Decisione (UE) 2019/1569 del Consiglio, del 16 settembre 2019, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto per l'agricoltura istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli con riguardo alla modifica degli allegati 1 e 2 dell'accordo
Decisione (UE) 2019/1569 del Consiglio, del 16 settembre 2019, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto per l'agricoltura istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli con riguardo alla modifica degli allegati 1 e 2 dell'accordo
EN: Council Decision (EU) 2019/1569 of 16 September 2019 on the position to be taken, on behalf of the European Union, within the Joint Committee on Agriculture set up by the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation on trade in agricultural products, as regards the amendment of Annexes 1 and 2 to the Agreement
Testo normativo
20.9.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 242/3
DECISIONE (UE) 2019/1569 DEL CONSIGLIO
del 16 settembre 2019
relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto per l'agricoltura istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli con riguardo alla modifica degli allegati 1 e 2 dell'accordo
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
L'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli («accordo») è entrato in vigore il 1
o
giugno 2002.
(2)
L'articolo 6 dell'accordo prevede l'istituzione di un comitato misto per l'agricoltura («comitato») incaricato di gestire l'accordo e di curarne la corretta esecuzione.
(3)
Ai sensi dell'articolo 11 dell'accordo, il comitato può decidere di modificare gli allegati dell'accordo.
(4)
Il comitato deve adottare una decisione al fine di modificare gli allegati 1 e 2 dell'accordo per aggiornare i codici numerici dell'accordo a seguito dell'ultima revisione del sistema armonizzato, correggere un errore commesso in occasione dell'ultimo adeguamento dell'allegato 1 dell'accordo con riguardo alla concessione tariffaria per i prosciutti disossati e integrare nell'allegato 1 dell'accordo le concessioni tariffarie accordate dalla Svizzera nel 1996 per gli alimenti per cani e gatti destinati alla vendita.
(5)
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato in quanto la decisione prevista è vincolante per l'Unione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare, a nome dell'Unione, in sede di comitato misto per l'agricoltura, istituito dall'articolo 6 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, si fonda sul progetto di decisione del comitato misto per l'agricoltura accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 2019
Per il Consiglio
La presidente
T. TUPPURAINEN
DECISIONE N. XX/2019 DEL COMITATO MISTO PER L'AGRICOLTURA
del …
che modifica gli allegati 1 e 2 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli
IL COMITATO MISTO PER L'AGRICOLTURA,
visto l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, in particolare l'articolo 11,
considerando quanto segue:
(1)
L'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli («accordo») è entrato in vigore il 1
o
giugno 2002.
(2)
Gli allegati 1 e 2 dell'accordo elencano le concessioni tariffarie accordate rispettivamente dalla Confederazione svizzera e dall'Unione europea («le parti»).
(3)
Le parti hanno convenuto di modificare gli allegati 1 e 2 dell'accordo a seguito dell'ultima revisione del sistema armonizzato e di un errore commesso in occasione dell'ultimo adeguamento dell'allegato 1 relativo alla concessione tariffaria per i prosciutti disossati. Si decide inoltre di integrare nell'allegato 1 dell'accordo le concessioni tariffarie accordate dalla Svizzera nel 1996 per gli alimenti per cani e gatti destinati alla vendita,
DECIDE:
Articolo 1
Gli allegati 1 e 2 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli sono sostituiti rispettivamente dai testi che figurano nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il … 2019.
