Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 1663/2024

Decisione di esecuzione (UE) 2024/1663 della Commissione, del 12 giugno 2024, relativa alla condivisione iniziale delle informazioni sulla traiettoria nel progetto comune uno istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/116

Pubblicato: 12/06/2024 In vigore dal: 12/06/2024 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2024/1663 della Commissione, del 12 giugno 2024, relativa alla condivisione iniziale delle informazioni sulla traiettoria nel progetto comune uno istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/116 EN: Commission Implementing Decision (EU) 2024/1663 of 12 June 2024 on initial trajectory information sharing in Common Project One established by Implementing Regulation (EU) 2021/116

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/1663 14.6.2024 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/1663 DELLA COMMISSIONE del 12 giugno 2024 relativa alla condivisione iniziale delle informazioni sulla traiettoria nel progetto comune uno istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/116 LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2024, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo («regolamento sulla fornitura di servizi») ( 1 ) , in particolare l'articolo 15 bis, considerando quanto segue: (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013 della Commissione ( 2 ) istituisce il quadro per la realizzazione della ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo (SESAR) e stabilisce i requisiti relativi al contenuto dei progetti comuni, alla loro predisposizione, adozione, attuazione e al loro monitoraggio. (2) Il progetto comune uno, istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/116 della Commissione ( 3 ) , stabilisce sei funzionalità di gestione del traffico aereo (ATM) e le rispettive sottofunzionalità, compresa la funzionalità ATM sulla condivisione iniziale delle informazioni sulla traiettoria («AF6»). (3) A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013, le funzionalità e le relative sottofunzionalità individuate in un progetto comune devono essere pronte per l'attuazione e richiedere un'attuazione sincronizzata. La preparazione per l'attuazione deve essere valutata, tra l'altro, sulla base dei risultati della convalida effettuata durante la fase di sviluppo di SESAR, dello stato di industrializzazione e di una valutazione dell'interoperabilità, nonché in relazione al piano globale di navigazione aerea dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO) e al pertinente materiale ICAO. (4) A norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013, un progetto comune può comprendere anche funzionalità o sottofunzionalità ATM che, al momento dell'entrata in vigore del progetto comune, non sono pronte per l'attuazione ma costituiscono una componente essenziale del progetto comune, a condizione che la loro industrializzazione si consideri completata entro una data di industrializzazione prevista, stabilita nell'arco di tre anni dall'adozione del progetto comune in questione. (5) L'AF6, pur non essendo considerata pronta per l'attuazione al momento dell'entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2021/116, è stata considerata una componente essenziale del progetto comune uno ed è stata inclusa con una data di industrializzazione prevista fissata al 31 dicembre 2023 e una data di attuazione prevista fissata al 31 dicembre 2027. (6) A norma dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013, allo scadere della data di industrializzazione prevista per l'AF6 la Commissione, assistita dall'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea («Agenzia»), ha verificato che l'AF6 fosse stata standardizzata e fosse pronta per l'attuazione (7) A tal fine l'Agenzia ha effettuato una valutazione preliminare dell'industrializzazione e della preparazione dell'AF6 e successivamente ha istituito e coordinato il forum di industrializzazione del progetto comune uno, composto da rappresentanti del gestore della realizzazione, l'impresa comune SESAR 3, di Eurocae, del gestore della rete, dei costruttori di aeromobili e dei costruttori di equipaggiamenti di terra per l'aviazione, rappresentati dall'Associazione europea delle industrie aerospaziali, della sicurezza e della difesa (ASD). L'obiettivo del forum era definire e garantire l'attuazione delle azioni coordinate necessarie per rispettare la data di industrializzazione prevista dell'AF6, il 31 dicembre 2023. (8) Il forum di industrializzazione del progetto comune uno ha lavorato nel corso del 2023 e ha concordato le azioni che ciascun gruppo di soggetti interessati deve intraprendere per conseguire la standardizzazione e la preparazione per l'attuazione dell'AF6. (9) Il 12 dicembre 2023 l'Agenzia ha consultato i rappresentanti degli operatori di aeromobili in merito all'attuazione dell'avionica pertinente per l'AF6. Ad eccezione dell'associazione che rappresenta gli operatori di aeromobili d'affari (EBAA), tutti gli operatori di aeromobili commerciali rappresentati nel forum di industrializzazione hanno confermato la loro preparazione ad attuare l'AF6. (10) Il 1 o dicembre 2023 il gestore della realizzazione, il gestore della rete, il gruppo «A4 Airline» (Air France, easyJet, il gruppo Lufthansa e Ryanair) e l'impresa comune SESAR 3 hanno confermato alla Commissione il loro impegno a garantire l'attuazione dell'AF6 entro il 31 dicembre 2027. (11) Il 26 gennaio 2024 l'Agenzia ha trasmesso alla Commissione le sue conclusioni. Sulla base delle informazioni raccolte e delle indagini svolte, l'Agenzia ha concluso che l'AF6 era pronta per l'attuazione. Pur riconoscendo gli sforzi compiuti dai membri del forum di industrializzazione del progetto comune uno e i loro impegni scritti ad attuare l'AF6, l'Agenzia ha inoltre raccomandato che gli organismi di normazione e i soggetti operativi interessati realizzino misure di accompagnamento non vincolanti, al fine di sostenere l'attuazione dell'AF6. L'Agenzia si è inoltre dichiarata pronta a sostenere la Commissione nel monitoraggio e nella sorveglianza di tali misure di accompagnamento. (12) Alla luce delle conclusioni dell'Agenzia e dei pareri e degli impegni dei soggetti interessati, la Commissione ritiene che l'AF6 sia pronta per l'attuazione. (13) Nell'esaminare la capacità di rispettare la data di attuazione dell'AF6 prevista del 31 dicembre 2027, la Commissione valuterà se i soggetti interessati tenuti ad attuare l'AF6 abbiano pianificato gli investimenti pertinenti per l'AF6 e adottato le misure necessarie per acquistare le attrezzature, i software o i servizi pertinenti affinché l'attuazione abbia luogo entro la data prevista. (14) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il cielo unico, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La funzionalità ATM sulla condivisione iniziale delle informazioni sulla traiettoria («AF6») nel progetto comune uno istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/116 è considerata pronta per l'attuazione ed è attuata entro il 31 dicembre 2027. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2024 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 96 del 31.3.2004, pag. 10 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/550/oj . ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, relativo alla definizione di progetti comuni, all'assetto di governance e all'indicazione di incentivi a sostegno dell'attuazione del piano generale di gestione del traffico aereo in Europa ( GU L 123 del 4.5.2013, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/409/oj ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/116 della Commissione, del 1 o febbraio 2021, relativo all'istituzione del progetto comune uno a sostegno dell'attuazione del piano generale di gestione del traffico aereo in Europa di cui al regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013 della Commissione e abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2014 della Commissione ( GU L 36 del 2.2.2021, pag. 10 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/116/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/1663/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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