Decisione UE In vigore

Decisione UE 1458/2024

Decisione di esecuzione (UE) 2024/1458 della Commissione, del 24 maggio 2024, sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l’esercizio finanziario 2023 notificata con il numero C(2024) 3353

Pubblicato: 24/05/2024 In vigore dal: 24/05/2024 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2024/1458 della Commissione, del 24 maggio 2024, sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l’esercizio finanziario 2023 [notificata con il numero C(2024) 3353] EN: Commission Implementing Decision (EU) 2024/1458 of 24 May 2024 on the clearance of the accounts of the paying agencies of Member States concerning expenditure financed by the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) for the financial year 2023 (notified under document C(2024) 3353)

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/1458 28.5.2024 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/1458 DELLA COMMISSIONE del 24 maggio 2024 sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l’esercizio finanziario 2023 [notificata con il numero C(2024) 3353] LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 ( 1 ) , in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, e l’articolo 104, visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ( 2 ) , in particolare l’articolo 51, previa consultazione del comitato dei fondi agricoli, considerando quanto segue: (1) L’articolo 104, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2116 stabilisce che l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), l’articolo 5, l’articolo 7, paragrafo 3, gli articoli 9, 17, 21 e 34, l’articolo 35, paragrafo 4, gli articoli 36, 37, 38, da 40 a 43, 51, 52, 54, 56, 59, 63, 64, 67, 68, da 70 a 75, 77, da 91 a 97, 99 e 100, l’articolo 102, paragrafo 2, e gli articoli 110 e 111 del regolamento (UE) n. 1306/2013 continuano ad applicarsi, per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), in relazione alle spese incorse e ai pagamenti effettuati per l’esercizio finanziario 2023. (2) L’articolo 64, secondo comma, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione ( 3 ) stabilisce che l’articolo 2, l’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, l’articolo 3, paragrafo 2, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), gli articoli 5, 6 e 7, gli articoli da 21 a 25, gli articoli 27, 28 e 29, l’articolo 30, paragrafo 1, lettere a), b) e c), l’articolo 30, paragrafi 2, 3 e 4, e gli articoli da 31 a 40 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione ( 4 ) continuano ad applicarsi, per quanto riguarda il FEAGA, in relazione alle spese incorse e ai pagamenti effettuati per l’esercizio finanziario 2023. (3) L’articolo 64, secondo comma, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 stabilisce che gli allegati II e III del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 continuano ad applicarsi ai fini dell’articolo 32, lettere f) e g), del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 per l’esercizio finanziario 2023. (4) L’articolo 40, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione ( 5 ) stabilisce che l’articolo 5, l’articolo 5 bis , l’articolo 7, paragrafi 3 e 4, l’articolo 10, l’articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, l’articolo 11, paragrafo 2, l’articolo 12, l’articolo 13 e l’articolo 41, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione ( 6 ) continuano ad applicarsi, per quanto riguarda il FEAGA, in relazione alle spese incorse e ai pagamenti effettuati per l’esercizio finanziario 2023. (5) A norma dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e dell’articolo 53 del regolamento (UE) 2021/2116, la Commissione, in base ai conti annuali trasmessi dagli Stati membri, corredati delle informazioni necessarie per la loro liquidazione e di un parere di audit in merito alla completezza, all’esattezza e alla veridicità dei conti, oltre che delle relazioni redatte dagli organismi di certificazione, deve liquidare i conti degli organismi pagatori di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e