Fatto a …, il
Per il comitato misto per l'agricoltura
La presidente e capo della delegazione dell'Unione europea
Susana MARAZUELA-AZPIROZ
Il capo della delegazione svizzera
Krisztina BENDE
Il segretario del comitato
Luis QUEVEDO LEY
ALLEGATO
ALLEGATO 1
CONCESSIONI DELLA SVIZZERA
La Svizzera accorda, per i prodotti originari dell'Unione europea sotto indicati, le seguenti concessioni tariffarie, eventualmente entro i limiti di un quantitativo annuo stabilito:
Voce della tariffa svizzera
Designazione della merce
Dazio doganale applicabile (FS/100 kg peso lordo)
Quantitativo annuo in peso netto (t)
0101 2991
Cavalli vivi (esclusi i riproduttori di razza pura e gli animali destinati alla macellazione) (in numero di capi)
0,00
100 capi
0204.5010
Carni caprine, fresche, refrigerate o congelate
40,00
100
0207.1481
Petti di galli e di galline delle specie domestiche, congelati
15,00
2 100
0207.1491
Pezzi e frattaglie commestibili di galli e di galline delle specie domestiche, compresi i fegati (esclusi i petti), congelati
15,00
1 200
0207.2781
Petti di tacchini e di tacchine delle specie domestiche, congelati
15,00
800
0207.2791
Pezzi e frattaglie commestibili di tacchini e di tacchine delle specie domestiche, compresi i fegati (esclusi i petti), congelati
15,00
600
0207.4210
Anatre delle specie domestiche, intere, congelate
15,00
700
Fegati grassi di anatre o di oche delle specie domestiche, freschi o refrigerati
0207.4300
–
di anatre
0207.5300
–
di oche
9,50
20
Pezzi e frattaglie commestibili di anatre, di oche o di faraone delle specie domestiche, congelati (esclusi i fegati grassi)
0207.4591
–
di anatre
0207.5591
–
di oche
0207.6091
–
di faraone
15,00
100
0208.1000
Carni e frattaglie commestibili di conigli o lepri, fresche, refrigerate o congelate
11,00
1 700
0208.9010
Carni e frattaglie commestibili di selvaggina, fresche, refrigerate o congelate (escluse quelle di lepri e di cinghiali)
0,00
100
ex ex 0210.1191
Prosciutti e loro pezzi, non disossati, della specie suina (non di cinghiale), salati o in salamoia, secchi o affumicati
ex ex 0210.1991
Prosciutti e loro pezzi, disossati, della specie suina (non di cinghiale), salati o in salamoia, secchi o affumicati
0,00
1 000
(
1
)
0210.2010
Carni secche della specie bovina
0,00
200
(
2
)
Uova di volatili, da consumo, in guscio
ex ex 0407.2110
–
di galline della specie
Gallus domesticus
, fresche
ex ex 0407.2910
–
altre, fresche
ex ex 0407.9010
–
altre, conservate o cotte
47,00
150
ex ex 0409.0000
Miele naturale di acacia
8,00
200
ex ex 0409.0000
Miele naturale diverso da quello di acacia
26,00
50
0602.1000
Talee senza radici e marze
0,00
illimitato
Piantimi in forma di portinnesto di frutta a granella (ottenuti da semi o da moltiplicazione vegetativa):
0602.2011
–
innestati, con radici nude
0602.2019
–
innestati, con zolla
0602.2021
–
non innestati, con radici nude
0602.2029
–
non innestati, con zolla
0,00
(
3
)
Piantimi in forma di portinnesto di frutta a nocciolo (ottenuti da semi o da moltiplicazione vegetativa):
0602.2031
–
innestati, con radici nude
0602.2039
–
innestati, con zolla
0602.2041
–
non innestati, con radici nude
0602.2049
–
non innestati, con zolla
0,00
(
3
)
Piantimi diversi da quelli in forma di portinnesto di frutta a granella o a nocciolo (ottenuti da semi o da moltiplicazione vegetativa), da frutta commestibile:
0602.2051
–
con radici nude
0602.2059
–
altri
0,00
illimitato
Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile, con radici nude:
0602.2071
–
di frutta a granella
0602.2072
–
di frutta a nocciolo
0,00
(
3
)
0602.2079
–
altri
0,00
illimitato
Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile, con zolla:
0602.2081
–
di frutta a granella
0602.2082
