Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 1736/2025

Decisione (UE) 2025/1736 del Consiglio, del 25 luglio 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio di associazione istituito dall’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall’altra, per quanto riguarda l’ulteriore apertura del mercato in relazione al settore del roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili e la modifica dell’allegat

Pubblicato: 25/07/2025 In vigore dal: 25/07/2025 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2025/1736 del Consiglio, del 25 luglio 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio di associazione istituito dall’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall’altra, per quanto riguarda l’ulteriore apertura del mercato in relazione al settore del roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili e la modifica dell’allegato XXVIII-B (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) di tale accordo di associazione EN: Council Decision (EU) 2025/1736 of 25 July 2025 on the position to be adopted on behalf of the European Union within the Association Council established by the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and the Republic of Moldova, of the other part, as regards the further market opening with respect to the se

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/1736 14.8.2025 DECISIONE (UE) 2025/1736 DEL CONSIGLIO del 25 luglio 2025 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio di associazione istituito dall’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall’altra, per quanto riguarda l’ulteriore apertura del mercato in relazione al settore del roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili e la modifica dell’allegato XXVIII-B (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) di tale accordo di associazione IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) L’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall’altra ( 1 ) («accordo»), è entrato in vigore il 1 o luglio 2016. (2) A norma dell’articolo 452, paragrafo 2, dell’accordo, se le parti convengono che le misure necessarie sono state attuate e sono applicate, il Consiglio di associazione istituito dall’accordo deve concordare un’ulteriore apertura del mercato per quanto riguarda il settore interessato dal ravvicinamento normativo. (3) L’articolo 436, paragrafo 3, dell’accordo stabilisce che il Consiglio di associazione ha il potere di aggiornare o modificare gli allegati dell’accordo. (4) Nel corso del 2025, il Consiglio di associazione deve adottare una decisione relativa alla concessione reciproca da parte dell’Unione e della Repubblica di Moldova («Moldova») di un’ulteriore apertura del mercato per quanto riguarda il settore del roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili e che modifica l’allegato XXVIII-B dell’accordo. (5) A norma dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera g), dell’accordo, quest’ultimo persegue, tra l’altro, la finalità di stabilire condizioni volte a rafforzare le relazioni economiche e commerciali, muovendosi nella direzione della progressiva integrazione della Repubblica di Moldova nel mercato interno dell’Unione, anche istituendo una zona di libero scambio globale e approfondita, che condurrà a un ampio ravvicinamento normativo e a una liberalizzazione dell’accesso ai mercati, conformemente ai diritti e agli obblighi derivanti dall’adesione delle parti all’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), nonché all’applicazione trasparente di tali diritti e obblighi. (6) Come indicato nel preambolo dell’accordo e in conformità all’articolo 448 del medesimo, le parti dell’accordo riconoscono l’importanza del ravvicinamento dell’attuale legislazione della Moldova al diritto dell’Unione, il che significa che la Moldova deve provvedere affinché la propria legislazione presente e futura sia resa compatibile con l’acquis dell’Unione. (7) La Moldova ha chiesto un’ulteriore integrazione nell’Unione per quanto riguarda il settore del roaming, in particolare attraverso l’ulteriore apertura del mercato ai fini dei servizi di roaming. (8) La decisione n. 1/2023 del comitato di associazione UE- Repubblica di Moldova riunito nella formazione «Commercio» ( 2 ) ha integrato l’allegato XXVIII-B (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) dell’accordo con i pertinenti atti dell’Unione in materia di roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili. (9) A norma dell’articolo 407, paragrafo 3, dell’accordo, il 9 maggio 2025 la Moldova ha informato l’Unione di ritenere di aver completato il ravvicinamento normativo in relazione all’acquis dell’Unione nel settore del roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili. Il 3 giugno e il 20 giugno 2025 la Moldova ha integrato la propria notifica iniziale dopo l’adozione delle misure di recepimento rimanenti. (10) A norma degli articoli 409 e 451 dell’accordo, l’Unione ha effettuato una valutazione e stabilito, sulla base di tale valutazione, che la Moldova aveva completato il ravvicinamento normativo rispetto all’acquis dell’Unione nel settore del roaming. (11) Su tale base, è opportuno che il Consiglio di associazione decida a norma dell’articolo 452, paragrafo 2, dell’accordo in merito alla concessione reciproca di un’ulteriore l’apertura del