all’articolo 9 del regolamento (UE) 2021/2116 anteriormente al 31 maggio dell’anno successivo all’esercizio considerato. (6) A norma dell’articolo 35 del regolamento (UE) 2021/2116, l’esercizio finanziario agricolo inizia il 16 ottobre dell’anno N-1 e finisce il 15 ottobre dell’anno n. Nel liquidare i conti dell’esercizio 2023, si dovrebbe tenere conto delle spese incorse dagli Stati membri tra il 16 ottobre 2022 e il 15 ottobre 2023, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128. (7) A norma dell’articolo 33, paragrafo 2, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 e dell’articolo 35, paragrafo 2, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128, gli importi che devono essere recuperati da o erogati a ciascuno Stato membro, in conformità alla decisione di liquidazione dei conti di cui all’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 e all’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128, devono essere determinati detraendo i pagamenti mensili erogati durante l’esercizio finanziario in questione dalle spese riconosciute per lo stesso esercizio, in conformità dell’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 908/2014 e dell’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/128. La Commissione deve detrarre tale importo dai pagamenti mensili relativi alle spese effettuate nel secondo mese successivo alla decisione di liquidazione dei conti, o aggiungerlo agli stessi. (8) La Commissione ha verificato le informazioni trasmesse dagli Stati membri e ha comunicato loro le risultanze delle sue verifiche, corredate delle modifiche che propone. (9) Per tutti gli organismi pagatori, i conti annuali e la documentazione che li accompagna permettono alla Commissione di decidere sulla completezza, sull’esattezza e sulla veridicità dei conti annuali trasmessi. (10) Conformemente all’articolo 5, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 e all’articolo 5, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2022/127, gli eventuali superamenti dei termini di pagamento sono presi in considerazione al più tardi al momento della decisione sulla liquidazione dei conti. Una parte delle spese dichiarate da taluni Stati membri nel corso dell’esercizio finanziario 2023 è stata effettuata oltre i termini regolamentari. È quindi opportuno stabilire, con la presente decisione, le riduzioni corrispondenti. (11) La Commissione, a norma dell’articolo 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013, ha già ridotto o sospeso una serie di pagamenti mensili per l’esercizio finanziario 2023, per spese non eseguite in conformità delle norme dell’Unione. Nella presente decisione la Commissione dovrebbe tenere conto di tali importi ridotti o sospesi per evitare pagamenti inopportuni o intempestivi o rimborsi di importi che potrebbero in seguito essere oggetto di rettifica finanziaria. Gli importi in questione dovrebbero essere esaminati, ove opportuno, durante la procedura di verifica di conformità ai sensi dell’articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e dell’articolo 55 del regolamento (UE) 2021/2116. (12) La Commissione ha già ridotto i pagamenti mensili pertinenti per l’esercizio finanziario 2023 per gli importi dovuti al FEAGA a seguito di decisioni di liquidazione finanziaria e di conformità, a norma degli articoli 51 e 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013, eseguite dalla Commissione nell’esercizio finanziario 2023. Tali importi sono presi in considerazione nella presente decisione. (13) Ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, qualora il recupero non abbia avuto luogo nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, il 50 % delle conseguenze finanziarie del mancato recupero di importi corrispondenti a irregolarità deve essere a carico dello Stato membro interessato. L’articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 impone agli Stati membri di allegare ai conti annuali che devono trasmettere alla Commissione a norma dell’articolo 29 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 una tabella certificata attestante