Decisione UE In vigore Internazionale

Decisione UE 1708/2019

Decisione (UE) 2019/1708 del Consiglio del 7 ottobre 2019 che stabilisce la posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio generale dell’Organizzazione mondiale del commercio sull’adozione di una decisione relativa alla proroga di una deroga dell’OMC che consente agli Stati Uniti di accordare un trattamento tariffario preferenziale nell’ambito dell’US Caribbean Basin Economic Recovery Act (CBERA)

Pubblicato: 07/10/2019 In vigore dal: 07/10/2019 Documento ufficiale

Cosa stabilisce la Decisione UE 2019/1708 sulla posizione dell'Unione europea presso l'OMC riguardo alla deroga CBERA degli Stati Uniti?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2019/1708 del Consiglio del 7 ottobre 2019 stabilisce che l'Unione europea deve sostenere, presso il Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio, la richiesta degli Stati Uniti di prorogare una deroga OMC già esistente. Questa deroga consente agli Stati Uniti di accordare un trattamento tariffario preferenziale (esenzione dai dazi doganali) ai prodotti ammissibili originari dai paesi dell'America centrale e dei Caraibi, nel quadro del Caribbean Basin Economic Recovery Act (CBERA). La proroga richiesta copre il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 settembre 2025, estendendo una deroga precedentemente concessa fino al 31 dicembre 2019. La decisione si basa sulla considerazione che la proroga non inciderebbe negativamente sull'economia dell'Unione né sulle sue relazioni commerciali con i beneficiari, e che l'UE sostiene gli obiettivi di riduzione della povertà e stabilizzazione della regione caraibica, particolarmente critica per paesi come Haiti. La posizione dell'UE è vincolante per i suoi Stati membri nel contesto dei negoziati multilaterali presso l'OMC.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2019/1708 del Consiglio del 7 ottobre 2019 che stabilisce la posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio generale dell’Organizzazione mondiale del commercio sull’adozione di una decisione relativa alla proroga di una deroga dell’OMC che consente agli Stati Uniti di accordare un trattamento tariffario preferenziale nell’ambito dell’US Caribbean Basin Economic Recovery Act (CBERA) EN: Council Decision (EU) 2019/1708 of 7 October 2019 establishing the position to be taken on behalf of the European Union within the General Council of the World Trade Organization on the adoption of a decision to extend a WTO waiver permitting the United States to provide preferential tariff treatment under the US Caribbean Basin Economic Recovery Act (CBERA)

Testo normativo

11.10.2019 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 260/48 DECISIONE (UE) 2019/1708 DEL CONSIGLIO del 7 ottobre 2019 che stabilisce la posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio generale dell’Organizzazione mondiale del commercio sull’adozione di una decisione relativa alla proroga di una deroga dell’OMC che consente agli Stati Uniti di accordare un trattamento tariffario preferenziale nell’ambito dell’US Caribbean Basin Economic Recovery Act (CBERA) IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) L’accordo di Marrakech che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio («accordo OMC») è entrato in vigore il 1 o gennaio 1995. (2) L’articolo II, paragrafo 2, dell’accordo OMC, stabilisce che gli accordi e gli strumenti giuridici ad essi attinenti di cui agli allegati 1, 2 e 3 dell’accordo OMC («accordi commerciali multilaterali») costituiscono parte integrante dell’accordo OMC e sono impegnativi per tutti i membri. (3) Ai sensi dell’articolo IX, paragrafo 3, dell’accordo OMC, in circostanze eccezionali la Conferenza dei ministri può decidere di concedere una deroga a un obbligo imposto a un membro dall’accordo OMC o da un accordo commerciale multilaterale. (4) L’articolo IX, paragrafi 3 e 4, dell’accordo OMC stabilisce le procedure per la concessione di deroghe relative agli accordi commerciali multilaterali di cui agli allegati 1A, 1B o 1C dell’accordo OMC e relativi allegati. (5) A norma dell’articolo IV, paragrafo 1, dell’accordo OMC, la Conferenza dei ministri è abilitata a prendere decisioni in relazione a tutti gli aspetti contemplati dagli accordi commerciali multilaterali. (6) A norma dell’articolo IV, paragrafo 2, dell’accordo OMC, negli intervalli tra una riunione e l’altra della Conferenza dei ministri dell’Organizzazione mondiale del commercio («OMC»), le funzioni di quest’ultima sono svolte dal Consiglio generale dell’OMC. (7) A norma dell’articolo IX, paragrafo 1, dell’accordo OMC, l’OMC generalmente adotta le decisioni all’unanimità. (8) Il 15 febbraio 1985 è stata accordata agli Stati Uniti una deroga agli obblighi di cui all’articolo I, paragrafo 1, dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 («GATT 1994») per il periodo dal 1 o gennaio 1984 al 30 settembre 1995. Il 15 novembre 1995 i membri hanno prorogato la deroga fino al 30 settembre 2005, e nuovamente il 29 maggio 2009 fino al 31 dicembre 2014. Il 5 maggio 2015 i membri hanno prorogato la deroga relativa all’articolo I, paragrafo 1, del GATT 1994 fino al 31 dicembre 2019 e l’hanno ampliata per includere l’articolo XIII, paragrafi 1 e 2, del GATT 1994, nella misura necessaria per consentire agli Stati Uniti di accordare l’esenzione dai dazi alle importazioni di prodotti ammissibili originari dei paesi beneficiari designati conformemente alle disposizioni del Caribbean Basin Economic Recovery Act («CBERA»). (9) A norma dell’articolo IX, paragrafi 3 e 4, dell’accordo OMC, gli Stati Uniti hanno presentato una richiesta affinché il Consiglio generale decida in merito alla proroga dell’attuale deroga dell’OMC al fine di consentire agli Stati Uniti di accordare l’esenzione dai dazi ai prodotti ammissibili originari dei paesi e territori dell’America centrale e dei Caraibi nell’ambito del CBERA dal 1 o gennaio 2020 al 30 settembre 2025. (10) A giustificazione della richiesta gli Stati Uniti adducono l’estrema povertà e instabilità dei paesi del bacino dei Caraibi, in particolare di Haiti. I benefici nell’ambito del CBERA sono intesi ad ampliare le opportunità economiche e a rendere la regione più stabile e prospera. (11) La proroga della deroga non inciderebbe negativamente né sull’economia dell’Unione né sulle relazioni commerciali dell’Unione con i beneficiari della deroga. L’Unione inoltre sostiene le azioni contro la povertà e a favore della stabilità. (12) È opportuno stabilire che la posizione da adottare a nome dell’Unione nel Consiglio generale sia di sostenere la richiesta degli Stati Uniti di prorogare la deroga in conformità dell’articolo 218, paragrafo 9, del TFUE, poiché la proroga della deroga vincolerà i membri dell’OMC, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione europea nel Consiglio generale dell’Organizzazione mondiale del commercio è di sostenere la proroga di una deroga dell’OMC che consente agli Stati Uniti di accordare un trattamento tariffario preferenziale ai prodotti ammissibili originari dei paesi e territori dell’America centrale e dei Caraibi nell’ambito dell’Caribbean Basin Economic Recovery Act dal 1 o gennaio 2020 al 30 settembre 2025. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2019 Per il Consiglio Il presidente A.-M. HENRIKSSON

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