–
di frutta a nocciolo
0,00
(
3
)
0602.2089
–
altri
0,00
illimitato
0602.3000
Rododendri e azalee, anche innestati
0,00
illimitato
Rosai, anche innestati:
0602.4010
–
rosai silvestri e alberetti di rosai selvatici
–
altri:
0602.4091
–
con radici nude
0602.4099
–
altri, con zolla
0,00
illimitato
Piantimi (ottenuti da semi o da moltiplicazione vegetativa) di vegetali d'utilità; bianco di funghi (micelio):
0602.9011
–
piantimi di ortaggi e manti erbosi in rotoli
0602.9012
–
bianco di funghi (micelio)
0602.9019
–
altri
0,00
illimitato
Altre piante vive (comprese le loro radici):
0602.9091
–
con radici nude
0602.9099
–
altre, con zolla
0,00
illimitato
0603.1110
Rose, recise, per mazzi o per ornamento, fresche, dal 1
o
maggio al 25 ottobre
0603.1210
Garofani, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 1
o
maggio al 25 ottobre
0603.1310
Orchidee, recise, per mazzi o per ornamento, fresche, dal 1
o
maggio al 25 ottobre
0603.1410
Crisantemi, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 1
o
maggio al 25 ottobre
0603.1510
Gigli (Lilium spp.), recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 1
o
maggio al 25 ottobre
Altri fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 1
o
maggio al 25 ottobre:
0603.1911
–
legnosi
0603.1918
– –
altri
0,00
1 000
0603.1230
Garofani, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 26 ottobre al 30 aprile
0,00
illimitato
0603.1330
Orchidee, recise, per mazzi o per ornamento, fresche, dal 26 ottobre al 30 aprile
0603.1430
Crisantemi, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 26 ottobre al 30 aprile
0603.1530
Gigli (
Lilium
spp.), recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 26 ottobre al 30 aprile
0603.1930
Tulipani, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 26 ottobre al 30 aprile
Altri fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 26 ottobre al 30 aprile:
0603.1931
–
legnosi
0603.1938
–
altri
0,00
illimitato
Pomodori, freschi o refrigerati:
0702.0010
pomodori ciliegia:
–
dal 21 ottobre al 30 aprile
0702.0020
pomodori Peretti (di forma allungata):
–
dal 21 ottobre al 30 aprile
0702.0030
–
altri pomodori, con diametro di 80 mm o più (pomodori carnosi):
–
dal 21 ottobre al 30 aprile
0702.0090
–
altri:
–
dal 21 ottobre al 30 aprile
0,00
10 000
Lattuga iceberg, senza corona:
0705.1111
–
dal 1
o
gennaio alla fine di febbraio
0,00
2 000
Cicorie Witloofs, fresche o refrigerate:
0705.2110
–
dal 21 maggio al 30 settembre
0,00
2 000
0707.0010
Cetrioli e cetriolini, dal 21 ottobre al 14 aprile
5,00
200
0707.0030
Cetrioli per conserva, di lunghezza > 6 cm ma ≤ 12 cm, freschi o refrigerati, dal 21 ottobre al 14 aprile
5,00
100
0707.0031
Cetrioli per conserva, di lunghezza > 6 cm ma ≤ 12 cm, freschi o refrigerati, dal 15 aprile al 20 ottobre
5,00
2 100
0707.0050
Cetriolini, freschi o refrigerati
3,50
800
Melanzane, fresche o refrigerate:
0709.3010
–
dal 16 ottobre al 31 maggio
0,00
1 000
0709.5100
0709.5900
Funghi, freschi o refrigerati, del genere
Agaricus
o altri, esclusi i tartufi
0,00
illimitato
Peperoni, freschi o refrigerati:
0709.6011
–
dal 1
o
novembre al 31 marzo
2,50
illimitato
0709.6012
Peperoni, freschi o refrigerati, dal 1
o
aprile al 31 ottobre
5,00
1 300
Zucchine (incluse le zucchine con fiore), fresche o refrigerate:
0709.9950
–
dal 31 ottobre al 19 aprile
0,00
2 000
ex ex 0710.8090
Funghi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati
0,00
illimitato
0711.9090
Ortaggi o legumi e miscele di ortaggi o di legumi, temporaneamente conservati (per esempio, con anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati
0,00
150
0712.2000
Cipolle, secche, anche tagliate in pezzi o a fette oppure tritate o polverizzate, ma non altrimenti preparate
