Decisione (UE) 2025/1757 del Consiglio, dell’8 luglio 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica dell’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e dell’allegato IV (Energia) dell’accordo SEE (Direttiva Efficienza energetica), (Testo rilevante ai fini del SEE)
Decisione (UE) 2025/1757 del Consiglio, dell’8 luglio 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica dell’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e dell’allegato IV (Energia) dell’accordo SEE (Direttiva Efficienza energetica), (Testo rilevante ai fini del SEE)
EN: Council Decision (EU) 2025/1757 of 8 July 2025 on the position to be adopted, on behalf of the European Union, within the EEA Joint Committee concerning the amendment to Annex II (Technical regulations, standards, testing and certification) and Annex IV (Energy) to the EEA Agreement (EED) (Text with EEA relevance)
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/1757
22.8.2025
DECISIONE (UE) 2025/1757 DEL CONSIGLIO
dell’8 luglio 2025
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica dell’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e dell’allegato IV (Energia) dell’accordo SEE (Direttiva Efficienza energetica)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 194, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo
(
1
)
, in particolare l’articolo 1, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
L’accordo sullo Spazio economico europeo
(
2
)
(«accordo SEE») è entrato in vigore il 1
o
gennaio 1994.
(2)
A norma dell’articolo 98 dell’accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l’altro, l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l’allegato IV (Energia) dell’accordo SEE.
(3)
Occorre integrare nell’accordo SEE la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
(
3
)
e la direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
4
)
.
(4)
Diverse disposizioni della direttiva 2012/27/UE, modificata dalla direttiva (UE) 2018/2002, richiedono adattamenti sostanziali che riflettano le specificità dell’accordo SEE e degli Stati EFTA.
(5)
Poiché gli obiettivi principali dell’UE in materia di efficienza energetica per il 2020 e il 2030 non si applicano agli Stati EFTA, l’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2012/27/UE, modificata dalla direttiva (UE) 2018/2002, e l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 5, della direttiva 2012/27/UE non dovrebbero applicarsi agli Stati EFTA. Gli Stati EFTA hanno tuttavia fissato su base volontaria i loro obiettivi indicativi in materia di efficienza energetica, come stabilito nella dichiarazione degli Stati EFTA allegata alla decisione del Comitato misto SEE.
(6)
L’articolo 5 della direttiva 2012/27/UE fa riferimento ai requisiti minimi di prestazione energetica da soddisfare sulla scorta dell’articolo 4 della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
(
5
)
. È appropriato consentire all’Islanda di soddisfare gli obblighi in materia di requisiti minimi di prestazione energetica nell’edilizia dell’amministrazione pubblica sulla base della legislazione nazionale, considerato che il paese gode di una deroga all’integrazione della direttiva 2010/31/UE nel diritto nazionale.
(7)
È altresì appropriato adattare l’articolo 20, paragrafo 5, della direttiva 2012/27/UE, in particolare sostituendo il riferimento all’articolo 5, paragrafo 1, con un riferimento più generico all’articolo 5 al fine di riflettere gli adattamenti apportati sulla scorta delle ultime disposizioni.
(8)
I nuovi risparmi che l’Islanda deve realizzare a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2012/27/UE dovrebbero essere fissati a un livello che rifletta le specificità del mercato dell’energia e del mix energetico islandese.
(9)
Considerato l’isolamento del sistema energetico islandese, praticamente privo di combustibili fossili, con elevati livelli di sicurezza dell’approvvigionamento e di indipendenza energetica nonché un ampio ricorso all’energia geotermica rinnovabile con caratteristiche speciali, è appropriato consentire una deroga per l’Islanda a taluni requisiti relativi alla misurazione di cui agli articoli 9
bis
, 9
ter
e 9
quater
della direttiva 2012/27/UE.
(10)
Considerato che l’Islanda non dispone di un’infrastruttura per il gas naturale ed è esentata dall’applicazione della direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, gli articoli 9 e 10 della direttiva 2012/27/UE relativi alla misurazione del gas naturale e alle informazioni di fatturazione non dovrebbero applicarsi all’Islanda.
(11)
Considerato che la direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(
6
)
non si applica alla cogenerazione geotermica in Islanda, l’articolo 14 e l’articolo 15 della direttiva 2012/27/UE, modificata dalla direttiva (UE) 2018/2002, correlata alla direttiva 2004/8/CE, non dovrebbero applicarsi all’Islanda.
(12)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l’allegato IV (Energia) dell’accordo SEE.
(13)
La posizione dell’Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Comitato misto SEE riguardo alla proposta di modifica dell’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e dell’allegato IV (Energia) dell’accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, l’8 luglio 2025
Per il Consiglio
Il presidente
S. LOSE
(
1
)
GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/1994/2894/oj
.
(
2
)
GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1994/1/oj
.
(
3
)
Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (
GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dir/2012/27/oj
).
(
4
)
Direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica (
GU L 328 del 21.12.2018, pag. 210
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dir/2018/2002/oj
).
(
5
)
Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia (
GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dir/2010/31/oj
).
