Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 1561/2018

Decisione (UE) 2018/1561 del Consiglio, del 15 ottobre 2018, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato APE istituito dall'accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, riguardo all'adozione di una decisione del Comitato APE relativa all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

Pubblicato: 15/10/2018 In vigore dal: 15/10/2018 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2018/1561 del Consiglio, del 15 ottobre 2018, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato APE istituito dall'accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, riguardo all'adozione di una decisione del Comitato APE relativa all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea EN: Council Decision (EU) 2018/1561 of 15 October 2018 establishing the position to be taken on behalf of the European Union within the EPA Committee set up by the interim Agreement with a view to an Economic Partnership Agreement between the European Community and its Member States, of the one part, and the Central Africa Party, of the other part, as regards the adoption of a Decision of the EPA Committee concerning the accession of the Republic of Croatia to the European Union

Testo normativo

18.10.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 261/23 DECISIONE (UE) 2018/1561 DEL CONSIGLIO del 15 ottobre 2018 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato APE istituito dall'accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, riguardo all'adozione di una decisione del Comitato APE relativa all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»), in particolare l'articolo 207 e l'articolo 218, paragrafo 9, visto l'accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra («accordo») ( 1 ) , vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) L'accordo è stato firmato a nome dell'Unione il 15 gennaio 2009 a norma della decisione 2009/152/CE del Consiglio ( 2 ) ed è stato applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 4 agosto 2014. (2) Il trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione è stato firmato il 9 dicembre 2011 ed è entrato in vigore il 1 o luglio 2013. (3) La Repubblica di Croazia ha aderito all'accordo l'8 novembre 2017 depositando il proprio atto di adesione. (4) A norma dell'articolo 102 dell'accordo, il comitato APE può decidere le misure di adeguamento eventualmente necessarie a seguito dell'adesione di nuovi Stati membri all'Unione. (5) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione riguardo all'adozione di una decisione del comitato APE, nel corso della sua riunione annuale, relativa alle modifiche dell'accordo necessarie a seguito dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato APE istituito dall'accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, riguardo all'adozione di una decisione del comitato APE, nel corso della sua riunione annuale, relativa all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione, è basata sul progetto di decisione del comitato APE accluso alla presente decisione. Articolo 2 Dopo l'adozione, la decisione del comitato APE è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Fatto a Luxembourg, il 15 ottobre 2018 Per il Consiglio La presidente F. MOGHERINI ( 1 ) GU L 57 del 28.2.2009, pag. 2 . ( 2 ) Decisione 2009/152/CE del Consiglio, del 20 novembre 2008, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra ( GU L 57 del 28.2.2009, pag. 1 ). PROGETTO DECISIONE N. …/2018 DEL COMITATO APE istituito dall'accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra del … relativa all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea IL COMITATO APE, visto l'accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra («accordo»), firmato a Bruxelles il 15 gennaio 2009 e applicato a titolo provvisorio dal 4 agosto 2014, in particolare gli articoli 100, 102 e 107, visti il trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea («Unione») e l'atto di adesione all'accordo depositato dalla Repubblica di Croazia l'8 novembre 2017, considerando quanto segue: (1) A norma dell'accordo e della presente decisione la parte Africa centrale è costituita dalla Repubblica del Camerun. (2) L'accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni in esso indicate, e, dall'altra, al territorio della Repubblica del Camerun. (3) A norma dell'articolo 102, paragrafo 3, dell'accordo, il comitato APE può decidere le misure di adeguamento eventualmente necessarie a seguito dell'adesione di nuovi Stati membri all'Unione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La Repubblica di Croazia, in qualità di parte dell'accordo, prende atto e procede all'adozione, alla stregua degli altri Stati membri dell'Unione, dei testi dell'accordo nonché degli allegati, dei protocolli e delle dichiarazioni ad esso acclusi. Articolo 2 L'articolo 107 dell'accordo è sostituito dal seguente: «Articolo 107 Testi facenti fede Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.». Articolo 3 L'Unione comunica alla Repubblica del Camerun la versione in lingua croata dell'accordo. Articolo 4 1.   Le disposizioni dell'accordo si applicano alle merci esportate dalla Repubblica del Camerun nella Repubblica di Croazia o dalla Repubblica di Croazia nella Repubblica del Camerun, purché esse risultino conformi alle norme di origine in vigore nel territorio delle parti dell'accordo e, al 4 agosto 2014, fossero in transito o in custodia temporanea, presso un deposito doganale o in una zona franca nella Repubblica del Camerun o nella Repubblica di Croazia. 2.   Nei casi di cui al paragrafo 1, il trattamento preferenziale è concesso purché, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente decisione, alle autorità doganali del paese importatore sia presentata una prova dell'origine rilasciata a posteriori dalle autorità doganali del paese esportatore. Articolo 5 La Repubblica del Camerun si impegna a non presentare rivendicazioni, richieste o rinvii e a non modificare o revocare eventuali concessioni a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio («GATT») del 1994 o dell'articolo XXI dell'accordo generale sugli scambi di servizi («GATS»), in relazione all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea. Articolo 6 La presente decisione entra in vigore alla data della firma. Gli articoli 3 e 4 tuttavia si applicano a decorrere dal 4 agosto 2014. Fatto a …, Per la Repubblica del Camerun Per l'Unione europea

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