0,00
100
0713.1011
Piselli (
Pisum sativum
), secchi, sgranati, in grani interi, non lavorati, per l'alimentazione di animali
Riduzione di 0,90 CHF sul dazio applicato
1 000
0713.1019
Piselli (
Pisum sativum
), secchi, sgranati, in grani interi, non lavorati (esclusi quelli per l'alimentazione di animali, per usi tecnici o per la fabbricazione della birra)
0,00
1 000
Nocciole (
Corylus
spp.), fresche o secche:
0802.2190
–
con guscio, diverse da quelle per l'alimentazione di animali o per la fabbricazione di oli
0802.2290
–
senza guscio, diverse da quelle per l'alimentazione di animali o per la fabbricazione di oli
0,00
illimitato
0802.3290
Frutta a guscio
0,00
100
ex ex 0802.9090
Pinoli, freschi o secchi
0,00
illimitato
0805.1000
Arance, fresche o secche
0,00
illimitato
Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi o secchi
0805.2100
mandarini (compresi i tangerini e i satsuma)
0,00
illimitato
0805.2200
clementine
0,00
illimitato
0805.2900
altri
0,00
illimitato
0807.1100
Cocomeri, freschi
0,00
illimitato
0807.1900
Meloni, freschi, diversi dai cocomeri
0,00
illimitato
Albicocche, fresche, in imballaggio aperto:
0809.1011
–
dal 1
o
settembre al 30 giugno
0809.1091
in altro imballaggio:
–
dal 1
o
settembre al 30 giugno
0,00
2 100
0809.4013
Prugne fresche, in imballaggio aperto, dal 1
o
luglio al 30 settembre
0,00
600
0810.1010
Fragole, fresche, dal 1
o
settembre al 14 maggio
0,00
10 000
0810.1011
Fragole, fresche, dal 15 maggio al 31 agosto
0,00
200
0810.2011
Lamponi, freschi, dal 1
o
giugno al 14 settembre
0,00
250
0810.5000
Kiwi, freschi
0,00
illimitato
ex ex 0811.1000
Fragole, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non presentate in imballaggi per la vendita al minuto, destinate alla lavorazione industriale
10,00
1 000
ex ex 0811.2090
Lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non presentati in imballaggi per la vendita al minuto, destinati alla lavorazione industriale
10,00
1 200
0811.9010
Mirtilli, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
0,00
200
0811.9090
Frutta commestibile, anche cotta in acqua o al vapore, congelata, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (esclusi fragole, lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli, uva spina, mirtilli e frutta tropicale)
0,00
1 000
0904.2200
Pimenti del genere
Capsicum
o del genere
Pimenta
, essiccati, tritati o polverizzati
0,00
150
0910.2000
Zafferano
0,00
illimitato
Frumento e frumento segalato (escluso il frumento duro), per l'alimentazione animale
1001.9931
–
contenenti altri cereali del capitolo 10
1001.9939
–
altri
Riduzione di 0,60 CHF sul dazio applicato
50 000
Granturco per l'alimentazione animale
1005.9031
–
contenente altri cereali del capitolo 10
1005.9039
–
altri
Riduzione di 0,50 CHF sul dazio applicato
13 000
Olio d'oliva, vergine, non per l'alimentazione animale:
1509.1091
–
in recipienti di vetro di capacità non eccedente 2 l
60,60
(
4
)
illimitato
1509.1099
–
in recipienti di vetro di capacità eccedente 2 l, o in altri recipienti
86,70
(
4
)
illimitato
Olio di oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, non per l'alimentazione animale:
1509.9091
–
in recipienti di vetro di capacità non eccedente 2 l
60,60
(
4
)
illimitato
1509.9099
–
in recipienti di vetro di capacità eccedente 2 l, o in altri recipienti
86,70
(
4
)
illimitato
ex ex 0210.1991
Prosciutti, in salamoia, disossati, insaccati in vescica o in budello artificiale («jambon en vessie»)
ex ex 0210.1991
Pezzo di cotoletta disossato, affumicato («jambon saumoné»)
ex ex 0210.1991
ex ex 1602.4910
Collo di maiale, seccato all'aria, insaporito o non, intero, in pezzi o a fette sottili («coppa»)
1601.0011
1601.0021
Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti di animali delle rubriche da 0101 a 0104 , esclusi i cinghiali
0,00
3 715
Pomodori, interi o in pezzi, preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico:
2002.1010
2002.1020
–
in recipienti eccedenti 5 kg
–
in recipienti non eccedenti 5 kg
2,50
4,50
illimitato
illimitato
Pomodori preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, diversi da quelli interi o in pezzi:
2002.9010
–
in recipienti eccedenti 5 kg
0,00
illimitato
2002.9021
Polpe, puree e concentrati di pomodori, in recipienti ermeticamente chiusi, aventi tenore, in peso, di estratto secco di 25 % o più, composti di pomodori e acqua, con o senza aggiunta di sale o altre sostanze di condimento, in recipienti non eccedenti 5 kg
0,00
illimitato
2002.9029
Pomodori preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, diversi da quelli interi o in pezzi e diversi da polpe, puree e concentrati di pomodori:
–
in recipienti non eccedenti 5 kg
0,00
illimitato
2003.1000
Funghi del genere
Agaricus
, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico
0,00
1 700
Carciofi preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 :
ex ex 2004.9018
–
in recipienti eccedenti 5 kg
17,50
illimitato
ex ex 2004.9049
–
in recipienti non eccedenti 5 kg
24,50
illimitato
Asparagi preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 :
2005.6010
–
in recipienti eccedenti 5 kg
2005.6090
–
in recipienti non eccedenti 5 kg
0,00
illimitato
Olive preparate o conservate, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelate, diverse dai prodotti della voce 2006 :
2005.7010
–
in recipienti eccedenti 5 kg
2005.7090
–
in recipienti non eccedenti 5 kg
0,00
illimitato
Capperi e carciofi preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006
ex ex 2005.9911
–
in recipienti eccedenti 5 kg
17,50
illimitato
ex ex 2005.9941
–
in recipienti non eccedenti 5 kg
24,50
illimitato
2008.3090
Agrumi, altrimenti preparati o conservati, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominati né compresi altrove
0,00
illimitato
2008.5010
Polpe di albicocche, altrimenti preparate o conservate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominate né comprese altrove
10,00
illimitato
2008.5090
Albicocche, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove
15,00
illimitato
2008.7010
Polpe di pesche, altrimenti preparate o conservate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominate né comprese altrove
0,00
illimitato
2008.7090
Pesche, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove
0,00
illimitato
Succhi di agrumi diversi dall'arancia e dal pompelmo o dal pomelo, non fermentati, senza aggiunta di alcole:
ex ex 2009.3919
–
senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, concentrati
6,00
illimitato
ex ex 2009.3920
–
con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, concentrati
14,00
illimitato
Vini dolci, specialità e mistelle, in recipienti di capacità:
2204.2150
–
non eccedente 2 l
(
5
)
8,50
illimitato
2204.2250
–
eccedente 2 l ma non eccedente 10 l
(
5
)
8,50
illimitato
2204.2960
–
eccedente 10 l
(
5
)
8,50
illimitato
ex ex 2204.2150
Vino di Porto, in recipienti di capacità non eccedente 2 l, secondo la descrizione
(
6
)
0,00
1 000 hl
Retsina (vino bianco greco) secondo la descrizione
(
7
)
ex ex 2204.2121
–
in recipienti di capacità non eccedente 2 l
–
in recipienti di capacità eccedente 2 l ma non eccedente 10 l, con titolo alcolometrico volumico:
ex ex 2204.2221
– –
eccedente 13 % vol.
ex ex 2204.2222
– –
non eccedente 13 % vol.
–
in recipienti di capacità eccedente 10 l, con titolo alcolometrico volumico:
ex ex 2204.2923
– –
eccedente 13 % vol.
ex ex 2204.2924
– –
non eccedente 13 % vol.
