Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 1562/2019

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1562 della Commissione, del 16 settembre 2019, che modifica le decisioni 2007/305/CE, 2007/306/CE e 2007/307/CE per quanto riguarda il periodo di tolleranza delle tracce di colza ibrida Ms1 × Rf1 (ACS-BNØØ4-7 × ACS-BNØØ1-4), di colza ibrida Ms1 × Rf2 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ2-5) e di colza Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1) nonché dei loro prodotti derivati notificata con il numero C(2019) 6524

Pubblicato: 16/09/2019 In vigore dal: 16/09/2019 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1562 della Commissione, del 16 settembre 2019, che modifica le decisioni 2007/305/CE, 2007/306/CE e 2007/307/CE per quanto riguarda il periodo di tolleranza delle tracce di colza ibrida Ms1 × Rf1 (ACS-BNØØ4-7 × ACS-BNØØ1-4), di colza ibrida Ms1 × Rf2 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ2-5) e di colza Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1) nonché dei loro prodotti derivati [notificata con il numero C(2019) 6524] EN: Commission Implementing Decision (EU) 2019/1562 of 16 September 2019 amending Decisions 2007/305/EC, 2007/306/EC and 2007/307/EC as regards the tolerance period for traces of Ms1×Rf1 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ1-4) hybrid oilseed rape, Ms1×Rf2 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ2-5) hybrid oilseed rape and Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1) oilseed rape, as well as their derived products (notified under document C(2019) 6524)

