Decisione di esecuzione (UE) 2025/1777 della Commissione, del 2 settembre 2025, che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri notificata con il numero C(2025) 6024
Decisione di esecuzione (UE) 2025/1777 della Commissione, del 2 settembre 2025, che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2025) 6024]
EN: Commission Implementing Decision (EU) 2025/1777 of 2 September 2025 amending the Annex to Implementing Decision (EU) 2023/2447 concerning emergency measures in relation to outbreaks of highly pathogenic avian influenza in certain Member States (notified under document C(2025) 6024)
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/1777
5.9.2025
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/1777 DELLA COMMISSIONE
del 2 settembre 2025
che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri
[notificata con il numero C(2025) 6024]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)
(
1
)
, in particolare l’articolo 259, paragrafo 1, lettera c),
considerando quanto segue:
(1)
L’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) è una malattia infettiva virale dei volatili e può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli, perturbando gli scambi all’interno dell’Unione e le esportazioni verso i paesi terzi. I virus dell’HPAI possono infettare gli uccelli migratori, che possono poi diffondere tali virus a lunga distanza durante le loro migrazioni autunnali e primaverili. Di conseguenza, la presenza di virus dell’HPAI negli uccelli selvatici costituisce una minaccia costante di introduzione diretta e indiretta di tali virus nelle aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività. In caso di comparsa di un focolaio di HPAI vi è il rischio che l’agente patogeno possa diffondersi ad altre aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività.
(2)
Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce il quadro normativo per la prevenzione e il controllo delle malattie che sono trasmissibili agli animali o all’uomo. L’HPAI rientra nella definizione di malattia elencata di cui a tale regolamento e ad essa si applicano le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie ivi previste. Inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione
(
2
)
integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, anche per quanto riguarda le misure di controllo dell’HPAI.
(3)
La decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 della Commissione
(
3
)
è stata adottata dalla Commissione il 24 ottobre 2023 sulla base del regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce misure di emergenza a livello dell’Unione in relazione a focolai di HPAI.
(4)
In particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 stabilisce che le zone di protezione, le zone di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni, che devono essere istituite dagli Stati membri interessati in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 in seguito alla comparsa di focolai di HPAI, devono comprendere almeno le aree elencate come zone di protezione, zone di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni nell’allegato di tale decisione di esecuzione. La decisione di esecuzione stabilisce inoltre che le misure da applicare in tali zone, in conformità al suddetto regolamento delegato, devono essere mantenute almeno fino alle date indicate in tale allegato.
(5)
L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 è stato di recente modificato con decisione di esecuzione (UE) 2025/1750 della Commissione
(
4
)
a seguito della comparsa di nuovi focolai di HPAI in stabilimenti in cui erano detenuti volatili in cattività in Spagna e Portogallo, dei quali era necessario tenere conto in tale allegato.
(6)
Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2025/1750, la Bulgaria ha notificato alla Commissione la comparsa di tre focolai di HPAI in stabilimenti in cui era detenuto pollame, situati nella regione di Plovdiv.
(7)
A seguito della comparsa di tali focolai la Bulgaria ha adottato le misure di controllo della malattia prescritte dal regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa l’istituzione di zone di protezione e di sorveglianza attorno ai focolai.
(8)
La Commissione ha esaminato le misure di controllo della malattia adottate dalla Bulgaria e ha potuto accertare che i confini delle zone di protezione e di sorveglianza istituite da tale Stato membro si trovano a una distanza sufficiente dagli stabilimenti in cui sono stati confermati i focolai di HPAI.
(9)
Nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 non figurano attualmente aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza per la Bulgaria.
(10)
Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario stabilire rapidamente a livello dell’Unione, in collaborazione con la Bulgaria, le zone di protezione e di sorveglianza istituite da tale Stati membro in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687.
(11)
Le zone di protezione e di sorveglianza relative alla Bulgaria dovrebbero pertanto figurare nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447.
(12)
Di conseguenza, l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 dovrebbe essere modificato per aggiornare la regionalizzazione a livello dell’Unione così da tenere conto delle zone di protezione e di sorveglianza istituite dalla Bulgaria in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687, nonché per definire la durata delle misure in esse applicabili.
(13)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2023/2447.
(14)
Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione dell’HPAI, è importante che le modifiche da apportare mediante la presente decisione alla decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 prendano effetto il prima possibile.