mercato in relazione al settore del roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili tra l’Unione e la Moldova. (12) Per garantire la certezza del diritto per quanto concerne l’ambito di applicazione dell’acquis dell’Unione in materia di roaming, è opportuno specificare nell’allegato XXVIII-B dell’accordo quali disposizioni sono pertinenti a tal fine. (13) È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio di associazione, in quanto la decisione del consiglio di associazione relativa alla concessione reciproca di un’ulteriore apertura del mercato per quanto riguarda il settore del roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili e che modifica l’allegato XXVIII-B dell’accordo sarà vincolante per l’Unione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione nel corso del 2025 in sede di Consiglio di associazione istituito dall’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall’altra, per quanto riguarda un’ulteriore apertura del mercato in relazione al settore del roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili e la modifica dell’allegato XXVIII-B (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) di tale accordo di associazione si basa sul progetto di decisione del Consiglio di associazione accluso alla presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2025 Per il Consiglio Il presidente M. BJERRE ( 1 ) GU L 260 del 30.8.2014, pag. 4 , ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2014/492/2023-10-06 . ( 2 ) Decisione n. 1/2023 del Comitato di associazione UE-Repubblica di Moldova riunito nella formazione commercio, del 6 ottobre 2023, che modifica l’allegato XXVIII-B (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) e l’allegato XXVIII-C (Norme applicabili ai servizi postali e di corriere) dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall’altra [2023/2434] ( GU L, 2023/2434, 31.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2434/oj ). PROGETTO DECISIONE N. …/2025 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA del … riguardo all'ulteriore apertura del mercato in relazione al settore del roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili e che modifica l'allegato XXVIII-B (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE, visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra ( 1 ) , in particolare l'articolo 436, paragrafo 1, l'articolo 449 e l'articolo 452, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra («accordo»), è entrato in vigore il 1 o luglio 2016. (2) A norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera g), dell'accordo, quest'ultimo persegue, tra l'altro, la finalità di stabilire condizioni volte a rafforzare le relazioni economiche e commerciali, muovendosi nella direzione della progressiva integrazione della Repubblica di Moldova («Moldova») nel mercato interno dell'Unione europea («Unione»), anche istituendo una zona di libero scambio globale e approfondito, che condurrà a un ampio ravvicinamento normativo e a una liberalizzazione dell'accesso ai mercati, conformemente ai diritti e agli obblighi derivanti dall'adesione delle parti all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), nonché all'applicazione trasparente di tali diritti e obblighi. (3) Gli articoli 102 e 240 dell'accordo prevedono che la Moldova debba procedere a un ravvicinamento della propria legislazione all' acquis dell'UE di cui all'allegato XXVIII-B dell'accordo, conformemente alle disposizioni di tale allegato, e la Moldova ribadisce i propri obblighi ai sensi di tali articoli. (4) La Moldova ha chiesto un'ulteriore integrazione nel mercato interno dell'Unione in relazione al settore del roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili nell'Unione. Come primo passo verso un'ulteriore integrazione in questo settore, l'allegato XXVIII-B dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 1/2023 del Comitato di associazione UE-Repubblica di Moldova riunito nella formazione «Commercio» ( 2 ) al fine di includere il pertinente acquis dell'Unione in materia di roaming. (5) A norma dell'articolo 407, paragrafo 3, dell'accordo, il 9 maggio 2025 la Moldova ha informato l'Unione di ritenere di aver completato il ravvicinamento normativo in relazione all' acquis dell'Unione nel settore del roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili. Il 3 giugno e il 20 giugno 2025 la Moldova ha integrato la propria notifica iniziale dopo l'adozione delle misure di recepimento rimanenti. (6) L'Unione ha condotto una valutazione a norma dell'articolo 409 dell'accordo. A norma dell'articolo 452, paragrafo 1, dell'accordo, tale valutazione è stata discussa in sede di Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» («Comitato per il commercio»). (7) Su tale base, le parti concordano che le misure necessarie sono state attuate e vengono applicate e che è pertanto opportuno che il Consiglio di associazione concordi a norma dell'articolo 452, paragrafo 2, dell'accordo in merito all'ulteriore apertura del mercato in relazione al settore del roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili tra l'Unione e la Moldova, nonché in merito alle condizioni che la disciplineranno. (8) Talune disposizioni della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) , del regolamento (UE) 2022/612 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) , del regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ) , del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2286 della Commissione ( 6 ) e del regolamento delegato (UE) 2021/654 della Commissione ( 7 ) non sono pertinenti agli obblighi della Moldova di procedere al ravvicinamento normativo in relazione all' acquis dell'Unione in materia di roaming. Al fine di garantire la certezza del diritto è opportuno specificare nell'allegato XXVIII-B dell'accordo quali disposizioni sono pertinenti a tale proposito. Ciò non pregiudica l'obbligo della Moldova di attuare pienamente e completamente la direttiva (UE) 2018/1972 conformemente all'obbligo di cui agli articoli 102 e 240 dell'accordo e al fine di perseguire l'obiettivo di un'ulteriore integrazione nel mercato interno dell'Unione. (9) Una volta che l'Unione e la Moldova si saranno accordate l'apertura reciproca del mercato per quanto riguarda il settore del roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili, le tariffe regolamentate stabilite nell' acquis dell'Unione in materia di roaming, in particolare le tariffe medie di roaming all'ingrosso di cui al regolamento (UE) 2022/612 e le tariffe di terminazione di cui al regolamento delegato (UE) 2021/654, possono essere soggette a modifiche. Al fine di garantire la reciprocità per quanto riguarda le tariffe regolamentate applicabili tra imprese durante il periodo necessario alla Moldova per recepire e attuare eventuali modifiche nel suo ordinamento giuridico, è necessario prevedere norme specifiche per la data di applicabilità delle norme relative alle tariffe regolamentate modificate. (10) Al fine di concedere alle imprese che forniscono roaming sulle reti di comunicazioni pubbliche nell'Unione e in Moldova il tempo necessario ad attuare tutte le prescrizioni tecniche e giuridiche conseguenti alla presente decisione, dovrebbe essere stabilita una data di applicazione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 È concessa l'ulteriore apertura del mercato in relazione al settore del roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili tra l'Unione e la Moldova, conformemente alle condizioni di cui all'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra («accordo»), e di cui alla presente decisione. Articolo 2 1.   La Moldova ribadisce i propri obblighi ai sensi degli articoli 102 e 240 di tale accordo di ravvicinare la propria legislazione all'acquis dell'Unione di cui all'allegato XXVIII-B dell'accordo. 2.   Le disposizioni applicabili degli atti che costituiscono l' acquis dell'Unione nel settore del roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili (« acquis dell'Unione in materia di roaming») sono vincolanti per l'Unione e la Moldova («parti»), conformemente agli adeguamenti orizzontali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della presente decisione e alle disposizioni specifiche di cui all'allegato XXVIII-B dell'accordo. Le parti assicurano la piena e completa attuazione di tali disposizioni. Ai fini del primo comma, si intende che l 'acquis dell'Unione si applichi nella sua interezza, comprese le eccezioni concesse agli Stati membri dell'Unione durante il loro processo di adesione. 3.   Gli atti che costituiscono l' acquis dell'Unione in materia di roaming, come specificato nell'allegato XXVIII-B dell'accordo, sono vincolanti per le parti e fanno o faranno parte del loro ordinamento giuridico interno, in particolare: a) un atto corrispondente a un regolamento o a una decisione dell'Unione è recepito tale quale nell'ordinamento giuridico interno della Moldova; b) un atto corrispondente ad una direttiva dell'Unione permette alle autorità della Moldova di stabilire la forma e il mezzo di attuazione. 4.   In caso di discrepanze tra il testo dell' acquis dell'Unione e qualsiasi atto che lo integri nell'ordinamento giuridico interno della Moldova, prevale il testo dell'atto dell'Unione. 5.   In virtù del principio di leale cooperazione, le parti si forniscono reciprocamente assistenza, nel pieno rispetto reciproco, nello svolgimento dei compiti di cui alla presente decisione. Le parti adottano qualsiasi misura atta ad assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente decisione o conseguenti agli atti delle istituzioni dell'Unione. Articolo 3 1.   Ai fini dell'attuazione della presente decisione, salvo quanto diversamente disposto nell'accordo, le disposizioni dell' acquis dell'Unione in materia di roaming si applicano conformemente ai seguenti adeguamenti orizzontali: (a) i preamboli degli atti che costituiscono l' acquis dell'Unione in materia di roaming non sono adattati ai fini dell'accordo e della presente decisione. Essi sono pertinenti nella misura necessaria a una corretta interpretazione ed applicazione, nell'ambito dell'accordo e della presente decisione, delle disposizioni contenute negli atti giuridici stessi; (b) i termini seguenti utilizzati dagli atti che costituiscono l' acquis dell'Unione in materia di roaming si intendono come segue: i) i termini «Comunità» o «Unione europea» si intendono come «UE-Moldova»; ii) i termini «diritto comunitario» o «diritto dell'Unione europea», «legislazione comunitaria» o «legislazione dell'Unione europea», «strumenti comunitari» o «strumenti dell'Unione europea» e «trattato CE» o «trattato sul funzionamento dell'Unione europea» si