Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 1531/2025

Decisione (UE) 2025/1531 del Consiglio, del 18 febbraio 2025, relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione a titolo provvisorio dell’accordo tra l’Unione europea, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra, sulla partecipazione della Repubblica di Corea ai programmi dell’Unione

Pubblicato: 18/02/2025 In vigore dal: 18/02/2025 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2025/1531 del Consiglio, del 18 febbraio 2025, relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione a titolo provvisorio dell’accordo tra l’Unione europea, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra, sulla partecipazione della Repubblica di Corea ai programmi dell’Unione EN: Council Decision (EU) 2025/1531 of 18 February 2025 on the signing, on behalf of the Union, and provisional application of the Agreement between the European Union, of the one part, and the Republic of Korea, of the other part, on the participation of the Republic of Korea in Union programmes

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/1531 31.7.2025 DECISIONE (UE) 2025/1531 DEL CONSIGLIO del 18 febbraio 2025 relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione a titolo provvisorio dell’accordo tra l’Unione europea, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra, sulla partecipazione della Repubblica di Corea ai programmi dell’Unione IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 186 e 212 in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Con lettera del 14 febbraio 2022 la Repubblica di Corea ha espresso l’interesse formale ad associarsi al programma quadro di ricerca e innovazione (2021-2027) Orizzonte Europa istituito dal regolamento (UE) 2021/695 ( 1 ) del Parlamento europeo e del Consiglio («Orizzonte Europa»). (2) Il 15 maggio 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2023/1093 ( 2 ) , che ha autorizzato l’avvio dei negoziati con la Repubblica di Corea per un accordo sui principi generali della partecipazione della Repubblica di Corea a Orizzonte Europa. (3) I negoziati si sono conclusi e l’accordo tra l’Unione europea, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra, sulla partecipazione della Repubblica di Corea ai programmi dell’Unione («accordo») è stato siglato il 29 marzo 2024. La conclusione dei negoziati è stata annunciata ufficialmente il 25 marzo 2024 a Bruxelles (Belgio). Su richiesta della Repubblica di Corea, si sono svolte tornate negoziali aggiuntive e la versione modificata del testo dell’accordo è stata siglata il 23 settembre 2024. (4) Gli obiettivi dell’accordo sono istituire un quadro duraturo di cooperazione tra l’Unione e la Repubblica di Corea e stabilire i termini e le condizioni di partecipazione della Repubblica di Corea ai programmi dell’Unione aperti alla sua partecipazione conformemente agli atti di base che istituiscono i programmi dell’Unione di cui all’accordo. Ai sensi dell’accordo, l’Unione condurrà azioni di cooperazione con la Repubblica di Corea a norma dell’articolo 212 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. (5) A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’accordo, i termini e le condizioni specifici di partecipazione della Repubblica di Corea a un programma o a un’attività dell’Unione sono soggetti agli atti di base conformemente ai protocolli dell’accordo. (6) A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’accordo, i termini e le condizioni specifici di partecipazione della Repubblica di Corea a Orizzonte Europa sono stabiliti nel protocollo dell’accordo sull’associazione della Repubblica di Corea al programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa (2021-2027) («protocollo sull’associazione della Corea a Orizzonte Europa»). (7) Conformemente al mandato del Consiglio, il protocollo sull’associazione della Corea a Orizzonte Europa è stato negoziato parallelamente all’accordo e, a norma dell’articolo 17, paragrafo 9, dell’accordo, ne costituisce parte integrante. La Repubblica di Corea si associa al pilastro II «Sfide globali e competitività industriale europea» di Orizzonte Europa. (8) La Repubblica di Corea soddisfa i criteri di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2021/695. (9) L’accordo è conforme all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/695, per il quale l’associazione dei paesi terzi a Orizzonte Europa a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera d), del medesimo regolamento deve essere conforme alle condizioni stabilite in un accordo relativo alla partecipazione di tale paese o territorio a un programma dell’Unione, a condizione che l’accordo garantisca un giusto equilibrio tra i contributi del paese terzo che partecipa ai programmi dell’Unione e i benefici che questo ne trae; stabilisca le condizioni di partecipazione ai programmi dell’Unione, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi, e ai relativi costi amministrativi; non conferisca al paese terzo potere decisionale sul programma dell’Unione; garantisca all’Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di tutelare i propri interessi finanziari. (10) È pertanto opportuno firmare l’accordo. (11) Al fine di garantire in tempo utile la cooperazione tra l’Unione e la Repubblica di Corea nel settore della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dell’innovazione e consentire la partecipazione dei soggetti coreani a Orizzonte Europa, è opportuno che l’accordo sia applicato a titolo provvisorio, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 È autorizzata, a nome dell’Unione, la firma dell’accordo tra l’Unione europea, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra, sulla partecipazione della Repubblica di Corea ai programmi dell’Unione, con riserva della sua conclusione ( 3 ) . Articolo 2 L’accordo è applicato a titolo provvisorio conformemente all’articolo 17, paragrafo 2, dell’accordo stesso, a decorrere dalla data alla quale le parti si sono notificate l’avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine, in attesa della sua entrata in vigore. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2025 Per il Consiglio Il presidente A. DOMAŃSKI ( 1 ) Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 ( GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/695/oj ). ( 2 ) Decisione (UE) 2023/1093 del Consiglio, del 15 maggio 2023, che autorizza l’avvio dei negoziati a nome dell’Unione europea per la conclusione di un accordo tra l’Unione europea, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra, relativo alla partecipazione della Repubblica di Corea ai programmi dell’Unione e di un protocollo sull’associazione della Repubblica di Corea al programma quadro di ricerca e innovazione (2021-2027) Orizzonte Europa ( GU L 146 del 6.6.2023, pag. 18 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1093/oj ). ( 3 ) Il testo dell’accordo è pubblicato nella GU L, 2025/1532, 31.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree/2025/1532/oj . ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1531/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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