Testo normativo

18.9.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 240/13 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1562 DELLA COMMISSIONE del 16 settembre 2019 che modifica le decisioni 2007/305/CE, 2007/306/CE e 2007/307/CE per quanto riguarda il periodo di tolleranza delle tracce di colza ibrida Ms1 × Rf1 (ACS-BNØØ4-7 × ACS-BNØØ1-4), di colza ibrida Ms1 × Rf2 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ2-5) e di colza Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1) nonché dei loro prodotti derivati [notificata con il numero C(2019) 6524] (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati ( 1 ) , in particolare l'articolo 8, paragrafo 6, e l'articolo 20, paragrafo 6, considerando quanto segue: (1) Le decisioni 2007/305/CE ( 2 ) , 2007/306/CE ( 3 ) e 2007/307/CE ( 4 ) della Commissione definiscono le norme relative al ritiro dal mercato rispettivamente della colza ibrida Ms1 × Rf1 (ACS-BNØØ4-7 × ACS-BNØØ1-4), della colza ibrida Ms1 × Rf2 (ACS-BNØØ4-7 × ACS-BNØØ2-5) e della colza Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1) nonché dei loro prodotti derivati («materiale geneticamente modificato»). Dette decisioni sono state adottate dopo che il titolare dell'autorizzazione, la società Bayer CropScience AG, ha comunicato alla Commissione di non avere intenzione di presentare una domanda di rinnovo dell'autorizzazione relativa al materiale geneticamente modificato in questione a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, primo comma, dell'articolo 11, dell'articolo 20, paragrafo 4, e dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1829/2003. (2) Tutte e tre le decisioni hanno previsto un periodo iniziale di transizione di cinque anni durante il quale l'immissione sul mercato di alimenti e mangimi che contengono, sono costituiti o prodotti a partire da tale materiale geneticamente modificato era consentita in una percentuale non superiore allo 0,9 %, purché tale presenza fosse accidentale o tecnicamente inevitabile. Detto periodo di transizione era volto a tenere conto del fatto che tracce minime di tale materiale geneticamente modificato potrebbero a volte rimanere nella catena alimentare umana e animale anche dopo la decisione della Bayer CropScience AG di interrompere la vendita delle sementi derivate da detti organismi geneticamente modificati, sebbene fosse stato preso ogni provvedimento necessario a eliminare la presenza di tale materiale geneticamente modificato. (3) Nonostante i provvedimenti presi dalla Bayer CropScience AG al fine di prevenire la presenza di tali organismi geneticamente modificati in conformità alle decisioni 2007/305/CE, 2007/306/CE e 2007/307/CE, ne sono state ancora rilevate tracce minime nei prodotti della colza. La decisione di esecuzione 2012/69/UE della Commissione ( 5 ) ha modificato tutte e tre le decisioni al fine di prorogare il periodo di transizione fino al 31 dicembre 2016 e ha ridotto la presenza tollerata di tale materiale geneticamente modificato negli alimenti e nei mangimi allo 0,1 % in peso. Le tre decisioni sono state ulteriormente modificate dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/2268 della Commissione ( 6 ) al fine di prorogare il periodo di transizione fino al 31 dicembre 2019. (4) Le decisioni 2007/305/CE, 2007/306/CE e 2007/307/CE hanno anche stabilito una serie di provvedimenti che la Bayer CropScience AG doveva prendere al fine di garantire l'efficace ritiro dal mercato del materiale geneticamente modificato in questione nonché obblighi di notifica cui la società doveva ottemperare. (5) Inoltre, la decisione di esecuzione (UE) 2019/1117 della Commissione ( 7 ) ha modificato le tre decisioni 2007/305/CE, 2007/306/CE e 2007/307/CE per quanto riguarda il destinatario a seguito della richiesta, presentata il 1 o agosto 2018 dalla Bayer CropScience AG, di trasferire i suoi diritti e obblighi relativi a tutte le sue notifiche, domande e autorizzazioni inerenti a prodotti geneticamente modificati alla BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, rappresentata nell'Unione dalla BASF SE (Germania). La società BASF SE dovrebbe pertanto essere destinataria delle decisioni 2007/305/CE, 2007/306/CE e 2007/307/CE. (6) Nell'ottobre 2018 la BASF SE ha riferito che, nonostante i provvedimenti adottati, negli ultimi anni erano ancora state rilevate tracce minime, in un'ulteriore tendenza al ribasso, nei prodotti della colza. Il persistere della presenza di tali tracce trova spiegazione sia nella biologia della colza, che può rimanere quiescente per lunghi periodi, sia nelle pratiche agricole impiegate per raccogliere le sementi, che possono aver causato fuoriuscite accidentali il cui livello era difficile da stimare al momento dell'adozione delle decisioni 2007/305/CE, 2007/306/CE e 2007/307/CE e delle decisioni di esecuzione 2012/69/UE e (UE) 2016/2268. (7) In questo contesto è opportuno prorogare il periodo di transizione di altri tre anni, fino al 31 dicembre 2022, per consentire il ritiro completo delle rimanenti tracce della colza Ms1 × Rf1, Ms1 × Rf2 e Topas 19/2 dalla catena alimentare umana e animale. (8) Al fine di contribuire ulteriormente al ritiro di tale materiale geneticamente modificato è inoltre opportuno che il destinatario continui ad attuare il programma interno richiesto in conformità alle decisioni 2007/305/CE, 2007/306/CE e 2007/307/CE e a raccogliere dati sulla presenza di tale materiale nei prodotti della colza importati nell'Unione dal Canada, l'unico paese in cui tali tipi di colza sono stati coltivati per fini commerciali. La BASF SE dovrebbe presentare alla Commissione una relazione su entrambi gli aspetti entro il 1 o gennaio 2022. (9) La BASF SE dovrebbe garantire la costante disponibilità di materiali di riferimento certificati per consentire ai laboratori di controllo di eseguire le loro analisi durante tale periodo di transizione. (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza le decisioni 2007/305/CE, 2007/306/CE e 2007/307/CE. (11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La decisione 2007/305/CE è così modificata: 1) L'articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 Il destinatario attua un programma interno inteso a garantire l'efficace ritiro dal mercato della colza ACS-BNØØ4-7, ACS-BNØØ1-4 e della combinazione ibrida ACS-BNØØ4-7 × ACS-BNØØ1-4 nella coltura e nella produzione di sementi e raccoglie dati sulla presenza di tali organismi geneticamente modificati nelle spedizioni di colza provenienti dal Canada nell'Unione. Entro il 1 o gennaio 2022 il destinatario presenta alla Commissione una relazione sull'attuazione di detto programma e sulla presenza di tali organismi geneticamente modificati nelle spedizioni di colza provenienti dal Canada nell'Unione.» 