palma, di cocco (di copra), di palmisti o di babassù, di tung (di abrasin) e di oiticica, cera di mirica, cera del Giappone; frazioni di olio di jojoba e oli destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, eccetto quelli della stessa sottovoce del prodotto
—
diversi dagli oli di oliva di cui alle voci 1509 e 1510
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto
ex 1516
Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:
—
grassi e oli e loro frazioni di olio di ricino idrogenato, detti «opalwax»
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex Capitolo 18
Cacao e sue preparazioni
—
con tenore, in peso, di materiali del capitolo 17 non superiore al 20 %
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto
ex 1901
Preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404 , non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove
—
con tenore, in peso, di materiali del capitolo 17 non superiore al 20 %
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto
1902
Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato
—
contenenti, in peso, il 20 % o meno di carne, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi
Fabbricazione in cui tutti i prodotti del capitolo 11 utilizzati sono originari
—
contenenti, in peso, più di 20 % di carne, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi
Fabbricazione in cui:
—
tutti i prodotti del capitolo 11 utilizzati sono originari;
—
tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti
1903
Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili:
—
con tenore, in peso, di materiali della voce 1108 13 (fecola di patate) non superiore al 20 %
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto
1904
Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes») cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove:
—
con tenore, in peso, di materiali del capitolo 17 non superiore al 20 %
Fabbricazione:
—
a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1806
—
in cui tutti i prodotti del capitolo 11 utilizzati sono originari
1905
Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili
Fabbricazione in cui tutti i prodotti del capitolo 11 utilizzati sono originari
ex Capitolo 20
Preparazioni di ortaggi, di frutta, anche a guscio, o di altre parti di piante:
—
a partire da materiali diversi da quelli della sottovoce 0711 51 ;
—
a partire da materiali diversi da quelli delle voci 2002 , 2003 , 2008 e 2009 ;
—
con tenore, in peso, di materiali del capitolo 17 non superiore al 20 %
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 21
Preparazioni alimentari diverse:
—
con tenore, in peso, di materiali dei capitoli 4 e 17 non superiore al 20 %
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 23
Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali:
—
con tenore, in peso, di materiali dei capitoli 2, 4 e 17 non superiore al 20 %
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ALLEGATO III DEL PROTOCOLLO 1
MODULO DEL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE MERCI
1.
Il certificato di circolazione EUR.1 va compilato sul modulo il cui modello figura nel presente allegato. Tale modulo deve essere stampato in una o più delle lingue nelle quali è redatto l’accordo. Il certificato è redatto in una di queste lingue in conformità del diritto interno dello Stato di esportazione. Se compilato a mano, deve essere scritto con inchiostro e a stampatello.
2.
Il certificato ha un formato di mm 210 × 297; è ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più sulla lunghezza. La carta da utilizzare deve essere bianca, collata per scrittura, non contenente pasta meccanica e di peso non inferiore a 25 g/m
2
. Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.
3.
Gli Stati di esportazione possono riservarsi la stampa dei certificati o affidare il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest’ultimo caso ciascun certificato deve recare un riferimento a tale autorizzazione. Su ogni certificato deve figurare il nome e l’indirizzo della tipografia oppure un segno che ne consenta l’identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.
CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE
Testo di immagine
1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)
EUR.1 N. A 000.000
Prima di compilare il modulo consultare le note a tergo
2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra
3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)
e
(indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)
4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari
5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione
6. Transport details (Optional) Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)
7. Osservazioni
8. Numero d’ordine; marchi e numeri; numero e tipo di colli
(1)
; descrizione delle merci
9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m
3
ecc.)
10. Fatture [(indicazione facoltativa)
11. VISTO DELLA DOGANA
Dichiarazione certificata conforme Documento di esportazione
(2)
Modello N.
Ufficio doganale Paese o territorio in cui è rilasciato il certificato …
Data … (Firma)
Timbro
12. DICHIARAZIONE DELL’ESPORTATORE
Il sottoscritto dichiara che le merci di cui sopra soddisfano i requisiti richiesti per il rilascio del presente certificato.
Luogo e data
… (Firma)
Testo di immagine
13. Richiesta di controllo, da inviare a:
14. Risultato del controllo
Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato(*)
è stato effettivamente rilasciato dall’ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti. non risponde ai requisiti di autenticità e di regolarità richiesti (si vedano le osservazioni allegate).
È richiesto il controllo dell’autenticità e della regolarità del presente certificato (Luogo e data)
Timbro
(Firma)
(Luogo e data)
…Timbro …
(Firma)
(*) Contrassegnare con una X la casella appropriata.
(1)
Per le merci non imballate, specificare il numero di oggetti o indicare «alla rinfusa».
(2)
Da compilare solo quando lo richieda la normativa nazionale del paese o del territorio di esportazione.
NOTE
1. Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere siglata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.
2. Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate righe in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d’ordine. Immediatamente dopo l’ultima trascrizione deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.
3. Le merci devono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l’identificazione.
DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE
Testo di immagine
1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)
EUR.1 N. A 000.000
Prima di compilare il modulo consultare le note a tergo
2. Domanda per ottenere un certificato da utilizzare negli scambi preferenziali tra
3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)
e (indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)
4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari
5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione
6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)
7. Osservazioni
8. Numero d’ordine; marchi e numeri; numero e tipo di colli
(1)
; descrizione delle merci
9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m
3
ecc.)
10. Fatture (indicazione facoltativa)
(1)
Per le merci non imballate, specificare il numero di oggetti o indicare «alla rinfusa».
DICHIARAZIONE DELL’ESPORTATORE
Testo di immagine
Il sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte,
DICHIARA che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato;
PRECISA le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a tali condizioni:
ALLEGA i seguenti documenti giustificativi
(1)
:
SI IMPEGNA a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare ritenuta indispensabile da dette autorità per il rilascio del certificato allegato, nonché ad accettare eventuali controlli, da parte di dette autorità, della sua contabilità e dei processi di fabbricazione delle merci di cui sopra;
CHIEDE il rilascio del certificato qui allegato per queste merci.
(Luogo e data)
(Firma)
(1)
Ad esempio: documenti di importazione, certificati di circolazione, dichiarazioni del fabbricante ecc. relativi ai prodotti utilizzati nella fabbricazione o alle merci riesportate nello stesso Stato.
ALLEGATO IV DEL PROTOCOLLO 1
DICHIARAZIONE SU FATTURA
Testo di immagine
La dichiarazione su fattura, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste ultime, tuttavia, non vanno riprodotte.
Versione bulgara
Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № …
(1)
] декларира, че освен кьдето е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход
(2)
Versione spagnola
EL exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n.. …
(1)
] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial …
(2)
.
Versione croata
Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br …
(1)
] izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi …
(2)
preferencijalnog podrijetla.’
Versione ceca
Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení …
(1)
] prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v …
(2)
.
Versione danese
Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr …
(1)
], erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i …
(2)
.
Versione tedesca
Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. …
(1)
] der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte …
(2)
Ursprungswaren sind.
Versione estone
Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr…
(1)
] deklareerib, et need tooted on …
(2)
sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.
Versione greca
Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ'αριθ. …
(1)
] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής …
(2)
.
Versione inglese
The exporter of the products covered by this document (customs authorization No …
(1)
] declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of …
(2)
preferential origin.
Versione francese
L’exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n
o
…
(1)
] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle …
(2)
.
Testo di immagine
Versione italiana
L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n…
(1)
] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale …
(2)
.
Versione lettone
To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. …
(1)
), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme …
(2)
.
Versione lituana
Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr …
(1)
] deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra…
(2)
preferencinės kilmės prekės.
Versione ungherese
A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: …
(1)
] kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk preferenciális …
(2)
származásúak.
Versione maltese
L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. …
(1)
] jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma tà oriġini preferenzjali …
(2)
.