intendono come «accordo di libero scambio UE-Moldova»; iii) i termini «Gazzetta ufficiale delle Comunità europee» o «Gazzetta ufficiale dell'Unione europea» si intendono come «Gazzette ufficiali delle parti». (c) fatta salva la lettera e), ogniqualvolta le disposizioni dell' acquis dell'Unione in materia di roaming contengono riferimenti a «Stato membro o Stati membri», tali riferimenti si intendono fatti, oltre agli Stati membri dell'Unione, anche alla Moldova; (d) ogniqualvolta le disposizioni dell' acquis dell'Unione in materia di roaming contengano riferimenti al territorio della «Comunità», dell'«Unione europea» o del «mercato comune», ai fini dell'accordo e della presente decisione tali riferimenti si intendono fatti ai territori delle parti quali definiti all'articolo 462, paragrafi 1 e 2, dell'accordo; (e) ogniqualvolta le disposizioni dell' acquis dell'Unione in materia di roaming contengano riferimenti a istituzioni, comitati o altri organi dell'Unione, resta inteso che la Moldova non diventerà membro di tali istituzioni, comitati o organi; (f) i diritti conferiti e gli obblighi imposti agli Stati membri dell'Unione o a loro enti pubblici, imprese o singoli cittadini nei rapporti reciproci sono considerati come conferiti o imposti alle parti, dove per parti contraenti si può intendere, a seconda dei casi, le loro autorità competenti, enti pubblici, imprese o singoli cittadini; (g) le disposizioni relative all'entrata in vigore o all'attuazione delle disposizioni applicabili cui si fa riferimento negli atti che costituiscono l' acquis dell'Unione in materia di roaming non sono pertinenti ai fini della presente decisione. I termini e le date entro i quali la Moldova deve adottare le disposizioni applicabili e garantirne la piena e completa attuazione sono stabiliti nelle disposizioni specificate nell'allegato XXVIII-B dell'accordo e nella presente decisione. 2.   Le parti sono autorizzate ad utilizzare, nelle procedure istituite nella presente decisione, ogni lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione o della Moldova. Un documento ufficiale redatto in una lingua diversa dalle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione è accompagnato dalla sua traduzione in una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione. 3.   Al fine di agevolare l'esercizio dei poteri propri delle autorità competenti delle parti, tali autorità si scambiano, su richiesta, tutte le informazioni necessarie a garantire il corretto funzionamento della presente decisione. Articolo 4 1.   L'Unione mantiene il proprio diritto di adottare nuovi atti giuridici o modificare quelli esistenti nel settore del roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili. L'Unione notifica tempestivamente per iscritto alla Moldova e al comitato per il commercio qualsiasi nuovo atto giuridicamente vincolante nel settore del roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili dopo la sua adozione da parte dell'Unione. 2.   Il comitato per il commercio dispone di un periodo di tre mesi per aggiungere all'allegato XXVIII-B dell'accordo un determinato atto dell'UE, nuovo o modificato. 3.   Una volta aggiunto un atto dell'Unione nuovo o modificato all'allegato XXVIII-B dell'accordo, la Moldova recepisce e attua tale atto nel proprio ordinamento giuridico interno. Le disposizioni applicabili degli atti di cui all'allegato XXVIII-B dell'accordo sono integrate nell'ordinamento giuridico interno della Moldova conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, nel rispetto dei termini seguenti: (a) un regolamento o una decisione dell'Unione sono attuati e applicati non appena possibile e al più tardi tre mesi dopo la data di entrata in vigore prevista in tale regolamento o tale decisione, salvo diversa decisione da parte del comitato per il commercio; (b) una direttiva dell'Unione è attuata e applicata non appena possibile e al più tardi tre mesi dopo la scadenza del termine di recepimento previsto di tale direttiva, salvo decisione contraria da parte del comitato per il commercio. La Moldova garantisce che, alla scadenza del termine pertinente, il proprio ordinamento giuridico sia pienamente conforme all'atto giuridico dell'Unione da attuare. 4.   L'Unione effettuerà una valutazione dell'attuazione in cooperazione con la Moldova secondo i principi di cui all'articolo 409 dell'accordo. 5.   Se la Moldova prevede particolari difficoltà nel recepimento di un atto dell'Unione, nuovo o modificato, nel proprio ordinamento interno, ne informa immediatamente l'Unione e il comitato per il commercio. Il comitato per il commercio può decidere se la Moldova, in circostanze eccezionali, può essere parzialmente e temporaneamente esonerata dai suoi obblighi di recepimento degli atti legislativi dell'UE, nuovi o modificati, di cui al paragrafo 3. Qualora il comitato per il commercio conceda tale deroga, la Moldova riferisce periodicamente in merito ai progressi compiuti nel recepimento della pertinente legislazione dell'Unione. 6.   