2) L'articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 1.   La presenza di materiali che contengono, sono costituiti o prodotti a partire da colza ACS-BNØØ4-7, ACS-BNØØ1-4 e dalla combinazione ibrida ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ1-4 in alimenti e mangimi notificati a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1829/2003 è tollerata fino al 31 dicembre 2022, purché detta presenza: a) sia accidentale o tecnicamente inevitabile; e b) non superi la percentuale dello 0,1 % in peso. 2.   Il destinatario garantisce la disponibilità di materiale di riferimento certificato per la colza ACS-BNØØ4-7 × ACS-BNØØ1-4 tramite l'American Oil Chemists Society all'indirizzo https://www.aocs.org/crm». Articolo 2 La decisione 2007/306/CE è così modificata: 1) L'articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 Il destinatario attua un programma interno inteso a garantire l'efficace ritiro dal mercato della colza ACS-BNØØ4-7, ACS-BNØØ2-5 e della combinazione ibrida ACS-BNØØ4-7 × ACS-BNØØ2-5 nella coltura e nella produzione di sementi e raccoglie dati sulla presenza di tali organismi geneticamente modificati nelle spedizioni di colza provenienti dal Canada nell'Unione. Entro il 1 o gennaio 2022 il destinatario presenta alla Commissione una relazione sull'attuazione di detto programma e sulla presenza di tali organismi geneticamente modificati nelle spedizioni di colza provenienti dal Canada nell'Unione.» 2) L'articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 1.   La presenza di materiali che contengono, sono costituiti o prodotti a partire dalla colza ACS-BNØØ4-7, ACS-BNØØ2-5 e dalla combinazione ibrida ACS-BNØØ4-7 × ACS-BNØØ2-5 in alimenti e mangimi notificati a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1829/2003 è tollerata fino al 31 dicembre 2022, purché detta presenza: a) sia accidentale o tecnicamente inevitabile; e b) non superi la percentuale dello 0,1 % in peso. 2.   Il destinatario garantisce la disponibilità di materiale di riferimento certificato per la colza ACS-BNØØ4-7 × ACS-BNØØ2-5 tramite l'American Oil Chemists Society all'indirizzo https://www.aocs.org/crm». Articolo 3 L'articolo 1 della decisione 2007/307/CE è sostituito dal seguente: «Articolo 1 1.   Il destinatario attua un programma interno inteso a garantire l'efficace ritiro dal mercato della colza ACS- BNØØ7-1 nella coltura e nella produzione di sementi e raccoglie dati sulla presenza di tale organismo geneticamente modificato nelle spedizioni di colza provenienti dal Canada nell'Unione. Entro il 1 o gennaio 2022 il destinatario presenta alla Commissione una relazione sull'attuazione di detto programma e sulla presenza di tali organismi geneticamente modificati nelle spedizioni di colza provenienti dal Canada nell'Unione. 2.   La presenza di materiali che contengono, sono costituiti o prodotti a partire dalla colza ACS-BNØØ7-1 in alimenti e mangimi notificati a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1829/2003 è tollerata fino al 31 dicembre 2022, purché tale presenza: a) sia accidentale o tecnicamente inevitabile; e b) non superi la percentuale dello 0,1 % in peso. 3.   Il destinatario garantisce la disponibilità di materiale di riferimento certificato per la colza ACS-BNØØ7-1 tramite l'American Oil Chemists Society all'indirizzo https://www.aocs.org/crm». Articolo 4 Le voci relative alla colza ACS-BNØØ4-7, ACS-BNØØ1-4 e alla combinazione ibrida ACS-BNØØ4-7 × ACS-BNØØ1-4, alla colza ACS-BNØØ4-7, ACS-BNØØ2-5 e alla combinazione ibrida ACS-BNØØ4-7× ACS-BNØØ2-5 nonché alla colza ACS-BNØØ7-1 nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati di cui all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1829/2003, sono modificate al fine di tenere conto della presente decisione. Articolo 5 La società BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, D-67063 Ludwigshafen, Germania, è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 2019 Per la Commissione Vytenis ANDRIUKAITIS Membro della Commissione ( 1 ) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1 . ( 2 ) Decisione 2007/305/CE della Commissione, del 25 aprile 2007, relativa al ritiro dal mercato della colza ibrida Ms1 × Rf1 (ACS-BNØØ4-7 × ACS-BNØØ1-4) e dei suoi prodotti derivati ( GU L 117 del 5.5.2007, pag. 17 ). ( 3 ) Decisione 2007/306/CE della Commissione, del 25 aprile 2007, relativa al ritiro dal mercato della colza ibrida Ms1×Rf2 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ2-5) e dei suoi prodotti derivati ( GU L 117 del 5.5.2007, pag. 20 ). ( 4 ) Decisione 2007/307/CE della Commissione, del 25 aprile 2007, relativa al ritiro dal mercato della colza Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1) e dei suoi prodotti derivati ( GU L 117 del 5.5.2007, pag. 23 ). ( 5 ) Decisione di esecuzione 2012/69/UE della Commissione, del 3 febbraio 2012, che modifica le decisioni 2007/305/CE, 2007/306/CE e 2007/307/CE per quanto riguarda il periodo di tolleranza delle tracce di colza ibrida Ms1×Rf1 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ1-4), di colza ibrida Ms1×Rf2 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ2-5) e di colza Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1), nonché dei loro prodotti derivati ( GU L 34 del 7.2.2012, pag. 12 ). ( 6 ) Decisione di esecuzione 2016/2268/UE della Commissione, del 14 dicembre 2016, che modifica le decisioni 2007/305/CE, 2007/306/CE e 2007/307/CE per quanto riguarda il periodo di tolleranza delle tracce di colza ibrida Ms1×Rf1 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ1-4), di colza ibrida Ms1 × Rf2 (ACS-BNØØ4-7 × ACS-BNØØ2-5) e di colza Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1), nonché dei loro prodotti derivati ( GU L 342 del 16.12.2016, pag. 34 ). ( 7 ) Decisione di esecuzione (UE) 2019/1117 della Commissione, del 24 giugno 2019, che modifica le decisioni 2007/305/CE, 2007/306/CE e 2007/307/CE per quanto riguarda la modifica del destinatario delle decisioni ( GU L 176 dell'1.7.2019, pag. 59 ).

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