Decisione di esecuzione (UE) 2020/1409 della Commissione del 29 settembre 2020 relativa alle esenzioni dal dazio antidumping esteso applicabile ad alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a norma del regolamento (CE) n. 88/97 notificata con il numero C(2020) 6574
Decisione di esecuzione (UE) 2020/1409 della Commissione del 29 settembre 2020 relativa alle esenzioni dal dazio antidumping esteso applicabile ad alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a norma del regolamento (CE) n. 88/97 [notificata con il numero C(2020) 6574]
EN: Commission Implementing Decision (EU) 2020/1409 of 29 September 2020 concerning exemptions from the extended anti-dumping duty on certain bicycle parts originating in the People’s Republic of China pursuant to Regulation (EC) No 88/97 (notified under document C(2020) 6574)
Testo normativo
7.10.2020
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 325/74
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1409 DELLA COMMISSIONE
del 29 settembre 2020
relativa alle esenzioni dal dazio antidumping esteso applicabile ad alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a norma del regolamento (CE) n. 88/97
[notificata con il numero C(2020) 6574]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea
(
1
)
(«il regolamento di base»), in particolare l’articolo 13,
visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379 della Commissione, del 28 agosto 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di biciclette spedite dall’Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka, dalla Tunisia, dalla Cambogia, dal Pakistan e dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie di tali paesi, a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036
(
2
)
,
informati gli Stati membri,
considerando quanto segue:
(1)
Alle importazioni nell’Unione di alcune parti essenziali di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese («la RPC») si applica un dazio antidumping a seguito dell’estensione del dazio antidumping imposto sulle importazioni di biciclette originarie della RPC dal regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio
(
3
)
.
(2)
A norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 71/97 la Commissione ha il potere di adottare le misure necessarie per autorizzare l’esenzione delle importazioni di parti essenziali di biciclette che non eludono il dazio antidumping.
(3)
Tali misure di attuazione sono delineate nel regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione
(
4
)
, che stabilisce il sistema di esenzione specifico.
(4)
Su tale base la Commissione ha esentato dal dazio esteso varie imprese di assemblaggio di biciclette.
(5)
Come previsto all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 88/97, la Commissione ha pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
gli elenchi successivi dei soggetti esentati
(
5
)
.
(6)
La più recente decisione di esecuzione (UE) 2020/676 della Commissione
(
6
)
relativa alle esenzioni a norma del regolamento (CE) n. 88/97 è stata adottata il 18 maggio 2020.
(7)
Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 88/97.
(8)
Il 20 marzo 2017 la Commissione ha ricevuto dalla società tedesca Kenstone Metal Company GmbH («Kenstone») una domanda di esenzione corredata delle informazioni necessarie per stabilirne l’ammissibilità a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 88/97 («il regolamento di esenzione»).
(9)
In conformità all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 88/97 e in attesa di una decisione sul merito della domanda, il pagamento del dazio esteso per quanto riguarda tutte le importazioni di parti essenziali di biciclette dichiarate per l’immissione in libera pratica da Kenstone è stato sospeso a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la domanda di esenzione.
(10)
Al soggetto di cui alla tabella è stato assegnato il codice aggiuntivo TARIC C207, al fine di individuare le importazioni di parti essenziali di biciclette dichiarate per l’immissione in libera pratica e soggette alla sospensione del pagamento del dazio esteso.
Tabella
Codice aggiuntivo TARIC
Nome
Indirizzo
Data di decorrenza
C207
Kenstone Metal Company GmbH
Am Maikamp 8-12,
32 107 Bad Salzuflen, Germania
20.3.2017
(11)
Nell’agosto 2018 Kenstone ha informato la Commissione del fatto che durante il periodo di sospensione del pagamento del dazio esteso, vale a dire dal 1
o
aprile 2017 al 31 marzo 2018 («il periodo dell’inchiesta»), la società non ha potuto soddisfare una delle condizioni di cui all’articolo 4 del regolamento di esenzione. Nello specifico, Kenstone non ha impiegato parti essenziali di biciclette per l’assemblaggio di biciclette in quantitativi superiori alla soglia di 299 unità per tipo di parti essenziali di biciclette su base mensile («regola relativa ai quantitativi minimi»).
(12)
Kenstone ha giustificato la mancata conformità alla regola relativa ai quantitativi minimi con il fatto che la sede della società, ivi compresa la linea di assemblaggio delle biciclette, si è trasferita da Flensburg a Bad Salzuflen. Inoltre, a causa di una modifica nella catena di approvvigionamento, la consegna delle parti di biciclette acquistate ha subito ritardi.
