Decisione di esecuzione (UE) 2024/1736 della Commissione, del 21 giugno 2024, che stabilisce, a nome dell’Unione, la risposta definitiva sulla futura importazione del terbufos a norma del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
Decisione di esecuzione (UE) 2024/1736 della Commissione, del 21 giugno 2024, che stabilisce, a nome dell’Unione, la risposta definitiva sulla futura importazione del terbufos a norma del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
EN: Commission Implementing Decision (EU) 2024/1736 of 21 June 2024 laying down the final import response on behalf of the Union concerning the future import of terbufos pursuant to Regulation (EU) No 649/2012 of the European Parliament and of the Council
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2024/1736
24.6.2024
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/1736 DELLA COMMISSIONE
del 21 giugno 2024
che stabilisce, a nome dell’Unione, la risposta definitiva sulla futura importazione del terbufos a norma del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull’esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose
(
1
)
, in particolare l’articolo 13, paragrafo 1, secondo e terzo comma,
sentito il parere del comitato istituito dall’articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE
(
2
)
,
considerando quanto segue:
(1)
La convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale («la convenzione») è attuata dal regolamento (UE) n. 649/2012. In conformità di tale regolamento, la Commissione è tenuta a fornire al segretariato della convenzione, a nome dell’Unione, la risposta definitiva o provvisoria sulla futura importazione di tutte le sostanze chimiche alle quali si applica la procedura di previo assenso informato («procedura PIC»).
(2)
In occasione della sua undicesima riunione, tenutasi a Ginevra dal 1
o
al 12 maggio 2023, la conferenza delle parti della convenzione ha concordato di includere il terbufos nell’allegato III della convenzione, assoggettandolo di conseguenza alla procedura PIC. Il 20 ottobre 2023 per la sostanza chimica è stato trasmesso alla Commissione un documento di orientamento alla decisione, accompagnato dalla richiesta di emettere una decisione in merito alla futura importazione della sostanza in oggetto.
(3)
Il terbufos è stato aggiunto all’allegato III della convenzione come pesticida. Il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio non approva l’immissione sul mercato e l’uso del terbufos come sostanza attiva di prodotti fitosanitari
(
3
)
. Il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio non approva l’immissione sul mercato e l’uso del terbufos come sostanza attiva di biocidi
(
4
)
. Pertanto, non dovrebbe essere espresso l’assenso a norma della convenzione di Rotterdam per la futura importazione del terbufos nell’Unione.
DECIDE:
Articolo unico
La risposta sull’importazione del terbufos figura in allegato alla presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2024
Per la Commissione
Virginijus SINKEVIČIUS
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 201 del 27.7.2012, pag. 60
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2012/649/oj
.
(
2
)
GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj
.
(
3
)
Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (
GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1107/oj
).
(
4
)
Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (
GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj
).
ALLEGATO
Formulario di risposta sulle importazioni
Stato:
Unione europea
Stati membri: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Cechia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.
SEZIONE 1
IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA CHIMICA
1.1
Nome comune
Terbufos
1.2
Numero CAS
13071-79-9
1.3
Categoria
☒ Pesticida
☐ Industriale
☐ Formulato pesticida altamente pericoloso
SEZIONE 2
INDICAZIONI RELATIVE A EVENTUALI RISPOSTE PRECEDENTI
2.1
☒
Si tratta della prima risposta in relazione all’importazione di questa sostanza chimica nel paese.
2.2
☐
Si tratta della modifica di una risposta precedente.
Data della risposta precedente: …
SEZIONE 3
RISPOSTA RELATIVA ALLA FUTURA IMPORTAZIONE
☒
Decisione definitiva (completare il punto 4) OPPURE
☐
Risposta provvisoria (completare il punto 5)
SEZIONE 4
DECISIONE DEFINITIVA IN CONFORMITÀ DEI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI O AMMINISTRATIVI NAZIONALI
4.1
☒
Importazione vietata
L’importazione della sostanza chimica è vietata indipendentemente dalla provenienza?
☒
Sì
☐
No
È vietata anche la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno?
