Decisione (PESC) 2025/1340 del Consiglio, dell’8 luglio 2025, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate di Cabo Verde
Decisione (PESC) 2025/1340 del Consiglio, dell’8 luglio 2025, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate di Cabo Verde
EN: Council Decision (CFSP) 2025/1340 of 8 July 2025 on an assistance measure under the European Peace Facility to support the Armed Forces of Cabo Verde
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/1340
9.7.2025
DECISIONE (PESC) 2025/1340 DEL CONSIGLIO
dell’8 luglio 2025
relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate di Cabo Verde
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 41, paragrafo 2,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)
La decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio
(
1
)
istituisce lo strumento europeo per la pace (European Peace Facility – EPF) per il finanziamento, da parte degli Stati membri, delle azioni dell’Unione nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune al fine di preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, a norma dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del trattato. In particolare, a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509, l’EPF deve essere utilizzato per finanziare misure di assistenza come le azioni volte a rafforzare le capacità degli Stati terzi e delle organizzazioni regionali e internazionali nel settore militare e della difesa.
(2)
I mari dell’Africa occidentale continuano ad essere un contesto difficile: la criminalità organizzata transnazionale costituisce, unitamente a fenomeni quali pirateria, atti di depredazione armata in mare, sequestri di marittimi, pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), traffico e contrabbando di droga e armi, una minaccia grave e crescente alla sicurezza marittima. Tutto ciò si ripercuote sulla libertà di navigazione, rende pericolose le principali rotte commerciali, compromette lo sviluppo sostenibile dell’intera regione e il sostentamento economico della popolazione, e porta al deterioramento dell’ambiente e della biodiversità.
(3)
Cabo Verde continua a essere particolarmente esposto a varie minacce, tra cui la pirateria marittima, il terrorismo, il traffico di stupefacenti, la tratta di esseri umani, la criminalità informatica e la pesca INN, a causa della sua vasta zona economica esclusiva e della sua posizione geostrategica al crocevia dell’Atlantico, che collega l’Africa all’Europa e alle Americhe. Il rafforzamento delle forze armate di Cabo Verde costituisce un elemento importante per consentire e sostenere gli sforzi in materia di sicurezza marittima a Cabo Verde e nelle regioni dell’Atlantico e del Golfo di Guinea.
(4)
Durante la 13
a
riunione ministeriale nel quadro del partenariato speciale Unione europea-Cabo Verde, tenutasi a Bruxelles il 31 gennaio 2025, entrambi i partner hanno ribadito il loro impegno a rafforzare la cooperazione reciproca nell’ambito del pilastro sicurezza e stabilità, al fine di definire un concetto rafforzato di sicurezza, in linea con l’approccio integrato dell’Unione.
(5)
Il 10 marzo 2025 l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha ricevuto una richiesta da parte di Cabo Verde affinché l’Unione assista le forze armate del paese nell’approvvigionamento di servizi e attrezzature essenziali per rafforzare le capacità della guardia costiera di Cabo Verde.
(6)
Le misure di assistenza devono essere attuate tenendo conto dei principi e dei requisiti di cui alla decisione (PESC) 2021/509, in particolare il rispetto della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio
(
2
)
, in linea con le norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF.
(7)
Il Consiglio ribadisce la sua determinazione a proteggere, promuovere e rispettare i diritti umani, le libertà fondamentali e i principi democratici, come anche a rafforzare lo Stato di diritto e il buon governo in conformità della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e del diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata
1. È istituita una misura di assistenza a favore di Cabo Verde («beneficiario»), da finanziare a titolo dello strumento europeo per la pace (EPF) («misura di assistenza»).
2. Gli obiettivi della misura di assistenza sono i seguenti:
a)
rafforzare la cooperazione tra l’Unione e Cabo Verde in materia di sicurezza e difesa;
b)
contribuire a potenziare le capacità generali di sicurezza e difesa delle forze armate di Cabo Verde al fine di proteggere la sovranità di Cabo Verde in mare e migliorare la sicurezza marittima regionale e, di conseguenza, proteggere meglio le navi e le risorse marittime, le popolazioni costiere e i loro mezzi di sussistenza; e
c)
rafforzare il potenziale di Cabo Verde per quanto riguarda la sua partecipazione alle operazioni dell’Unione nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa comune e il suo contributo ad azioni congiunte nel quadro dell’architettura di Yaoundé.
3. Per conseguire gli obiettiv
i
di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia i seguenti tipi di attrezzature non concepite per l’uso letale della forza e le forniture e i servizi seguenti:
a)
una nave pattuglia oceanica; e
b)
corsi di addestramento in tecniche di pilotaggio e/o manutenzione di aeromobili.