gli importi a loro carico in applicazione dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 specifica le modalità di applicazione dell’obbligo, per gli Stati membri, di comunicare gli importi oggetto di recupero. L’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 definisce il modello della tabella che gli Stati membri dovrebbero usare per trasmettere le informazioni sugli importi oggetto di recupero. Sulla base delle tabelle compilate dagli Stati membri, la Commissione dovrebbe decidere in merito alle conseguenze finanziarie del mancato recupero di importi corrispondenti a irregolarità risalenti rispettivamente a oltre quattro o a oltre otto anni. (14) A norma dell’articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, per motivi debitamente giustificati gli Stati membri possono decidere di non portare avanti il procedimento di recupero. Tale decisione può essere adottata solo se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all’importo da recuperare oppure se il recupero si rivela impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell’irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato. Se la decisione è stata adottata nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, il 100 % delle conseguenze finanziarie del mancato recupero dovrebbe essere a carico del bilancio dell’Unione. Gli importi per i quali un determinato Stato membro ha deciso di non portare avanti il procedimento di recupero e i motivi della sua decisione devono essere inclusi nel riepilogo di cui all’articolo 54, paragrafo 4, di tale regolamento. Pertanto i suddetti importi non dovrebbero essere imputati agli Stati membri interessati e di conseguenza sono a carico del bilancio dell’Unione. (15) A norma dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e dell’articolo 53 del regolamento (UE) 2021/2116, la presente decisione non dovrebbe pregiudicare l’adozione di eventuali decisioni successive della Commissione volte a escludere dal finanziamento dell’Unione le spese a norma dell’articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e degli articoli 54 e 55 del regolamento (UE) 2021/2116, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Sono liquidati i conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l’esercizio finanziario 2023. Gli importi che devono essere recuperati da o erogati a ciascuno Stato membro a norma della presente decisione, compresi quelli derivanti dall’applicazione dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, sono indicati negli allegati I e II della presente decisione. Articolo 2 La presente decisione non pregiudica le future decisioni di verifica della conformità che la Commissione può adottare a norma dell’articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e dell’articolo 55 del regolamento (UE) 2021/2116 per escludere dal finanziamento dell’Unione le spese non eseguite in conformità delle norme dell’Unione, né le future decisioni annuali di verifica dell’efficacia dell’attuazione che la Commissione può adottare a norma dell’articolo 54 del regolamento (UE) 2021/2116 per escludere dal finanziamento dell’Unione le spese che non corrispondono a un output come indicato nella relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2024 Per la Commissione Janusz WOJCIECHOWSKI Membro della Commissione ( 1 ) GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2116/oj . ( 2 ) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1306/oj . ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza ( GU L 20 del 31.1.2022, pag. 131 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/128/oj ). ( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza ( GU L 255 del 28.8.2014, pag. 59 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/908/oj ). ( 5 ) Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro ( GU L 20 del 31.1.2022, pag. 95 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/127/oj ). ( 6 ) Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro ( GU L 255 del 28.8.2014, pag. 18 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/907/oj ). ALLEGATO I