(15)
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 2025
Per la Commissione
Olivér VÁRHELYI
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj
.
(
2
)
Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (
GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/oj
).
(
3
)
Decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 della Commissione, del 24 ottobre 2023, relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (
GU L, 2023/2447, 30.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2447/oj
).
(
4
)
Decisione di esecuzione (UE) 2025/1750 della Commissione, del 12 agosto 2025, che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (
GU L, 2025/1750, 18.8.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/1750/oj
).
ALLEGATO
Parte A
Zone di protezione negli Stati membri interessati* di cui all'articolo 1, lettera a), e all'articolo 2
Stato membro: Bulgaria
Numero di riferimento ADIS del focolaio
Area comprendente
Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
Regione di Plovdiv
BG-HPAI(P)-2025-00008
BG-HPAI(P)-2025-00009
BG-HPAI(P)-2025-000010
The following villages in Rakovski municipality:
—
Rakovski
—
Momino selo
The following villages in Kaloyanovo municipality:
—
Glavatar
21.9.2025
Parte B
Zone di sorveglianza negli Stati membri interessati* di cui all'articolo 1, lettera a), e all'articolo 3
Stato membro: Bulgaria
Numero di riferimento ADIS del focolaio
Area comprendente
Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
Regione di Plovdiv
BG-HPAI(P)-2025-00008
BG-HPAI(P)-2025-00009
BG-HPAI(P)-2025-000010
The following villages in Rakovski municipality:
—
Shishmantsi
—
Boltarino
—
Strayama
The following villages in Maritsa municipality:
—
Manolsko Konare
—
Yasno pole
—
Dink
—
Kalekovets
—
Krislovo
The following villages in Brezovo municipality:
—
Padarsko
—
Borets
—
Otets Kirilovo
—
Drangovo
—
Streltsi
The following villages in Kaloyanovo municipality:
—
Razhevo
—
Razhevo Konare
—
Dalgo pole
30.9.2025
The following villages in Rakovski municipality:
- Rakovski
- Momino selo
The following villages in Kaloyanovo municipality:
- Glavatar
22.9.2025 – 30.9.2025
Stato membro: Spagna
Numero di riferimento ADIS del focolaio
Area comprendente
Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
ES-HPAI(P)-2025-00001
Those parts in the province of Badajoz of the comarca of Azuaga beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -5,858931247 , lat 38,260806792
28.8.2025
Those parts in the province of Badajoz of the comarca of Azuaga contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -5,858931247 , lat 38,260806792
20.8.2025 – 28.8.2025
ES-HPAI(P)-2025-00002
Those parts in the province of Toledo of the comarcas of Oropesa, Talavera de la Reina and Belvís de la Jara, and in the province of Cáceres of the comarca of Navalmoral de la Mata beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -5,1395444 , lat 39,8054028
1.9.2025
Those parts in the province of Toledo of the comarcas of Oropesa end Belvis de la Jara contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -5,1395444 , lat 39,8054028
24.8.2025 – 1.9.2025
ES-HPAI(NON-P)-2025-00009
Those parts in the province of Vizcaya contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -2,9450083 , lat 43,4246139
5.9.2025
Those parts in the province of Vizcaya contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -2,9450083 , lat 43,4246139
28.8.2025 – 5.9.2025
Stato membro: Portogallo
Numero di riferimento ADIS del focolaio
Area comprendente
Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
PT-HPAI(NON-P)-2025-00014
The parts from the county of Alcácer do Sal from the district of Setúbal, the county of Viana do Alentejo and the county of Montemor-o-Novo both from the district of Évora, that are contained within the circle of 10 kilometers radius, centered on GPS coordinates 38.403607N, -8.316925W
5.9.2025
The parts from the county of Alcácer do Sal from the district of Setúbal and the county of Viana do Alentejo from the district of Évora, that are contained within circle of 3 kilometers radius, centered on GPS coordinates 38.403607N, -8.316925W
28.8.2025 – 5.9.2025
Parte C
Ulteriori zone soggette a restrizioni negli Stati membri interessati* di cui all'articolo 1, lettera b), e all'articolo 4
Stato membro: nessuno
Area comprendente
Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 4
*
Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare all'articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023,
GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87
), in combinato disposto con l'allegato 2 di tale Quadro, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/1777/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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