Decisione delegata (UE) 2024/1763 della Commissione, del 14 marzo 2024, relativa al rinnovo della constatazione dell’equivalenza provvisoria del regime di solvibilità in vigore negli Stati Uniti applicabile alle imprese con sede nel territorio di tale paese terzo a quello stabilito dal titolo I, capo VI, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
Decisione delegata (UE) 2024/1763 della Commissione, del 14 marzo 2024, relativa al rinnovo della constatazione dell’equivalenza provvisoria del regime di solvibilità in vigore negli Stati Uniti applicabile alle imprese con sede nel territorio di tale paese terzo a quello stabilito dal titolo I, capo VI, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
EN: Commission Delegated Decision (EU) 2024/1763 of 14 March 2024 on the renewal of the determination that the solvency regime in force in the United States applicable to undertaking with their head office in that third country is provisionally equivalent to that laid down in Title I, Chapter VI of Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2024/1763
21.6.2024
DECISIONE DELEGATA (UE) 2024/1763 DELLA COMMISSIONE
del 14 marzo 2024
relativa al rinnovo della constatazione dell’equivalenza provvisoria del regime di solvibilità in vigore negli Stati Uniti applicabile alle imprese con sede nel territorio di tale paese terzo a quello stabilito dal titolo I, capo VI, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II)
(
1
)
, in particolare l’articolo 227, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1)
La decisione delegata (UE) 2015/2290 della Commissione
(
2
)
ha stabilito che il regime di solvibilità in vigore negli Stati Uniti, tra gli altri paesi, e applicabile alle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede nel territorio di tale paese terzo debba essere ritenuto provvisoriamente equivalente a quello stabilito dal titolo I, capo VI, della direttiva 2009/138/CE. Detta equivalenza provvisoria è stata concessa per un periodo di dieci anni a decorrere dal 1
o
gennaio 2016. L’articolo 227, paragrafo 6, secondo comma, della direttiva 2009/138/CE prevede la possibilità di rinnovare tale equivalenza provvisoria per ulteriori periodi di dieci anni, purché persistano le condizioni di cui all’articolo 227, paragrafo 5, di tale direttiva, e il rinnovo sia oggetto di un apposito atto delegato della Commissione. Inoltre l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) deve assistere la Commissione nell’adozione di tale decisione.
(2)
Le autorità degli Stati Uniti e quelle dell’Unione intrattengono dialoghi regolari per migliorare la comprensione reciproca dei rispettivi regimi di regolamentazione e di vigilanza nel settore assicurativo. Da tali dialoghi e a seguito dell’assistenza fornita dall’EIOPA, è emerso che il regime di solvibilità in vigore negli Stati Uniti continua a soddisfare le condizioni di cui all’articolo 227, paragrafo 5, della direttiva 2009/138/CE.
(3)
Negli Stati Uniti gli assicuratori devono rispettare le normative applicabili in ciascuno Stato in cui stipulano polizze e la vigilanza assicurativa è affidata ad autorità di vigilanza statali indipendenti sotto il controllo dei commissari di assicurazione. I requisiti di adeguatezza patrimoniale previsti a livello statale si basano sulla legge tipo sul capitale basato sul rischio (RBC) dell’Associazione nazionale dei commissari di assicurazione (NAIC), che è stata adottata da tutti gli Stati. La formula standard RBC copre i rischi più concreti per ciascun tipo di assicurazione primaria (vita, proprietà e sinistri e salute) e consente l’utilizzo di modelli interni per prodotti e moduli di rischio specifici. L’RBC si calcola applicando fattori a varie voci dell’attivo, della tariffa dei premi, dei sinistri nonché a voci di spesa e di riserva. Esistono quattro livelli di requisiti patrimoniali quantitativi con interventi di vigilanza differenti in ciascun caso: livello di azione aziendale, livello di azione normativa, livello di controllo autorizzato e livello di controllo obbligatorio. Il regime degli Stati Uniti si avvale di una valutazione interna del rischio e della solvibilità per gli assicuratori analoga a quella prevista dalla direttiva 2009/138/CE. Per quanto riguarda gli obblighi di informativa e di trasparenza, esistono requisiti standardizzati di informativa riguardanti principalmente: le attività e le prestazioni, il profilo di rischio, le ipotesi e i metodi di valutazione utilizzati, i requisiti patrimoniali e la gestione. I bilanci, compresi il parere dell’attuario e la dichiarazione del revisore dei conti, devono essere resi pubblici. I commissari statali di assicurazione possono condividere informazioni riservate con autorità di vigilanza estere, a patto che il destinatario di tali informazioni accetti di mantenerne la riservatezza. I suddetti commissari possono altresì concludere accordi che disciplinano la condivisione e l’utilizzo di informazioni riservate.