Liquidazione dei conti degli organismi pagatori Esercizio finanziario 2023 - FEAGA Importo che deve essere recuperato dallo o erogato allo Stato membro Stato membro 2023 - Spese/entrate con destinazione specifica degli organismi pagatori i cui conti sono Totale a + b Riduzioni e sospensioni per l'intero esercizio finanziario ( 1 ) Importo da imputare conformemente all'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 Totale comprensivo di riduzioni e sospensioni Pagamenti effettuati allo Stato membro per l'esercizio finanziario Importo che deve essere recuperato dallo (–) o erogato allo (+) Stato membro ( 2 ) liquidati stralciati = spese/entrate con destinazione specifica dichiarate nella dichiarazione annuale = totale delle spese/entrate con destinazione specifica nelle dichiarazioni mensili a b c=a+b d e f=c+d+e g h=f-g AT EUR 710 073 403,88 0,00 710 073 403,88 – 377 305,30 0,00 709 696 098,58 709 673 412,23 22 686,35 BE EUR 559 465 736,36 0,00 559 465 736,36 – 209 727,75 –10 784,34 559 245 224,27 559 477 821,08 – 232 596,81 BG BGN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BG EUR 834 492 494,81 0,00 834 492 494,81 –7 796 183,77 0,00 826 696 311,04 827 146 042,25 – 449 731,21 CY EUR 53 361 721,55 0,00 53 361 721,55 9 431,53 0,00 53 371 153,08 53 374 307,22 –3 154,14 CZ CZK 0,00 0,00 0,00 0,00 –57,70 –57,70 0,00 –57,70 CZ EUR 871 982 983,59 0,00 871 982 983,59 –16 973 041,57 0,00 855 009 942,02 854 978 190,99 31 751,03 DE EUR 4 660 872 702,67 0,00 4 660 872 702,67 –1 003 545,51 –35 628,86 4 659 833 528,30 4 659 857 633,71 –24 105,41 DK DKK 0,00 0,00 0,00 0,00 –16 978,71 –16 978,71 0,00 –16 978,71 DK EUR 825 547 995,07 0,00 825 547 995,07 –14 940 725,33 0,00 810 607 269,74 810 827 353,33 – 220 083,59 EE EUR 196 025 204,83 0,00 196 025 204,83 84 799,97 –10 882,93 196 099 121,87 196 102 471,23 –3 349,36 ES EUR 5 658 204 756,70 0,00 5 658 204 756,70 –21 105 531,30 – 302 514,00 5 636 796 711,40 5 635 010 023,03 1 786 688,37 FI EUR 531 509 904,52 0,00 531 509 904,52 – 816 545,74 –9 304,67 530 684 054,11 530 690 322,56 –6 268,45 FR EUR 7 434 338 210,42 0,00 7 434 338 210,42 – 129 126 686,74 – 110 090,13 7 305 101 433,55 7 305 348 440,53 – 247 006,98 EL EUR 2 040 877 159,56 0,00 2 040 877 159,56 –1 339 520,14 –20 283 923,36 2 019 253 716,06 2 039 739 462,12 –20 485 746,06 HR EUR 408 600 082,87 0,00 408 600 082,87 –1 798 928,87 –61 924,87 406 739 229,13 407 960 781,50 –1 221 552,37 HU EUR 1 316 382 876,50 0,00 1 316 382 876,50 –4 940 617,79 0,00 1 311 442 258,71 1 311 809 288,26 – 367 029,55 HU HUF 0,00 0,00 0,00 0,00 – 174 178 090,00 – 174 178 090,00 0,00 – 174 178 090,00 IE EUR 1 185 678 849,61 0,00 1 185 678 849,61 –3 506 380,41 –5 271,81 1 182 167 197,39 1 181 208 901,93 958 295,46 IT EUR 4 243 877 489,47 0,00 4 243 877 489,47 1 690 791,79 –9 805 354,48 4 235 762 926,78 4 257 631 832,55 –21 868 905,77 LT EUR 594 033 803,58 0,00 594 033 803,58 –4 033 679,47 – 609,27 589 999 514,84 590 000 124,11 – 609,27 LU EUR 33 221 758,63 0,00 33 221 758,63 66 776,86 0,00 33 288 535,49 33 237 968,77 50 566,72 LV EUR 322 962 476,00 0,00 322 962 476,00 – 316,45 –2 165,35 322 959 994,20 322 962 159,55 –2 165,35 MT EUR 5 017 818,88 0,00 5 017 818,88 – 802 628,42 0,00 4 215 190,46 4 215 190,46 0,00 NL EUR 691 855 036,60 0,00 691 855 036,60 –3 941 162,23 –22 093 312,32 665 820 562,05 687 888 522,21 –22 067 960,16 PL EUR 3 484 849 907,46 0,00 3 484 849 907,46 –31 948 560,70 0,00 3 452 901 346,76 3 452 908 100,45 –6 753,69 PL PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 –1 858 313,26 –1 858 313,26 0,00 –1 858 313,26 PT EUR 881 930 621,40 0,00 881 930 621,40 –41 705 958,87 –74 603,26 840 150 059,27 839 547 767,94 602 291,33 RO EUR 1 988 872 111,64 0,00 1 988 872 111,64 –76 778 827,94 0,00 1 912 093 283,70 1 912 147 891,43 –54 607,73 RO RON 0,00 0,00 0,00 0,00 –17 372 535,68 –17 372 535,68 0,00 –17 372 535,68 SE EUR 699 656 084,22 0,00 699 656 084,22 –1 443 518,46 0,00 698 212 565,76 698 267 536,10 –54 970,34 SE SEK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SI EUR 138 365 295,10 0,00 138 365 295,10 –0,01 0,00 138 365 