Decisione (UE) 2018/1572 del Consiglio, del 15 ottobre 2018, relativa all'applicazione nell'Unione dei regolamenti n. 9, n. 63 e n. 92 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite sulle prescrizioni uniformi riguardanti l'omologazione dei veicoli a tre ruote, dei ciclomotori e dei silenziatori dello scarico di ricambio per i veicoli della categoria L per quanto riguarda le emissioni sonore
Decisione (UE) 2018/1572 del Consiglio, del 15 ottobre 2018, relativa all'applicazione nell'Unione dei regolamenti n. 9, n. 63 e n. 92 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite sulle prescrizioni uniformi riguardanti l'omologazione dei veicoli a tre ruote, dei ciclomotori e dei silenziatori dello scarico di ricambio per i veicoli della categoria L per quanto riguarda le emissioni sonore
EN: Council Decision (EU) 2018/1572 of 15 October 2018 on the application by the Union of Regulations Nos 9, 63 and 92 of the United Nations Economic Commission for Europe on uniform provisions concerning the approval of three-wheeled vehicles, mopeds and of the replacement exhaust silencing systems for L-category vehicles with regard to sound emission
Testo normativo
19.10.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 262/55
DECISIONE (UE) 2018/1572 DEL CONSIGLIO
del 15 ottobre 2018
relativa all'applicazione nell'Unione dei regolamenti n. 9, n. 63 e n. 92 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite sulle prescrizioni uniformi riguardanti l'omologazione dei veicoli a tre ruote, dei ciclomotori e dei silenziatori dello scarico di ricambio per i veicoli della categoria L per quanto riguarda le emissioni sonore
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 114 e 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Con la decisione 97/836/CE del Consiglio
(
1
)
, l'Unione ha aderito all'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni di riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni
(
2
)
(«Accordo del 1958 riveduto»).
(2)
Le prescrizioni armonizzate delle disposizioni uniformi del regolamento della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) n. 9, sulle prescrizioni uniformi riguardanti l'omologazione dei veicoli delle categorie L
2
, L
4
e L
5
per quanto riguarda le emissioni sonore, del regolamento UNECE n. 63, sulle prescrizioni uniformi riguardanti l'omologazione dei veicoli della categoria L
1
per quanto riguarda le emissioni sonore, e del regolamento UNECE n. 92, sulle prescrizioni uniformi riguardanti l'omologazione dei silenziatori dello scarico non originali (NORESS) per i veicoli delle categorie L
1
, L
2,
L
3,
L
4
e L
5
per quanto riguarda le emissioni sonore («regolamenti UNECE n. 9, n. 63 e n. 92») intendono eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi di veicoli a motore tra le parti contraenti dell'Accordo del 1958 riveduto e garantire che tali veicoli offrano un livello elevato di sicurezza e protezione. Alla categoria L appartengono i veicoli leggeri come le biciclette a pedalata assistita, i ciclomotori a due o tre ruote, i motocicli con e senza sidecar, i tricicli e i quadricicli.
(3)
Il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
3
)
e il regolamento delegato (UE) n. 134/2014 della Commissione
(
4
)
impongono l'adozione di livelli sonori ammissibili, le prescrizioni per gli impianti di scarico di ricambio e le procedure di prova dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli.
(4)
Gli allegati IV, V e VI del regolamento (UE) n. 168/2013 e l'allegato IX del regolamento (UE) n. 134/2014 contengono prescrizioni relative all'omologazione dei veicoli della categoria L per quanto riguarda i livelli sonori ammissibili e l'impianto di scarico.
(5)
Alla data di adesione all'Accordo del 1958 riveduto, l'Unione ha aderito a diversi regolamenti UNECE elencati nell'allegato II della decisione 97/836/CE; i regolamenti UNECE n. 9, n. 63 e n. 92 non erano compresi in tale elenco.
(6)
Come previsto dall'articolo 3, paragrafo 3, della decisione 97/836/CE e a norma dell'articolo 1, paragrafo 7, dell'Accordo del 1958 riveduto, l'Unione può decidere di applicare uno, alcuni o tutti i regolamenti UNECE a cui non ha aderito al momento della sua adesione all'Accordo del 1958 riveduto.
(7)
In seguito alle recenti modifiche che li hanno allineati alle pertinenti disposizioni tecniche dei regolamenti (UE) n. 168/2013 e (UE) n. 134/2014, è adesso opportuno applicare nell'Unione i regolamenti UNECE n. 9, n. 63 e n. 92 al fine di introdurre prescrizioni comuni armonizzate a livello internazionale. Ciò dovrebbe consentire alle imprese dell'Unione di seguire un'unica serie di prescrizioni riconosciute a livello mondiale, in particolare nelle parti contraenti dell'Accordo del 1958 riveduto,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'Unione europea applica il regolamento UNECE n. 9, sulle prescrizioni uniformi riguardanti l'omologazione dei veicoli delle categorie L
2
, L
4
e L
5
per quanto riguarda le emissioni sonore, il regolamento n. 63, sulle prescrizioni uniformi riguardanti l'omologazione dei veicoli della categoria L
1
per quanto riguarda le emissioni sonore, e il regolamento n. 92, sulle prescrizioni uniformi riguardanti l'omologazione dei silenziatori dello scarico non originali (NORESS) per i veicoli delle categorie L
1
, L
2,
L
3,
L
4
e L
5
per quanto riguarda le emissioni sonore.
Articolo 2
La Commissione notifica la presente decisione al segretario generale delle Nazioni Unite.
Articolo 3
La Commissione è destinataria della presente decisione.
Fatto a Lussemburgo, il 15 ottobre 2018
Per il Consiglio
La presidente
E. KÖSTINGER
(
1
)
Decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («Accordo del 1958 riveduto») (
GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78
).
(
2
)
GU L 346 del 17.12.1997, pag. 81
.
(
3
)
Regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (
GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52
).
(
4
)
Regolamento delegato (UE) n. 134/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni relative alle prestazioni ambientali e delle unità di propulsione e che ne modifica l'allegato V (
GU L 53 del 21.2.2014, pag. 1
).
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