Decisione UE In vigore

Decisione UE 1511/2024

Decisione (UE) 2024/1511 del Consiglio, del 22 aprile 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato misto SEE istituito dall’accordo sullo Spazio economico europee riguardo a una modifica dell’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE

Pubblicato: 22/04/2024 In vigore dal: 22/04/2024 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2024/1511 del Consiglio, del 22 aprile 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato misto SEE istituito dall’accordo sullo Spazio economico europee riguardo a una modifica dell’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE EN: Council Decision (EU) 2024/1511 of 22 April 2024 on the position to be adopted on behalf of the European Union within the EEA Joint Committee established by the Agreement on the European Economic Area concerning an amendment to Annex IX (Financial services) to the EEA Agreement

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/1511 29.5.2024 DECISIONE (UE) 2024/1511 DEL CONSIGLIO del 22 aprile 2024 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato misto SEE istituito dall’accordo sullo Spazio economico europee riguardo a una modifica dell’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo ( 1 ) , in particolare l’articolo 1, paragrafo 3, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) L’accordo sullo Spazio economico europeo ( 2 ) («l’accordo SEE») è entrato in vigore il 1 o gennaio 1994. (2) A norma dell’articolo 98 dell’accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l’altro, l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE. (3) È opportuno integrare nell’accordo SEE diversi regolamenti. (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE. (5) La posizione dell’Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Comitato misto SEE riguardo a una modifica dell’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Lussemburgo, il 22 aprile 2024 Per il Consiglio Il presidente J. BORRELL FONTELLES ( 1 ) GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6 . ( 2 ) GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3 . PROGETTO DECISIONE N. …/2024 DEL COMITATO MISTO SEE del … che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE IL COMITATO MISTO SEE, visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98, considerando quanto segue: (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2017/2401 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento ( 1 ) . (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 ( 2 ) . (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2021/557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2021, che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19 ( 3 ) . (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2021/558 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2021, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda gli adeguamenti del quadro sulle cartolarizzazioni per sostenere la ripresa economica in risposta alla crisi COVID-19 ( 4 ) . (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2018/1221 della Commissione, del 1 o giugno 2018, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/35 per quanto riguarda il calcolo dei requisiti patrimoniali obbligatori per le cartolarizzazioni e le cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate detenute dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione ( 5 ) . (6) Nella definizione dei paesi da inserire nell'elenco delle giurisdizioni non cooperative gli Stati EFTA devono prestare particolare attenzione alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali. (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'allegato IX dell'accordo SEE è così modificato: 1. al punto 1 (Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), al punto 30 (Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), al punto 31bb (Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) e al punto 31bc (Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il trattino seguente: «— 32017 R 2402 : Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017 ( GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35 ).» ; 2. il punto 1b (Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione) è così modificato: i) è aggiunto il trattino seguente: «— 32018 R 1221 : Regolamento delegato (UE) 2018/1221 della Commissione, del 1 o giugno 2018 ( GU L 227 del 10.9.2018, pag. 1 ).» ; ii) gli adattamenti b) e c) sono rinominati d) ed e); iii) sono inseriti gli adattamenti seguenti: «b) all'articolo 178 bis, per quanto riguarda gli Stati EFTA: i) ai paragrafi 1 e 4 anziché “1 o gennaio 2019” leggasi “la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. …/… del … [la presente decisione]”; ii) ai paragrafi 1 e 4 anziché “al 31 dicembre 2018” leggasi “il giorno precedente la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. …/… del [la presente decisione]”; iii) al paragrafo 3 anziché “18 gennaio 2015” leggasi “la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 62/2018 del 23 marzo 2018”; c) all'articolo 180, per quanto riguarda gli Stati EFTA: i) al paragrafo 10 bis anziché “1 o gennaio 2019” leggasi “la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. …/… del … [la presente decisione]”; ii) al paragrafo 10 bis anziché “al 31 dicembre 2018” leggasi “il giorno precedente la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. …/… del … [la presente decisione]”»; 3. il punto 14a (Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio) è così modificato: i) sono aggiunti i trattini seguenti: «— 32017 R 2401 : Regolamento (UE) 2017/2401 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017 ( GU L 347 del 28.12.2017, pag. 1 ). — 32021 R 0558 : Regolamento (UE) 2021/558 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2021 ( GU L 116 del 6.4.2021, pag. 25 ).» ; ii) gli adattamenti da k) a r) sono rinominati adattamenti da m) a t); iii) dopo l'adattamento j) sono inseriti gli adattamenti seguenti: «k) all'articolo 254, paragrafo 3, secondo comma, per gli Stati EFTA anziché “2018” leggasi “dell'anno di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. …/… del … [la presente decisione]”.» ; 4. dopo il punto 31bj (Direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito quanto segue: «31bk. 32017 R 2402 : Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 ( GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35 ), modificato da: — 32021 R 0557 : Regolamento (UE) 2021/557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2021 ( GU L 116 del 6.4.2021, pag. 1 ). Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue: a) fatte salve le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo e salvo diversamente disposto nel presente accordo, i termini “Stati membri” e “autorità competenti” comprendono rispettivamente, oltre al significato che hanno nel regolamento, gli Stati EFTA e le loro autorità competenti; b) i riferimenti ai poteri dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) a norma dei regolamenti (UE) n. 648/2012, (UE) n. 1095/2010 e (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio contenuti nel regolamento si intendono fatti, nei casi previsti e conformemente al presente accordo, ai poteri dell'Autorità di vigilanza EFTA per quanto riguarda gli Stati EFTA; c) salvo diversamente disposto nel presente accordo, l'ESMA e l'Autorità di vigilanza EFTA collaborano, si scambiano informazioni e si consultano ai fini del regolamento, in particolare prima di adottare misure; d) le decisioni, le decisioni provvisorie, le notifiche, le semplici richieste, le revoche di decisioni e altre misure dell'Autorità di vigilanza EFTA ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 6, e degli articoli 12 e 15 sono adottate senza indebito ritardo in base a progetti preparati dall'ESMA, di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA; e) all'articolo 4, lettera a bis), per gli Stati EFTA leggasi “paese terzo è considerato una giurisdizione non cooperativa definita dalla legislazione nazionale dello Stato EFTA interessato”; f) all'articolo 8, paragrafo 1, all'articolo 9, paragrafo 4, lettera b), e all'articolo 29, paragrafo 4, per gli Stati EFTA anziché “1 o gennaio 2019” leggasi “la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. …/… del … [la presente decisione]”; g) all'articolo 9, per gli Stati EFTA anziché “direttiva 2014/17/UE” leggasi “decisione del Comitato misto SEE n. 125/2019 dell'8 maggio 2019”; h) all'articolo 10: i) al paragrafo 1 dopo “l'ESMA” è inserito “o, nel caso di repertori di dati sulle cartolarizzazioni stabiliti in uno Stato EFTA, presso l'Autorità di sorveglianza EFTA”; ii) al paragrafo 5 dopo “all'ESMA” è inserito “o, nel caso di repertori di dati sulle cartolarizzazioni stabiliti in uno Stato EFTA, all'Autorità di sorveglianza EFTA”; iii) al paragrafo 6 dopo “l'ESMA” è inserito “o, nel caso di repertori di dati sulle cartolarizzazioni stabiliti in uno Stato EFTA, l'Autorità di sorveglianza EFTA”; i) all'articolo 11 i termini “o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,” sono inseriti dopo l'acronimo “ESMA”; j) all'articolo 12 i termini “o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,” sono inseriti dopo l'acronimo “ESMA”; k) all'articolo 13: i) al paragrafo 1 dopo “ESMA” è inserito “o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi”; ii) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: “L'ESMA e l'Autorità di sorveglianza EFTA comunicano tra loro e alla Commissione, senza indebito ritardo, le decisioni adottate ai sensi del paragrafo 1.” ; l) all'articolo 15: i) al paragrafo 1 dopo “ESMA” è inserito “o, nel caso di repertori di dati sulle cartolarizzazioni stabiliti in uno Stato EFTA, l'Autorità di sorveglianza EFTA”; ii) al paragrafo 2, per gli Stati EFTA anziché “L'ESMA” leggasi “L'Autorità di sorveglianza EFTA”; iii) al paragrafo 3, seconda frase, dopo “interessato” è inserito “o, nel caso di repertori di dati sulle cartolarizzazioni stabiliti in uno Stato EFTA, di non preparare un progetto a tal fine per l'Autorità di sorveglianza EFTA”; m) all'articolo 16, paragrafo 1, sono aggiunti i commi seguenti: “Per quanto riguarda i repertori di dati sulle cartolarizzazioni stabiliti in uno Stato EFTA, le commissioni sono imposte dall'Autorità di vigilanza EFTA sulla stessa base delle commissioni imposte ad altri repertori di dati sulle cartolarizzazioni in conformità del presente regolamento e degli atti delegati adottati a norma del paragrafo 2. Gli importi riscossi dall'Autorità di vigilanza EFTA conformemente al presente paragrafo sono versati all'ESMA senza indebito ritardo.” ; n) all'articolo 26 sexies, paragrafo 5, lettera c), punto i), anziché “dell'Unione” leggasi “dell'accordo SEE”; o) all'articolo 29, paragrafo 5, per gli Stati EFTA anziché “entro il 10 ottobre 2021” leggasi “entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. …/… del … [la presente decisione]” e anziché “l'8 aprile 2021” leggasi “alla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. …/… del … [la presente decisione]”; p) all'articolo 31, paragrafo 4, dopo “al Consiglio” è aggiunto “e nel caso in cui uno Stato EFTA sia destinatario, al comitato permanente degli Stati EFTA”; q) all'articolo 35 per gli Stati EFTA anziché “il 18 gennaio 2019” leggasi “il diciassettesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. …/… del … [la presente decisione]”; r) all'articolo 37, paragrafo 7, dopo “all'EIOPA” sono inseriti i termini “all'Autorità di vigilanza EFTA”; s) all'articolo 43, per quanto riguarda gli Stati EFTA: i) anziché “1 o gennaio 2019” leggasi “la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. …/… del … [la presente decisione]”; ii) ai paragrafi 5 e 6 anziché “31 dicembre 2018” leggasi “il giorno precedente la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. …/… del … [la presente decisione]”; t) all'articolo 43 bis, per gli Stati EFTA anziché “9 aprile 2021” leggasi “la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. …/… del … [la presente decisione]”.». 5. il punto 31eb (Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio) è così modificato: i) è aggiunto il trattino seguente: «— 32017 R 2402 : Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017 ( GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35 ).» ; ii) l'adattamento g) è soppresso; iii) gli adattamenti da h) a zm) sono rinominati adattamenti da g) a zl). Articolo 2 Fa fede il testo dei regolamenti (UE) 2017/2401, (UE) 2017/2402, (UE) 2021/557 e (UE) 2021/558 nonché del regolamento delegato (EU) 2018/1221 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il … purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ( *1 ) . Articolo 4 La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Fatto a …, Per il comitato misto SEE Il presidente I segretari del comitato misto SEE ( 1 ) GU L 347 del 28.12.2017, pag. 1 . ( 2 ) GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35 . ( 3 ) GU L 116 del 6.4.2021, pag. 1 . ( 4 ) GU L 116 del 6.4.2021, pag. 25 . ( 5 ) GU L 227 del 10.9.2018, pag. 1 . ( *1 ) [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [È stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1511/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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