Versione neerlandese
De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. …
(1)
], verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële… oorsprong zijn
(2)
.
Versione polacca
Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr …
(1)
] deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają …
(2)
preferencyjne pochodzenie.
Versione portoghese
O abaixo-assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento (autorização aduaneira n
o
…
(1)
], declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial …
(2)
.
Versione rumena
Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. …
(1)
] declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială…
(2)
.
Versione slovena
Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št …
(1)
] izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno …
(2)
poreklo.
Versione slovacca
Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia …
(1)
] vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v …
(2)
.
Testo di immagine
Versione finlandese
Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o …
(1)
] ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita
(2)
.
Versione svedese
Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. …
(1)
] försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung
(2)
.
…
(3)
(Luogo e data)
…
(4)
)
(Firma dell’esportatore; si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione)
NOTE
(1)
Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato a norma dell’articolo 24 del presente protocollo, il numero dell’autorizzazione dell’esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, occorre omettere le parole tra parentesi o lasciare in bianco lo spazio.
(2)
Indicazione obbligatoria dell’origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell’articolo 45 del presente protocollo, l’esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente nella dichiarazione mediante la sigla «CM».
(3)
Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso.
(4)
Cfr. articolo 23, paragrafo 5, del protocollo. Nei casi in cui l’esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall’obbligo della firma implica anche la dispensa dall’obbligo di indicare il nome del firmatario.
ALLEGATO V A DEL PROTOCOLLO 1
DICHIARAZIONE DEL FORNITORE RELATIVA AI PRODOTTI AVENTI CARATTERE ORIGINARIO PREFERENZIALE
Il sottoscritto dichiara che le merci elencate in questa fattura …
(1)
sono state prodotte in …
(2)
e sono conformi alle norme di origine che disciplinano gli scambi preferenziali tra gli Stati dell’ESA e la Comunità europea.
Si impegna a presentare, su richiesta delle competenti autorità doganali, tutta la pertinente documentazione giustificativa.
…
(3)
…
(4)
…
(5)
NOTA:
Il testo di cui sopra, opportunamente completato secondo le indicazioni delle note seguenti, costituisce una dichiarazione del fornitore. Le note non devono essere riprodotte.
(1)
Se soltanto alcune delle merci elencate nella fattura sono interessate, vanno chiaramente indicate o contrassegnate e nella dichiarazione deve figurare la seguente precisazione:«…elencate nella fattura e contrassegnate …sono state prodotte …».
Se viene utilizzato un documento diverso dalla fattura o da un allegato alla fattura (cfr. l’articolo 29, paragrafo 3), il tipo di documento in questione va indicato, sostituendolo al termine «fattura».
(2)
Comunità, Stato membro, Stato dell’ESA, PTOM o altro Stato ACP. Se si tratta di uno Stato dell’ESA, di uno Stato ACP o di un PTOM, va inoltre indicato l’ufficio doganale della Comunità che detiene il certificato o i certificati EUR.1 in questione, fornendo il numero di detti certificati ed eventualmente il relativo numero di registrazione doganale.
(3)
Luogo e data.
(4)
Nome e funzione nella società.
(5)
Firma.
ALLEGATO V B DEL PROTOCOLLO 1
DICHIARAZIONE DEL FORNITORE RELATIVA AI PRODOTTI NON AVENTI CARATTERE ORIGINARIO PREFERENZIALE
Il sottoscritto dichiara che le merci elencate in questa fattura …
(1)
sono state prodotte in…
(2)
e incorporano i seguenti elementi o materiali che non sono originari di uno Stato dell’ESA, di un altro Stato ACP, di un PTOM o della Comunità per gli scambi preferenziali:
…
(3)
…
(4)
…
(5)
……………… ……………… ………………
(6)
Si impegna a presentare, su richiesta delle competenti autorità doganali, tutta la pertinente documentazione giustificativa.
…
(7)
…
(8)
…
(9)
NOTA:
Il testo di cui sopra, opportunamente completato secondo le indicazioni delle note seguenti, costituisce una dichiarazione del fornitore. Le note non devono essere riprodotte.
(1)
Se soltanto alcune delle merci elencate nella fattura sono interessate, vanno chiaramente indicate o contrassegnate e nella dichiarazione deve figurare la seguente precisazione:»…elencate nella fattura e contrassegnate …sono state prodotte …».
Se viene utilizzato un documento diverso dalla fattura o da un allegato alla fattura (cfr. l’articolo 29, paragrafo 3), il tipo di documento in questione va indicato, sostituendolo al termine «fattura».
(2)
Comunità, Stato membro, Stato dell’ESA, PTOM o altro Stato ACP.
(3)
La descrizione deve essere fornita in tutti i casi; deve essere adeguata e sufficientemente precisa per consentire di determinare la classificazione tariffaria delle merci interessate.
(4)
Il valore in dogana va indicato solo nei casi in cui è richiesto.
(5)
Il paese d’origine va indicato solo nei casi in cui è richiesto. L’origine deve essere preferenziale; in tutti gli altri casi indicare «paese terzo».
(6)
Aggiungere «e sono state sottoposte alle seguenti operazioni [nella Comunità] [nello Stato membro] [nello Stato dell’ESA] [nel PTOM] [nello Stato ACP]:…», con una descrizione delle operazioni effettuate se tale informazione è richiesta.
(7)
Luogo e data.
(8)
Nome e funzione nella società.
(9)
Firma.
ALLEGATO VI DEL PROTOCOLLO 1
SCHEDA DI INFORMAZIONE
1.
Per la scheda di informazione occorre utilizzare il modulo il cui modello figura nel presente allegato. Tale modulo deve essere stampato in una o più delle lingue ufficiali nelle quali è redatto l’accordo in conformità del diritto interno dello Stato di esportazione. Le schede di informazione vanno redatte in una di queste lingue; se compilate a mano, devono essere scritte con inchiostro e in stampatello. Sulle schede deve figurare un numero di serie, stampato o no, destinato a contraddistinguerle.
2.
La scheda di informazione deve avere un formato di 210 × 297 mm, con una tolleranza massima di 8 mm in più e di 5 mm in meno nel senso della lunghezza. La carta da utilizzare deve essere bianca, collata per scrittura, non contenente pasta meccanica e di peso non inferiore a 25 g/m
2
.
3.
Le amministrazioni nazionali possono riservarsi la stampa delle schede o affidare il compito a tipografie da esse autorizzate. In quest’ultimo caso ciascuna scheda deve recare un riferimento a tale autorizzazione. Su ogni scheda deve figurare il nome e l’indirizzo della tipografia oppure un segno che ne consenta l’identificazione.
Testo di immagine
1. Fornitore
(1)
SCHEDA DI INFORMAZIONE
per ottenere il rilascio di un CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE
per gli scambi preferenziali tra COMUNITÀ EUROPEA
e STATI DELL’ESA
2. Destinatario
(1)
3. Trasformatore
(1)
4. Stato in cui sono state effettuate le lavorazioni o trasformazioni
6. Ufficio doganale di importazione
(1)
5. Riservato all’amministrazione
7. Documento di importazione
(2)
Modulo: …
Serie:…
Data
MERCI SPEDITE NELLO STATO DESTINATARIO
8.
Marche, numeri, quantità
9. Sistema armonizzato di designazione e di codifica delle merci
10. Quantità
(1)
e tipo di colli e
numero della voce/sottovoce (codice SA)
11. Valore
(4)
MERCI IMPORTATE UTILIZZATE
12.
Sistema armonizzato di designazione e di codifica delle merci
13. Paese
14. Quantità
(3)
15. Valore
(2)(5)
numero della voce/sottovoce (codice SA)
di origine
16.
Natura delle lavorazioni o trasformazione effettuate
17.
