Decisione (PESC) 2024/1715 del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace volta a rafforzare le capacità della marina beniniana
Decisione (PESC) 2024/1715 del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace volta a rafforzare le capacità della marina beniniana
EN: Council Decision (CFSP) 2024/1715 of 13 June 2024 on an assistance measure under the European Peace Facility to strengthen the capacities of the Beninese Navy
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2024/1715
14.6.2024
DECISIONE (PESC) 2024/1715 DEL CONSIGLIO
del 13 giugno 2024
relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace volta a rafforzare le capacità della marina beniniana
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 41, paragrafo 2,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)
La decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio
(
1
)
istituisce lo strumento europeo per la pace (
European Peace Facility
— EPF) per il finanziamento, da parte degli Stati membri, delle azioni dell'Unione nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune, al fine di preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del trattato. In particolare, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509, l'EPF deve essere utilizzato per il finanziamento di misure di assistenza come le azioni volte a rafforzare le capacità degli Stati terzi e delle organizzazioni regionali e internazionali nel settore militare e della difesa.
(2)
In occasione del decimo anniversario del codice di condotta di Yaoundé, l'Unione e i suoi Stati membri hanno ribadito il loro sostegno alla regione del Golfo di Guinea e hanno rinnovato il loro impegno a rafforzare la sicurezza marittima nella zona.
(3)
Il 4 maggio 2022 il Consiglio ha approvato il concetto di una possibile misura di assistenza a favore degli Stati costieri del Golfo di Guinea, con l'obiettivo generale di sostenere la sicurezza marittima sotto guida africana e le attività antipirateria condotte da attori militari nel Golfo di Guinea, in ultima analisi, per ridurre l'incidenza, la durata e l'intensità della violenza e della criminalità, e per proteggere le navi e le risorse marittime, e le popolazioni costiere e i loro mezzi di sussistenza.
(4)
Le regioni settentrionali dei paesi costieri del Benin, della Costa d'Avorio, del Ghana, e del Togo presentano un deterioramento delle condizioni di sicurezza in relazione alla crisi che ha colpito il Sahel centrale.
(5)
Alla luce del deterioramento del contesto di sicurezza, l'esigenza di rafforzare le forze di difesa e di sicurezza rappresenta un elemento importante per consentire e sostenere gli sforzi di stabilizzazione in Benin. In tale contesto, nella piena consapevolezza del fatto che la situazione richiede una risposta integrata, è priorità fondamentale dell'Unione garantire la pace a lungo termine, rafforzare la sicurezza per potenziare lo sviluppo sostenibile in Benin.
(6)
Il 22 aprile 2024 l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha ricevuto una richiesta dal Benin affinché l'Unione assista le forze armate beniniane nell'acquisizione di ulteriori attrezzature, servizi e formazione essenziali al fine di potenziare le capacità operative della marina beniniana, con l'obiettivo di rafforzare la sua capacità di pattugliare la zona economica esclusiva del Benin e di svolgere attività operative, anche nel quadro dell'architettura di Yaoundé.
(7)
Le misure di assistenza devono essere attuate tenendo conto dei principi e dei requisiti di cui alla decisione (PESC) 2021/509, in particolare il rispetto della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio
(
2
)
, e in linea con le norme per l'esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell'EPF.
(8)
Il Consiglio ribadisce la sua determinazione a proteggere, promuovere e rispettare i diritti umani, le libertà fondamentali e i principi democratici, come anche a rafforzare lo Stato di diritto e il buon governo, in conformità della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e del diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata
1. È istituita una misura di assistenza a favore del Benin («beneficiario»), da finanziare a titolo dello strumento europeo per la pace (EPF) («misura di assistenza»).
2. L'obiettivo della misura di assistenza è rafforzare le capacità operative della marina beniniana, con l'obiettivo di rafforzare la sua capacità di pattugliare la zona economica esclusiva del Benin e di svolgere attività operative, per ridurre, in ultima analisi, l'incidenza della criminalità, proteggere le navi e le risorse marittime, e proteggere le popolazioni costiere e i loro mezzi di sussistenza.
3. Per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia i seguenti tipi di attrezzature non concepite per l'uso letale della forza e i servizi seguenti, compresa la formazione tecnica, ove necessario:
a)
sostegno per la definizione di un piano di resilienza per i mezzi marittimi;
b)
formazione nel settore dell'istruzione navale;
c)
assistenza per rimettere le capacità marittime in condizioni operative;
d)
attrezzature diagnostiche e di valutazione e kit di formazione;
e)
motori e sostegno connesso al fine di garantire che i motori fuoribordo designati già in possesso della marina beniniana siano mantenuti in condizioni operative accettabili;
f)
motovedette di pattugliamento; e
g)
dispositivi di protezione individuale.