La misura di assistenza finanzia anche le forniture e i servizi connessi, compresa la formazione tecnica, ove necessario.
4. La durata della misura di assistenza è di 48 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
Articolo 2
Disposizioni finanziarie
1. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è di 12 000 000 EUR.
2. Tutte le spese sono gestite in conformità della decisione (PESC) 2021/509 e in linea con le norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF.
Articolo 3
Accordi con il beneficiario
1. L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») conclude con il beneficiario gli accordi necessari per garantire il rispetto delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla presente decisione, quale condizione per la concessione del sostegno nell’ambito della misura di assistenza.
2. Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che obbligano il beneficiario a garantire:
a)
il rispetto, da parte delle unità delle forze armate di Cabo Verde sostenute nell’ambito della misura di assistenza, del pertinente diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario;
b)
l’uso corretto ed efficiente di tutti i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza ai fini per i quali sono stati forniti;
c)
l’opportuna manutenzione di tutti i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza per garantirne la fruibilità e la disponibilità operativa durante il loro ciclo di vita;
d)
che i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza non siano abbandonati o trasferiti a persone o entità diverse da quelle individuate in tali accordi.
3. Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni relative alla sospensione e alla cessazione del sostegno nell’ambito della misura di assistenza qualora risulti che il beneficiario abbia violato gli obblighi di cui al paragrafo 2.
Articolo 4
Attuazione
1. L’alto rappresentante è responsabile di assicurare l’attuazione della presente decisione conformemente alla decisione (PESC) 2021/509 e in linea con le norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF e con il quadro metodologico integrato per la valutazione e l’individuazione delle misure e dei controlli necessari per le misure di assistenza nell’ambito dell’EPF.
2. L’attuazione delle attività di cui all’articolo 1, paragrafo 3, della presente decisione è effettuata dal ministero della Difesa nazionale della Repubblica del Portogallo.
Articolo 5
Sorveglianza, controllo e valutazione
1. L’alto rappresentante sorveglia il rispetto, da parte del beneficiario, degli obblighi di cui all’articolo 3. Tale sorveglianza è utilizzata per conoscere il contesto e i rischi di violazione degli obblighi di cui all’articolo 3, e contribuire a prevenire tali violazioni, comprese le violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario da parte di unità delle forze armate di Cabo Verde sostenute nell’ambito della misura di assistenza.
2. Il controllo post-spedizione delle attrezzature e delle forniture è organizzato come segue:
a)
verifica della consegna, nella quale i certificati di consegna dell’EPF sono firmati dalle forze dell’utilizzatore finale al momento del trasferimento della proprietà;
b)
relazioni, nella quali il beneficiario riferisce annualmente in merito alle attività svolte con le attrezzature, le forniture e i servizi forniti nell’ambito della misura di assistenza e all’inventario degli elementi designati fino a quando tali relazioni non saranno più ritenute necessarie dal comitato politico e di sicurezza (CPS);
c)
visite in loco, per le quali il beneficiario deve concedere all’alto rappresentante e ai revisori dell’EPF l’accesso necessario per effettuare controlli in loco e audit dell’EPF, su richiesta.
3. Al termine della misura di assistenza, l’alto rappresentante effettua una valutazione finale per stabilire se la misura di assistenza abbia contribuito al conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 1, paragrafo 2.
Articolo 6
Relazioni
Durante il periodo di attuazione, l’alto rappresentante presenta al CPS relazioni semestrali sull’attuazione della misura di assistenza conformemente all’articolo 63 della decisione (PESC) 2021/509. L’amministratore delle misure di assistenza informa regolarmente il comitato dello strumento istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 in merito all’esecuzione delle entrate e delle spese a norma dell’articolo 38 di tale decisione, anche fornendo informazioni sui fornitori e sui subappaltatori interessati.
Articolo 7
Sospensione e cessazione
1. Il CPS può decidere di sospendere, in tutto o in parte, l’attuazione della misura di assistenza conformemente all’articolo 64 della decisione (PESC) 2021/509.
2. Il CPS può raccomandare che il Consiglio cessi la misura di assistenza.
Articolo 8
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, l’8 luglio 2025
Per il Consiglio
Il presidente
S. LOSE
(
1
)
Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo per la pace, e abroga la decisione (PESC) 2015/528 (
GU L 102 del 24.3.2021, pag. 14
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec/2021/509/oj
).
(
2
)
Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (
GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/compos/2008/944/oj
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1340/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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