Decisione UE In vigore Internazionale

Decisione UE 1563/2025

Decisione 2025/1563 del Consiglio, del 22 luglio 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio generale dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) per quanto riguarda l’adozione di una deroga dell’OMC che permetta agli Stati Uniti di accordare un trattamento tariffario preferenziale nell’ambito dello US Caribbean Basin Economic Recovery Act (CBERA)

Pubblicato: 22/07/2025 In vigore dal: 22/07/2025 Documento ufficiale

Cosa stabilisce la Decisione UE 2025/1563 sulla posizione dell'Unione europea presso l'OMC riguardo alla deroga per il CBERA americano?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione 2025/1563 del Consiglio dell'UE del 22 luglio 2025 stabilisce che l'Unione europea sostiene la richiesta degli Stati Uniti di ottenere una deroga dall'OMC per prolungare il trattamento tariffario preferenziale previsto dal Caribbean Basin Economic Recovery Act (CBERA) dal 1° ottobre 2025 al 30 settembre 2030. La deroga consente agli USA di accordare tariffe doganali ridotte o nulle su prodotti ammissibili originari da paesi e territori dell'America centrale e dei Caraibi, in deroga agli obblighi di non discriminazione previsti dal GATT 1994 (articoli I e XIII). L'UE ha valutato che questa deroga non comporta effetti negativi significativi per l'economia europea né per le relazioni commerciali con i beneficiari, e la sostiene poiché mira a contrastare la povertà estrema e l'instabilità della regione caraibica, in particolare di Haiti. La decisione è stata adottata dal Consiglio dell'UE secondo la procedura prevista dall'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE, poiché la deroga OMC vincola tutti i membri dell'organizzazione.

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Riferimento normativo

Decisione 2025/1563 del Consiglio, del 22 luglio 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio generale dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) per quanto riguarda l’adozione di una deroga dell’OMC che permetta agli Stati Uniti di accordare un trattamento tariffario preferenziale nell’ambito dello US Caribbean Basin Economic Recovery Act (CBERA) EN: Council Decision (EU) 2025/1563 of 22 July 2025 establishing the position to be taken on behalf of the European Union within the General Council of the World Trade Organization (WTO) as regards the adoption of a decision to grant a WTO waiver permitting the United States to provide duty-free treatment under the US Caribbean Basin Economic Recovery Act (CBERA)