Se, nonostante l'applicazione del paragrafo 5, la Moldova non procede al ravvicinamento del proprio diritto interno al fine di tener conto delle modifiche apportate all'allegato XXVIII-B dell'accordo, o se da una valutazione a norma dell'articolo 410, paragrafo 6, dell'accordo risulta che il ravvicinamento della legislazione della Moldova al diritto dell'Unione non è più attuale oppure qualora il Consiglio di associazione istituito a norma dell'articolo 434 dell'accordo non adotti una decisione per aggiornare l'allegato XXVIII-B dell'accordo conformemente agli sviluppi del diritto dell'Unione, quest'ultima può sospendere i benefici concessi ai sensi della presente decisione a norma dell'articolo 410, paragrafi 7 e 8, dell'accordo. Se il comitato per il commercio successivamente risolve la questione, la sospensione viene revocata senza indugio. 7.   Quando la Moldova desidera adottare una nuova legislazione o modificare la propria legislazione vigente nel settore del roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili, si applicano gli obblighi di comunicazione e valutazione di cui all'articolo 407, paragrafo 3, e all'articolo 409 dell'accordo. Articolo 5 Nella misura in cui le disposizioni dell'accordo o della presente decisione o le disposizioni applicabili specificate nell'allegato XXVIII-B dell'accordo siano identiche nella sostanza alle corrispondenti norme del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e agli atti adottati a norma dello stesso, nella loro attuazione e applicazione, tali disposizioni sono interpretate conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea emessa prima o dopo l'adozione della presente decisione. Articolo 6 1.   Qualora in una o nell'altra parte, in relazione al trattamento concesso in conformità dell'articolo 1, sussistano o possano insorgere gravi difficoltà economiche, sociali o ambientali di carattere settoriale o regionale che rischiano di persistere, la parte interessata può adottare le opportune misure di salvaguardia per quanto riguarda il trattamento concesso in conformità dell'articolo 1, nel rispetto delle condizioni e delle procedure di cui all'articolo 7, paragrafi da 1 a 6. 2.   L'ambito di applicazione e la durata di tali misure di salvaguardia sono limitati a quanto strettamente necessario per porre rimedio alla situazione nel settore o nella regione interessati. Sono adottate in via prioritaria le misure che perturbano il meno possibile il funzionamento dell'accordo. Articolo 7 1.   La parte che prevede di adottare misure di salvaguardia, ne informa l'altra parte tramite il comitato per il commercio e fornisce tutte le informazioni pertinenti. 2.   Le parti si consultano immediatamente in seno al comitato per il commercio al fine di trovare una soluzione accettabile per entrambe. Le parti si astengono dall'adottare misure di salvaguardia prima che sia stato fatto ogni tentativo per trovare una soluzione accettabile per entrambe. 3.   La parte interessata non può adottare misure di salvaguardia prima che sia trascorso un mese dalla data della notifica di cui al paragrafo 1, tranne qualora la procedura di consultazione di cui al paragrafo 2 sia stata conclusa prima della scadenza di tale termine. In deroga a tale requisito, qualora circostanze eccezionali che richiedono un intervento urgente escludano la possibilità di un esame preliminare, la parte interessata può applicare immediatamente le misure di protezione strettamente necessarie per porre rimedio alla situazione. 4.   La parte interessata notifica quanto prima al comitato per il commercio le misure di salvaguardia adottate e fornisce tutte le informazioni pertinenti. 5.   Le misure di salvaguardia sono sospese non appena vengono a cessare le condizioni che ne hanno giustificato l'adozione. 6.   Le misure di salvaguardia adottate sono oggetto di consultazioni permanenti in seno al comitato per il commercio in vista della loro soppressione o della limitazione del loro ambito di applicazione. 7.   Se, ferma restando l'applicazione del paragrafo 6, non è possibile trovare una soluzione accettabile per le parti entro sei mesi e la misura di salvaguardia crea uno squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle stesse nel settore in questione, la parte interessata può adottare misure di riequilibrio proporzionate e limitate a quanto strettamente necessario per ristabilire l'equilibrio. È data priorità alle misure che perturbano il meno possibile il funzionamento del titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 6 (Stabilimento, scambi di servizi e commercio elettronico), dell'accordo e della presente decisione. 8.   La parte interessata notifica senza indugio al comitato per il commercio le misure di riequilibrio adottate e fornisce tutte le informazioni pertinenti. Le misure di riequilibrio sono sospese non appena vengono a cessare le condizioni che ne hanno giustificato l'adozione. 9.   