(13)
Kenstone ha dichiarato che con le nuove attività l’assemblaggio delle biciclette è diventato pienamente operativo e che la soglia di cui sopra sarebbe stata così raggiunta nel 2018. Kenstone ha pertanto chiesto una proroga del periodo dell’inchiesta in modo tale che includesse l’intero anno civile 2018 («il periodo dell’inchiesta prorogato»). Tale proroga è stata concessa e il periodo dell’inchiesta prorogato ha riguardato il periodo compreso tra il 1
o
aprile 2017 e il 31 dicembre 2018.
(14)
Nel marzo 2019 Kenstone ha informato la Commissione che anche durante il periodo dell’inchiesta prorogato la società ha acquistato su base mensile meno di 300 unità per tipo di parti essenziali di biciclette soggette alla sospensione del pagamento del dazio esteso.
(15)
Nel luglio 2019 la Commissione ha effettuato una visita presso la sede della società per esaminare nel merito la domanda di esenzione. I risultati dell’esame possono essere riassunti come segue:
a)
quasi la metà delle biciclette dichiarate come assemblate durante il periodo dell’inchiesta prorogato erano in realtà biciclette dotate di un motore ausiliario («biciclette elettriche») ed erano pertanto escluse dall’ambito di applicazione del regolamento di esenzione;
b)
l’attività principale della società consisteva nel fornire ai clienti servizi di assemblaggio puro, ossia Kenstone assemblava parti di biciclette di proprietà di altri soggetti e addebitava ai clienti una tariffa per il servizio prestato;
c)
il sistema di contabilità di Kenstone non consentiva di conservare la documentazione relativa a più di un’origine per ciascuna parte di bicicletta, anche se la parte proveniva da fornitori diversi con origini diverse (cinesi o non cinesi). Kenstone non è stata pertanto in grado di dimostrare di aver rispettato le norme antielusione, non avendo potuto fornire prove della percentuale di parti cinesi impiegate.
(16)
Dall’esame della domanda di esenzione è emerso che durante il periodo dell’inchiesta prorogato Kenstone non ha rispettato le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 88/97. Sebbene non siano state riscontrate violazioni delle norme antielusione, le dimensioni dell’attività di assemblaggio di Kenstone ai fini del regolamento (CE) n. 88/97 erano manifestamente insufficienti. Kenstone disponeva inoltre di un sistema inadeguato di conservazione della documentazione.
(17)
Nel maggio 2020 la Commissione ha ricevuto le osservazioni di Kenstone sull’esame della domanda di esenzione. Kenstone ha sostenuto che:
a)
in base a una media ponderata mensile, durante il periodo dell’inchiesta prorogato Kenstone ha assemblato più di 300 unità di parti essenziali di biciclette;
b)
dal gennaio 2020 le attività di assemblaggio di Kenstone sono notevolmente aumentate, cosicché per ogni singolo mese sono state assemblate più di 300 unità di parti di biciclette;
c)
sebbene il sistema di conservazione della documentazione consentisse effettivamente di conservare la documentazione relativa a una sola origine per ciascuna parte di bicicletta, indipendentemente dal fatto che potesse provenire da più fornitori e da diverse origini, il regolamento (CE) n. 88/97 non specifica che un sistema di conservazione della documentazione in grado di conservare tali informazioni costituisca un prerequisito;
d)
l’esame nel merito della domanda di esenzione effettuato dalla Commissione era inadeguato.
(18)
Per quanto riguarda l’osservazione di cui al considerando 17, lettera a), la Commissione desidera sottolineare che, ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 88/97, le importazioni di parti essenziali di biciclette sono esentate dal dazio esteso nei casi in cui siano dichiarate per l’immissione in libera pratica da o per conto di un soggetto esentato.
(19)
Ai sensi dell’articolo 4 di tale regolamento, inoltre, le domande sono ammissibili a condizione che contengano la prova che il richiedente impiega parti essenziali di biciclette per la produzione o l’assemblaggio di biciclette in quantitativi superiori alla soglia di cui all’articolo 14, lettera c), dello stesso regolamento.
(20)
In aggiunta a ciò, come dispone il regolamento (UE) n. 512/2013 della Commissione
(
7
)
, le parti di biciclette destinate all’assemblaggio di biciclette elettriche non sono soggette a misure antidumping e pertanto non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento di esenzione.
