Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 1668/2018

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1668 della Commissione, del 6 novembre 2018, che modifica l'allegato I della decisione 2006/766/CE per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti d'America nell'elenco dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati destinati al consumo umano notificata con il numero C(2018) 7207 (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Pubblicato: 06/11/2018 In vigore dal: 06/11/2018 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1668 della Commissione, del 6 novembre 2018, che modifica l'allegato I della decisione 2006/766/CE per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti d'America nell'elenco dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati destinati al consumo umano [notificata con il numero C(2018) 7207] (Testo rilevante ai fini del SEE.) EN: Commission Implementing Decision (EU) 2018/1668 of 6 November 2018 amending Annex I to Decision 2006/766/EC as regards the entry for the United States of America in the list of third countries and territories from which imports of live, chilled, frozen or processed bivalve molluscs, echinoderms, tunicates and marine gastropods for human consumption are permitted (notified under document C(2018) 7207) (Text with EEA relevance.)

Testo normativo

8.11.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 278/26 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1668 DELLA COMMISSIONE del 6 novembre 2018 che modifica l'allegato I della decisione 2006/766/CE per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti d'America nell'elenco dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati destinati al consumo umano [notificata con il numero C(2018) 7207] (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano ( 1 ) , in particolare l'articolo 11, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 854/2004 dispone che i prodotti di origine animale siano importati unicamente da un paese terzo, o da una parte di un paese terzo, che figura in un elenco compilato conformemente al suddetto regolamento. (2) Il regolamento (CE) n. 854/2004 stabilisce inoltre che nel compilare e aggiornare gli elenchi occorre tener conto dei risultati dei controlli dell'Unione eseguiti nei paesi terzi. Il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) dispone che i paesi terzi figurino in tale elenco soltanto se le loro autorità competenti forniscono garanzie adeguate per quanto concerne la conformità o l'equivalenza alla normativa dell'Unione in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute degli animali. (3) La decisione 2006/766/CE della Commissione ( 3 ) elenca i paesi terzi e i territori che soddisfano i criteri di cui al regolamento (CE) n. 854/2004 e che sono pertanto in grado di garantire che i prodotti di cui alla decisione 2006/766/CE rispettano le condizioni sanitarie fissate dalla normativa dell'Unione per tutelare la salute dei consumatori e possono di conseguenza essere esportati nell'Unione. In particolare, l'allegato I della suddetta decisione contiene un elenco dei paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini destinati al consumo umano. L'elenco indica anche le limitazioni riguardanti tali importazioni da determinati paesi terzi. (4) I controlli più recenti dell'Unione negli Stati Uniti d'America per valutare il sistema di controllo attualmente utilizzato nella produzione di molluschi bivalvi destinati all'esportazione nell'Unione hanno avuto luogo nel 2015. Tali controlli, insieme alle assicurazioni fornite dalle autorità competenti degli Stati Uniti d'America, indicano che le condizioni di produzione dei molluschi bivalvi applicabili negli Stati di Massachusetts e Washington offrono garanzie equivalenti a quelle previste nella legislazione dell'Unione pertinente. Di conseguenza dovrebbero essere consentite le importazioni provenienti dagli Stati di Massachusetts e Washington negli Stati Uniti d'America di molluschi bivalvi, tunicati, echinodermi e gasteropodi marini. La Commissione stabilirà le condizioni specifiche per l'esportazione di tali prodotti in un certificato sanitario. (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2006/766/CE. (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Nell'allegato I della decisione 2006/766/CE, la voce relativa agli Stati Uniti d'America è sostituita dalla seguente: «US Stati Uniti d'America Stati di Massachusetts e Washington» Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2018 Per la Commissione Vytenis ANDRIUKAITIS Membro della Commissione ( 1 ) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206 . ( 2 ) Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ( GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1 ). ( 3 ) Decisione 2006/766/CE della Commissione, del 6 novembre 2006, che stabilisce gli elenchi dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e prodotti della pesca ( GU L 320 del 18.11.2006, pag. 53 ).

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