0,00
500 hl
Alimenti per cani e gatti destinati alla vendita al minuto in recipienti chiusi ermeticamente;
2309.1021
–
contenenti latte in polvere o siero di latte
2309.1029
–
altri
0,00
6 000
(
8
)
ALLEGATO 2
CONCESSIONI DELL'UNIONE EUROPEA
L'Unione europea accorda, per i prodotti originari della Svizzera sotto indicati, le seguenti concessioni tariffarie, eventualmente entro i limiti di un quantitativo annuo stabilito:
Codice NC
Designazione della merce
Dazio doganale applicabile (EUR/100 kg peso netto)
Quantitativo annuo in peso netto (t)
0102 29 41
0102 29 49
0102 29 51
0102 29 59
0102 29 61
0102 29 69
0102 29 91
0102 29 99
ex 0102 39 10
ex 0102 90 91
Animali vivi della specie bovina di peso superiore a 160 kg
0,00
4 600 capi
ex 0210 20 90
Carni della specie bovina, disossate, secche
0,00
1 200
ex 0401 40 10
0401 40 90
0401 50 11
0401 50 19
0401 50 31
0401 50 39
0401 50 91
0401 50 99
Crema di latte, avente tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6 %
0,00
2 000
0403 10
Iogurt
0402 29 11
ex 0404 90 83
Latte speciale, detto «per l'alimentazione dei bambini lattanti», in recipienti ermeticamente chiusi di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g, avente tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 %
(
9
)
43,80
illimitato
0602
Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio)
0,00
illimitato
0603 11 00
0603 12 00
0603 13 00
0603 14 00
0603 15 00
0603 19
Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi
0,00
illimitato
0701 10 00
Patate, da semina, fresche o refrigerate
0,00
4 000
0702 00 00
Pomodori, freschi o refrigerati
0,00
(
10
)
1 000
0703 10 19
0703 90 00
Cipolle, non da semina
Porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati
0,00
5 000
0704 10 00
0704 90
Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili, ad eccezione dei cavoletti di Bruxelles, freschi o refrigerati
0,00
5 500
0705
Lattughe (
Latuca sativa
) e cicorie (
Cichorium
spp.), fresche o refrigerate
0,00
3 000
0706 10 00
Carote e navoni, freschi o refrigerati
0,00
5 000
0706 90 10
0706 90 90
Barbabietola da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, ad eccezione del rafano (
Cochlearia armoracia
), freschi o refrigerati
0,00
3 000
0707 00 05
Cetrioli, freschi o refrigerati
0,00
(
10
)
1 000
0708 20 00
Fagioli (
Vigna
spp.,
Phaseolus
spp.), freschi o refrigerati
0,00
1 000
0709 30 00
Melanzane, fresche o refrigerate
0,00
500
0709 40 00
Sedani, esclusi i sedani-rapa, freschi o refrigerati
0,00
500
0709 51 00
0709 59
Funghi e tartufi, freschi o refrigerati
0,00
illimitato
0709 70 00
Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini), freschi o refrigerati
0,00
1 000
0709 99 10
Insalate, diverse dalle lattughe (
Lactuca sativa
) e dalle cicorie (
Cichorium
spp.), fresche o refrigerate
0,00
1 000
0709 99 20
Bietole da costa e cardi, freschi o refrigerati
0,00
300
0709 99 50
Finocchi, freschi o refrigerati
0,00
1 000
0709 93 10
Zucchine, fresche o refrigerate
0,00
(
10
)
1 000
0709 93 90
0709 99 90
Altri ortaggi, freschi o refrigerati
0,00
1 000
0710 80 61
0710 80 69
Funghi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati
0,00
illimitato
0712 90
Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette, oppure tritati o polverizzati, anche ottenuti da ortaggi o legumi precedentemente cotti, ma non altrimenti preparati, esclusi cipolle, funghi e tartufi
0,00
illimitato
ex 0808 10 80
Mele, diverse dalle mele da sidro, fresche
0,00
(
10
)
3 000
0808 30
0808 40
Pere, fresche, e cotogne, fresche
0,00
(
10
)
3 000
0809 10 00
Albicocche, fresche
0,00
(
10
)
500
0809 29 00
Ciliegie, diverse dalle ciliegie acide (
Prunus cerasus
), fresche
0,00
(
10
)
1 500
(
11
)
0809 40
Prugne e prugnole, fresche
0,00
(
10
)
1 000
0810 10 00
Fragole
0,00
200
0810 20 10
Lamponi, freschi
0,00
100
0810 20 90
More di rovo o di gelso e more-lamponi, fresche
0,00
100
1106 30 10
Farine, semolini e polveri di banane
0,00
5
1106 30 90
Farine, semolini e polveri di altra frutta del capitolo 8
0,00
illimitato
ex 0210 19 50
Prosciutti, in salamoia, disossati, insaccati in vescica o in budello artificiale
0,00
1 900
ex 0210 19 81
Pezzo di cotoletta disossato, affumicato
ex 0210 19 81
ex 1602 49 19
Collo di maiale, seccato all'aria, insaporito o non, intero, in pezzi o a fette sottili
ex 1601 00
Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti, di animali delle rubriche da 0101 a 0104 , esclusi i cinghiali