4. La durata della misura di assistenza è di 36 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
Articolo 2
Disposizioni finanziarie
1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è di 5 000 000 EUR.
2. Tutte le spese sono gestite in conformità della decisione (PESC) 2021/509 e in linea con le norme per l'esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell'EPF.
Articolo 3
Accordi con il beneficiario
1. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») conclude con il beneficiario gli accordi necessari per garantirne il rispetto delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla presente decisione, quale condizione per la concessione del sostegno nell'ambito della misura di assistenza.
2. Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che obbligano il beneficiario a garantire:
a)
il rispetto, da parte delle unità della marina beniniana sostenute nell'ambito della misura di assistenza, del pertinente diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario;
b)
l'uso corretto ed efficiente di tutti i mezzi forniti nell'ambito della misura di assistenza ai fini per i quali sono stati forniti;
c)
la manutenzione sufficiente di tutti i mezzi forniti nell'ambito della misura di assistenza per garantirne la fruibilità e la disponibilità operativa durante il loro ciclo di vita;
d)
che tutti i mezzi forniti nell'ambito della misura di assistenza non siano abbandonati o trasferiti senza il consenso del comitato dello strumento istituito nel quadro della decisione (PESC) 2021/509 a persone o entità diverse da quelle individuate negli accordi, al termine del loro ciclo di vita.
3. Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni relative alla sospensione e alla cessazione del sostegno nell'ambito della misura di assistenza qualora risulti che il beneficiario abbia violato gli obblighi di cui al paragrafo 2.
Articolo 4
Attuazione
1. L'alto rappresentante è responsabile di assicurare l'attuazione della presente decisione conformemente alla decisione (PESC) 2021/509 e in linea con le norme per l'esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell'EPF, nonché con il quadro metodologico integrato per la valutazione e l'individuazione delle misure e dei controlli necessari per le misure di assistenza nell'ambito dell'EPF.
2. L'attuazione delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 3, è affidata a
Défense Conseil International
— DCI Group.
Articolo 5
Sorveglianza, controllo e valutazione
1. L'alto rappresentante sorveglia il rispetto, da parte del beneficiario, degli obblighi di cui all'articolo 3. Tale sorveglianza è utilizzata per conoscere il contesto e i rischi di violazione degli obblighi di cui all'articolo 3 e per contribuire a prevenire tali violazioni, comprese le violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario da parte delle unità della marina beniniana sostenute nell'ambito della misura di assistenza.
2. Il controllo post-spedizione delle attrezzature e delle forniture è organizzato come segue:
a)
verifica della consegna, nella quale i certificati di consegna dell'EPF devono essere firmati dalle forze dell'utilizzatore finale al momento del trasferimento della proprietà;
b)
presentazione di relazioni, in base alla quale il beneficiario deve riferire annualmente sulle attività svolte con le attrezzature fornite a titolo della misura di assistenza e sull'inventario degli elementi designati, fino a quando tali relazioni non saranno più ritenute necessarie dal comitato politico e di sicurezza (CPS);
c)
visite in loco, nelle quali il beneficiario deve concedere l'accesso all'alto rappresentante e ai revisori dell'EPF per effettuare controlli in loco e audit nell'ambito dell'EPF, su richiesta.
3. L'alto rappresentante effettua una valutazione finale al termine della misura di assistenza per stabilire se questa abbia contribuito al raggiungimento dell'obiettivo di cui all'articolo 1, paragrafo 2.
Articolo 6
Relazioni
Durante il periodo di attuazione l'alto rappresentante presenta al CPS relazioni semestrali sull'attuazione della misura di assistenza, conformemente all'articolo 63 della decisione (PESC) 2021/509. L'amministratore delle misure di assistenza informa regolarmente il comitato dello strumento istituito con decisione (PESC) 2021/509 in merito all'esecuzione delle entrate e delle spese a norma dell'articolo 38 di tale decisione, anche fornendo informazioni sui fornitori e sui subappaltatori interessati.
Articolo 7
Sospensione e cessazione
1. Il CPS può decidere di sospendere, in tutto o in parte, l'attuazione della misura di assistenza conformemente all'articolo 64 della decisione (PESC) 2021/509.
2. Il CPS può raccomandare al Consiglio la cessazione della misura di assistenza.
Articolo 8
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 13 giugno 2024
Per il Consiglio
Il presidente
N. DE MOOR
(
1
)
Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo per la pace, e abroga la decisione (PESC) 2015/528 (
GU L 102 del 24.3.2021, pag. 14
).
(
2
)
Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (
GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1715/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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