(21)
La Commissione osserva che Kenstone era consapevole di non rispettare la regola relativa ai quantitativi minimi e nel marzo 2019 ne ha informato la Commissione, come indicato al considerando 14.
(22)
Le parti di biciclette assemblate, ma né acquistate né di proprietà di Kenstone, e le parti di biciclette che Kenstone impiegava per l’assemblaggio di biciclette elettriche non possono essere prese in considerazione ai fini della determinazione del rispetto della regola relativa ai quantitativi minimi.
(23)
Kenstone ha inoltre sostenuto che nel 2018 sono state impiegate più di 300 parti essenziali di biciclette su base mensile. Il quantitativo superiore a 300 parti essenziali di biciclette è stato tuttavia ottenuto sommando l’impiego di tutte e nove le parti essenziali di biciclette. A tale riguardo va rilevato che, ai sensi dell’articolo 14, lettera c), del regolamento n. 88/97, la soglia di 300 unità è chiaramente definita «
per tipo di parti essenziali di biciclette
» e non in totale per tutte e nove le parti essenziali di biciclette.
(24)
Kenstone ha inoltre sostenuto che nell’esame delle importazioni di parti essenziali di biciclette per tipo la soglia delle 300 unità è stata superata per alcune parti nel gennaio 2018 e per altre nel febbraio 2018, ma mai più di una volta all’anno per una determinata parte essenziale. Kenstone ha sostenuto che, poiché l’assemblaggio di biciclette è un’attività stagionale, sarebbe sproporzionato che un’impresa di assemblaggio debba superare la soglia ogni mese.
(25)
A tale riguardo il regolamento (CE) n. 88/97 prevede in effetti una certa flessibilità, in quanto la soglia che un soggetto esentato deve superare è definita «su base mensile». Il superamento della soglia solo una volta in un dato anno di 12 mesi per una data parte non basta a soddisfare il criterio che prevede il superamento della soglia su base mensile.
(26)
Di conseguenza, durante il periodo dell’inchiesta prorogato, nell’ambito di applicazione del regolamento di esenzione, Kenstone ha acquistato su base mensile meno di 300 unità per tipo di parti essenziali di biciclette soggette alla sospensione del pagamento del dazio esteso. La società ha inoltre utilizzato parti essenziali di biciclette soggette alla sospensione per la produzione o l’assemblaggio di biciclette in quantitativi inferiori alla soglia di cui all’articolo 14, lettera c), del regolamento di esenzione.
(27)
Per quanto riguarda l’osservazione sintetizzata al considerando 17, lettera b), la Commissione desidera sottolineare che, ai sensi dell’articolo 6 del regolamento di esenzione, per valutare se concedere o no un’esenzione è stato individuato come periodo dell’inchiesta il periodo dal 1
o
aprile 2017 al 31 dicembre 2018. L’esame dell’attività di assemblaggio di Kenstone relativa ad altri periodi non rientra pertanto nell’ambito di applicazione della presente decisione, che riguarda il periodo dell’inchiesta prorogato.
(28)
Quanto all’osservazione sintetizzata al punto 17, lettera c), la Commissione desidera sottolineare che nell’aprile 2017 Kenstone è stata informata dell’ammissibilità della sua domanda di esenzione. Kenstone è stata inoltre informata del suo status di società soggetta a sospensione e dei suoi obblighi in qualità di soggetto sotto esame, comprese le istruzioni specifiche sulle modalità di conservazione della documentazione attestante la conformità alle norme antielusione. Tali istruzioni sono state ribadite nel gennaio 2019 al termine del periodo dell’inchiesta prorogato e nel luglio 2019, prima di effettuare la visita di verifica presso la sede della società.
(29)
Inoltre l’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 88/97 elenca gli obblighi delle società soggette a sospensione, disponendo in particolare che «
conservano la documentazione relativa alle parti essenziali di biciclette loro consegnate e all’impiego che ne è stato fatto
». Esse devono inoltre dimostrare che le operazioni di assemblaggio non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base. Al fine di dimostrare che l’operazione di assemblaggio non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera b)
(
8
)
, Kenstone avrebbe dovuto dimostrare che le parti cinesi rappresentano il 60 % o meno del valore totale dei pezzi del prodotto assemblato. L’origine delle parti deve infatti essere indicata nella documentazione conservata dalla società, altrimenti non è possibile dimostrare la conformità.