Osservazioni
Testo di immagine
18. VISTO DELLA DOGANA
19. DICHIARAZIONE DEL FORNITORE
Dichiarazione certificata conforme:
Il sottoscritto dichiara che le informazioni riportate
in questa scheda sono esatte.
Documento:
Modulo: …
n: …
Customs office:
Luogo: … Data: …
Data:
Timbro ufficiale
(Firma)
(Firma)
(1)(2)(3)(4)(5)
Cfr. le note sul retro.
Testo di immagine
RICHIESTA DI CONTROLLO
RISULTATO DEL CONTROLLO
Il sottoscritto funzionario doganale chiede il controllo dell’autenticità e dell’esattezza della presente scheda di informazione.
Il controllo effettuato dal funzionario doganale sottoscritto ha permesso di accertare che la presente scheda di informazione:
a) è stata rilasciata dall’ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti (*)
b) non risponde ai requisiti di autenticità e di esattezza prescritti (cfr. osservazioni allegate) (*)
(Luogo e data)
(Luogo e data)
Timbro ufficiale
Timbro ufficiale
(Firma del funzionario)
(Firma del funzionario)
(*) Cancellare la dicitura inutile
NOTE
(1)
Nome o ragione sociale e indirizzo completo.
(2)
Informazione facoltativa.
(3)
Kg, hl, m
3
o altra unità di misura.
(4)
Gli imballaggi sono considerati un tutto unico con i prodotti in essi contenuti. Tuttavia, questa disposizione non si applica per gli imballaggi che non sono di tipo abituale per il prodotto imballato e che hanno un proprio valore di utilizzo a carattere durevole, indipendentemente dalla loro funzione di imballaggio.
(5)
Il valore deve essere indicato conformemente alle disposizioni relative alle norme di origine.
(*)
(*)
ALLEGATO VII DEL PROTOCOLLO 1
MODULO PER LA RICHIESTA DI DEROGA
1. Designazione commerciale del prodotto finito
1.1 Classificazione doganale (codice SA)
2. Volume annuo previsto delle esportazioni verso la Comunità (in peso, numero di pezzi, metri o altre unità)
3. Designazione commerciale dei materiali provenienti da paesi terzi Classificazione doganale (codice SA)
4. Volume annuo previsto dei materiali utilizzati provenienti da paesi terzi
5. Valore dei materiali provenienti da paesi terzi
6. Valore dei prodotti finiti
7. Origine dei materiali provenienti da paesi terzi
8. Motivi per cui la norma d’origine relativa al prodotto finito non può essere rispettata
9. Designazione commerciale dei materiali originari degli Stati o dei territori di cui agli articoli 3 e 4
10. Volume annuo previsto dei materiali utilizzati originari degli Stati o dei territori di cui agli articoli 3 e 4
11. Valore dei materiali provenienti dagli Stati o dai territori di cui agli articoli 3 e 4
12. Lavorazioni o trasformazioni effettuate negli Stati o nei territori di cui agli articoli 3 e 4 su materiali provenienti da paesi terzi senza conseguire l’origine
13. Durata della deroga richiesta:
da … a …
14. Descrizione dettagliata delle lavorazioni e delle trasformazioni negli Stati dell’ESA
15. Struttura del capitale sociale delle imprese interessate
16. Valore degli investimenti realizzati/previsti
17. Personale impiegato/previsto
18. Valore aggiunto delle lavorazioni o trasformazioni negli Stati dell’ESA: 18.1 Manodopera: 18.2 Spese generali: 18.3 Altro:
20. Soluzioni previste per evitare in futuro la necessità di una deroga
19. Altre possibili fonti di approvvigionamento di materiali
21. Osservazioni
NOTE
1.
Se le caselle del modulo non sono sufficientemente grandi per inserire tutte le informazioni utili, si possono aggiungere fogli supplementari. In tal caso nella corrispondente casella occorre indicare «cfr. allegato».
2.
Se possibile occorre allegare al modulo campioni o illustrazioni (fotografie, disegni, schemi, cataloghi ecc.) del prodotto finale e dei materiali utilizzati.
3.
Per ogni prodotto oggetto della richiesta va compilato un modulo.
Caselle 3, 4, 5, 7
:
per «paese terzo» si intende qualsiasi paese non contemplato agli articoli 3 e 4.
Casella 12
:
Se i materiali provenienti da paesi terzi hanno subito lavorazioni o trasformazioni negli Stati o nei territori di cui agli articoli 3 e 4 senza conseguire l’origine prima di essere sottoposti a una nuova trasformazione nello Stato dell’ESA che chiede la deroga, occorre indicare il tipo di lavorazione o di trasformazione effettuata negli Stati o nei territori di cui agli articoli 3 e 4.
Casella 13
:
Le date da indicare sono quelle dell’inizio e della fine del periodo in cui i certificati EUR.1 possono essere rilasciati nell’ambito della deroga.
Casella 18
:
Indicare la percentuale del valore aggiunto rispetto al prezzo franco fabbrica del prodotto oppure l’importo monetario del valore aggiunto per unità di prodotto.
Casella 19
:
Se esistono fonti alternative di approvvigionamento di materiali, indicare quali e, se possibile, i motivi (costi o altri) per cui tali fonti non sono utilizzate.
Casella 20
:
Indicare gli eventuali investimenti ulteriori o la diversificazione delle fonti di approvvigionamento previsti affinché la deroga sia necessaria solo per un periodo limitato.
ALLEGATO VIII DEL PROTOCOLLO 1
PAESI IN VIA DI SVILUPPO VICINI
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 5 del protocollo 1 vale la seguente definizione:
l’espressione «paese in via di sviluppo vicino appartenente a un’entità geografica omogenea» si riferisce al seguente elenco di paesi:
Africa
: Algeria, Egitto, Libia, Marocco, Tunisia;
Asia
: Maldive
ALLEGATO IX DEL PROTOCOLLO 1
PAESI E TERRITORI D’OLTREMARE
Ai sensi del presente protocollo per «paesi e territori d’oltremare» si intendono i paesi e i territori di cui all’allegato II del trattato sul funzionamento dell’UE, elencati di seguito.
(Questo elenco non pregiudica lo status di questi paesi e territori né la sua evoluzione.)
1.
Paesi e territori d’oltremare che mantengono relazioni particolari con il Regno di Danimarca:
—
Groenlandia.
2.
Paesi e territori d’oltremare che mantengono relazioni particolari con la Repubblica francese:
—
Nuova Caledonia e dipendenze,
—
Polinesia francese,
—
Terre australi e antartiche francesi,
—
Isole Wallis e Futuna,
—
Saint Pierre e Miquelon,
—
Saint-Barthélemy.
3.
Paesi e territori d’oltremare che mantengono relazioni particolari con il Regno dei Paesi Bassi:
—
Aruba,
—
Bonaire,
—
Curaçao,
—
Saba,
—
Sint Eustatius,
—
Sint Maarten.
4.
Paesi e territori d’oltremare che mantengono relazioni particolari con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord:
—
Anguilla,
—
Isole Cayman,
—
Isole Falkland,
—
Georgia del sud e Sandwich australi,
—
Montserrat,
—
Pitcairn,
—
Sant’Elena, Ascensione e Tristan da Cunha,
—
Territorio antartico britannico,
—
Territorio britannico dell’Oceano Indiano,
—
Isole Turks e Caicos,
—
Isole Vergini britanniche
—
Bermuda.