295,09 138 365 295,09 0,00 SK EUR 402 405 105,28 0,00 402 405 105,28 –26 092 270,08 – 118 891,97 376 193 943,23 376 253 177,35 –59 234,12 Stato membro Totale (=h) Spese ( 3 ) Entrate con dest. spec. ( 3 ) Articolo 54, paragrafo 2 (=e) 08 02 06 01 6200 6200 k l m n = k+l+m AT EUR 22 686,35 0,00 0,00 22 686,35 BE EUR 0,00 – 221 812,47 –10 784,34 – 232 596,81 BG BGN 0,00 0,00 0,00 0,00 BG EUR 0,00 – 449 731,21 0,00 – 449 731,21 CY EUR 0,00 –3 154,14 0,00 –3 154,14 CZ CZK 0,00 0,00 –57,70 –57,70 CZ EUR 31 751,03 0,00 0,00 31 751,03 DE EUR 12 263,81 – 740,36 –35 628,86 –24 105,41 DK DKK 0,00 0,00 –16 978,71 –16 978,71 DK EUR 0,00 – 220 083,59 0,00 – 220 083,59 EE EUR 7 533,57 0,00 –10 882,93 –3 349,36 ES EUR 2 090 810,30 –1 607,93 – 302 514,00 1 786 688,37 FI EUR 60 986,34 –57 950,12 –9 304,67 –6 268,45 FR EUR 0,00 – 136 916,85 – 110 090,13 – 247 006,98 EL EUR 0,00 – 201 822,70 –20 283 923,36 –20 485 746,06 HR EUR 0,00 –1 159 627,50 –61 924,87 –1 221 552,37 HU EUR 0,00 – 367 029,55 0,00 – 367 029,55 HU HUF 0,00 0,00 – 174 178 090,00 – 174 178 090,00 IE EUR 963 567,27 0,00 –5 271,81 958 295,46 IT EUR 0,00 –12 063 551,29 –9 805 354,48 –21 868 905,77 LT EUR 0,00 0,00 – 609,27 – 609,27 LU EUR 50 566,72 0,00 0,00 50 566,72 LV EUR 0,00 0,00 –2 165,35 –2 165,35 MT EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 NL EUR 25 352,16 0,00 –22 093 312,32 –22 067 960,16 PL EUR 0,00 –6 753,69 0,00 –6 753,69 PL PLN 0,00 0,00 –1 858 313,26 –1 858 313,26 PT EUR 752 245,28 –75 350,69 –74 603,26 602 291,33 RO EUR 0,00 –54 607,73 0,00 –54 607,73 RO RON 0,00 0,00 –17 372 535,68 –17 372 535,68 SE EUR 0,00 –54 970,34 0,00 –54 970,34 SE SEK 0,00 0,00 0,00 0,00 SI EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 SK EUR 61 143,74 –1 485,89 – 118 891,97 –59 234,12 NB: Nomenclatura 2024: 08 02 06 01, 6200. ( 1 ) 1) Le riduzioni e le sospensioni sono quelle considerate nel sistema dei pagamenti, cui sono aggiunte in particolare le rettifiche per l'inosservanza dei termini di pagamento e altre riduzioni di cui all'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013. ( 2 ) 2) Per il calcolo dell'importo che deve essere recuperato dallo o erogato allo Stato membro si considera il totale della dichiarazione annuale per le spese liquidate e il totale dei pagamenti mensili per le spese stralciate. Tasso di cambio applicabile in conformità dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/127. ( 3 ) 3) LB 08 02 06 01 è suddivisa tra le rettifiche negative, che diventano entrate con destinazione specifica nella LB 62 00, e le rettifiche positive a favore degli SM, che sono ora inserite sul versante delle spese 08 02 06 01, in conformità dell'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e dell'articolo 45 del regolamento (UE) 2021/2116. ALLEGATO II Liquidazione dei conti degli organismi pagatori Esercizio finanziario 2023 - FEAGA Rettifiche in conformità dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 ( *1 ) Stato membro Valuta In valuta nazionale In EUR AT EUR BE EUR BG BGN CY EUR - 4 647,00 CZ CZK - - DE EUR DK DKK EE EUR - - ES EUR FI EUR FR EUR EL EUR HR HRK HU HUF 96 185,00 - IE EUR IT EUR LT EUR - 1 723,41 LU EUR LV EUR - - MT EUR - - NL EUR PL PLN 5 870,14 - PT EUR RO RON SE SEK SI EUR - - SK EUR - - ( *1 ) Importi da imputare agli Stati membri in applicazione dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 in relazione allo strumento temporaneo per lo sviluppo rurale (STSR) finanziato dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) [regolamento (CE) n. 27/2004 della Commissione, del 5 gennaio 2004, recante modalità transitorie di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio per quanto riguarda il finanziamento da parte del FEAOG, sezione garanzia, delle misure di sviluppo rurale per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia ( GU L 5 del 9.1.2004, pag. 36 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/27/oj )]. ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/1458/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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