(30)
Per quanto riguarda l’osservazione sintetizzata al considerando 17, lettera d), la Commissione desidera sottolineare che per l’esame del merito della domanda di esenzione è stata pienamente rispettata la prassi standard. La Commissione ha debitamente valutato tutti i documenti, i dati e le informazioni necessari per stabilire l’ammissibilità della domanda di esenzione acquisiti prima, durante e dopo la verifica effettuata presso la sede della società. La Commissione è pertanto in possesso di tutti gli elementi necessari per adottare una decisione.
(31)
Kenstone ha inoltre sostenuto che la verifica, benché programmata per una durata di una giornata e mezza, è stata completata in poche ore il primo giorno. Tale asserzione non è corretta. La verifica presso la sede della società è stata effettuata per un’intera giornata. Nel corso di tale giornata, Kenstone non ha fornito informazioni verificabili sull’origine delle parti assemblate o sul rispetto delle condizioni di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base. Data la mancanza di progressi nel corso della giornata, l’ultima metà giornata prevista per la verifica è stata annullata.
(32)
I servizi della Commissione hanno concluso l’esame della domanda di esenzione del soggetto di cui alla tabella precedente e hanno stabilito in sede di esame che non soddisfaceva i criteri di esenzione.
(33)
Per questi motivi e a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 88/97 è opportuno respingere la domanda di esenzione e revocare la sospensione del pagamento del dazio esteso di cui all’articolo 5 del regolamento.
(34)
Il dazio esteso dovrebbe di conseguenza essere riscosso a partire dalla data di ricezione della domanda di esenzione presentata da tale soggetto, cioè dalla data in cui hanno iniziato a decorrere gli effetti della sospensione, vale a dire dal 20 marzo 2017.
(35)
La Commissione ha comunicato alla società Kenstone le proprie conclusioni sul merito della domanda di esenzione e le ha offerto la possibilità di presentare osservazioni.
(36)
In seguito alla divulgazione delle informazioni, il 1
o
settembre 2020 Kenstone ha sostenuto che durante la verifica in loco la Commissione non aveva richiesto né la distinta base né nessun’altra prova dell’origine. L’affermazione non è però corretta. La Commissione ha specificamente richiesto tali informazioni il 2 luglio 2019, prima della verifica in loco, con la lettera Ares(2019)4173972, che informava Kenstone dello scopo della visita di verifica. La Commissione ha allegato a tale lettera un elenco dei documenti da esibire presso la sede della società, tra cui la distinta base e i certificati di origine. Tali informazioni non sono state fornite da Kenstone, né durante la verifica in loco né nelle osservazioni in merito alla divulgazione delle informazioni.
(37)
Kenstone ha ribadito l’osservazione formulata nel maggio 2020 di cui al considerando 17, lettera c). In particolare, Kenstone ha sostenuto che il regolamento di esenzione non specifica come debba essere strutturato il sistema di conservazione della documentazione atto a tenere traccia dell’origine delle parti di biciclette acquistate.
(38)
La Commissione ha già trattato la questione ai considerando 28 e 29. La Commissione osserva inoltre che Kenstone era stata informata su come conservare la documentazione atta a dimostrare la conformità alla norma antielusione e non ha mai sollevato obiezioni, né si è avvalsa della possibilità di dimostrare materialmente la conformità in altri modi durante la verifica o in risposta alla divulgazione delle informazioni. Kenstone non ha pertanto presentato alcun elemento di prova valido per dimostrare che le sue operazioni di assemblaggio non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base. A tale riguardo si ricorda che l’onere della prova del rispetto delle norme incombe ai soggetti che chiedono un’esenzione.
(39)
Kenstone ha inoltre sostenuto di non aver avuto pieno accesso al fascicolo amministrativo. Benché la società fosse già in possesso di tale fascicolo, i servizi della Commissione hanno provveduto a trasmetterne un’altra copia. Kenstone ha quindi sostenuto che il fascicolo amministrativo era incompleto, poiché il documento Ares(2020)4002648, del 29 luglio 2020, indica che è stata inviata a Kenstone il 12 aprile 2017 una lettera con il riferimento Ares(2017)SN2161027. Tale lettera non sarebbe inclusa nel fascicolo divulgato. A questo proposito si osserva che il numero di riferimento riportato nel documento Ares(2020)4002648 contiene un errore materiale. Il numero di riferimento corretto è SN2160934 (e non Ares(2017)SN2161027) e il documento è effettivamente contenuto nel fascicolo amministrativo.
