Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 1600/2018

Decisione (UE) 2018/1600 del Consiglio, del 28 settembre 2018, relativa alla richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen riguardanti l'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA)

Pubblicato: 28/09/2018 In vigore dal: 28/09/2018 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2018/1600 del Consiglio, del 28 settembre 2018, relativa alla richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen riguardanti l'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) EN: Council Decision (EU) 2018/1600 of 28 September 2018 concerning the request of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to take part in some of the provisions of the Schengen acquis relating to the European Union Agency for the operational management of large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice (eu-LISA)

Testo normativo

25.10.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 267/3 DECISIONE (UE) 2018/1600 DEL CONSIGLIO del 28 settembre 2018 relativa alla richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen riguardanti l'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto l'articolo 4 del protocollo n. 19 sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vista la richiesta del governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, formulata con lettera al presidente del Consiglio in data 19 luglio 2018, di partecipare a talune disposizioni dell'acquis di Schengen specificate in tale lettera, considerando quanto segue: (1) Con decisione 2000/365/CE ( 1 ) il Consiglio ha autorizzato il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») a partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen conformemente alle condizioni enunciate in tale decisione. (2) Il regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) ha istituito l'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia («Agenzia»), comunemente nota come eu-LISA, al fine di provvedere alla gestione operativa del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), del sistema d'informazione visti (VIS) e dell'Eurodac, compresi determinati aspetti delle relative infrastrutture di comunicazione, ed eventualmente a quella di altri sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, sulla base di atti giuridici separati dell'Unione fondati sugli articoli da 67 a 89 TFUE. (3) Con decisione 2010/779/UE ( 3 ) il Consiglio ha autorizzato il Regno Unito a partecipare al regolamento (UE) n. 1077/2011 nella misura in cui esso riguarda la gestione operativa del VIS e di parti del SIS II, a cui il Regno Unito non partecipa. (4) Il 29 giugno 2017 la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), che modifica il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011 («regolamento proposto»). (5) Ai sensi del regolamento proposto, l'Agenzia sarà sostituita dall'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) («agenzia proposta»), la quale subentrerà all'Agenzia sul piano giuridico. L'agenzia proposta sarà incaricata, alla stregua dell'Agenzia, della gestione operativa del SIS II, del VIS e dell'Eurodac. L'agenzia proposta sarà inoltre incaricata della preparazione, dello sviluppo o della gestione operativa del sistema di ingressi/uscite (EES), di DubliNet e del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e potrebbe essere incaricata della preparazione, dello sviluppo e della gestione operativa di altri sistemi IT su larga scala nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia ove previsto da pertinenti atti giuridici dell'Unione fondati sugli articoli da 67 a 89 TFUE. (6) Il SIS II fa parte dell'acquis di Schengen. Il regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio ( 5 ) disciplinano l'istituzione, l'esercizio e l'uso del SIS II. Tuttavia, il Regno Unito ha partecipato solo all'adozione della decisione 2007/533/GAI che sviluppa le disposizioni dell'acquis di Schengen di cui all'articolo 1, lettera a), punto ii), della decisione 2000/365/CE. (7) Il VIS fa altresì parte dell'acquis di Schengen. Il Regno Unito non ha partecipato all'adozione della decisione 2004/512/CE del Consiglio ( 6 ) , del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 7 ) e della decisione 2008/633/GAI del Consiglio ( 8 ) che disciplinano l'istituzione, l'esercizio o l'uso del VIS, né è da essi vincolato. (8) L'Eurodac non fa parte dell'acquis di Schengen. Il Regno Unito ha partecipato all'adozione del regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 9 ) che disciplina l'istituzione, l'esercizio e l'uso dell'Eurodac ed è da esso vincolato. (9) L'EES fa parte dell'acquis di Schengen. Il Regno Unito non ha partecipato all'adozione del regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 10 ) che disciplina l'istituzione, l'esercizio e l'uso dell'EES, né è da esso vincolato. (10) L'ETIAS fa altresì parte dell'acquis di Schengen. Il Regno Unito non ha partecipato all'adozione del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 11 ) che disciplina l'istituzione, l'esercizio e l'uso dell'ETIAS, né è da esso vincolato. (11) DubliNet non fa parte dell'acquis di Schengen. Il Regno Unito è vincolato dal regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione ( 12 ) che istituisce DubliNet, una linea separata di comunicazione elettronica sicura. (12) Tenuto conto della sua partecipazione all'Eurodac e a DubliNet e della sua parziale partecipazione al SIS II, il Regno Unito ha il diritto di partecipare alle attività dell'agenzia proposta, nella misura in cui essa sarà responsabile della gestione operativa del SIS II, quale disciplinato dalla decisione 2007/533/GAI, dell'Eurodac e di DubliNet, alla stessa stregua dell'Agenzia. (13) L'agenzia proposta, alla stregua dell'Agenzia, dovrebbe essere dotata di un'unica personalità giuridica ed essere caratterizzata dall'unità della sua struttura organizzativa e finanziaria. A tal fine l'agenzia proposta dovrebbe essere istituita per mezzo di un unico strumento legislativo che dovrebbe essere votato dal Consiglio nel suo insieme. Inoltre, una volta adottato, il regolamento proposto dovrebbe diventare applicabile in tutti i suoi elementi negli Stati membri da esso vincolati. È pertanto esclusa la possibilità di un'applicazione parziale per il Regno Unito. (14) Al fine di assicurare il rispetto dei trattati e dei protocolli applicabili e di salvaguardare nel contempo l'unità e la coerenza del regolamento proposto, il Regno Unito ha chiesto di partecipare al regolamento proposto a norma dell'articolo 4 del protocollo n. 19, nella misura in cui le sue disposizioni si riferiscono alla responsabilità dell'Agenzia con riguardo alla gestione operativa del SIS II, quale disciplinato dal regolamento (CE) n. 1987/2006, nonché del VIS, dell'EES e dell'ETIAS. (15) Il Consiglio riconosce il diritto del Regno Unito di chiedere, conformemente all'articolo 4 del protocollo n. 19, di partecipare al regolamento proposto, nella misura in cui il Regno Unito non parteciperà a detto regolamento per altri motivi. (16) La partecipazione del Regno Unito al regolamento proposto non pregiudicherebbe il fatto che attualmente il Regno Unito non partecipa né può partecipare alle disposizioni dell'acquis di Schengen riguardanti la libera circolazione dei cittadini di paesi terzi, la politica in materia di visti e l'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri da parte delle persone. Ciò giustificherebbe l'inclusione nel regolamento proposto di disposizioni specifiche rispecchianti questa particolare posizione del Regno Unito, in particolare per quanto riguarda il limitato diritto di voto nel consiglio di amministrazione dell'Agenzia. (17) Il comitato misto istituito a norma dell'articolo 3 dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ( 13 ) è stato informato, a norma dell'articolo 5 di detto accordo, che è in preparazione la presente decisione. (18) Il comitato misto istituito a norma dell'articolo 3 dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ( 14 ) , è stato informato, a norma dell'articolo 5 di detto accordo, che è in preparazione la presente decisione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 In seguito alle decisioni 2000/365/CE e 2010/779/UE, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord partecipa al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), che modifica il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011 nella misura in cui esso riguarda la gestione operativa del VIS, di parti del SIS II, a cui il Regno Unito non partecipa, nonché dell'EES e dell'ETIAS. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2018 Per il Consiglio La presidente M. SCHRAMBÖCK ( 1 ) Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen ( GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43 ). ( 2 ) Regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia ( GU L 286 dell'1.11.2011, pag. 1 ). ( 3 ) Decisione 2010/779/UE del Consiglio, del 14 dicembre 2010, relativa alla richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen riguardanti l'istituzione di un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia ( GU L 333 del 17.12.2010, pag. 58 ). ( 4 ) Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) ( GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4 ). ( 5 ) Decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) ( GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63 ). ( 6 ) Decisione 2004/512/CE del Consiglio, dell'8 giugno 2004, che istituisce il sistema di informazione visti (VIS) ( GU L 213 del 15.6.2004, pag. 5 ). ( 7 ) Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) ( GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60 ). ( 8 ) Decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi ( GU L 218 del 13.8.2008, pag. 129 ). ( 9 ) Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia ( GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1 ). ( 10 ) Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 ( GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20 ). ( 11 ) Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 ( GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1 ). ( 12 ) Regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 settembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo ( GU L 222 del 5.9.2003, pag. 3 ). ( 13 ) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36 . ( 14 ) GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52 .

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