Decisione di esecuzione (UE) 2019/1771 della Commissione del 23 ottobre 2019 che modifica la decisione 2011/163/UE per quanto riguarda l’approvazione dei piani presentati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e dalle dipendenze della Corona a norma dell’articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio notificata con il numero C(2019) 7641 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Decisione di esecuzione (UE) 2019/1771 della Commissione del 23 ottobre 2019 che modifica la decisione 2011/163/UE per quanto riguarda l’approvazione dei piani presentati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e dalle dipendenze della Corona a norma dell’articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2019) 7641] (Testo rilevante ai fini del SEE)
EN: Commission Implementing Decision (EU) 2019/1771 of 23 October 2019 amending Decision 2011/163/EU on the approval of plans submitted by the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and its Crown Dependencies in accordance with Article 29 of Council Directive 96/23/EC (notified under document C(2019) 7641) (Text with EEA relevance)
Testo normativo
24.10.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 270/110
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1771 DELLA COMMISSIONE
del 23 ottobre 2019
che modifica la decisione 2011/163/UE per quanto riguarda l’approvazione dei piani presentati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e dalle dipendenze della Corona a norma dell’articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio
[notificata con il numero C(2019) 7641]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE
(
1
)
, in particolare l’articolo 29, paragrafo 1, quarto comma,
considerando quanto segue:
(1)
Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l’intenzione di recedere dall’Unione a norma dell’articolo 50 del trattato sull’Unione europea (TUE). L’11 aprile 2019 il Consiglio europeo ha adottato, d’intesa con il Regno Unito, la decisione (UE) 2019/584
(
2
)
, che proroga il termine previsto dall’articolo 50, paragrafo 3, TUE. A norma di tale decisione il termine previsto dall’articolo 50, paragrafo 3, TUE è stato ulteriormente prorogato fino al 31 ottobre 2019. Il diritto dell’Unione cesserà pertanto di applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito a decorrere dal 1
o
novembre 2019 («la data del recesso»).
(2)
A norma dell’articolo 29 della direttiva 96/23/CE, i paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare gli animali e i prodotti di origine animale contemplati dalla medesima direttiva sono tenuti a presentare piani di sorveglianza dei residui che offrano le garanzie richieste («i piani»). I piani dovrebbero comprendere almeno le categorie di residui e sostanze elencate nell’allegato I di tale direttiva.
(3)
La decisione 2011/163/UE della Commissione
(
3
)
approva i piani presentati da alcuni paesi terzi per determinati animali e prodotti di origine animale figuranti nell’elenco di cui all’allegato di tale decisione.
(4)
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha presentato alla Commissione i piani relativi a bovini, ovini/caprini, suini, equini, pollame, acquacoltura, latte, uova, conigli, selvaggina selvatica, selvaggina d’allevamento e miele per tale paese e i piani relativi ad alcuni dei suddetti prodotti per le dipendenze della Corona. Tali piani offrono garanzie sufficienti e dovrebbero essere approvati.
(5)
Al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi successivamente alla data del recesso, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e le dipendenze della Corona dovrebbero quindi figurare nell’elenco dei paesi terzi, di cui alla decisione 2011/163/UE, per i quali risultano approvati i piani per i prodotti in questione. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato della decisione 2011/163/UE.
(6)
La presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1
o
novembre 2019, a meno che in tale data il diritto dell’Unione non continui ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
(7)
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato della decisione 2011/163/UE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione si applica a decorrere dal 1
o
novembre 2019.
Tuttavia essa non si applica se in tale data il diritto dell’Unione continua ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2019
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10
.
(
2
)
Decisione (UE) 2019/584 del Consiglio europeo adottata d’intesa con il Regno Unito, dell’11 aprile 2019, che proroga il termine previsto dall’articolo 50, paragrafo 3, TUE (
GU L 101 dell’11.4.2019, pag. 1
).
(
3
)
Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all’approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell’articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (
GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40
).
ALLEGATO
L’allegato della decisione 2011/163/UE è così modificato:
1)
tra le voci relative alle Isole Fær Øer e alla Georgia, è inserita la voce seguente:
«GB
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X»
2)
tra le voci relative alla Georgia e al Ghana, è inserita la voce seguente:
«GG
Guernsey
X
X
X»
3)
tra le voci relative a Israele e all’India, è inserita la voce seguente:
«IM
Isola di Man
X
X
X
X
X
X»
4)
tra le voci relative all’Iran e alla Giamaica, è inserita la voce seguente:
«JE
Jersey
X
X
X»
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