Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 1698/2018

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1698 della Commissione, del 9 novembre 2018, relativa ad alcuni provvedimenti cautelari contro la peste suina africana in Bulgaria notificata con il numero C(2018) 7543 (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Pubblicato: 09/11/2018 In vigore dal: 09/11/2018 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1698 della Commissione, del 9 novembre 2018, relativa ad alcuni provvedimenti cautelari contro la peste suina africana in Bulgaria [notificata con il numero C(2018) 7543] (Testo rilevante ai fini del SEE.) EN: Commission Implementing Decision (EU) 2018/1698 of 9 November 2018 concerning certain protective measures relating to African swine fever in Bulgaria (notified under document C(2018) 7543) (Text with EEA relevance.)

Testo normativo

12.11.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 282/15 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1698 DELLA COMMISSIONE del 9 novembre 2018 relativa ad alcuni provvedimenti cautelari contro la peste suina africana in Bulgaria [notificata con il numero C(2018) 7543] (Il testo in lingua bulgara è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ( 1 ) , in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ( 2 ) , in particolare l'articolo 10, paragrafo 4, considerando quanto segue: (1) La peste suina africana è una malattia infettiva virale che colpisce le popolazioni di suini domestici e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla redditività della suinicoltura, perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso i paesi terzi. (2) Qualora venga riscontrato un caso di peste suina africana nei suini selvatici vi è il rischio che l'agente patogeno possa diffondersi ad altre popolazioni di suini selvatici e alle aziende suinicole. La malattia può di conseguenza diffondersi da uno Stato membro all'altro come pure in paesi terzi attraverso gli scambi di suini vivi o dei loro prodotti. (3) La direttiva 2002/60/CE del Consiglio ( 3 ) stabilisce misure minime di lotta contro la peste suina africana da applicare nell'Unione. In particolare l'articolo 15 della direttiva 2002/60/CE prevede l'adozione di alcune misure a seguito della conferma di uno o più casi di peste suina africana nei suini selvatici. (4) La Bulgaria ha informato la Commissione in merito all'attuale situazione della peste suina africana sul suo territorio e, conformemente all'articolo 15 della direttiva 2002/60/CE, ha adottato una serie di misure, tra cui l'istituzione di una zona infetta in cui si applicano le misure previste all'articolo 15 di tale direttiva, allo scopo di impedire la diffusione della malattia. (5) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi introducano ostacoli ingiustificati agli scambi è necessario definire, a livello di Unione, la zona infetta da peste suina africana in Bulgaria in collaborazione con tale Stato membro. (6) Di conseguenza è opportuno definire nell'allegato della presente decisione la zona infetta della Bulgaria e fissare la durata di tale regionalizzazione. La durata della regionalizzazione è stata stabilita prendendo in considerazione l'epidemiologia della malattia e il tempo richiesto per attuare le misure in linea con la direttiva 2002/60/CE. (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La Bulgaria provvede affinché la zona infetta istituita da tale Stato membro, in cui si applicano le misure previste all'articolo 15 della direttiva 2002/60/CE, comprenda almeno le zone elencate nell'allegato della presente decisione. Articolo 2 La presente decisione si applica fino al 10 febbraio 2019. Articolo 3 La Repubblica di Bulgaria è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2018 Per la Commissione Vytenis ANDRIUKAITIS Membro della Commissione ( 1 ) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13 . ( 2 ) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29 . ( 3 ) Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana ( GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27 ). ALLEGATO Zone istituite come zona infetta in Bulgaria, come stabilito all'articolo 1 Termine ultimo di applicazione Nella regione di Dobrich: — nel comune di Kavarna: — Balgarevo — Kavarna — Sveti Nikola — Kamen Bryag — Hadzhi Dimitar — Poruchik Chunchevo — nel comune di Shabla: — Gorun — Tiulenovo 10 febbraio 2019

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