Decisione (PESC) 2025/1554 del Consiglio, del 25 luglio 2025, relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate di Gibuti
Decisione (PESC) 2025/1554 del Consiglio, del 25 luglio 2025, relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate di Gibuti
EN: Council Decision (CFSP) 2025/1554 of 25 July 2025 on an assistance measure under the European Peace Facility to support the Djibouti Armed Forces
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/1554
28.7.2025
DECISIONE (PESC) 2025/1554 DEL CONSIGLIO
del 25 luglio 2025
relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate di Gibuti
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 41, paragrafo 2,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)
La decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio
(
1
)
istituisce lo strumento europeo per la pace (
European Peace Facility
— EPF) per il finanziamento, da parte degli Stati membri, delle azioni dell'Unione nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune, al fine di preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del trattato. In particolare, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509, l'EPF deve essere utilizzato per il finanziamento di misure di assistenza come le azioni volte a rafforzare le capacità degli Stati terzi e delle organizzazioni regionali e internazionali nel settore militare e della difesa.
(2)
Il 24 ottobre 2023 il Consiglio ha adottato conclusioni che approvano la strategia per la sicurezza marittima dell'Unione e il relativo piano d'azione, che costituiscono un quadro che consente all'Unione di intraprendere ulteriori azioni per proteggere i suoi interessi in mare così come i suoi cittadini, i suoi valori e la sua economia, promuovendo nel contempo le norme internazionali e il pieno rispetto degli strumenti internazionali, in particolare la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS).
(3)
Dall'ottobre 2023 numerosi attacchi Houthi hanno preso di mira navi nel Mar Rosso, nel Golfo di Aden, nel Mar Arabico e nel Golfo di Oman. Tali attacchi mettono a repentaglio la vita dei marittimi a bordo e costituiscono una violazione della libertà di navigazione in alto mare e del diritto di passaggio in transito negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale sanciti dall'UNCLOS. Tali attacchi hanno un impatto negativo sulla marina mercantile e sulle economie di molti paesi dell'Unione e della regione.
(4)
Il 10 gennaio 2024 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2722 (2024), in cui condanna con la massima fermezza gli attacchi Houthi contro le navi mercantili e commerciali, sottolinea l'importanza dell'esercizio dei diritti e delle libertà di navigazione delle navi di tutti gli Stati del Mar Rosso, anche per quanto riguarda le navi mercantili e commerciali che transitano nello stretto di Baab al-Mandab, conformemente al diritto internazionale, chiede che gli Houthi pongano immediatamente fine a tutti gli attacchi, afferma che l'esercizio dei diritti e delle libertà di navigazione da parte delle navi mercantili e commerciali, conformemente al diritto internazionale, deve essere rispettato e prende atto del diritto degli Stati membri delle Nazioni Unite, in conformità del diritto internazionale, di difendere le loro navi dagli attacchi, compresi quelli che compromettono i diritti e le libertà di navigazione.
(5)
Nel contesto della crisi nel Mar Rosso, il rafforzamento delle forze armate di Gibuti rappresenta un elemento importante per contribuire a salvaguardare la sicurezza marittima nella regione.
(6)
L'8 gennaio 2025 l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha ricevuto da Gibuti una richiesta affinché l'Unione assista le forze armate di Gibuti nell'approvvigionamento di attrezzature, infrastrutture e servizi chiave per rafforzare le capacità della marina gibutiana.
(7)
Le misure di assistenza devono essere attuate tenendo conto dei principi e dei requisiti di cui alla decisione (PESC) 2021/509, in particolare il rispetto della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio
(
2
)
, e in linea con le norme per l'esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell'EPF.
(8)
Il Consiglio ribadisce la sua determinazione a proteggere, promuovere e rispettare i diritti umani, le libertà fondamentali e i principi democratici, come anche a rafforzare lo Stato di diritto e il buon governo, in conformità della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e del diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata
1. È istituita una misura di assistenza a favore di Gibuti («beneficiario»), da finanziare a titolo dello strumento europeo per la pace (EPF) («misura di assistenza»).
2. Gli obiettivi della misura di assistenza sono i seguenti:
a)
rafforzare la cooperazione in materia di sicurezza e difesa tra l'Unione e Gibuti;
b)
contribuire a potenziare le capacità complessive delle forze armate di Gibuti nella salvaguardia della loro sovranità e dei loro diritti conformemente alla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, rafforzare la sicurezza marittima nel Mar Rosso, così da proteggere meglio le linee di comunicazione marittime, le navi commerciali e le risorse marittime, le popolazioni costiere e i loro mezzi di sussistenza da un ampio spettro di crisi marittime;
c)
rafforzare il potenziale di Gibuti nella conoscenza del settore marittimo, integrando le operazioni e iniziative della politica di sicurezza e di difesa comune dell'Unione nel Mar Rosso.
3. Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia i seguenti tipi di attrezzature non concepite per l'uso letale della forza, e le infrastrutture, le forniture e i servizi seguenti, compresa la formazione tecnica:
a)
attuazione di un piano di resilienza per le navi pattuglia, attraverso l'offerta di attività di formazione in materia di istruzione navale e attrezzature per workshop specializzati, nonché il ripristino di parte dei mezzi marittimi di Gibuti;
b)
una stazione di sorveglianza costiera comprendente mezzi funzionali di intelligence, sorveglianza e ricognizione e un pontone galleggiante;
c)
mezzi di intervento rapido per la marina gibutiana.
4. La durata della misura di assistenza è di 42 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
Articolo 2
Disposizioni finanziarie
1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è di 10 000 000 EUR.
2. Tutte le spese sono gestite in conformità della decisione (PESC) 2021/509 e in linea con le norme per l'esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell'EPF.
Articolo 3
Accordi con il beneficiario
1. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») conclude con il beneficiario gli accordi necessari per garantire il rispetto delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla presente decisione, quale condizione per la concessione del sostegno nell'ambito della misura di assistenza.
2. Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che obbligano il beneficiario a garantire:
a)
la conformità delle unità delle forze armate di Gibuti sostenute nell'ambito della misura di assistenza con il pertinente diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario;
b)
l'uso corretto ed efficiente di tutti i mezzi forniti nell'ambito della misura di assistenza ai fini per i quali sono stati forniti;
c)
la manutenzione sufficiente di tutti i mezzi forniti nell'ambito della misura di assistenza per garantirne la fruibilità e la disponibilità operativa durante il loro ciclo di vita;
d)
che i mezzi forniti nell'ambito della misura di assistenza non siano abbandonati o trasferiti a persone o entità diverse da quelle individuate in tali accordi.
3. Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni relative alla sospensione e alla cessazione del sostegno nell'ambito della misura di assistenza qualora risulti che il beneficiario abbia violato gli obblighi di cui al paragrafo 2.
Articolo 4
Attuazione
1. L'alto rappresentante è responsabile di assicurare l'attuazione della presente decisione conformemente alla decisione (PESC) 2021/509 e in linea con le norme per l'esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell'EPF e con il quadro metodologico integrato per la valutazione e l'individuazione delle misure e dei controlli necessari per le misure di assistenza nell'ambito dell'EPF.
2. L'attuazione delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 3, è affidata a
Défense Conseil International
- DCI Group.
Articolo 5
Sorveglianza, controllo e valutazione
1. L'alto rappresentante sorveglia il rispetto, da parte del beneficiario, degli obblighi di cui all'articolo 3. Tale sorveglianza è utilizzata per conoscere il contesto e i rischi di violazione degli obblighi di cui all'articolo 3 e contribuire a prevenire tali violazioni, comprese le violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario da parte delle unità delle forze armate di Gibuti sostenute nell'ambito della misura di assistenza.
2. Il controllo post-spedizione delle attrezzature e delle forniture è organizzato come segue:
a)
verifica della consegna, nella quale i certificati di consegna dell'EPF devono essere firmati dalle forze dell'utilizzatore finale al momento del trasferimento della proprietà;
b)
presentazione di relazioni, in base alla quale il beneficiario deve riferire annualmente sulle attività svolte con le attrezzature, le forniture e i servizi forniti nell'ambito della misura di assistenza e sull'inventario degli elementi designati fino a quando tali relazioni non saranno più ritenute necessarie dal comitato politico e di sicurezza (CPS);
c)
visite in loco, nelle quali il beneficiario concede l'accesso all'alto rappresentante e ai revisori dell'EPF per effettuare controlli in loco e audit nell'ambito dell'EPF, su richiesta.
3. L'alto rappresentante effettua una valutazione finale al termine della misura di assistenza per stabilire se questa abbia contribuito al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, paragrafo 2.
Articolo 6
Relazioni
Durante il periodo di attuazione l'alto rappresentante presenta al CPS relazioni semestrali sull'attuazione della misura di assistenza, conformemente all'articolo 63 della decisione (PESC) 2021/509. L'amministratore delle misure di assistenza informa regolarmente il comitato dello strumento istituito con decisione (PESC) 2021/509 in merito all'esecuzione delle entrate e delle spese a norma dell'articolo 38 di tale decisione, anche fornendo informazioni sui fornitori e sui subappaltatori interessati.
Articolo 7
Sospensione e cessazione
1. Il CPS può decidere di sospendere, in tutto o in parte, l'attuazione della misura di assistenza conformemente all'articolo 64 della decisione (PESC) 2021/509.
2. Il CPS può raccomandare al Consiglio la cessazione della misura di assistenza.
Articolo 8
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2025
Per il Consiglio
Il presidente
M. BJERRE
(
1
)
Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo per la pace, e abroga la decisione (PESC) 2015/528 (
GU L 102 del 24.3.2021, pag. 14
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec/2021/509/oj
).
(
2
)
Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (
GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/compos/2008/944/oj
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1554/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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