Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 1730/2018

Decisione (UE) 2018/1730 del Consiglio, del 12 novembre 2018, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea alla seconda riunione della conferenza delle parti della convenzione di Minamata sul mercurio riguardo all'adozione degli orientamenti per lo stoccaggio temporaneo ecologicamente corretto del mercurio, a esclusione dei rifiuti di mercurio, di cui all'articolo 10, paragrafi 2 e 3, della convenzione

Pubblicato: 12/11/2018 In vigore dal: 12/11/2018 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2018/1730 del Consiglio, del 12 novembre 2018, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea alla seconda riunione della conferenza delle parti della convenzione di Minamata sul mercurio riguardo all'adozione degli orientamenti per lo stoccaggio temporaneo ecologicamente corretto del mercurio, a esclusione dei rifiuti di mercurio, di cui all'articolo 10, paragrafi 2 e 3, della convenzione EN: Council Decision (EU) 2018/1730 of 12 November 2018 on the position to be taken on behalf of the European Union at the second meeting of the Conference of the Parties to the Minamata Convention on Mercury with regard to the adoption of guidelines on the environmentally sound interim storage of mercury, other than waste mercury, referred to in Article 10(2) and (3) of the Convention

Testo normativo

16.11.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 288/7 DECISIONE (UE) 2018/1730 DEL CONSIGLIO del 12 novembre 2018 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea alla seconda riunione della conferenza delle parti della convenzione di Minamata sul mercurio riguardo all'adozione degli orientamenti per lo stoccaggio temporaneo ecologicamente corretto del mercurio, a esclusione dei rifiuti di mercurio, di cui all'articolo 10, paragrafi 2 e 3, della convenzione IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) La convenzione di Minamata sul mercurio («convenzione») è stata conclusa dall'Unione mediante decisione (UE) 2017/939 del Consiglio ( 1 ) ed è entrata in vigore il 16 agosto 2017. (2) In applicazione della decisione MC-1/1 sul regolamento interno, adottata dalla conferenza delle parti della convenzione alla prima riunione, le parti devono compiere tutti gli sforzi possibili per giungere a un accordo per consenso sulle questioni sostanziali. (3) Nella seconda riunione del 19-23 novembre 2018 la conferenza delle parti della convenzione deve adottare gli orientamenti per lo stoccaggio temporaneo ecologicamente corretto del mercurio, a esclusione dei rifiuti di mercurio («orientamenti»). (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nella seconda riunione della conferenza delle parti della convenzione, perché gli orientamenti avranno effetti giuridici, dal momento che le parti della convenzione dovranno tenerne conto all'atto di adottare misure di stoccaggio temporaneo. (5) L'Unione ha contribuito alla revisione del progetto di orientamenti nel quadro dei lavori intersessione degli esperti, avviati con la decisione MC-1/18, adottata dalla conferenza delle parti della convenzione nella prima riunione. L'Unione non ha ritenuto necessario proporre ulteriori modifiche del progetto riveduto di orientamenti che è risultato da tali lavori intersessione. (6) Il regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) , in particolare, l'articolo 7, paragrafo 3, è conforme alle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 2, della convenzione, quali integrate dal progetto riveduto di orientamenti. (7) Il progetto riveduto di orientamenti dovrebbe pertanto essere sostenuto, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell'Unione europea nella seconda riunione della conferenza delle parti della convenzione di Minamata sul mercurio («COP 2») è di sostegno all'adozione degli orientamenti per lo stoccaggio temporaneo ecologicamente corretto del mercurio, a esclusione dei rifiuti di mercurio, di cui all'articolo 10, paragrafi 2 e 3, della convenzione, contenuti nei documenti presentati alla COP 2 per adozione. Alla luce degli sviluppi alla COP 2, i rappresentanti dell'Unione possono concordare, in consultazione con gli Stati membri durante le riunioni di coordinamento in loco, modifiche minori dei documenti di cui al primo comma senza un'ulteriore decisione del Consiglio. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2018 Per il Consiglio Il president G. BLÜMEL ( 1 ) Decisione (UE) 2017/939 del Consiglio, dell'11 maggio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della convenzione di Minamata sul mercurio ( GU L 142 del 2.6.2017, pag. 4 ). ( 2 ) Regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008 ( GU L 137 del 24.5.2017, pag. 1 ).

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