Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 1697/2018

Decisione (UE) 2018/1697 del Consiglio, del 6 novembre 2018, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato europeo per l'elaborazione di norme per la navigazione interna e in sede di Commissione centrale per la navigazione sul Reno sull'adozione di norme relative a requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna

Pubblicato: 06/11/2018 In vigore dal: 06/11/2018 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2018/1697 del Consiglio, del 6 novembre 2018, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato europeo per l'elaborazione di norme per la navigazione interna e in sede di Commissione centrale per la navigazione sul Reno sull'adozione di norme relative a requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna EN: Council Decision (EU) 2018/1697 of 6 November 2018 on the position to be taken on behalf of the European Union within the European Committee for drawing up standards in the field of inland navigation and within the Central Commission for the Navigation of the Rhine on the adoption of standards concerning technical requirements for inland waterway vessels

Testo normativo

12.11.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 282/13 DECISIONE (UE) 2018/1697 DEL CONSIGLIO del 6 novembre 2018 relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato europeo per l'elaborazione di norme per la navigazione interna e in sede di Commissione centrale per la navigazione sul Reno sull'adozione di norme relative a requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) L'azione dell'Unione nel settore della navigazione interna dovrebbe mirare a garantire l'uniformità nell'elaborazione di requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna. (2) Il Comitato europeo per l'elaborazione di norme per la navigazione interna (CESNI) è stato istituito il 3 giugno 2015 nell'ambito della Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR) al fine di elaborare norme tecniche per la navigazione interna in vari settori, in particolare per quanto riguarda le navi, le tecnologie dell'informazione e l'equipaggio. (3) Affinché i trasporti sulle vie navigabili interne siano efficienti, è importante che i requisiti tecnici per le navi siano compatibili e quanto più possibile armonizzati in regimi giuridici diversi in Europa. In particolare, gli Stati membri che sono anche membri della CCNR dovrebbero essere autorizzati a sostenere le decisioni che armonizzano le norme della CCNR con quelle applicate nell'Unione. (4) Alla riunione del CESNI dell'8 novembre 2018 è prevista l'adozione della norma europea che fissa i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna («ES-TRIN») 2019/1. (5) La ES-TRIN 2019/1 stabilisce i requisiti tecnici uniformi necessari a garantire la sicurezza delle navi adibite alla navigazione interna. Essa include disposizioni concernenti la costruzione, l'allestimento e l'equipaggiamento delle navi adibite alla navigazione interna, disposizioni particolari riguardanti categorie di navi specifiche, come le navi da passeggeri, i convogli spinti e le navi portacontainer, disposizioni riguardanti le attrezzature per il sistema di identificazione automatica, disposizioni in materia di identificazione delle navi, un modello di certificati e registri, disposizioni transitorie nonché istruzioni per l'applicazione della norma tecnica. (6) L'allegato II della direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) si riferisce direttamente ai requisiti tecnici applicabili alle unità navali identificandoli come quelli di cui alla ES-TRIN 2017/1. Alla Commissione è conferito il potere di aggiornare tale riferimento indicando la versione più recente della ES-TRIN e di fissare la data della sua applicazione. (7) Pertanto, la ES-TRIN 2019/1 influenzerà la direttiva (UE) 2016/1629. (8) L'Unione non è membro della CCNR né del CESNI. È pertanto necessario che il Consiglio autorizzi gli Stati membri a esprimere nell'ambito di tali organismi la posizione dell'Unione per quanto concerne l'adozione della ES-TRIN 2019/1, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1.   La posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato europeo per l'elaborazione di nome per la navigazione interna (CESNI) dell'8 novembre 2018 è di acconsentire all'adozione della norma europea che fissa i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna («ES-TRIN») 2019/1. 2.   La posizione da adottare a nome dell'Unione alla riunione della sessione plenaria della Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR), qualora si stabiliscano i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, è di sostenere tutte le proposte che allineano i requisiti tecnici a quelli della ES-TRIN 2019/1. Articolo 2 1.   Gli Stati membri che sono membri del CESNI esprimono congiuntamente la posizione dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 1. 2.   Gli Stati membri che sono membri della CCNR esprimono congiuntamente la posizione dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2. Articolo 3 Modifiche tecniche marginali alle posizioni di cui all'articolo 1 possono essere concordate senza un'ulteriore decisione del Consiglio. Articolo 4 La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2018 Per il Consiglio Il presidente H. LÖGER ( 1 ) Direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE ( GU L 252 del 16.9.2016, pag. 118 ).

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