Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 1499/2025

Decisione (PESC) 2025/1499 del Consiglio, del 18 luglio 2025, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate togolesi

Pubblicato: 18/07/2025 In vigore dal: 18/07/2025 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (PESC) 2025/1499 del Consiglio, del 18 luglio 2025, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate togolesi EN: Council Decision (CFSP) 2025/1499 of 18 July 2025 on an assistance measure under the European Peace Facility to support the Togolese Armed Forces

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/1499 21.7.2025 DECISIONE (PESC) 2025/1499 DEL CONSIGLIO del 18 luglio 2025 relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate togolesi IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 41, paragrafo 2, vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, considerando quanto segue: (1) La decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio ( 1 ) istituisce lo strumento europeo per la pace ( European Peace Facility — EPF) volto al finanziamento, da parte degli Stati membri, delle azioni dell’Unione nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune per preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, conformemente all’articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del trattato. In particolare, a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509, l’EPF deve essere utilizzato per finanziare misure di assistenza come le azioni volte a rafforzare le capacità degli Stati terzi e delle organizzazioni regionali e internazionali nel settore militare e della difesa. (2) Il Togo sta attualmente subendo attacchi da parte di gruppi militanti islamici provenienti dalla regione del Sahel, in particolare nelle parti settentrionali del paese. Il 17 luglio 2023 il Togo ha invitato l’Unione a schierare l’iniziativa in materia di sicurezza e difesa a sostegno dei paesi dell’Africa occidentale del Golfo di Guinea. Il 3 agosto 2023 la decisione (PESC) 2023/1599 del Consiglio ( 2 ) ha istituto tale iniziativa in Benin e in Ghana e il 25 settembre 2023 la decisione (PESC) 2023/2066 del Consiglio ( 3 ) ha esteso l’iniziativa alla Costa d’Avorio e al Togo. Nell’ambito dell’iniziativa non è stato ancora inviato alcun consulente in Togo. (3) Il 18 marzo 2025 l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha ricevuto una richiesta da parte del Togo che invitava l’Unione ad assistere le forze armate togolesi nell’approvvigionamento di attrezzature essenziali per rafforzarne le capacità. (4) Le misure di assistenza devono essere attuate tenendo conto dei principi e dei requisiti di cui alla decisione (PESC) 2021/509, in particolare nel rispetto della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio ( 4 ) , e in linea con le norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF. (5) Il Consiglio ribadisce la sua determinazione a proteggere, promuovere e rispettare i diritti umani, le libertà fondamentali e i principi democratici, come anche a rafforzare lo Stato di diritto e il buon governo in conformità della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e del diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata 1.   È istituita una misura di assistenza a favore del Togo («beneficiario»), da finanziare a titolo dello strumento europeo per la pace (EPF) («misura di assistenza»). 2.   La misura di assistenza ha gli obiettivi seguenti: a) rafforzare la cooperazione tra l’Unione e il Togo nel settore della sicurezza e della difesa; b) rafforzare le capacità militari e di difesa delle forze armate togolesi; c) sostenere le forze armate togolesi nei loro sforzi volti a proteggere l’integrità territoriale e la sovranità del paese e nei loro sforzi volti a proteggere la popolazione civile del Togo dalle aggressioni interne ed esterne. 3.   Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia i seguenti tipi di attrezzature non concepite per l’uso letale della forza: a) attrezzature a sostegno dello schieramento e dell’organizzazione delle forze armate togolesi sul campo; b) dispositivi di protezione individuale e attrezzature destinate al sostegno per aspetti logistici; c) attrezzature per la lotta agli esplosivi. La misura di assistenza finanzia anche le forniture e i servizi connessi, compresa la formazione relativa alle attrezzature fornite, ove necessario. 4.   La durata della misura di assistenza è di 30 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione. Articolo 2 Disposizioni finanziarie 1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è pari a 10 000 000 EUR. 2.   Tutte le spese sono gestite in conformità della decisione (PESC) 2021/509 e in linea con le norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF. Articolo 3 Accordi con il beneficiario 1.   L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») conclude con il beneficiario gli accordi necessari per garantire il rispetto delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla presente decisione, quale condizione per la concessione del sostegno nell’ambito della misura di assistenza. 2.