(4)
Sono stati firmati diversi protocolli d’intesa sullo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza dell’Unione e i dipartimenti di assicurazione degli Stati degli USA. Da quando è stata adottata la decisione delegata (UE) 2015/2290, altri undici Stati hanno firmato il protocollo d’intesa multilaterale dell’Associazione internazionale delle autorità di vigilanza delle assicurazioni. Le norme sulla riservatezza basate su leggi tipo della NAIC sono incorporate nelle normative statali e impongono alle autorità di vigilanza statali e al loro personale di mantenere la riservatezza delle informazioni ricevute dalle autorità di vigilanza estere.
(5)
Sulla base dell’assistenza fornita dall’EIOPA e alla luce dei requisiti di solvibilità applicabili negli Stati Uniti, è evidente che le condizioni di cui all’articolo 227, paragrafo 5, della direttiva 2009/138/CE continuano ad essere soddisfatte dal regime di solvibilità in vigore negli Stati Uniti applicabile alle imprese con sede nel territorio di tale paese terzo. È pertanto opportuno rinnovare la constatazione di cui alla decisione delegata (UE) 2015/2290 dell’equivalenza provvisoria di tale regime di solvibilità a quello stabilito dal titolo I, capo VI, della direttiva 2009/138/CE. La Commissione può tuttavia effettuare in qualsiasi momento un riesame specifico laddove gli sviluppi, anche internazionali, della situazione le impongano di rivedere la valutazione dell’equivalenza determinata dalla presente decisione. Tale riesame periodico o specifico potrebbe determinare la modifica o l’abrogazione della presente decisione. La Commissione, con l’assistenza dell’EIOPA, dovrebbe pertanto continuare a monitorare l’evoluzione del regime di solvibilità in vigore negli Stati Uniti e il rispetto delle condizioni sulla cui base è stata adottata la presente decisione.
(6)
Per garantire alle imprese dell’Unione la necessaria certezza del diritto, le decisioni provvisorie dovrebbero essere rinnovate con largo anticipo, in linea con la prassi della Commissione. La presente decisione riguarda gli Stati Uniti poiché la Commissione dispone di tutte le informazioni necessarie al rinnovo della constatazione dell’equivalenza provvisoria del regime di solvibilità in vigore in tale paese terzo a quello di cui al titolo I, capo VI, della direttiva 2009/138/CE. La Commissione avvierà il processo di rinnovo delle decisioni sull’equivalenza provvisoria per altri paesi terzi e adotterà una decisione definitiva in merito ai rinnovi specifici dopo aver ricevuto le valutazioni dell’EIOPA sui paesi terzi interessati,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il regime di solvibilità in vigore negli Stati Uniti e applicabile alle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede nel territorio degli Stati Uniti continua a essere ritenuto provvisoriamente equivalente al regime di cui al titolo I, capo VI, della direttiva 2009/138/CE.
Articolo 2
Il rinnovo dell’equivalenza provvisoria è concesso con decorrenza dal 1
o
gennaio 2026 al 31 dicembre 2035.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dir/2009/138/oj
.
(
2
)
Decisione delegata (UE) 2015/2290 della Commissione, del 5 giugno 2015, sull’equivalenza provvisoria dei regimi di solvibilità in vigore in Australia, Brasile, Canada, Messico e negli Stati Uniti e applicabili alle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede nel territorio di tali paesi (
GU L 323 del 9.12.2015, pag. 22
, ELI:
https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_del/2015/2290/oj
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_del/2024/1763/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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