ALLEGATO X DEL PROTOCOLLO 1
PRODOTTI AI QUALI LE DISPOSIZIONI RELATIVE AL CUMULO DI CUI AGLI ARTICOLI 3 E 4 SI APPLICANO DAL 1O OTTOBRE 2015 E AI QUALI NON SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DELL’ARTICOLO 5
Codice SA/NC
Designazione
1701
Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido
1702
Zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati (esclusi gli zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro)
ex 1704 90 corrispondente a 1704 90 99
Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao, escluse le gomme da masticare (chewing-gum); estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie; preparazione detta «cioccolato bianco»; impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore ad 1 kg; pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse; confetti e prodotti simili confettati; gomme e altri dolciumi a base di sostanze gelatinose, compresi gli impasti di frutta presentati in forma di prodotti a base di zuccheri; caramelle di zucchero cotto; caramelle; prodotti ottenuti per compressione)
ex 1806 10 corrispondente a 1806 10 30
Cacao in polvere avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 %
ex 1806 10 corrispondente a 1806 10 90
Cacao in polvere avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio uguale o superiore a 80 %
ex 1806 20 corrispondente a 1806 20 95
Preparazioni alimentari contenenti cacao presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg (eccetto cacao in polvere, preparazioni contenenti 18 % o più, in peso, di burro di cacao o aventi tenore totale, in peso, uguale o superiore a 25 % di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte; preparazioni dette «Chocolate milk crumb»; glassatura al cacao; cioccolata e prodotti di cioccolata; prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao; pasta da spalmare contenente cacao; preparazioni per bevande, contenenti cacao)
ex 1901 90 corrispondente a 1901 90 99
Preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404 , non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove (eccetto preparazioni alimentari non contenenti o meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito) o d’isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola; preparazioni alimentari in polvere dei prodotti delle voci da 0401 a 0404 ; preparazioni per l’alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto; miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria e della biscotteria della voce 1905 )
ex 2101 12 corrispondente a 2101 12 98
Preparazioni a base di caffè (con l’esclusione di estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati)
ex 2101 20 corrispondente a 2101 20 98
Preparazioni a base di tè o di mate (con l’esclusione di estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati)
ex 2106 90 corrispondente a 2106 90 59
Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati (esclusi gli sciroppi di isoglucosio, di lattosio, di glucosio e di maltodestrina)
ex 2106 90 corrispondente a 2106 90 98
Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (con l’esclusione di concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate; preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande; sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati; preparazioni non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d’isoglucosio e meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola)
ex 3302 10 corrispondente a 3302 10 29
Preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande, contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda e con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5 % vol. (escluse le preparazioni non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d’isoglucosio e meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola)
ALLEGATO XI DEL PROTOCOLLO 1
ALTRI STATI ACP
Ai sensi del presente protocollo per «altri Stati ACP» si intendono gli Stati elencati di seguito:
—
Angola
—
Antigua and Barbuda
—
Bahamas
—
Barbados
—
Belize
—
Benin
—
Botswana
—
Burkina Faso
—
Burundi
—
Camerun
—
Capo Verde
—
Repubblica centrafricana
—
Ciad
—
Isole Cook
—
Costa d’Avorio
—
Repubblica democratica del Congo
—
Gibuti
—
Dominica
—
Repubblica dominicana
—
Guinea equatoriale
—
Eritrea
—
Etiopia
—
Stati federati di Micronesia
—
Figi
—
Gabon
—
Gambia
—
Ghana
—
Grenada
—
Guinea
—
Guinea Bissau
—
Guyana
—
Haiti
—
Giamaica
—
Kenya
—
Kiribati
—
Lesotho
—
Liberia
—
Malawi
—
Mali
—
Isole Marshall
—
Mauritania
—
Mozambico
—
Namibia
—
Nauru
—
Niger
—
Niue
—
Nigeria
—
Palau
—
Papua Nuova Guinea
—
Repubblica del Congo
—
Ruanda
—
Saint Kitts e Nevis
—
Saint Lucia
—
Saint Vincent e Grenadine
—
Samoa
—
Sao Tomé e Principe
—
Senegal
—
Sierra Leone
—
Isole Salomone
—
Somalia
—
Sudan
—
Suriname
—
Swaziland
—
Tanzania
—
Togo
—
Tonga
—
Trinidad e Tobago
—
Tuvalu
—
Uganda
—
Vanuatu
ALLEGATO XII DEL PROTOCOLLO 1
PRODOTTI ORIGINARI DEL SUDAFRICA ESCLUSI DAL CUMULO DI CUI ALL’ARTICOLO 4
PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI
Yogurt
0403 10 51
0403 10 53
0403 10 59
0403 10 91
0403 10 93
0403 10 99
Altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati
0403 90 71
0403 90 73
0403 90 79
0403 90 91
0403 90 93
0403 90 99
Paste da spalmare lattiere
0405 20 10
0405 20 30
Ortaggi o legumi
0710 40 00
0711 90 30
Sostanze pectiche, pectinati e pectati
1302 20 10
1302 20 90
Altri tipi di margarina
1517 90 10
Fruttosio
1702 50 00
1702 90 10
Gomme da masticare (chewing gum)
1704 10 11
1704 10 19
1704 10 91
1704 10 99
Altri prodotti a base di zuccheri
1704 90 10
1704 90 30
1704 90 51
1704 90 55
1704 90 61
1704 90 65
1704 90 71
1704 90 75
1704 90 81
1704 90 99
Cacao in polvere
1806 10 15
1806 10 20
1806 10 30
1806 10 90
Altre preparazioni a base di cacao
1806 20 10
1806 20 30
1806 20 50
1806 20 70
1806 20 80
1806 20 95
1806 31 00
1806 32 10
1806 32 90
1806 90 11
1806 90 19
1806 90 31
1806 90 39
1806 90 50
1806 90 60
1806 90 70
1806 90 90
Preparazioni alimentari per l’alimentazione dei bambini
1901 10 00
1901 20 00
1901 90 11
1901 90 19
1901 90 91
1901 90 99
Paste alimentari
1902 11 00
1902 19 10
1902 19 90
1902 20 91
1902 20 99
1902 30 10
1902 30 90
1902 40 10
1902 40 90
Tapioca
1903 00 00
Preparazioni alimentari
1904 10 10
1904 10 30
1904 10 90
