Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 1669/2018

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1669 della Commissione, del 6 novembre 2018, che abroga la decisione 2006/80/CE che concede ad alcuni Stati membri la deroga di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/102/CEE del Consiglio relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali notificata con il numero C(2018) 2167

Pubblicato: 06/11/2018 In vigore dal: 06/11/2018 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1669 della Commissione, del 6 novembre 2018, che abroga la decisione 2006/80/CE che concede ad alcuni Stati membri la deroga di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/102/CEE del Consiglio relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali [notificata con il numero C(2018) 2167] EN: Commission Implementing Decision (EU) 2018/1669 of 6 November 2018 repealing Decision 2006/80/EC granting certain Member States the derogation provided for in Article 3(2) of Council Directive 92/102/EEC on the identification and registration of animals (notified under document C(2018) 7239)

Testo normativo

8.11.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 278/28 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1669 DELLA COMMISSIONE del 6 novembre 2018 che abroga la decisione 2006/80/CE che concede ad alcuni Stati membri la deroga di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/102/CEE del Consiglio relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali [notificata con il numero C(2018) 2167] (I testi in lingua ceca, francese, italiana, portoghese, slovacca e slovena sono i soli facenti fede) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vista la direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini ( 1 ) , in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) La direttiva 2008/71/CE stabilisce le prescrizioni minime in materia di identificazione e registrazione dei suini. (2) A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2008/71/CE gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente disponga di un elenco aggiornato di tutte le aziende che detengono gli animali contemplati da detta direttiva e sono situate sul suo territorio. (3) Gli Stati membri possono essere autorizzati, in conformità all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2008/71/CE, ad escludere dall'elenco delle aziende di cui all'articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva le persone fisiche che detengono un unico suino destinato all'uso o al consumo personale, purché tale animale sia sottoposto, prima di ogni spostamento, ai controlli stabiliti in detta direttiva. (4) La decisione 2006/80/CE della Commissione ( 2 ) autorizza la Repubblica ceca, la Francia, l'Italia, il Portogallo, la Slovenia e la Slovacchia ad applicare la deroga ora prevista all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2008/71/CE nei confronti delle aziende con un unico suino. La Repubblica ceca, la Francia, l'Italia, il Portogallo, la Slovenia e la Slovacchia hanno confermato di non applicare più la deroga prevista all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2008/71/CE nei confronti delle aziende con un unico suino. (5) È pertanto opportuno abrogare la decisione 2006/80/CE. (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La decisione 2006/80/CE è abrogata. Articolo 2 La Repubblica ceca, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca sono destinatarie della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2018 Per la Commissione Vytenis ANDRIUKAITIS Membro della Commissione ( 1 ) GU L 213 dell'8.8.2008, pag. 31 . ( 2 ) Decisione 2006/80/CE della Commissione, del 1 o febbraio 2006, che concede ad alcuni Stati membri la deroga di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/102/CEE del Consiglio relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali ( GU L 36 dell'8.2.2006, pag. 50 ).

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