(
6
)
Direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell’energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE (
GU L 52 del 21.2.2004, pag. 50
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dir/2004/8/oj
).
PROGETTO
DECISIONE N. … DEL COMITATO MISTO SEE
del …
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1)
Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE
(
1
)
.
(2)
Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica
(
2
)
.
(3)
Gli Stati EFTA non sono inclusi nell'obiettivo principale di efficienza energetica dell'UE, che consiste in un risparmio energetico pari al 20 % entro il 2020. L'articolo 3 della direttiva 2012/27/UE dovrebbe applicarsi agli Stati EFTA, fatta eccezione per le disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 5.
(4)
Gli Stati EFTA non sono inclusi negli obiettivi principali di efficienza energetica dell'UE per il 2030, pari ad almeno il 32,5 %. L'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2012/27/UE, modificata dalla direttiva (UE) 2018/2002, non dovrebbe pertanto applicarsi agli Stati EFTA. Gli Stati EFTA dovrebbero invece fissare obiettivi nazionali indicativi in materia di efficienza energetica per il 2030.
(5)
Le deroghe per l'Islanda mirano a garantire che le misure relative all'efficienza energetica siano attuate in modo efficace sotto il profilo dei costi e appropriato alla situazione di sistema energetico isolato e pressoché privo di combustibili fossili, con elevati livelli di sicurezza delle forniture e di indipendenza energetica. L'Islanda dispone di una diffusa energia rinnovabile geotermica con caratteristiche speciali, che fra l'altro richiedono che il paese deroghi a taluni requisiti in materia di misurazione di cui agli articoli 9 bis, 9 ter e 9 quater.
(6)
L'articolo 5 della direttiva 2012/27/UE fa riferimento ai requisiti minimi di prestazione energetica di cui all'articolo 4 della direttiva (UE) 2010/31 sulla prestazione energetica nell'edilizia. L'Islanda è esonerata dall'applicazione della direttiva 2010/31/UE a norma della decisione del Comitato misto SEE n. 135/2022. Gli obblighi relativi ai requisiti minimi di prestazione energetica nell'edilizia dovrebbero pertanto derivare dalla legislazione nazionale islandese.
(7)
L'Islanda dispone di una quota sproporzionatamente elevata di industrie ad alta intensità energetica che comportano un obbligo di risparmio diverse volte superiore alla media dell'UE. L'88 % dell'energia primaria in Islanda è rinnovabile e il costo dell'energia elettrica nonché del riscaldamento è basso, il che comporta un minor margine di risparmio ottimale sui costi. A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, l'Islanda dovrebbe pertanto realizzare nuovi risparmi energetici annui dal 1
o
gennaio 2021 al 31 dicembre 2030 pari allo 0,24 % del consumo energetico finale medio, realizzato nel triennio precedente il 1
o
gennaio 2019.
(8)
L'Islanda non dispone di infrastrutture per il gas naturale ed è esonerata dalla direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale a norma della decisione del Comitato misto SEE n. 93/2017. Gli articoli 9 e 10 della direttiva 2012/27/UE relativi alla misurazione e alla fatturazione del gas naturale non dovrebbero pertanto applicarsi all'Islanda.
(9)
La direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia non si applica alla cogenerazione geotermica per quanto riguarda l'Islanda a norma della decisione del Comitato misto SEE n. 151/2006. Gli articoli 14 e 15 relativi alla cogenerazione nella direttiva 2012/27/UE, modificata dalla direttiva (UE) 2018/2002), sono correlati agli articoli relativi alla cogenerazione nella direttiva 2004/8/CE. L'Islanda copre già il 90 % della domanda totale di riscaldamento per mezzo dell'energia geotermica e continua a promuovere lo sviluppo della cogenerazione geotermica nell'ambito del suo quadro di riferimento giuridico nazionale laddove tecnicamente praticabile. Gli articoli 14 e 15 non dovrebbero quindi applicarsi alla cogenerazione geotermica per quanto riguarda l'Islanda.
(10)
È stata convenuta una flessibilità supplementare nell'applicazione degli articoli 5 e 20 della direttiva 2012/27/UE. All'articolo 20, paragrafo 5, il riferimento all'articolo 5, paragrafo 1, dovrebbe essere sostituito da un riferimento all'articolo 5 per consentire il rispetto degli obblighi di cui all'integralità dell'articolo 5 mediante i contributi a un fondo.
(11)
La direttiva 2012/27/UE abroga la direttiva 2004/8/CE del Consiglio
(
3
)
, che è integrata nell'accordo SEE e deve quindi esserne espunta.
(12)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati II e IV dell'accordo SEE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nell'allegato II, capo IV, dell'accordo SEE, al punto 6 (Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il testo seguente:
«, modificata da:
—
32012 L 0027
: Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 (
GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1
).».
Articolo 2
L'allegato IV dell'accordo SEE è così modificato:
1.
il testo del punto 24 (Direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è sostituito dal seguente:
«
32012 L 0027
: Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (
GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1
), modificata da:
—
32018 L 2002
: Direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018 (
GU L 328 del 21.12.2018, pag. 210
).
Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:
a)
l'articolo 1, paragrafo 1, l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7, paragrafo 1, non si applicano agli Stati EFTA;
b)
all'articolo 3, paragrafo 5, è aggiunto il comma seguente:
“Ogni Stato EFTA fissa un obiettivo nazionale indicativo in materia di efficienza energetica per il 2030, basato sul consumo di energia primario o finale o sull'intensità energetica, come parte del rispettivo piano nazionale integrato per l'energia e il clima ai sensi degli articoli 3 e da 7 a 12 del regolamento (UE) 2018/1999.”
;
c)
all'articolo 5, paragrafo 1, dopo le parole “articolo 4 della direttiva 2010/31/UE” sono inserite le parole “o, per quanto riguarda l'Islanda, conformemente alla legislazione nazionale in Islanda”;
d)
all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), è aggiunta la seguente frase:
“In deroga al requisito di cui alla prima frase del presente punto, l'Islanda realizza nuovi risparmi annui dal 1
o
gennaio 2021 al 31 dicembre 2030 pari allo 0,24 % del consumo energetico annuo finale medio, realizzato nel triennio precedente il 1
o
gennaio 2019.”
;
e)
l'articolo 9 non si applica all'Islanda per quanto riguarda la misurazione del gas;
f)
all'articolo 9 bis, paragrafo 1, dopo le parole “consumo effettivo di energia” sono inserite le parole “, o il consumo di energia equivalente per quanto riguarda l'Islanda”;
g)
gli articoli 9 bis e 9 quater non si applicano ai sistemi di teleriscaldamento in Islanda aventi meno di 1 500 utenti finali;
h)
l'articolo 9 ter non si applica all'Islanda;
i)
l'articolo 10 non si applica all'Islanda per quanto riguarda la fatturazione del gas;
j)
all'articolo 20, paragrafo 5, il riferimento all'articolo 5, paragrafo 1, è sostituito da un riferimento all'articolo 5;
k)
gli articoli 14 e 15 non si applicano all'Islanda per quanto riguarda la cogenerazione geotermica.»
;
2.
al punto 26 (Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto quanto segue:
«, modificata da:
—
32012 L 0027
: Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 (
GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1
).».
Articolo 3
Fanno fede i testi delle direttive 2012/27/UE e (UE) 2018/2002 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il … purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE
(
*1
)
.
Articolo 5
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Fatto a …,
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
I segretari
del Comitato misto SEE
(
1
)
GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1
.
(
2
)
GU L 328 del 21.12.2018, pag. 210
.
(
3
)
GU L 52 del 21.2.2004, pag. 50
.
(
*1
)
[Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [È stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]
Dichiarazione degli Stati EFTA relativa alla decisione n. … che integra nell'accordo SEE la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
[da adottare con la decisione e da pubblicare nella GU]
L'integrazione della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio nell'accordo SEE estende agli Stati EFTA il quadro normativo comune per la promozione dell'efficienza energetica. Gli Stati EFTA non sono inclusi nell'obiettivo principale di efficienza energetica dell'UE. Gli Stati EFTA hanno tuttavia stabilito i seguenti rispettivi obiettivi nazionali indicativi in materia di efficienza energetica:
—
Il governo islandese ha fissato un obiettivo nazionale del 25 % di uso più efficiente dell'energia entro il 2030 anziché il 2015. L'obiettivo è espresso come obiettivo intersettoriale di riduzione dell'intensità energetica, ossia il rapporto fra il consumo energetico (finale) e il PIL reale in SPA rettificato. L'indicatore fa parte delle previsioni energetiche pubblicate con cadenza annuale dall'Agenzia islandese per l'ambiente e l'energia.
—
Il 6 novembre 2020 il parlamento del Liechtenstein (Landtag) ha adottato la strategia per l'energia per il 2030, nella quale si fissa un obiettivo nazionale di efficienza energetica del 20 % rispetto al 2008. Gli elementi centrali dell'incremento di efficienza nel periodo fino al 2030 sono le ristrutturazioni edilizie, i nuovi edifici a elevata efficienza e i miglioramenti dell'efficienza nell'illuminazione, nei motori per veicoli e negli elettrodomestici. Sia le pompe di calore elettriche per il riscaldamento, sia l'elettrificazione dei trasporti genereranno una sostituzione significativa dei combustibili fossili in futuro. La comunicazione in merito al raggiungimento degli obiettivi avviene con cadenza annuale e fa parte della relazione di monitoraggio destinata al Landtag.
—
Il parlamento norvegese (Storting) ha fissato un obiettivo nazionale del 30 % per un uso più efficiente dell'energia entro il 2030 rispetto al 2015 (disegno di legge n. 25 (2015-2016)). L'obiettivo è espresso come obiettivo intersettoriale di riduzione dell'intensità energetica, ossia il rapporto fra l'apporto di energia (finale) e il PIL reale. Il ministero dell'Energia comunica con cadenza annuale in merito all'obiettivo nella relazione allo Storting (libro bianco) sul bilancio nazionale.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1757/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Decisione UE 1757/2025 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.