Decisione di esecuzione (UE) 2021/1777 del Consiglio del 5 ottobre 2021 che autorizza l’Italia ad applicare aliquote di tassazione ridotte al gasolio per riscaldamento e all’elettricità forniti nel comune di Campione d’Italia
Quali agevolazioni fiscali autorizza l'UE per Campione d'Italia e per quanto tempo rimangono in vigore?
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La Decisione di esecuzione UE 2021/1777 autorizza l'Italia ad applicare aliquote di tassazione ridotte su due prodotti energetici specifici nel comune di Campione d'Italia: il gasolio per riscaldamento e l'elettricità fornita. Questa deroga è stata concessa per attenuare i costi energetici particolarmente elevati in questo territorio, un'exclave italiana circondata dalla Svizzera con caratteristiche geografiche molto difficili (zona montagnosa, popolazione esigua, mancanza di accesso alla rete del gas naturale) e una situazione economica critica aggravata dalla pandemia COVID-19. L'autorizzazione rimane valida dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2026, garantendo sei anni di prevedibilità agli operatori economici e ai cittadini. Le aliquote ridotte devono comunque rispettare i livelli minimi di tassazione stabiliti dalla direttiva 2003/96/CE e non possono cumularsi con altre agevolazioni fiscali, inoltre cessano automaticamente se l'UE adotta un nuovo sistema generale di tassazione dei prodotti energetici incompatibile con questa misura.
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Riferimento normativo
Decisione di esecuzione (UE) 2021/1777 del Consiglio del 5 ottobre 2021 che autorizza l’Italia ad applicare aliquote di tassazione ridotte al gasolio per riscaldamento e all’elettricità forniti nel comune di Campione d’Italia
EN: Council Implementing Decision (EU) 2021/1777 of 5 October 2021 authorising Italy to apply reduced rates of taxation to gas oil used for heating purposes and to electricity supplied in the municipality of Campione d’Italia
Testo normativo
11.10.2021
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 360/115
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1777 DEL CONSIGLIO
del 5 ottobre 2021
che autorizza l’Italia ad applicare aliquote di tassazione ridotte al gasolio per riscaldamento e all’elettricità forniti nel comune di Campione d’Italia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità
(
1
)
, in particolare l’articolo 19,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Con lettera del 7 agosto 2020 le autorità italiane hanno chiesto l’autorizzazione ad applicare, per il periodo dal 1
o
gennaio 2021 al 31 dicembre 2026, aliquote di tassazione ridotte al gasolio per riscaldamento e all’elettricità forniti nel comune di Campione d’Italia conformemente all’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE. L’Italia ha comunicato ulteriori informazioni e chiarimenti a sostegno della richiesta in data 19 gennaio 2021.
(2)
Il comune di Campione d’Italia è un’exclave italiana in Svizzera con un’estensione geografica molto limitata e una popolazione esigua. La zona montagnosa limita lo sviluppo urbano, l’insediamento di attività industriali e la sua accessibilità complessiva. La posizione geografica, la mancanza di accesso alla rete del gas naturale e le rigide condizioni climatiche comportano elevati costi di fornitura di prodotti energetici a Campione d’Italia sia dalla Svizzera che dall’Italia. Inoltre, l’ingresso di Campione d’Italia nel territorio doganale dell’Unione il 1
o
gennaio 2020 ha comportato un aumento dei costi energetici per le famiglie e le imprese. Inoltre, Campione d’Italia sta vivendo una grave crisi economica, aggravata dalla pandemia di COVID-19.
(3)
Al fine di attenuare gli elevati costi energetici a Campione d’Italia, la tassazione su alcuni prodotti energetici dovrebbe essere ridotta.
(4)
La misura richiesta è stata esaminata dalla Commissione, la quale ha stabilito che non causa distorsioni di concorrenza, non ostacola il corretto funzionamento del mercato interno e non può essere considerata incompatibile con la politica unionale in materia di ambiente, energia e trasporti. Le aliquote di tassazione ridotte sia per il gasolio che per l’elettricità rimarrebbero pari o superiori ai livelli minimi di tassazione stabiliti nella direttiva 2003/96/CE e compenserebbero in parte l’aumento dei costi energetici nel comune di Campione d’Italia. Questo sgravio non è cumulabile con altri tipi di agevolazioni fiscali.
(5)
È opportuno pertanto autorizzare l’Italia ad applicare, aliquote di tassazione ridotte al gasolio per riscaldamento e all’elettricità erogati nel comune di Campione d’Italia.
(6)
Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla misura di deroga, in particolare evitare gli effetti destabilizzanti dovuti alle attuali condizioni economiche, sociali e geografiche di Campione d’Italia e assicurare condizioni di parità mediante l’attenuazione degli elevati costi energetici, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dal 1
o
gennaio 2021. Prevedendo l’applicazione a partire da una data anteriore all’entrata in vigore della misura di deroga, si rispettano le legittime aspettative degli operatori del mercato e dei privati cittadini, in quanto la misura di deroga non ne intacca i diritti e obblighi.
(7)
Ciascuna autorizzazione concessa a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE deve essere rigorosamente limitata nel tempo. Per garantire al comune di Campione d’Italia un grado di prevedibilità sufficiente, è opportuno concedere l’autorizzazione per un periodo di sei anni. Tuttavia, per non pregiudicare i futuri sviluppi generali del quadro giuridico esistente, è opportuno disporre che, qualora il Consiglio, deliberando ai sensi dell’articolo 113 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, adotti un sistema generale modificato di tassazione dei prodotti energetici con cui la presente autorizzazione non fosse compatibile, la presente autorizzazione cessi di produrre effetti alla data di entrata in vigore di tali norme generali.
(8)
La presente decisione non pregiudica l’applicazione delle norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’Italia è autorizzata ad applicare aliquote di tassazione ridotte al gasolio per riscaldamento e all’elettricità forniti nel comune di Campione d’Italia, a condizione che siano osservati i livelli minimi di tassazione definiti agli articoli 9 e 10 della direttiva 2003/96/CE.
Articolo 2
La presente decisione si applica dal 1
o
gennaio 2021 al 31 dicembre 2026.
Tuttavia, qualora il Consiglio, deliberando ai sensi dell’articolo 113 o di qualsiasi altra disposizione pertinente del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, adotti un sistema generale modificato di tassazione dei prodotti energetici con cui l’autorizzazione concessa dall’articolo 1 della presente decisione non fosse compatibile, la presente decisione cessa di produrre effetti alla data di entrata in vigore di tali norme generali.
Articolo 3
La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.
Fatto a Lussemburgo, il 5 ottobre 2021
Per il Consiglio
Il presidente
A. ŠIRCELJ
(
1
)
GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51
.
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La normativa riguarda deroghe fiscali su accise e tassazione dei prodotti energetici secondo la direttiva 2003/96/CE, con particolare riferimento ai livelli minimi di tassazione su gasolio e elettricità. Commercialisti e consulenti che operano in zone frontaliere o con clienti in Campione d'Italia devono considerare questa autorizzazione per la corretta applicazione delle aliquote IVA e accise, nonché per verificare la compatibilità con le norme sugli aiuti di Stato dell'Unione europea.
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