Decisione di esecuzione (UE) 2018/1723 della Commissione, del 26 ottobre 2018, relativa al progetto transfrontaliero Rail Baltica sul corridoio Mare del Nord-Mar Baltico della rete centrale notificata con il numero C(2018) 6969
Decisione di esecuzione (UE) 2018/1723 della Commissione, del 26 ottobre 2018, relativa al progetto transfrontaliero Rail Baltica sul corridoio Mare del Nord-Mar Baltico della rete centrale [notificata con il numero C(2018) 6969]
EN: Commission Implementing Decision (EU) 2018/1723 of 26 October 2018 on the Rail Baltica cross-border project on the North Sea-Baltic Core Network Corridor (notified under document C(2018) 6969)
Testo normativo
15.11.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 287/32
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1723 DELLA COMMISSIONE
del 26 ottobre 2018
relativa al progetto transfrontaliero Rail Baltica sul corridoio Mare del Nord-Mar Baltico della rete centrale
[notificata con il numero C(2018) 6969]
(I testi in lingua estone, finlandese, lettone, lituana, polacca e svedese sono i soli facenti fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE
(
1
)
, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
Come riconosciuto dal 3
o
piano di lavoro per il corridoio Mare del Nord-Mar Baltico della rete centrale
(
2
)
, il progetto transfrontaliero Rail Baltica dovrebbe svolgere un ruolo cruciale nell'assicurare il funzionamento del corridoio con un collegamento interoperabile ed efficiente degli Stati baltici con la Polonia e la Finlandia, nonché collegamenti multimodali tra mare, ferrovia e su strada.
(2)
Il progetto Rail Baltica è attuato sotto forma di linea ferroviaria convenzionale rapida con traffico misto di passeggeri e merci. I flussi di trasporto di passeggeri e di merci dovrebbero aumentare considerevolmente dopo il completamento del progetto.
(3)
Il progetto Rail Baltica è un progetto transfrontaliero che riguarda cinque Stati membri, per cui garantire un coordinamento sufficiente è una sfida notevole. Al fine di sostenerne l'attuazione coordinata e puntuale, è necessario adottare disposizioni che stabiliscano una descrizione delle azioni necessarie e il calendario della loro attuazione. Ciò contribuirebbe a conseguire gli obiettivi transfrontalieri del piano di lavoro per il corridoio Mare del Nord-Mar Baltico. In base a tale piano di lavoro, il progetto Rail Baltica dovrebbe essere operativo il più presto possibile e, in ogni caso, al più tardi entro il 2030.
(4)
Fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1315/2013, il bilancio residuo necessario per la piena attuazione del progetto Rail Baltica è stimato pari ad almeno 5,6 miliardi di euro. I progetti attuati o programmati finora sono pari a circa 1,9 miliardi di euro e implicano finanziamenti dell'Unione (fino all'85 % dei costi ammissibili). È importante individuare le azioni necessarie per completare il progetto Rail Baltica affinché le relative disponibilità di finanziamento dell'Unione, nazionali e regionali, nonché altre forme di sostegno, possano essere pianificate e pienamente ottimizzate.
(5)
La dimensione transfrontaliera del progetto richiede l'istituzione di apposite strutture di gestione. Il coordinatore europeo per il corridoio Mare del Nord-Mar Baltico della rete centrale e un rappresentante della Commissione dovrebbero partecipare alle suddette strutture in qualità di osservatori.
(6)
L'Estonia, la Lettonia e la Lituania hanno firmato e ratificato un accordo intergovernativo in cui hanno convenuto di impegnarsi pienamente a favore del progetto Rail Baltica. L'impresa RB Rail AS e gli organismi nazionali di attuazione sono stati istituiti e designati per l'attuazione del progetto. La task force Rail Baltica è responsabile dell'orientamento e del coordinamento tra i ministeri di Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia e Finlandia.
(7)
Al fine di monitorare i progressi dell'attuazione, gli Stati membri dovrebbero presentare alla Commissione relazioni periodiche in materia, per quanto riguarda le sezioni situate nei rispettivi territori, e comunicare gli eventuali ritardi accumulati.
(8)
Le misure di cui alla presente decisione sono state approvate da Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia e Finlandia.
(9)
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1315/2013,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Oggetto
La presente decisione stabilisce le azioni e il calendario di esecuzione del progetto Rail Baltica (Tallinn-Pärnu-Riga-Panevėžys-Kaunas-Varsavia, con un collegamento a Vilnius), nonché le relative disposizioni in materia di gestione.