Le misure di riequilibrio adottate sono oggetto di consultazioni permanenti in seno al comitato per il commercio in vista della loro soppressione o della limitazione del loro ambito di applicazione. Articolo 8 Qualora le tariffe regolamentate stabilite nell' acquis dell'Unione in materia di roaming siano modificate dopo l'entrata in vigore della presente decisione, la loro applicazione obbligatoria ai fini della presente decisione inizia a decorrere dalla stessa data per entrambe le parti. Si tratta della data di entrata in vigore delle modifiche pertinenti dell' acquis dell'Unione in materia di roaming o della data di entrata in vigore della legislazione della Moldova pienamente conforme che attua le modifiche rilevanti dell' acquis dell'Unione in materia di roaming, a seguito della sua conferma mediante la valutazione a norma dell'articolo 409 dell'accordo, qualora tale data sia posteriore, o di un'altra data di entrata in vigore concordata da entrambe le parti al fine di evitare l'effetto di un'applicazione retroattiva. Fino a tale data, le tariffe precedentemente regolamentate restano applicabili ai fini della presente decisione. Articolo 9 L'allegato XXVIII-B (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra è modificato secondo quanto indicato nell'allegato della presente decisione. Articolo 10 La presente decisione è redatta nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede. Articolo 11 La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione]. Essa si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2026. Fatto a …, … Per il Consiglio di associazione Il presidente I segretari ( 1 ) GU UE L 260 del 30.8.2014, pag. 4 , ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2014/492/oj . ( 2 ) Decisione n. 1/2023 del Comitato di associazione UE-Repubblica di Moldova riunito nella formazione «commercio» del 6 ottobre 2023 che modifica l'allegato XXVIII-B (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) e l'allegato XXVIII-C (Norme applicabili ai servizi postali e di corriere) dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra [2023/2434] ( GU UE L, 2023/2434, 31.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2434/oj ). ( 3 ) Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche ( GU UE L 321, del 17.12.2018, pag. 36 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/1972/oj ). ( 4 ) Regolamento (UE) 2022/612 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione ( GU UE L 115, del 13.4.2022, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/612/oj ). ( 5 ) Regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l'Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC), modifica il regolamento (UE) 2015/2120 e abroga il regolamento (CE) n. 1211/2009 ( GU UE L 321, del 17.12.2018, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1971/oj ). ( 6 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2286 della Commissione, del 15 dicembre 2016, che stabilisce norme dettagliate concernenti l'applicazione della politica di utilizzo corretto, la metodologia per valutare la sostenibilità dell'abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio e la domanda che i fornitori di roaming devono presentare ai fini di tale valutazione ( GU UE L 344, del 17.12.2016, pag. 46 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/2286/oj ). ( 7 ) Regolamento delegato (UE) 2021/654 della Commissione, del 18 dicembre 2020, che integra la direttiva (EU) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo una tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili a livello dell'Unione e una tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti fisse a livello dell'Unione ( GU UE L 137, del 22.4.2021, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/654/oj ). ALLEGATO L'allegato XXVIII-B (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) dell'accordo è modificato sostituendo il testo che inizia con il paragrafo relativo alla direttiva (UE) 2018/1972 e termina con il paragrafo relativo al regolamento (UE) 2018/1971 con il testo seguente: «Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione) (“EECC”). Fatto salvo l'obbligo della Moldova di attuare pienamente e completamente la direttiva (UE) 2018/1972 ai fini di un'eventuale decisione da parte del Consiglio di associazione di concedere l'ulteriore apertura del mercato per i servizi di telecomunicazione a norma dell'articolo 452, paragrafo 2, ai fini di un'eventuale decisione del Consiglio di associazione di concedere un'ulteriore apertura del mercato per il roaming a norma dell'articolo 452, paragrafo 2, occorre siano attuate le disposizioni seguenti della direttiva (UE) 2018/1972: — articolo 1 – Oggetto, ambito di applicazione e finalità; — articolo 2 – Definizioni: punti 1) e 2), da 4) a 11), da 13) a 16), 22), da 27) a 34), 36) e da 38) a 40); — articolo 3 – Obiettivi generali; — articolo 5 – Autorità nazionali di regolamentazione e altre autorità competenti; — articolo 6 – Indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione e delle altre autorità competenti; — articolo 7 – Nomina e revoca dei membri delle autorità nazionali di regolamentazione; — articolo 8 – Indipendenza politica e rendicontabilità delle autorità nazionali di regolamentazione; — articolo 9 – Autonomia di bilancio e risorse delle autorità nazionali di regolamentazione; — articolo 10 – Partecipazione delle autorità nazionali di regolamentazione al BEREC; — articolo 11 – Cooperazione con le autorità nazionali; — articolo 12 – Autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica; — articolo 13 – Condizioni apposte all'autorizzazione generale, ai diritti d'uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione e obblighi specifici, fatta eccezione per tutti i riferimenti ai diritti d'uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione nonché i riferimenti incrociati all'articolo 45, all'articolo 51, all'articolo 62, all'articolo 68, all'articolo 83 e all'articolo 94; — articolo 14 – Dichiarazioni intese ad agevolare l'esercizio dei diritti di installare strutture e dei diritti di interconnessione; — articolo 15 – Elenco minimo dei diritti derivanti dall'autorizzazione generale; — articolo 16 – Diritti amministrativi; — articolo 17 – Separazione contabile e rendiconti finanziari; — articolo 18 – Modifica dei diritti e degli obblighi, fatta eccezione per tutti i riferimenti ai diritti d'uso dello spettro radio, delle risorse di numerazione e dell'installazione di strutture; — articolo 19 – Limitazione o revoca dei diritti, fatta eccezione per tutti i riferimenti ai diritti d'uso dello spettro radio, delle risorse di numerazione e dell'installazione di strutture; — articolo 20 – Richiesta di informazioni alle imprese; — articolo 21 – Informazioni richieste in relazione all'autorizzazione generale, ai diritti d'uso e agli obblighi specifici, fatta eccezione per tutti i riferimenti ai diritti d'uso e agli obblighi specifici nonché i riferimenti incrociati all'articolo 13, paragrafo 2, all'articolo 22 e all'allegato I, parti D ed E; — articolo 23 – Meccanismo di consultazione e di trasparenza, fatta eccezione per il paragrafo 2 e i riferimenti incrociati all'articolo 32, paragrafo 10, e all'articolo 45, paragrafi 4 e 5; — articolo 24 – Consultazione dei soggetti interessati; — articolo 25 – Risoluzione extragiudiziale delle controversie; — articolo 26 – Risoluzione delle controversie tra imprese; — articolo 27 – Risoluzione delle controversie transnazionali, paragrafi 1 e 2 e da 4 a 6; — articolo 29 – Sanzioni, paragrafo 1; — articolo 30 – Osservanza delle condizioni cui sono subordinati l'autorizzazione generale e i diritti d'uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione e conformità a obblighi specifici, fatta eccezione per tutti i riferimenti ai diritti d'uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione nonché i riferimenti incrociati all'articolo 4, all'articolo 13, paragrafo 2, all'articolo 45, paragrafo 1, all'articolo 47, all'articolo 67 e all'articolo 69; — articolo 31 – Diritto di ricorso; — articolo 59 – Quadro di riferimento generale per l'accesso e l'interconnessione; — articolo 60 – Diritti ed obblighi delle imprese, paragrafi 1 e 2; — articolo 61 – Poteri e competenze delle autorità nazionali di regolamentazione e di altre autorità competenti in materia di accesso e di interconnessione, paragrafo 1, paragrafo 2, lettere da a) a c) e paragrafi 3, 5 e 6; — articolo 75 – Tariffe di terminazione, paragrafi 2 e 3; — articolo 93 – Risorse di numerazione, paragrafo 5, primo comma; — articolo 97 – Accesso a numeri e servizi; — articolo 99 – Non discriminazione; — articolo 100 – Tutela dei diritti fondamentali; — articolo 108 – Disponibilità dei servizi; — articolo 111 – Accesso e scelta equivalenti per gli utenti finali con disabilità; — articolo 120 – Pubblicazione di informazioni; — articolo 122 – Procedure di revisione, paragrafo 1, secondo e terzo comma; — allegato I – Elenco delle condizioni che possono corredare le autorizzazioni generali, i diritti d'uso dello spettro radio e i diritti d'uso delle risorse di numerazione, parti da A a C; — allegato III – Criteri di determinazione delle tariffe all'ingrosso di terminazione delle chiamate vocali. Calendario: le disposizioni della direttiva (UE) 2018/1972 sono attuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione. Regolamento (UE) 2022/612 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (rifusione). Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (UE) 2022/612 si intendono così adattate: l'articolo 1, paragrafo 4, si riferisce ai tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Fintantoché la Banca centrale europea non pubblica i tassi di cambio per il leu moldovo, ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 4, si utilizzano i tassi di cambio tra euro e leu moldovo pubblicati dalla Banca nazionale della Moldova. I periodi di riferimento e le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 4, restano invariati. Attuazione di tutte le disposizioni con l'eccezione di: — articolo 1 – Oggetto e ambito di applicazione, paragrafo 5; — articolo 3 – Accesso all'ingrosso al roaming, paragrafo 8; — articolo 4 – Fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati, paragrafo 3; — articolo 7 – Attuazione della politica di utilizzo corretto e del meccanismo di sostenibilità, paragrafi da 1 a 3 e paragrafo 5. L'eccezione riguardante l'articolo 7, paragrafi da 1 a 3, non pregiudica l'obbligo della Moldova di attuare atti di esecuzione concernenti l'applicazione di politiche di utilizzo corretto, la metodologia per la valutazione della sostenibilità della fornitura di servizi di roaming al dettaglio a prezzi nazionali e la domanda che deve essere presentata dal fornitore di roaming ai fini della valutazione della sostenibilità; — articolo 8 – Applicazione in via eccezionale di sovrapprezzi al dettaglio per il consumo di servizi di roaming al dettaglio regolamentati e offerta di tariffe alternative, paragrafo 6; — articolo 16, primo e terzo comma – Banche dati delle serie di numeri dei servizi a valore aggiunto e modalità di accesso ai servizi di emergenza, primo e terzo comma; — Articolo 20 – Procedura di comitato; — Articolo 21 – Riesame; — Articolo 23 – Abrogazione. Calendario: le disposizioni del regolamento (UE) 2022/612 sono attuate entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente decisione. Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2286 della Commissione, del 15 dicembre 2016, che stabilisce norme dettagliate concernenti l'applicazione della politica di utilizzo corretto, la metodologia per valutare la sostenibilità dell'abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio e la domanda che i fornitori di roaming devono presentare ai fini di tale valutazione. Attuazione di tutte le disposizioni con l'eccezione di: — articolo 12 – Riesame. Calendario: le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2286 della Commissione sono attuate entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente decisione. Regolamento delegato (UE) 2021/654 della Commissione, del 18 dicembre 2020, che integra la direttiva (EU) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo una tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili a livello dell'Unione e una tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti fisse a livello dell'Unione. Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2021/654 della Commissione si intendono così adattate: l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, si riferisce ai tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Fintantoché la Banca centrale europea non pubblica i tassi di cambio per il leu moldovo, ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafi 2 e 3, si utilizzano i tassi di cambio tra euro e leu moldovo pubblicati dalla Banca nazionale della Moldova. Il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 2, è adattato all'ultimo trimestre pertinente per il quale sono disponibili informazioni. I termini e le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, restano invariati. La Moldova attua l'articolo 1, paragrafo 1, l'articolo 3, paragrafo 1, l'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 5, paragrafo 1, imponendo ai propri operatori di non superare, rispettivamente, la tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili a livello dell'Unione e la tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti fisse a livello dell'Unione. Attuazione di tutte le disposizioni con l'eccezione di: — articolo 1, paragrafo 2; — articolo 4, paragrafi da 2 a 5; — articolo 5, paragrafo 2. Calendario: le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2021/654 della Commissione sono attuate prima del regolamento relativo al roaming ed entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente decisione. Regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l'Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC), modifica il regolamento (UE) 2015/2120 e abroga il regolamento (CE) n. 1211/2009. Attuazione delle disposizioni seguenti: — articolo 3 – Obiettivi del BEREC, paragrafo 5; — articolo 4 – Compiti di regolamentazione del BEREC, paragrafo 4; — articolo 7 – Composizione del comitato dei regolatori, paragrafi da 1 a 3; — articolo 8 – Indipendenza del comitato dei regolatori; — articolo 11 – Riunioni del comitato dei regolatori, paragrafo 5; — articolo 12 – Modalità di voto del comitato dei regolatori, paragrafo 2; — articolo 15 – Composizione del consiglio di amministrazione, paragrafi da 1 a 3; — articolo 18 – Riunioni del consiglio di amministrazione, paragrafo 5; — articolo 38 – Riservatezza, paragrafo 2; — articolo 40 – Scambio di informazioni, paragrafi 1, 2, 4 e 5; — articolo 42 – Dichiarazione di interessi, paragrafi 1 e 2. L'autorità nazionale di regolamentazione della Moldova che ha il compito principale di sorvegliare il funzionamento quotidiano dei mercati delle reti e dei servizi di comunicazioni elettroniche partecipa pienamente ai lavori del comitato dei regolatori del BEREC, dei gruppi di lavoro del BEREC e del consiglio di amministrazione dell'Ufficio BEREC. L'autorità nazionale di regolamentazione della Moldova ha gli stessi diritti e obblighi delle autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri dell'Unione, tranne il diritto di voto e la presidenza del comitato dei regolatori e del consiglio di amministrazione. Alla luce di quanto precede, l'autorità nazionale di regolamentazione della Moldova è rappresentata a un livello adeguato in conformità delle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1971. Conformemente alle pertinenti norme del regolamento (UE) 2018/1971, il BEREC e l'Ufficio BEREC, a seconda dei casi, assistono l'autorità nazionale di regolamentazione della Moldova nello svolgimento dei suoi compiti. L'autorità nazionale di regolamentazione della Moldova tiene nella massima considerazione tutti gli orientamenti, i pareri, le raccomandazioni, le posizioni comuni e le migliori prassi adottati dal BEREC al fine di garantire l'attuazione coerente del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche. Ai fini dell'apertura del mercato per il roaming a norma dell'articolo 452, paragrafo 2, l'autorità nazionale di regolamentazione della Moldova tiene nella massima considerazione gli orientamenti adottati dal BEREC con l'obiettivo di garantire l'attuazione coerente del quadro normativo in materia di roaming e motiva eventuali scostamenti da tali orientamenti. Calendario: le disposizioni del regolamento (UE) 2018/1971 sono attuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione.». ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1736/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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