ex 2002 90 91
ex 2002 90 99
Polveri di pomodori, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido
(
12
)
0,00
illimitato
2003 90 90
Funghi, esclusi quelli del genere
Agaricus
, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico
0,00
illimitato
0710 10 00
Patate, anche cotte in acqua o al vapore, congelate
2004 10 10
2004 10 99
Patate preparate o conservate ma non nell'aceto o nell'acido acetico, congelate, diverse dai prodotti della voce 2006 : ad eccezione di farina, semolino o fiocchi
2005 20 80
Patate preparate o conservate, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelate, diverse dai prodotti della voce 2006 , escluse le preparazioni sotto forma di farina, semolino o fiocchi e le preparazioni sotto forma di fette sottili, fritte, anche salate o aromatizzate, in imballaggi ermeticamente chiusi, atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate
0,00
3 000
ex 2005 91 00
ex 2005 99
Polveri preparate di ortaggi e legumi e delle relative miscele, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido
(
12
)
0,00
illimitato
ex 2008 30
Fiocchi e polveri di agrumi, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido
(
12
)
0,00
illimitato
ex 2008 40
Fiocchi e polveri di pere, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido
(
12
)
0,00
illimitato
ex 2008 50
Fiocchi e polveri di albicocche, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido
(
12
)
0,00
illimitato
2008 60
Ciliegie, diversamente preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove
0,00
500
ex 0811 90 19
ex 0811 90 39
Ciliegie, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti
0811 90 80
Ciliegie dolci, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti
ex 2008 70
Fiocchi e polveri di pesche, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido
(
12
)
0,00
illimitato
ex 2008 80
Fiocchi e polveri di fragole, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido
(
12
)
0,00
illimitato
ex 2008 99
Fiocchi e polveri di altra frutta, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido
(
12
)
0,00
illimitato
ex 2009 19
Polveri di succhi d'arancia, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
0,00
illimitato
ex 2009 21 00
ex 2009 29
Polveri di succhi di pompelmo, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
0,00
illimitato
ex 2009 31
ex 2009 39
Polveri di succhi di altri agrumi, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
0,00
illimitato
ex 2009 41
ex 2009 49
Polveri di succhi di ananasso, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
0,00
illimitato
ex 2009 71
ex 2009 79
Polveri di succhi di mela, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
0,00
illimitato
ex 2009 81
ex 2009 89
Polveri di succhi di altra frutta od ortaggi o legumi, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
0,00
illimitato
(
1
)
Ivi comprese 480 t per i prosciutti di Parma e di San Daniele, in base allo scambio di lettere tra la Svizzera e la CE del 25 gennaio 1972.
(
2
)
Ivi comprese 170 t di Bresaola, in base allo scambio di lettere tra la Svizzera e la CE del 25 gennaio 1972.
(
3
)
Entro i limiti di un contingente annuo globale di 60 000 piante.
(
4
)
Ivi compreso il contributo al fondo di garanzia per lo stoccaggio obbligatorio.
(
5
)
Riguarda solo i prodotti ai sensi dell'allegato 7 dell'accordo.
(
6
)
Descrizione: per «vino di Porto» si intende un vino di qualità prodotto nella regione determinata portoghese che reca tale nome ai sensi del regolamento (CE) n. 1493/1999.
(
7
)
Descrizione: per «Retsina» si intende un vino da tavola ai sensi delle disposizioni comunitarie di cui all'allegato VII, sezione A, punto 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999.
(
8
)
Concessione accordata dalla Svizzera alla Comunità europea in base allo scambio di lettere del 30 giugno 1996.
(
9
)
Ai fini dell'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto «per l'alimentazione dei bambini lattanti» si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossicogeni e che contengono meno di 10 000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.
(
10
)
Se del caso, si applica il dazio specifico diverso dal dazio minimo.
(
11
)
Comprese le 1 000 t previste dallo scambio di lettere del 14 luglio 1986.
(
12
)
Si veda la dichiarazione comune relativa alla classificazione tariffaria delle polveri di ortaggi e delle polveri di frutta.
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