Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 1771/2019

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1771 della Commissione del 23 ottobre 2019 che modifica la decisione 2011/163/UE per quanto riguarda l’approvazione dei piani presentati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e dalle dipendenze della Corona a norma dell’articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio notificata con il numero C(2019) 7641 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicato: 23/10/2019 In vigore dal: 23/10/2019 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1771 della Commissione del 23 ottobre 2019 che modifica la decisione 2011/163/UE per quanto riguarda l’approvazione dei piani presentati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e dalle dipendenze della Corona a norma dell’articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2019) 7641] (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Commission Implementing Decision (EU) 2019/1771 of 23 October 2019 amending Decision 2011/163/EU on the approval of plans submitted by the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and its Crown Dependencies in accordance with Article 29 of Council Directive 96/23/EC (notified under document C(2019) 7641) (Text with EEA relevance)

Testo normativo

24.10.2019 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 270/110 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1771 DELLA COMMISSIONE del 23 ottobre 2019 che modifica la decisione 2011/163/UE per quanto riguarda l’approvazione dei piani presentati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e dalle dipendenze della Corona a norma dell’articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2019) 7641] (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE ( 1 ) , in particolare l’articolo 29, paragrafo 1, quarto comma, considerando quanto segue: (1) Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l’intenzione di recedere dall’Unione a norma dell’articolo 50 del trattato sull’Unione europea (TUE). L’11 aprile 2019 il Consiglio europeo ha adottato, d’intesa con il Regno Unito, la decisione (UE) 2019/584 ( 2 ) , che proroga il termine previsto dall’articolo 50, paragrafo 3, TUE. A norma di tale decisione il termine previsto dall’articolo 50, paragrafo 3, TUE è stato ulteriormente prorogato fino al 31 ottobre 2019. Il diritto dell’Unione cesserà pertanto di applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito a decorrere dal 1 o novembre 2019 («la data del recesso»). (2) A norma dell’articolo 29 della direttiva 96/23/CE, i paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare gli animali e i prodotti di origine animale contemplati dalla medesima direttiva sono tenuti a presentare piani di sorveglianza dei residui che offrano le garanzie richieste («i piani»). I piani dovrebbero comprendere almeno le categorie di residui e sostanze elencate nell’allegato I di tale direttiva. (3) La decisione 2011/163/UE della Commissione ( 3 ) approva i piani presentati da alcuni paesi terzi per determinati animali e prodotti di origine animale figuranti nell’elenco di cui all’allegato di tale decisione. (4) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha presentato alla Commissione i piani relativi a bovini, ovini/caprini, suini, equini, pollame, acquacoltura, latte, uova, conigli, selvaggina selvatica, selvaggina d’allevamento e miele per tale paese e i piani relativi ad alcuni dei suddetti prodotti per le dipendenze della Corona. Tali piani offrono garanzie sufficienti e dovrebbero essere approvati. (5) Al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi successivamente alla data del recesso, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e le dipendenze della Corona dovrebbero quindi figurare nell’elenco dei paesi terzi, di cui alla decisione 2011/163/UE, per i quali risultano approvati i piani per i prodotti in questione. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato della decisione 2011/163/UE. (6) La presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1 o novembre 2019, a meno che in tale data il diritto dell’Unione non continui ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L’allegato della decisione 2011/163/UE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione. Articolo 2 La presente decisione si applica a decorrere dal 1 o novembre 2019. Tuttavia essa non si applica se in tale data il diritto dell’Unione continua ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2019 Per la Commissione Vytenis ANDRIUKAITIS Membro della Commissione ( 1 ) GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10 . ( 2 ) Decisione (UE) 2019/584 del Consiglio europeo adottata d’intesa con il Regno Unito, dell’11 aprile 2019, che proroga il termine previsto dall’articolo 50, paragrafo 3, TUE ( GU L 101 dell’11.4.2019, pag. 1 ). ( 3 ) Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all’approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell’articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio ( GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40 ). ALLEGATO L’allegato della decisione 2011/163/UE è così modificato: 1) tra le voci relative alle Isole Fær Øer e alla Georgia, è inserita la voce seguente: «GB Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord X X X X X X X X X X X X» 2) tra le voci relative alla Georgia e al Ghana, è inserita la voce seguente: «GG Guernsey X X X» 3) tra le voci relative a Israele e all’India, è inserita la voce seguente: «IM Isola di Man X X X X X X» 4) tra le voci relative all’Iran e alla Giamaica, è inserita la voce seguente: «JE Jersey X X X»

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decisione UE 1771/2019 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Provvedimento AdE 226940/2024
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 80 unità, aumentat…
Risoluzione AdE 9680915/2014
Istituzione del nuovo Comune denominato "Castegnero Nanto" mediante fusione dei…
Provvedimento AdE 407414/2024
Selezione pubblica di cui all’atto Prot. n. 407414/2024 per l’assunzione a temp…
Provvedimento AdE 246924/2025
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 250 unità per l’ar…
Provvedimento AdE 10/2014
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 50 unità per l’are…
Decreto del Presidente della Repubblica 73/2026
Modifica del regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'a…

Altre normative del 2019

Riscatto di periodi non coperti da contribuzione (cosiddetta "pace contributiva"), ai sen… Interpello AdE 10 Piani attestati di risanamento – art. 67, co. 3, lett. d), del R.D. n. 267 del 1942 – art… Interpello AdE 267 Strumenti finanziari dotati di diritti patrimoniali rafforzati (Carried interest) e PIR A… Interpello AdE 124 Cambio valute estere del mese di luglio 2019 Provvedimento AdE 1756730 Cambio valute estere del mese di agosto 2019 Provvedimento AdE 1860152