1904 20 10
1904 20 91
1904 20 95
1904 20 99
1904 30 00
1904 90 10
1904 90 80
Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria
1905 10 00
1905 20 10
1905 20 30
1905 20 90
1905 31 11
1905 31 19
1905 31 30
1905 31 91
1905 31 99
1905 32 05
1905 32 11
1905 32 19
1905 32 91
1905 32 99
1905 40 10
1905 40 90
1905 90 10
1905 90 20
1905 90 30
1905 90 40
1905 90 45
1905 90 55
1905 90 60
1905 90 90
Altre preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta e di altre parti commestibili di piante
2001 90 30
2001 90 40
2004 10 91
2004 90 10
2005 20 10
2005 80 00
2008 99 85
2008 99 91
Preparazioni alimentari diverse
2101 11 11
2101 11 19
2101 12 92
2101 20 98
2101 30 11
2101 30 19
2101 30 91
2101 30 99
2102 10 10
2102 10 31
2102 10 39
2102 10 90
2102 20 11
2103 20 00
2105 00 10
2105 00 91
2105 00 99
2106 10 20
2106 10 80
2106 90 20
2106 90 98
Acque
2202 90 91
2202 90 95
2202 90 99
Vermut ed altri vini
2205 10 10
2205 10 90
2205 90 10
2205 90 90
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo
2207 10 00
2207 20 00
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione
2208 40 11
2208 40 39
2208 40 51
2208 40 99
2208 90 91
2208 90 99
Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco
2402 10 00
2402 20 10
2402 20 90
2402 90 00
Tabacco da fumo e altro
2403 10 10
2403 10 90
2403 91 00
2403 99 10
2403 99 90
Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi
2905 43 00
2905 44 11
2905 44 19
2905 44 91
2905 44 99
2905 45 00
Oli essenziali
3301 90 10
3301 90 21
3301 90 90
Miscugli di sostanze odorifere
3302 10 10
3302 10 21
3302 10 29
Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina
3501 10 50
3501 10 90
3501 90 90
Destrina e altri amidi e fecole modificati
3505 10 10
3505 10 90
3505 20 10
3505 20 30
3505 20 50
3505 20 90
Agenti d’apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni
3809 10 10
3809 10 30
3809 10 50
3809 10 90
Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione
3823 13 00
3823 19 10
3823 19 30
3823 19 90
Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse
3824 60 11
3824 60 19
3824 60 91
3824 60 99
PRODOTTI AGRICOLI DI BASE
Animali vivi della specie bovina
0102 90 05
0102 90 21
0102 90 29
0102 90 41
0102 90 49
0102 90 51
0102 90 59
0102 90 61
0102 90 69
0102 90 71
0102 90 79
Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate
0201 10 00
0201 20 20
0201 20 30
0201 20 50
0201 20 90
0201 30 00
Carni di animali della specie bovina, congelate
0202 10 00
0202 20 10
0202 20 30
0202 20 50
0202 20 90
0202 30 10
0202 30 50
0202 30 90
Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate
0206 10 95
0206 29 91
Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie
0210 20 10
0210 20 90
0210 99 51
0210 99 90
Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
0402 10 11
0402 10 19
0402 10 91
0402 10 99
0402 21 11
0402 21 17
0402 21 19
0402 21 91
0402 21 99
0402 29 11
0402 29 15
0402 29 19
0402 29 91
0402 29 99
Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati
0403 90 11
0403 90 13
0403 90 19
0403 90 31
0403 90 33
0403 90 39
Siero di latte
0404 10 02
0404 10 04
0404 10 06
0404 10 12
0404 10 14
0404 10 16
0404 10 26
0404 10 28
0404 10 32
0404 10 34
0404 10 36
0404 10 38
0404 90 21
0404 90 23
0404 90 29
0404 90 81
0404 90 83
0404 90 89
Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere
0405 10 11
0405 10 19
0405 10 30
0405 10 50
0405 10 90
0405 20 90
0405 90 10
0405 90 90
Formaggi e latticini
0406 20 10
0406 40 10
0406 40 50
0406 90 01
0406 90 13
0406 90 15
0406 90 17
0406 90 18
0406 90 19
0406 90 23
0406 90 25
0406 90 27
0406 90 29
0406 90 32
0406 90 35
0406 90 37
0406 90 39
0406 90 61
0406 90 63
0406 90 73
0406 90 75
0406 90 76
0406 90 79
0406 90 81
0406 90 82
0406 90 84
0406 90 85
Fiori e boccioli di fiori recisi
0603 11 00
0603 12 00
0603 14 00
0603 90 00
Altri ortaggi, freschi o refrigerati
0709 90 60
Banane
0803 00 19
Agrumi
0805 10 20
0805 40 00
0805 50 10
Mele, pere e mele cotogne
0808 10 10
0808 10 80
0808 20 10
0808 20 50
Granturco
1005 10 90
1005 90 00
Riso
1006 10 21
1006 10 23
1006 10 25
1006 10 27
1006 10 92
1006 10 94
1006 10 96
1006 10 98
1006 20 11
1006 20 13
1006 20 15
1006 20 17
1006 20 92
1006 20 94
1006 20 96
1006 20 98
1006 30 21
1006 30 23
1006 30 25
1006 30 27
1006 30 42
1006 30 44
1006 30 46
1006 30 48
1006 30 61
1006 30 63
1006 30 65
1006 30 67
1006 30 92
1006 30 94
1006 30 96
1006 30 98
1006 40 00
Sorgo da granella
1007 00 10
1007 00 90
Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato
1102 20 10
1102 20 90
1102 90 50
Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali
1103 13 10
1103 13 90
1103 19 50
1103 20 40
1103 20 50
Cereali altrimenti lavorati
1104 19 50
1104 19 91
1104 23 10
1104 23 30
1104 23 90
1104 23 99
1104 30 90
Amidi e fecole; inulina
1108 11 00
1108 12 00
1108 13 00
1108 14 00
1108 19 10
1108 19 90
1108 20 00
Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco
1109 00 00
Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue
1602 50 10
1602 90 61
Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido
1701 11 90
1701 12 90
1701 91 00
1701 99 10
1701 99 90
Altri zuccheri
1702 20 10
1702 20 90
1702 30 10
1702 30 51
1702 30 59
1702 30 91
1702 30 99
1702 40 10
1702 40 90
1702 60 10
1702 60 80
1702 60 95
1702 90 30
1702 90 75
1702 90 79
1702 90 80
1702 90 99
Pomodori preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico
2002 10 10
2002 10 90
2002 90 11
2002 90 19
2002 90 31
2002 90 39
2002 90 91
2002 90 99
Altri ortaggi e legumi, preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico
2005 60 00
Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta
2007 10 10
2007 91 10
2007 91 30
2007 99 10
2007 99 20
2007 99 31
2007 99 33
2007 99 35
2007 99 39
2007 99 55
2007 99 57
Frutta ed altre parti commestibili di piante
2008 30 55
2008 30 71
2008 30 75
2008 40 51
2008 40 59
2008 40 71
2008 40 79
2008 40 90
2008 50 61
2008 50 69
2008 50 71
2008 50 79
2008 50 92
2008 50 94
2008 50 99
2008 70 61
2008 70 69
2008 70 71
2008 70 79
2008 70 92
2008 70 98
2008 92 51
2008 92 59
2008 92 72
2008 92 74
2008 92 76
2008 92 78
2008 92 92
2008 92 93
2008 92 94
2008 92 96
2008 92 97
2008 92 98
Succhi di frutta
2009 11 99
2009 41 10
2009 41 91
2009 49 30
2009 49 93
2009 61 10
2009 61 90
2009 69 11
2009 69 19
2009 69 51