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che obbligano il beneficiario a garantire: a) il rispetto, da parte delle unità delle forze armate togolesi sostenute nell’ambito della misura di assistenza, del pertinente diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario; b) l’uso corretto ed efficiente di tutti i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza ai fini per i quali sono stati forniti; c) l’opportuna manutenzione di tutti i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza per garantirne la fruibilità e la disponibilità operativa durante il loro ciclo di vita; d) che i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza non siano abbandonati o trasferiti a persone o entità diverse da quelle individuate negli accordi. 3.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni relative alla sospensione e alla cessazione del sostegno nell’ambito della misura di assistenza qualora risulti che il beneficiario abbia violato gli obblighi di cui al paragrafo 2. Articolo 4 Attuazione 1.   L’alto rappresentante è responsabile di assicurare l’attuazione della presente decisione conformemente alla decisione (PESC) 2021/509 e in linea con le norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF e con il quadro metodologico integrato per la valutazione e l’individuazione delle misure e dei controlli necessari per le misure di assistenza nell’ambito dell’EPF. 2.   L’attuazione delle attività di cui all’articolo 1, paragrafo 3, della presente decisione è effettuata dall’amministratore delle misure di assistenza. Articolo 5 Sorveglianza, controllo e valutazione 1.   L’alto rappresentante provvede alla sorveglianza del rispetto, da parte del beneficiario, degli obblighi di cui all’articolo 3. La sorveglianza è utilizzata per conoscere il contesto e i rischi di violazione degli obblighi di cui all’articolo 3 e per contribuire a prevenire tali violazioni, comprese le violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario da parte delle unità delle forze armate togolesi sostenute nell’ambito della misura di assistenza. 2.   Il controllo post-spedizione delle attrezzature e delle forniture è organizzato come segue: a) verifica della consegna, nella quale i certificati di consegna dell’EPF sono firmati dalle forze dell’utilizzatore finale al momento del trasferimento della proprietà; b) relazioni sull’inventario, nelle quali il beneficiario riferisce annualmente in merito all’inventario degli elementi designati fino a quando tali relazioni non saranno più ritenute necessarie dal comitato politico e di sicurezza (CPS); c) visite in loco, per le quali il beneficiario deve concedere all’alto rappresentante e ai revisori dell’EPF l’accesso necessario per effettuare controlli in loco e audit dell’EPF, su richiesta. 3.   Al termine della misura di assistenza l’alto rappresentante effettua una valutazione finale per stabilire se la misura di assistenza abbia contribuito a conseguire gli obiettivi dichiarati all’articolo 1, paragrafo 2. Articolo 6 Relazioni Durante il periodo di attuazione l’alto rappresentante presenta al CPS relazioni semestrali sull’attuazione della misura di assistenza conformemente all’articolo 63 della decisione (PESC) 2021/509. L’amministratore delle misure di assistenza informa regolarmente il comitato dello strumento istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 in merito all’esecuzione delle entrate e delle spese a norma dell’articolo 38 di tale decisione, anche fornendo informazioni sui fornitori e sui subappaltatori interessati. Articolo 7 Sospensione e cessazione 1.   Il CPS può decidere di sospendere, in tutto o in parte, l’attuazione della misura di assistenza conformemente all’articolo 64 della decisione (PESC) 2021/509. 2.   Il CPS può raccomandare al Consiglio la cessazione della misura di assistenza. Articolo 8 Entrata in vigore La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2025 Per il Consiglio Il presidente M. BJERRE ( 1 ) Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo per la pace, e abroga la decisione (PESC) 2015/528 ( GU L 102 del 24.3.2021, pag. 14 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/509/oj ). ( 2 ) Decisione (PESC) 2023/1599 del Consiglio, del 3 agosto 2023, relativa a un’iniziativa dell’Unione europea in materia di sicurezza e di difesa a sostegno dei paesi dell’Africa occidentale del Golfo di Guinea ( GU L 196 del 4.8.2023, pag. 25 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1599/oj ). ( 3 ) Decisione (PESC) 2023/2066 del Consiglio, del 25 settembre 2023, che modifica la decisione (PESC) 2023/1599 relativa a un’iniziativa dell’Unione europea in materia di sicurezza e di difesa a sostegno dei paesi dell’Africa occidentale del Golfo di Guinea ( GU L 238 del 27.9.2023, pag. 141 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2066/oj ). ( 4 ) Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari ( GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99 , ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2008/944/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1499/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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