Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 1552/2018

Decisione (UE) 2018/1552 del Consiglio, del 28 settembre 2018, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nel consiglio di cooperazione istituito dall'accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Azerbaigian, dall'altro, riguardo all'adozione delle priorità del partenariato UE-Azerbaigian

Pubblicato: 28/09/2018 In vigore dal: 28/09/2018 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2018/1552 del Consiglio, del 28 settembre 2018, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nel consiglio di cooperazione istituito dall'accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Azerbaigian, dall'altro, riguardo all'adozione delle priorità del partenariato UE-Azerbaigian EN: Council Decision (EU) 2018/1552 of 28 September 2018 on the position to be taken, on behalf of the European Union, within the Cooperation Council established by the Partnership and Cooperation Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Azerbaijan, of the other part, with regard to the adoption of the EU-Azerbaijan Partnership Priorities

Testo normativo

17.10.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 260/20 DECISIONE (UE) 2018/1552 DEL CONSIGLIO del 28 settembre 2018 relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nel consiglio di cooperazione istituito dall'accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Azerbaigian, dall'altro, riguardo all'adozione delle priorità del partenariato UE-Azerbaigian IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 37, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 207 e 209, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, considerando quanto segue: (1) L'accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Azerbaigian, dall'altro ( 1 ) («accordo»), è stato firmato il 22 aprile 1996 ed è entrato in vigore il 1 o luglio 1999. (2) A norma dell'articolo 81 dell'accordo, il consiglio di cooperazione istituito dall'accordo può formulare opportune raccomandazioni per il conseguimento degli obiettivi dell'accordo. (3) Il consiglio di cooperazione adotta la raccomandazione sulle priorità del partenariato UE-Azerbaigian mediante procedura scritta. (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consiglio di cooperazione riguardo all'adozione delle priorità del partenariato UE-Azerbaigian. HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consiglio di cooperazione istituito dall'accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Azerbaigian, dall'altro, riguardo all'adozione delle priorità del partenariato UE-Azerbaigian, si basa sul progetto di raccomandazione del consiglio di cooperazione accluso alla presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2018 Per il Consiglio La presidente M. SCHRAMBÖCK ( 1 ) GU L 246 del 17.9.1999, pag. 3 . PROGETTO RACCOMANDAZIONE N. 1/2018 DEL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE UE AZERBAIGIAN del … sulle priorità del partenariato UE-Azerbaigian IL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE UE-AZERBAIGIAN, visto l'accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Azerbaigian, dall'altro ( 1 ) , in particolare l'articolo 81, considerando quanto segue: (1) L'accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Azerbaigian, dall'altro («accordo»), è stato firmato il 22 aprile 1996 ed è entrato in vigore il 1 o luglio 1999. (2) A norma dell'articolo 81 dell'accordo, il consiglio di cooperazione può formulare opportune raccomandazioni per il conseguimento degli obiettivi dell'accordo. (3) A norma dell'articolo 98 dell'accordo, le parti dell'accordo devono adottare qualsiasi misura generale o particolare necessaria per l'adempimento degli obblighi che incombono loro ai sensi dell'accordo e si adoperano per il conseguimento degli obiettivi da esso fissati. (4) Il riesame della politica europea di vicinato ha proposto una nuova fase di dialogo con i partner, consentendo di rafforzare il senso di titolarità di entrambe le parti. (5) L'Unione europea e l'Azerbaigian intendono consolidare il loro partenariato definendo una serie di priorità per il periodo 2018-2020 con l'obiettivo di sostenere e rafforzare la resilienza e la stabilità dell'Azerbaigian. (6) Le parti dell'accordo hanno approvato pertanto il testo delle priorità del partenariato l'UE-Azerbaigian, che favorirà l'attuazione dell'accordo, incentrando la cooperazione su interessi comuni definiti congiuntamente, HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE: Articolo 1 Il consiglio di cooperazione raccomanda che le parti dell'accordo attuino le priorità del partenariato UE-Azerbaigian descritte nell'allegato ( + ) . Articolo 2 Gli effetti della presente raccomandazione decorrono dal giorno dell'adozione. Fatto a Bruxelles, il Per il consiglio di cooperazione L'Unione europea La Repubblica di Azerbaigian ( 1 ) GU L 246 del 17.9.1999, pag. 3 . ( + ) + ST 11898/18.

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