Articolo 2
Azioni e calendario
L'Estonia, la Lettonia, la Lituania e la Polonia garantiscono l'attuazione tempestiva delle azioni seguenti:
(a)
entro il 31 dicembre 2018:
(1)
completare il progetto tecnico preliminare consolidato in Estonia, Lettonia e Lituania;
(2)
completare le valutazioni ambientali strategiche in Estonia, Lettonia e Lituania (a eccezione delle tratte da Kaunas a Vilnius e da Kaunas al confine di Stato con la Lituania/Polonia);
(3)
completare lo studio sulla gestione delle infrastrutture in Estonia, Lettonia e Lituania e presentarlo alle autorità nazionali dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania;
(b)
entro il 30 giugno 2019: l'Estonia, la Lettonia e la Lituania adottano una decisione sulla gestione delle infrastrutture costruite;
(c)
entro il 31 dicembre 2020:
(1)
completare le valutazioni ambientali strategiche in Lituania per la tratta da Kaunas al confine di Stato con la Lituania/Polonia;
(2)
completare la pianificazione spaziale (territoriale) e approvare il tracciato dettagliato della tratta in Estonia, Lettonia e Lituania (ad eccezione della tratta da Kaunas a Vilnius);
(3)
avviare la costruzione in Estonia, Lettonia e Lituania;
(4)
completare la progettazione tecnica della ferrovia in Estonia, Lettonia (sezione centrale attorno a Riga) e Lituania (a eccezione delle tratte da Kaunas a Vilnius e da Kaunas al confine di Stato con la Lituania/Polonia);
(5)
completare studi dettagliati e procedure ambientali per definire i parametri tecnici e i tempi per l'attuazione della sezione Ełk-Polonia/confine di Stato della Lituania in Polonia;
(d)
entro il 31 dicembre 2021:
(1)
completare l'acquisizione dei terreni in Estonia, Lettonia e Lituania (ad eccezione delle tratte da Kaunas a Vilnius e da Kaunas al confine di Stato con la Lituania/Polonia);
(2)
completare la pianificazione spaziale (territoriale) e le valutazioni ambientali strategiche e approvare il tracciato della rotta approvato in Lituania per la tratta da Kaunas a Vilnius;
(3)
completare il progetto tecnico in Lettonia (sezioni settentrionali e meridionali);
(e)
entro il 31 dicembre 2023:
(1)
completare l'acquisizione dei terreni in Lituania per quanto riguarda le tratte da Kaunas a Vilnius e da Kaunas al confine di Stato con la Lituania/Polonia;
(2)
completare il progetto tecnico della ferrovia in Lituania per le tratte fra Kaunas e il confine di Stato con la Lituania/Polonia e da Kaunas a Vilnius;
(f)
entro il 31 dicembre 2025:
(1)
completare l'infrastruttura ferroviaria quale linea ferroviaria a doppio binario per traffico misto, adatta ai treni merci lunghi almeno 740 m, elettrificata, con scartamento UIC, in Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia;
(2)
utilizzare il sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS) per realizzare la piena interoperabilità, in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2017/6 della Commissione
(
3
)
, in Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia;
(3)
assicurare la capacità necessaria per il trasbordo nei terminali ferroviario-stradali nuovi ed esistenti che saranno collegati da una linea ferroviaria convenzionale veloce elettrificata a doppio binario con scartamento standard europeo (1 435 mm).
Articolo 3
Gestione
1. I progressi delle azioni di cui all'articolo 2 saranno discussi almeno due volte l'anno tra i rappresentanti dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, della Polonia e della Finlandia a livello della task force intergovernativa (ministeriale) Rail Baltica, con la partecipazione del coordinatore europeo per il corridoio Mare del Nord-Mar Baltico della rete centrale e i rappresentanti della Commissione.
2. Il coordinatore europeo per il corridoio Mare del Nord-Mar Baltico della rete centrale, i rappresentanti della Commissione e i rappresentanti nominati della Polonia e della Finlandia sono invitati a partecipare in qualità di osservatori alle riunioni del consiglio di amministrazione di RB Rail AS.
Articolo 4
Relazioni
L'Estonia, la Lettonia, la Lituania e la Polonia riferiscono almeno una volta all'anno alla Commissione e al coordinatore europeo per il corridoio Mare del Nord-Mar Baltico della rete centrale sui progressi nell'attuazione delle azioni di cui all'articolo 2 e ne notificano ogni ritardo incontrato specificandone le cause e indicando le misure correttive adottate. A tal fine, gli Stati membri possono utilizzare, se del caso, il contenuto delle relazioni annuali di avanzamento da presentare nell'ambito delle convenzioni di sovvenzione del meccanismo per collegare l'Europa.
Articolo 5
Riesame
Entro il 31 dicembre 2023 la Commissione, previa consultazione con l'Estonia, la Finlandia, la Lettonia, la Lituania e la Polonia e con l'assistenza del coordinatore europeo per il corridoio Mare del Nord-Mar Baltico della rete centrale, effettua un riesame delle azioni e del calendario di cui all'articolo 2.
Articolo 6
La Repubblica di Estonia, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Polonia e la Repubblica di Finlandia sono destinatarie della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2018
Per la Commissione
Violeta BULC
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1
.
(
2
)
Cfr. il piano di lavoro: https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/north-sea-baltic_en
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/6 della Commissione, del 5 gennaio 2017, concernente il piano europeo di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (
GU L 3 del 6.1.2017, pag. 6
).
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Decisione UE 1723/2018 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.