2009 69 59
2009 69 71
2009 69 79
2009 69 90
2009 71 10
2009 71 91
2009 71 99
2009 79 11
2009 79 19
2009 79 30
2009 79 91
2009 79 93
2009 79 99
2009 80 71
2009 90 49
2009 90 71
Preparazioni alimentari
2106 90 30
2106 90 55
2106 90 59
Vini di uve fresche
2204 10 11
2204 10 91
2204 21 11
2204 21 12
2204 21 13
2204 21 17
2204 21 18
2204 21 19
2204 21 22
2204 21 24
2204 21 26
2204 21 27
2204 21 28
2204 21 32
2204 21 34
2204 21 36
2204 21 37
2204 21 38
2204 21 42
2204 21 43
2204 21 44
2204 21 46
2204 21 47
2204 21 48
2204 21 62
2204 21 66
2204 21 67
2204 21 68
2204 21 69
2204 21 71
2204 21 74
2204 21 76
2204 21 77
2204 21 78
2204 21 79
2204 21 80
2204 21 84
2204 21 87
2204 21 88
2204 21 89
2204 21 91
2204 21 92
2204 21 94
2204 21 95
2204 21 96
2204 29 11
2204 29 12
2204 29 13
2204 29 17
2204 29 18
2204 29 42
2204 29 43
2204 29 44
2204 29 46
2204 29 47
2204 29 48
2204 29 62
2204 29 64
2204 29 65
2204 29 71
2204 29 72
2204 29 82
2204 29 83
2204 29 84
2204 29 87
2204 29 88
2204 29 89
2204 29 91
2204 29 92
2204 29 94
2204 29 95
2204 29 96
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione
2208 90 91
2208 90 99
Residui e cascami delle industrie alimentari
2302 10 10
2302 10 90
2303 10 11
PRODOTTI INDUSTRIALI
Alluminio greggio
7601 10 00
7601 20 10
7601 20 91
7601 20 99
Polveri e pagliette di alluminio
7603 10 00
7603 20 00
PRODOTTI DELLA PESCA
Pesci vivi
0301 10 90
0301 91 10
0301 91 90
0301 92 00
0301 93 00
0301 94 00
0301 95 00
0301 99 11
0301 99 19
0301 99 80
Pesci freschi o refrigerati
0302 11 10
0302 11 20
0302 11 80
0302 12 00
0302 19 00
0302 21 10
0302 21 30
0302 21 90
0302 22 00
0302 23 00
0302 29 10
0302 29 90
0302 31 10
0302 31 90
0302 32 10
0302 32 90
0302 33 10
0302 33 90
0302 34 10
0302 34 90
0302 35 10
0302 35 90
0302 36 10
0302 39 10
0302 40 00
0302 50 10
0302 50 90
0302 61 10
0302 61 30
0302 61 80
0302 62 00
0302 63 00
0302 64 00
0302 65 20
0302 65 50
0302 65 90
0302 66 00
0302 67 00
0302 68 00
0302 69 11
0302 69 19
0302 69 21
0302 69 25
0302 69 31
0302 69 33
0302 69 35
0302 69 41
0302 69 45
0302 69 51
0302 69 55
0302 69 61
0302 69 66
0302 69 67
0302 69 68
0302 69 69
0302 69 75
0302 69 81
0302 69 85
0302 69 86
0302 69 91
0302 69 92
0302 69 94
0302 69 95
0302 69 99
0302 70 00
Pesci congelati
0303 11 00
0303 19 00
0303 21 10
0303 21 20
0303 21 80
0303 22 00
0303 29 00
0303 31 10
0303 31 30
0303 31 90
0303 32 00
0303 33 00
0303 39 10
0303 39 30
0303 39 70
0303 41 11
0303 41 13
0303 41 19
0303 41 90
0303 42 12
0303 42 18
0303 42 32
0303 42 38
0303 42 52
0303 42 58
0303 42 90
0303 43 11
0303 43 13
0303 43 19
0303 43 90
0303 44 11
0303 44 13
0303 44 19
0303 44 90
0303 45 11
0303 45 13
0303 45 19
0303 45 90
0303 46 11
0303 46 19
0303 46 90
0303 49 31
0303 46 13
0303 49 33
0303 49 39
0303 49 80
0303 51 00
0303 52 10
0303 52 30
0303 52 90
0303 61 00
0303 62 00
0303 71 10
0303 71 30
0303 71 80
0303 72 00
0303 73 00
0303 74 30
0303 74 90
0303 75 20
0303 75 50
0303 75 90
0303 76 00
0303 77 00
0303 78 11
0303 78 12
0303 78 13
0303 78 19
0303 78 90
0303 79 11
0303 79 19
0303 79 21
0303 79 23
0303 79 29
0303 79 31
0303 79 35
0303 79 37
0303 79 41
0303 79 45
0303 79 51
0303 79 55
0303 79 58
0303 79 65
0303 79 71
0303 79 75
0303 79 81
0303 79 83
0303 79 85
0303 79 88
0303 79 91
0303 79 92
0303 79 93
0303 79 94
0303 79 98
0303 80 10
0303 80 90
Filetti di pesci ed altra carne di pesci
0304 11 10
0304 11 90
0304 19 13
0304 19 15
0304 19 17
0304 19 19
0304 19 31
0304 19 33
0304 19 35
0304 19 91
0304 19 97
0304 21 00
0304 29 13
0304 29 15
0304 29 17
0304 29 19
0304 29 21
0304 29 29
0304 29 31
0304 29 33
0304 29 35
0304 29 39
0304 29 41
0304 29 43
0304 29 45
0304 29 51
0304 29 53
0304 29 55
0304 29 59
0304 29 61
0304 29 69
0304 29 71
0304 29 73
0304 29 83
0304 29 91
0304 29 79
0304 29 99
0304 90 31
0304 90 39
0304 90 41
0304 90 57
0304 90 59
0304 90 97
0304 91 00
0304 92 00
0304 99 21
0304 99 23
0304 99 31
0304 99 33
0304 99 51
0304 99 55
0304 99 61
0304 99 75
0304 99 99
Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati
0305 10 00
0305 20 00
0305 30 11
0305 30 19
0305 30 30
0305 30 50
0305 30 90
0305 41 00
0305 42 00
0305 49 10
0305 49 20
0305 49 30
0305 49 45
0305 49 50
0305 49 80
0305 51 10
0305 51 90
0305 59 11
0305 59 19
0305 59 30
0305 59 50
0305 59 70
0305 59 80
0305 61 00
0305 62 00
0305 63 00
0305 69 10
0305 69 30
0305 69 50
0305 69 80
Crostacei
0306 11 10
0306 11 90
0306 12 10
0306 12 90
0306 13 10
0306 13 30
0306 13 50
0306 13 80
0306 14 10
0306 14 30
0306 14 90
0306 19 10
0306 19 30
0306 19 90
0306 21 00
0306 22 10
0306 22 91
0306 22 99
0306 23 10
0306 23 31
0306 23 39
0306 23 90
0306 24 30
0306 24 80
0306 29 10
0306 29 30
0306 29 90
Molluschi ed altri invertebrati acquatici
0307 10 90
0307 21 00
0307 29 10
0307 29 90
0307 31 10
0307 31 90
0307 39 10
0307 39 90
0307 41 10
0307 41 91
0307 41 99
0307 49 01
0307 49 11
0307 49 18
0307 49 31
0307 49 33
0307 49 35
0307 49 38
0307 49 51
0307 49 59
0307 49 71
0307 49 91
0307 49 99
0307 51 00
0307 59 10
0307 59 90
0307 91 00
0307 99 11
0307 99 13
0307 99 15
0307 99 18
0307 99 90
Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei
1604 11 00
1604 12 10
1604 12 91
1604 12 99
1604 13 11
1604 13 19
1604 13 90
1604 14 11
1604 14 16
1604 14 18
1604 14 90
1604 15 11
1604 15 19
1604 15 90
1604 16 00
1604 19 10
1604 19 31
1604 19 39
1604 19 50
1604 19 91
1604 19 92
1604 19 93
1604 19 94
1604 19 95
1604 19 98
1604 20 05
1604 20 10
1604 20 30
1604 20 40
1604 20 50
1604 20 70
1604 20 90
1604 30 10
1604 30 90
Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati
1605 10 00
1605 20 10
1605 20 91
1605 20 99
1605 30 10
1605 30 90
1605 40 00
1605 90 11
1605 90 19
1605 90 30
1605 90 90
Paste alimentari ripiene
1902 20 10
ALLEGATO XIII DEL PROTOCOLLO 1
PRODOTTI ORIGINARI DEL SUDAFRICA AI QUALI IL CUMULO DI CUI ALL’ARTICOLO 4 SI APPLICA A PARTIRE DAL 31 DICEMBRE 2009
PRODOTTI AGRICOLI DI BASE
Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi
0101 10 90
0101 90 30
Animali vivi della specie suina
0103 91 10
0103 92 11
0103 92 19
Animali vivi delle specie ovina e caprina
0104 10 30
0104 10 80
0104 20 90
Volatili vivi
0105 11 11
0105 11 19
0105 11 91
0105 11 99
0105 12 00
0105 19 20
0105 19 90
0105 94 00
0105 99 10
0105 99 20
0105 99 30
0105 99 50
Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate
0203 11 10
0203 12 11
0203 12 19
0203 19 11
0203 19 13
0203 19 15
0203 19 55
0203 19 59
0203 21 10
0203 22 11
0203 22 19
0203 29 11
0203 29 13
0203 29 15
0203 29 55
0203 29 59
Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate
0204 10 00
0204 21 00
0204 22 10
0204 22 30
0204 22 50
0204 22 90
0204 23 00
0204 30 00
0204 41 00
0204 42 10
0204 42 30
0204 42 50
0204 42 90
0204 43 10
0204 43 90
0204 50 11
0204 50 13
0204 50 15
0204 50 19
0204 50 31
0204 50 39
0204 50 51
0204 50 53
0204 50 55
0204 50 59
0204 50 71
0204 50 79
Carni e frattaglie commestibili di volatili
0207 11 10
0207 11 30
0207 11 90
0207 12 10
0207 12 90
0207 13 10
0207 13 20
0207 13 30
0207 13 40
0207 13 50
0207 13 60
0207 13 70
0207 13 99
0207 14 10
0207 14 20
0207 14 30
0207 14 40
0207 14 50
0207 14 60
0207 14 70
0207 14 99
0207 24 10
0207 24 90
0207 25 10
0207 25 90
0207 26 10
0207 26 20
0207 26 30
0207 26 40
0207 26 50
0207 26 60
0207 26 70
0207 26 80
0207 26 99
0207 27 10
0207 27 20
0207 27 30
0207 27 40
0207 27 50
0207 27 60
0207 27 70
0207 27 80
0207 27 99
0207 32 11
0207 32 15
0207 32 19
0207 32 51
0207 32 59
0207 32 90
0207 33 11
0207 33 19
0207 33 51
0207 33 59
0207 33 90
0207 35 11
0207 35 15
0207 35 21
0207 35 23
0207 35 25
0207 35 31
0207 35 41
0207 35 51
0207 35 53
0207 35 61
0207 35 63
0207 35 71
0207 35 79
0207 35 99
0207 36 11
0207 36 15
0207 36 21
0207 36 23
0207 36 25
0207 36 31
0207 36 41
0207 36 51
0207 36 53
0207 36 61
0207 36 63
0207 36 71
0207 36 79
0207 36 90
Grassi
0209 00 11
0209 00 19
0209 00 30
0209 00 90
Carni e frattaglie commestibili
0210 11 11
0210 11 19
0210 11 31
0210 11 39
0210 11 90
0210 12 11
0210 12 19
0210 12 90
0210 19 10
0210 19 20
0210 19 30
0210 19 40
0210 19 50
0210 19 60
0210 19 70
0210 19 81
0210 19 89
0210 19 90
0210 91 00
0210 92 00
0210 93 00
0210 99 21
0210 99 29
0210 99 31
0210 99 39
0210 99 41
0210 99 49
Latte e crema di latte, non concentrati
0401 10 10
0401 10 90
0401 20 11
0401 20 19
0401 20 91
0401 20 99
0401 30 11
0401 30 19
0401 30 31
0401 30 39
0401 30 91
0401 30 99
Latte e crema di latte, concentrati
0402 91 11
0402 91 19
0402 91 31
0402 91 39
0402 91 51
0402 91 59
0402 91 91
0402 91 99
0402 99 11
0402 99 19
0402 99 31
0402 99 39
0402 99 91
0402 99 99
Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati
0403 10 11
0403 10 13
0403 10 19
0403 10 31
0403 10 33
0403 10 39
0403 90 51
0403 90 53
0403 90 59
0403 90 61
0403 90 63
0403 90 69
Siero di latte
0404 10 52
0404 10 54
0404 10 56
0404 10 58
0404 10 62
0404 10 72
0404 10 74
0404 10 76
0404 10 78
0404 10 82
0404 10 84
Formaggi e latticini
0406 10 20
0406 10 80
0406 20 90
0406 30 10
0406 30 31
0406 30 39
0406 30 90
0406 40 90
0406 90 21
0406 90 50
0406 90 69
0406 90 78
0406 90 86
0406 90 87
0406 90 88
0406 90 93
0406 90 99
Uova di volatili
0407 00 11
0407 00 19
0407 00 30
0408 11 80
0408 19 81
0408 19 89
0408 91 80
0408 99 80
Miele naturale
0409 00 00
Fiori e boccioli di fiori recisi
0603 13 00
0603 19 10
0603 19 90
Patate
0701 90 50
0702 00 00
0703 10 11
0703 10 19
0703 10 90
0703 90 00
Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati
0704 10 00
0704 20 00
0704 90 10
0704 90 90
Lattughe e cicorie
0705 11 00
0705 19 00
0705 21 00
0705 29 00
Radici commestibili
0706 10 00
0706 90 10
0706 90 30
0706 90 90
Cetrioli e cetriolini
0707 00 05
0707 00 90
Legumi da granella
0708 10 00
0708 20 00
0708 90 00
Altri ortaggi
0709 20 00
0709 30 00
0709 40 00
0709 51 00
0709 59 30
0709 59 90
0709 60 10
0709 70 00
0709 90 10
0709 90 20
0709 90 39
0709 90 40
0709 90 50
0709 90 70
0709 90 80
0709 90 90
Ortaggi o legumi (non cotti o cotti in acqua o al vapore), congelati
0710 10 00
0710 21 00
0710 22 00
0710 29 00
0710 30 00
0710 80 10
0710 80 51
0710 80 61
0710 80 69
0710 80 70
0710 80 80
0710 80 85
0710 80 95
0710 90 00
Ortaggi o legumi temporaneamente conservati
0711 20 90
0711 40 00
0711 51 00
0711 59 00
0711 90 50
0711 90 70
0711 90 80
0711 90 90
Ortaggi o legumi secchi
0712 20 00
0712 31 00
0712 32 00
0712 33 00
0712 39 00
0712 90 19
0712 90 30
0712 90 50
0712 90 90
Radici di manioca, d’arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi
0714 10 10
0714 10 91
0714 10 99
0714 20 90
0714 90 11
0714 90 19
Frutta a guscio, fresche o secche
0802 11 90
0802 40 00
Banane
0803 00 11
0803 00 90
Datteri, fichi, ananassi, avocadi, guaiave, manghi e mangostani, freschi o secchi
0804 20 10
0804 20 90
0804 30 00
Agrumi, freschi o secchi
0805 10 80
0805 20 10
0805 20 30
0805 20 50
0805 20 70
0805 20 90
0805 50 90
0805 90 00
Uve, fresche o secche
0806 10 10
0806 10 90
Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi
0807 11 00
0807 19 00
Cotogne
0808 20 90
Albicocche, ciliegie, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnole, fresche
0809 10 00
0809 20 05
0809 20 95
0809 30 10
0809 30 90
0809 40 05
Altra frutta fresca
0810 10 00
0810 20 90
0810 40 90
0810 50 00
0810 60 00
0810 90 50
0810 90 60
0810 90 70
0810 90 95
Frutta anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
0811 10 11
0811 10 19
0811 20 11
0811 20 31
0811 20 39
0811 20 59
0811 90 11
0811 90 19
0811 90 39
0811 90 75
0811 90 80
0811 90 95
Frutta temporaneamente conservate (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l’alimentazione nello stato in cui sono presentate
0812 10 00
0812 90 10
0812 90 20
0812 90 70
0812 90 98
Frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta a guscio o di frutta secche
0813 20 00
0813 40 10
0813 50 19
0813 50 91
0813 50 99
Pepe
0904 20 10
Frumento (grano) e frumento segalato
1001 10 00
1001 90 10
1001 90 91
1001 90 99
Segale
1002 00 00
Orzo
1003 00 10
1003 00 90
Avena
1004 00 00
Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali
1008 10 00
1008 20 00
1008 90 10
1008 90 90
Farine di frumento (grano) o di frumento segalato
1101 00 11
1101 00 15
1101 00 90
Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato
1102 10 00
1102 90 10
1102 90 30
1102 90 90
Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali
1103 11 10
1103 11 90
1103 19 10
1103 19 30
1103 19 40
1103 19 90
1103 20 10
1103 20 20
1103 20 30
1103 20 60
1103 20 90
Cereali altrimenti lavorati
1104 12 10
1104 12 90
1104 19 10
1104 19 30
1104 19 61
1104 19 69
1104 19 99
1104 22 20
1104 22 30
1104 22 50
1104 22 90
1104 22 98
1104 29 01
1104 29 03