(40)
Kenstone ha inoltre chiesto l’accesso al registro dei documenti, in conformità all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
9
)
. La domanda e la relativa risposta sono conformi alle disposizioni di tale regolamento. La Commissione ha in ogni caso confermato che era stato fornito a Kenstone il sommario del fascicolo dell’inchiesta,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La domanda di esenzione dal dazio antidumping esteso presentata dal soggetto di cui alla tabella del presente articolo è respinta a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 88/97.
Tabella
Soggetto per il quale la sospensione è revocata
Codice aggiuntivo TARIC
Nome
Indirizzo
Data di decorrenza
C207
Kenstone Metal Company GmbH
Am Maikamp 8-12,
32 107 Bad Salzuflen, Germania
20.3.2017
Articolo 2
La sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 88/97 è revocata per il soggetto indicato nella tabella di cui all’articolo 1.
Il dazio esteso dovrebbe essere riscosso a partire dalla data di cui alla colonna «Data di decorrenza».
Articolo 3
Gli Stati membri e il soggetto di cui all’articolo 1 sono destinatari della presente decisione, che è pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2020
Per la Commissione
Valdis DOMBROVSKIS
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21
.
(
2
)
GU L 225 del 29.8.2019, pag. 1
.
(
3
)
Regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del 10 gennaio 1997, che estende l’applicazione del dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione del dazio su tali importazioni registrate a norma del regolamento (CE) n. 703/96 (
GU L 16 del 18.1.1997, pag. 55
).
(
4
)
Regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione, del 20 gennaio 1997, relativo all’autorizzazione all’esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, dall’estensione in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 (
GU L 17 del 21.1.1997, pag. 17
).
(
5
)
GU C 45 del 13.2.1997, pag. 3
,
GU C 112 del 10.4.1997, pag. 9
,
GU C 220 del 19.7.1997, pag. 6
,
GU L 193 del 22.7.1997, pag. 32
,
GU L 334 del 5.12.1997, pag. 37
,
GU C 378 del 13.12.1997, pag. 2
,
GU C 217 dell’11.7.1998, pag. 9
,
GU C 37 dell’11.2.1999, pag. 3
,
GU C 186 del 2.7.1999, pag. 6
,
GU C 216 del 28.7.2000, pag. 8
,
GU C 170 del 14.6.2001, pag. 5
,
GU C 103 del 30.4.2002, pag. 2
,
GU C 35 del 14.2.2003, pag. 3
,
GU C 43 del 22.2.2003, pag. 5
,
GU C 54 del 2.3.2004, pag. 2
,
GU L 343 del 19.11.2004, pag. 23
,
GU C 299 del 4.12.2004, pag. 4
,
GU L 17 del 21.1.2006, pag. 16
,
GU L 313 del 14.11.2006, p 5
,
GU L 81 del 20.3.2008, pag. 73
,
GU C 310 del 5.12.2008, pag. 19
,
GU L 19 del 23.1.2009, pag. 62
,
GU L 314 dell’1.12.2009, pag. 106
,
GU L 136 del 24.5.2011, pag. 99
,
GU L 343 del 23.12.2011, pag. 86
,
GU L 119 del 23.4.2014, pag. 67
,
GU L 132 del 29.5.2015, pag. 32
,
GU L 331 del 17.12.2015, pag. 30
,
GU L 47 del 24.2.2017, pag. 13
,
GU L 79 del 22.3.2018, pag. 31
,
GU L 171 del 26.6.2019, pag. 117
,
GU L 138, 30.4.2020, pag. 8
,
GU L 158 del 20.5.2020, pag. 7
.
(
6
)
Decisione di esecuzione (UE) 2020/676 della Commissione, del 18 maggio 2020, relativa alle esenzioni dal dazio antidumping esteso applicabile ad alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a norma del regolamento (CE) n. 88/97 (
GU L 158 del 20.5.2020, pag. 7
).
(
7
)
Regolamento (UE) n. 512/2013 della Commissione, del 4 giugno 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 88/97 relativo all’autorizzazione all’esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, dall’estensione, in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 (
GU L 152 del 5.6.2013, pag. 1
).
(
8
)
Esiste anche una norma accessoria in base alla quale non vi è elusione se il valore aggiunto alle parti importate supera il 25 % del costo di produzione. Kenstone non ha dichiarato di superare tale soglia.
(
9
)
Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2001 relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (
GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43
).
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