☒
Sì
☐
No
4.2
☐
Importazione autorizzata
4.3
☐
Importazione autorizzata solo a determinate condizioni
Le suddette condizioni sono:
Le condizioni che regolano l’importazione della sostanza chimica sono le stesse indipendentemente dalla provenienza?
☐
Sì
☐
No
Le condizioni che regolano la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni?
☐
Sì
☐
No
4.4
Provvedimento legislativo o amministrativo nazionale su cui si basa la decisione definitiva
Descrizione del provvedimento legislativo o amministrativo nazionale:
Nell’Unione è vietato immettere sul mercato o usare prodotti fitosanitari contenenti terbufos, poiché tale principio attivo non è approvato in base al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE del Consiglio (
GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1
).
Inoltre, è vietato immettere in commercio o utilizzare biocidi contenenti terbufos poiché tale principio attivo non è stato approvato a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (
GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1
).
SEZIONE 5
RISPOSTA PROVVISORIA
5.1
☐
Importazione vietata
L’importazione della sostanza chimica è vietata indipendentemente dalla provenienza?
☐
Sì
☐
No
È vietata anche la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno?
☐
Sì
☐
No
5.2
☐
Importazione autorizzata
5.3
☐
Importazione autorizzata solo a determinate condizioni
Le suddette condizioni sono:
Le condizioni che regolano l’importazione della sostanza chimica sono le stesse indipendentemente dalla provenienza?
☐
Sì
☐
No
Le condizioni che regolano la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni?
☐
Sì
☐
No
5.4
Indicare se è allo studio una decisione definitiva
È allo studio una decisione definitiva?
☐
Sì
☐
No
5.5
Informazioni o assistenza richieste per prendere una decisione definitiva
Si chiede al segretariato di trasmettere le seguenti informazioni complementari:
Si chiede al paese che ha notificato l’atto normativo definitivo di trasmettere le seguenti informazioni complementari:
Si chiede al segretariato di fornire l’assistenza seguente ai fini della valutazione della sostanza chimica:
SEZIONE 6
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI UTILI, CHE POSSONO COMPRENDERE:
La sostanza chimica è attualmente registrata nel paese?
☐
Sì
☒
No
La sostanza chimica è prodotta nel paese?
☐
Sì
☒
No
In caso di risposta affermativa a una delle due ultime domande:
Per essere utilizzata nel paese?
☐
Sì
☐
No
Per essere esportata?
☐
Sì
☐
No
Altre osservazioni
In conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (
GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1
), che attua il sistema mondiale armonizzato dell’ONU per la classificazione e l’etichettatura delle sostanze chimiche nell’Unione, il terbufos è classificato come segue:
Tossicità acuta 2* – H300 – Letale se ingerito.
Tossicità acuta 1 – H310 – Letale a contatto con la pelle.
Tossicità acquatica acuta 1 – H 400 – Molto tossico per gli organismi acquatici.
Tossicità acquatica cronica 1 – H 410 – Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
(* = Questa classificazione è da considerarsi una classificazione minima)
SEZIONE 7
AUTORITÀ NAZIONALE DESIGNATA
Ente
Commissione europea, DG Ambiente
Indirizzo
Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles, Belgio
Nome della persona responsabile
Dott. Juergen Helbig
Posizione della persona responsabile
Coordinatore delle politiche in materia di sostanze chimiche a livello internazionale
Telefono
+32 2 298 8521
Fax
+32 2 296 7616
E-mail:
Juergen.Helbig@ec.europa.eu
Data, firma dell’autorità nazionale designata e timbro ufficiale: ___________________________________
SI PREGA DI RESTITUIRE IL FORMULARIO COMPILATO AL SEGUENTE INDIRIZZO:
Segretariato della convenzione di Rotterdam
Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO)
Viale delle Terme di Caracalla
I - 00100 Roma, Italia
Telefono: +39 0657053441
Fax +39 0657056347
E-mail:
pic@pic.int
OPPURE
Segretariato della convenzione di Rotterdam
Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP)
11-13, Chemin des Anémones
CH - 1219 Châtelaine, Ginevra, Svizzera
Telefono: +41 22 9178177
Fax +41 229178082
E-mail:
pic@pic.int
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/1736/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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