1104 29 05
1104 29 07
1104 29 09
1104 29 11
1104 29 18
1104 29 30
1104 29 51
1104 29 55
1104 29 59
1104 29 81
1104 29 85
1104 29 89
1104 30 10
Farine, semolini, polveri, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellet, di patate
1105 10 00
1105 20 00
Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi
1106 10 00
1106 20 10
1106 20 90
1106 30 10
1106 30 90
Malto, anche torrefatto
1107 10 11
1107 10 19
1107 10 91
1107 10 99
1107 20 00
Altri prodotti vegetali
1212 91 20
1212 91 80
Grasso di maiale
1501 00 19
1504 30 10
Soia
1507 10 90
1507 90 90
Olio d’oliva e sue frazioni
1509 10 10
1509 10 90
1509 90 00
1510 00 10
Altri oli e loro frazioni
1510 00 90
Girasole
1512 11 91
1512 11 99
1512 19 90
1512 21 90
1512 29 90
Oli di ravizzone, di colza o di senape e loro frazioni
1514 11 90
1514 19 90
1514 91 90
1514 99 90
Degras, residui
1522 00 31
1522 00 39
Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue
1601 00 91
1601 00 99
Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue
1602 10 00
1602 20 11
1602 20 19
1602 20 90
1602 31 11
1602 31 19
1602 31 30
1602 31 90
1602 32 11
1602 32 19
1602 32 30
1602 32 90
1602 39 21
1602 39 29
1602 39 40
1602 39 80
1602 41 10
1602 41 90
1602 42 10
1602 42 90
1602 49 11
1602 49 13
1602 49 15
1602 49 19
1602 49 30
1602 49 50
1602 49 90
1602 50 31
1602 50 39
1602 50 80
1602 90 10
1602 90 31
1602 90 41
1602 90 51
1602 90 69
1602 90 72
1602 90 74
1602 90 76
1602 90 78
1602 90 98
Altri zuccheri, compreso il lattosio, chimicamente puro
1702 11 00
1702 19 00
Paste alimentari
1902 20 30
Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante
2001 10 00
2001 90 50
2001 90 65
2001 90 93
2001 90 99
Funghi e tartufi
2003 10 20
2003 10 30
2003 20 00
2003 90 00
Altri ortaggi e legumi, preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, congelati
2004 10 10
2004 10 99
2004 90 50
2004 90 91
2004 90 98
Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, non congelati
2005 10 00
2005 20 20
2005 20 80
2005 40 00
2005 51 00
2005 59 00
Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite
2006 00 31
2006 00 35
2006 00 38
2006 00 99
Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta
2007 10 91
2007 10 99
2007 91 90
2007 99 91
2007 99 93
2007 99 98
Frutta ed altre parti commestibili di piante
2008 11 94
2008 11 98
2008 19 19
2008 19 95
2008 19 99
2008 20 11
2008 20 31
2008 20 51
2008 20 59
2008 20 71
2008 20 79
2008 20 90
2008 30 11
2008 30 19
2008 30 31
2008 30 39
2008 30 51
2008 30 59
2008 30 79
2008 30 90
2008 40 11
2008 40 19
2008 40 21
2008 40 29
2008 40 31
2008 40 39
2008 50 11
2008 50 19
2008 50 31
2008 50 39
2008 50 51
2008 50 59
2008 60 11
2008 60 19
2008 60 31
2008 60 39
2008 60 50
2008 60 60
2008 60 70
2008 60 90
2008 70 11
2008 70 19
2008 70 31
2008 70 39
2008 70 51
2008 70 59
2008 80 11
2008 80 19
2008 80 31
2008 80 39
2008 80 50
2008 80 70
2008 80 90
2008 92 16
2008 92 18
2008 99 21
2008 99 23
2008 99 24
2008 99 28
2008 99 31
2008 99 34
2008 99 36
2008 99 37
2008 99 43
2008 99 45
2008 99 46
2008 99 49
2008 99 61
2008 99 62
2008 99 67
2008 99 72
2008 99 78
2008 99 99
Succhi di frutta
2009 11 11
2009 11 19
2009 11 91
2009 19 11
2009 19 19
2009 19 91
2009 19 98
2009 21 00
2009 29 11
2009 29 19
2009 29 91
2009 29 99
2009 31 11
2009 31 19
2009 31 51
2009 31 59
2009 31 91
2009 31 99
2009 39 11
2009 39 19
2009 39 31
2009 39 39
2009 39 51
2009 39 55
2009 39 59
2009 39 91
2009 39 95
2009 39 99
2009 41 99
2009 49 11
2009 49 19
2009 49 91
2009 49 99
2009 50 10
2009 50 90
2009 80 11
2009 80 19
2009 80 34
2009 80 35
2009 80 50
2009 80 61
2009 80 63
2009 80 73
2009 80 79
2009 80 85
2009 80 86
2009 80 97
2009 80 99
2009 90 11
2009 90 19
2009 90 21
2009 90 29
2009 90 31
2009 90 39
2009 90 41
2009 90 51
2009 90 59
2009 90 73
2009 90 79
2009 90 92
2009 90 94
2009 90 95
2009 90 96
2009 90 97
2009 90 98
Altre preparazioni alimentari
2106 90 51
Vini di uve fresche
2204 10 19
2204 10 99
2204 21 10
2204 21 82
2204 21 83
2204 21 98
2204 21 99
2204 29 10
2204 29 58
2204 29 75
2204 29 98
2204 29 99
2204 30 10
2204 30 92
2204 30 94
2204 30 96
2204 30 98
Altre bevande fermentate
2206 00 10
Crusche, stacciature ed altri residui dell’industria alimentare
2302 30 10
2302 30 90
2302 40 10
2302 40 90
Panelli e altri residui solidi
2306 90 19
Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali
2309 10 13
2309 10 15
2309 10 19
2309 10 33
2309 10 39
2309 10 51
2309 10 53
2309 10 59
2309 10 70
2309 90 33
2309 90 35
2309 90 39
2309 90 43
2309 90 49
2309 90 51
2309 90 53
2309 90 59
2309 90 70
Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco
2401 10 10
2401 10 20
2401 10 41
2401 10 49
2401 10 60
2401 20 10
2401 20 20
2401 20 41
2401 20 60
2401 20 70
DICHIARAZIONE COMUNE
relativa al Principato di Andorra
1.
Gli Stati dell’ESA accettano come prodotti originari della Comunità ai sensi del presente accordo i prodotti originari del Principato di Andorra di cui ai capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato.
2.
Il protocollo I si applica,
mutatis mutandis
, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti di cui sopra.
DICHIARAZIONE COMUNE
relativa alla Repubblica di San Marino
1.
Gli Stati dell’ESA accettano come prodotti originari della Comunità ai sensi del presente accordo i prodotti originari della Repubblica di San Marino.
2.
Il protocollo I si applica,
mutatis mutandis
, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti di cui sopra.
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Le modifiche al Protocollo 1 riguardano principalmente le norme di origine, il cumulo preferenziale, la contabilità separata e la cooperazione amministrativa doganale. Operatori economici, esportatori e importatori che operano nel commercio preferenziale ESA-UE devono conoscere le regole sulla determinazione dell'origine dei prodotti, i requisiti di territorialità, le prove dell'origine (certificati EUR.1 e dichiarazioni su fattura) e i metodi di controllo doganale. Commercialisti e consulenti commerciali consultano queste disposizioni per questioni relative a cumulo di origine, lavorazioni sufficienti, materiali non originari e compliance con gli obblighi di documentazione e tracciabilità nelle operazioni di import-export.
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