Decisione UE In vigore IVA

Decisione UE 1592/2019

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1592 del Consiglio, del 24 settembre 2019, che autorizza il Portogallo a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

Pubblicato: 24/09/2019 In vigore dal: 24/09/2019 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1592 del Consiglio, del 24 settembre 2019, che autorizza il Portogallo a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto EN: Council Implementing Decision (EU) 2019/1592 of 24 September 2019 authorising Portugal to introduce a special measure derogating from Article 193 of Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax

Testo normativo

27.9.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 248/67 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1592 DEL CONSIGLIO del 24 settembre 2019 che autorizza il Portogallo a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ( 1 ) , in particolare l'articolo 395, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Con lettera protocollata dalla Commissione il 2 luglio 2018, il Portogallo ha chiesto un'autorizzazione a introdurre una misura speciale in deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativamente alle cessioni di sughero, legno, pigne e pinoli non sgusciati, se il destinatario di tali cessioni è un soggetto passivo che ha sede, stabile organizzazione o residenza abituale in Portogallo e svolge operazioni per le quali ha diritto a una deduzione integrale o parziale dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) a monte. Con lettere protocollate dalla Commissione il 27 novembre 2018 e il 19 marzo 2019 il Portogallo ha comunicato alla Commissione ulteriori informazioni. (2) Conformemente all'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, con lettere del 27 marzo 2019, la Commissione ha informato gli altri Stati membri della domanda presentata dal Portogallo. Con lettera del 28 marzo 2019 la Commissione ha comunicato al Portogallo di disporre di tutte le informazioni necessarie per l'esame della domanda. (3) Secondo il Portogallo, i livelli di frode e di evasione fiscale nel settore silvicolo in Portogallo sono molto elevati. Questo si spiega con il fatto che tale settore è dominato da un ampio numero di piccoli produttori e numerosi raccoglitori che vendono le materie prime direttamente alle imprese di trasformazione senza dichiarare né versare l'IVA su dette vendite. La natura del mercato e delle imprese coinvolte ha generato una frode all'IVA che le autorità fiscali portoghesi hanno difficoltà a contrastare nonostante l'inasprimento dei controlli e le misure già adottate. Al fine di lottare contro tale evasione fiscale, il Portogallo intende introdurre il meccanismo di inversione contabile per le cessioni di sughero, legno, pigne e pinoli non sgusciati. Ciò al fine di trasferire la responsabilità di pagare l'IVA all'esiguo numero di imprese di trasformazione facilmente identificabili. Secondo il Portogallo, ciò contribuirebbe a eliminare questo tipo di frode all'IVA e a prevenire le perdite di gettito IVA che ne derivano. (4) Pertanto, è opportuno autorizzare il Portogallo a introdurre una misura specialeper un periodo limitato, fino al 31 dicembre 2022. (5) Generalmente le deroghe sono autorizzate per un periodo limitato in modo da poter valutare se la misura speciale sia idonea ed efficace. Le deroghe concedono agli Stati membri il tempo di introdurre altre misure convenzionali per affrontare il il problema specifico entro la scadenza della misura speciale, rendendo in tal modo innecessaria una proroga della stessa. Solo in casi eccezionali si concedono deroghe, ritenuta una soluzione estrema, che consenta il ricorso al meccanismo di inversione contabile per specifici settori in cui hanno luogo frodi. Il Portogallo dovrebbe quindi adottare altre misure convenzionali per combattere e prevenire le frodi all'IVA nel settore del sughero, del legno, delle pigne e dei pinoli non sgusciati fino alla scadenza della misura speciale e, di conseguenza, non vi dovrebbe essere un'ulteriore esigenza di derogare all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda tali cessioni. (6) La misura speciale non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 In deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, il Portogallo è autorizzato a indicare il soggetto passivo destinatario delle cessioni di sughero, legno, pigne e pinoli non sgusciati quale responsabile del pagamento dell'IVA se questi ha sede, stabile organizzazione o residenza abituale in Portogallo e svolge operazioni per le quali ha diritto a una deduzione integrale o parziale dell'IVA a monte. Articolo 2 Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione. Essa si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2020 e cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2022. Articolo 3 La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2019 Per il Consiglio La presidente K. KULMUNI ( 1 ) GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1 .

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