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/1563 29.7.2025 DECISIONE 2025/1563 DEL CONSIGLIO del 22 luglio 2025 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio generale dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) per quanto riguarda l’adozione di una deroga dell’OMC che permetta agli Stati Uniti di accordare un trattamento tariffario preferenziale nell’ambito dello US Caribbean Basin Economic Recovery Act (CBERA) IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) L’accordo di Marrakech che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio («accordo OMC») è entrato in vigore il 1 o gennaio 1995. (2) L’articolo II, paragrafo 2, dell’accordo OMC, «prevede che gli accordi e gli strumenti giuridici ad essi attinenti di cui agli allegati 1, 2 e 3 dell’accordo OMC (‘accordi commerciali multilateralì) costituiscono parte integrante dell’accordo OMC e sono vincolaanti per tutti i membri». (3) A norma dell’articolo IX, paragrafo 3, dell’accordo OMC, in circostanze eccezionali la Conferenza dei ministri può decidere di concedere una deroga a un obbligo imposto a un membro dall’accordo OMC o da un accordo commerciale multilaterale. (4) L’articolo IX, paragrafi 3 e 4, dell’accordo OMC stabilisce le procedure per la concessione di deroghe relative agli accordi commerciali multilaterali di cui agli allegati 1 A, 1B o 1C dell’accordo OMC e relativi allegati. (5) A norma dell’articolo IV, paragrafo 1, dell’accordo OMC, la Conferenza dei ministri è abilitata a prendere decisioni in relazione a tutti gli aspetti contemplati dagli accordi commerciali multilaterali. (6) A norma dell’articolo IV, paragrafo 2, dell’accordo OMC, negli intervalli tra una riunione e l’altra della Conferenza dei ministri dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), le funzioni di quest’ultima sono svolte dal Consiglio generale dell’OMC. (7) A norma dell’articolo IX, paragrafo 1, dell’accordo OMC, l’OMC generalmente adotta le decisioni all’unanimità. (8) Il 15 febbraio 1985 è stata accordata agli Stati Uniti una deroga agli obblighi di cui all’articolo I, paragrafo 1, dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio («GATT 1994») per il periodo dal 1 o gennaio 1984 e al 30 settembre 1995. Il 15 novembre 1995 i membri hanno prorogato la deroga fino al 30 settembre 2005, e nuovamente il 29 maggio 2009 fino al 31 dicembre 2014. Il 5 maggio 2015 i membri hanno prorogato la deroga in relazione all’articolo I, paragrafo 1, del GATT 1994, fino al 31 dicembre 2019, estendendola ai paragrafi 1 e 2 dell’articolo XIII del GATT 1994, nella misura necessaria agli Stati Uniti ad accordare un trattamento tariffario preferenziale alle importazioni di prodotti ammissibili originari dei paesi beneficiari designati a norma delle disposizioni dell’ US Caribbean Basin Economic Recovery Act («CBERA»). Il 17 ottobre 2019, i membri hanno prorogato la deroga relativa all’articolo XIII, paragrafi 1 e 2, del GATT 1994 fino al 30 settembre 2025, nella misura necessaria agli Stati Uniti ad accordare un trattamento tariffario preferenziale alle importazioni di prodotti ammissibili originari dei paesi beneficiari designati a norma delle disposizioni del CBERA. (9) A norma dell’articolo IX, paragrafi 3 e 4, dell’accordo OMC, gli Stati Uniti hanno presentato una richiesta di decisione al Consiglio generale in merito alla concessione di una deroga dell’OMC che permetta loro di accordare un trattamento tariffario preferenziale per i prodotti ammissibili originari di paesi e territori dell’America centrale e dei Caraibi nell’ambito del CBERA dal 1 o ottobre 2025 fino al 30 settembre 2030. (10) A giustificazione della richiesta, gli Stati Uniti adducono l’estrema povertà e instabilità dei paesi del bacino dei Caraibi, in particolare di Haiti. I benefici nell’ambito del CBERA sono intesi ad ampliare le opportunità economiche e a rendere la regione più stabile e prospera. (11) La deroga in questione non inciderebbe negativamente né sull’economia dell’Unione né sulle relazioni commerciali dell’Unione con i beneficiari della deroga. Inoltre, l’Unione sostiene le iniziative contro la povertà e a favore della stabilità. (12) È opportuno stabilire che la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio generale sia di sostenere la richiesta degli Stati Uniti di concessione della deroga in conformità all’articolo 218, paragrafo 9, TFUE, poiché la deroga vincolerà i membri dell’OMC, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio generale dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) è di sostenere la deroga dell’OMC che permetterebbe agli Stati Uniti di accordare un trattamento tariffario preferenziale per i prodotti ammissibili originari di paesi e territori dell’America centrale e dei Caraibi nell’ambito dell’ US Caribbean Basin Economic Recovery Act dal 1 o ottobre 2025 fino al 30 settembre 2030. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2025 Per il Consiglio Il presidente M. BJERRE ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1563/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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La Decisione 2025/1563 riguarda deroghe OMC, trattamento tariffario preferenziale e accordi commerciali multilaterali secondo l'articolo IX dell'Accordo OMC. Professionisti del commercio internazionale e consulenti doganali devono considerare come questa deroga influisce sulla clausola della nazione più favorita (MFN), sugli obblighi di non discriminazione nel GATT 1994 e sulla gestione delle preferenze tariffarie nei rapporti commerciali UE-Caraibi.

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