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Decisione UE 1788/2021

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1788 della Commissione dell'8 ottobre 2021 che sospende i dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1784 sulle importazioni di prodotti laminati piatti di alluminio originari della Repubblica popolare cinese

Pubblicato: 08/10/2021 In vigore dal: 08/10/2021 Documento ufficiale

Quali sono le condizioni e la procedura per sospendere i dazi antidumping definitivi secondo la normativa UE?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione (UE) 2021/1788 disciplina la sospensione dei dazi antidumping definitivi istituiti su importazioni di prodotti laminati piatti di alluminio dalla Cina. La sospensione è possibile quando si verifica una modifica temporanea delle condizioni di mercato tale da rendere improbabile il riemergere del pregiudizio all'industria dell'Unione. Nel caso specifico, la Commissione europea ha rilevato uno squilibrio temporaneo tra domanda e offerta nel mercato dell'UE: dopo il periodo di inchiesta (luglio 2019-giugno 2020), la ripresa economica post-COVID ha generato una domanda superiore alla capacità produttiva disponibile, con conseguenti aumenti di prezzi e allungamento dei tempi di consegna. La sospensione è stata concessa per nove mesi (il periodo massimo previsto dalla normativa) perché ritenuta nell'interesse dell'Unione, bilanciando gli interessi degli utilizzatori a valle (che beneficiano di maggiore disponibilità di prodotto) con quelli dell'industria dell'Unione (che mantiene una posizione di mercato solida grazie ai nuovi contratti a lungo termine e alla saturazione degli ordini). La Commissione ha inoltre stabilito un sistema di monitoraggio post-decisione per ripristinare rapidamente i dazi qualora le circostanze cambino e riprenda il pregiudizio.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1788 della Commissione dell'8 ottobre 2021 che sospende i dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1784 sulle importazioni di prodotti laminati piatti di alluminio originari della Repubblica popolare cinese EN: Commission Implementing Decision (EU) 2021/1788 of 8 October 2021 suspending the definitive anti-dumping duties imposed by Implementing Regulation (EU) 2021/1784 on imports of aluminium flat-rolled products originating in the People’s Republic of China

Testo normativo

11.10.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 359/105 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1788 DELLA COMMISSIONE dell'8 ottobre 2021 che sospende i dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1784 sulle importazioni di prodotti laminati piatti di alluminio originari della Repubblica popolare cinese LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea ( 1 ) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 14, paragrafo 4, dopo aver sentito il comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, considerando quanto segue: 1. PROCEDURA (1) Il 14 agosto 2020 la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un’inchiesta antidumping («l’inchiesta») relativa alle importazioni di prodotti laminati piatti di alluminio («AFRP» ( aluminium flat rolled products ) o «prodotto oggetto dell’inchiesta») originari della Repubblica popolare cinese («la RPC», «Cina» o «il paese interessato») sulla base dell’articolo 5 del regolamento di base ( 2 ) . (2) Il 12 aprile 2021 la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/582 ( 3 ) della Commissione («il regolamento provvisorio»). (3) Il 13 luglio 2021 la Commissione ha informato tutte le parti interessate dei fatti e considerazioni principali in base ai quali intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti laminati piatti di alluminio originari della Repubblica popolare cinese («la divulgazione finale delle informazioni»). Inoltre le parti interessate hanno ricevuto un’ulteriore divulgazione delle informazioni il 13 agosto 2021 («prima ulteriore divulgazione finale delle informazioni») e il 3 settembre 2021 («seconda ulteriore divulgazione finale delle informazioni»). Alle parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni e sulle ulteriori divulgazioni finali delle informazioni. (4) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Airoldi Metalli SpA («Airoldi»), Valeo Systèmes Thermiques SAS («Valeo») e società collegate, e TitanX Engine Cooling AB («TitanX») hanno fornito informazioni su una modifica delle condizioni di mercato verificatasi dopo il periodo dell’inchiesta (1 o luglio 2019-30 giugno 2020), e hanno affermato che tali modifiche giustificavano la sospensione delle misure, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base. (5) Il 28 luglio 2021 la Commissione ha deciso di propria iniziativa di chiedere alle parti interessate dell’Unione di presentare osservazioni entro il 12 agosto 2021 sulla possibilità di sospendere a tempo debito le misure definitive. I produttori dell’Unione inclusi nel campione e la loro associazione sono stati inoltre invitati a fornire informazioni successive al periodo dell’inchiesta per alcuni indicatori di pregiudizio. Sono pervenute osservazioni dai tre produttori dell’Unione inclusi nel campione, da European Aluminium (EA), da 12 utilizzatori e dalla loro associazione, nonché da cinque importatori e dalla loro associazione. I produttori dell’Unione inclusi nel campione e European Aluminium (EA) hanno fornito anche le informazioni richieste relative ad alcuni indicatori. Dopo la scadenza del termine per presentare osservazioni, il 20 agosto 2021 EA ha inviato una lettera alla Commissione manifestando la propria opposizione a un’eventuale sospensione delle misure. Euranimi e Airoldi hanno formulato osservazioni sulla lettera di EA. (6) Il 1 o settembre 2021 la Commissione ha comunicato la propria intenzione di sospendere le misure per nove mesi a decorrere dalla data della loro istituzione e ha invitato le parti a presentare osservazioni entro il 6 settembre 2021. (7) In seguito alla divulgazione delle informazioni, EA ha affermato che il tempo necessario per rispondere alla richiesta di osservazioni di cui al considerando 5 violava l’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di base, in quanto ai produttori dell’Unione inclusi nel campione e a EA erano stati concessi solo 15 giorni per rispondere, anziché i 30 giorni di cui a tale disposizione. (8) La Commissione ha ritenuto che, contrariamente a quanto avviene nel contesto di inchieste come quelle aperte a norma dell’articolo 5, dell’articolo 11, paragrafo 2, o dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, l’articolo 6, paragrafo 2, non si applichi nel contesto dell’articolo 14, paragrafo 4, in cui la Commissione valuta se i dazi debbano essere sospesi. L’articolo 14, paragrafo 4, non contiene alcun riferimento a scadenze specifiche o ad altre disposizioni del regolamento di base al riguardo. In ogni caso, la Commissione ha ritenuto che il termine fissato per fornire le informazioni richieste fosse ragionevole alla luce della portata limitata (sei domande aperte e solo un numero limitato di indicatori rispetto a un questionario standard) e del periodo coperto (12 mesi). La Commissione ha inoltre cercato di accogliere la richiesta di proroga dell’industria dell’Unione concedendo 2-4 giorni lavorativi supplementari (a seconda della natura delle informazioni) ai produttori dell’Unione inclusi nel campione per fornire risposte complete. Su tale base la Commissione ha ritenuto che l’industria dell’Unione avesse avuto tempo sufficiente per fornire le informazioni richieste e l’argomentazione è stata respinta. (9) In seguito alla divulgazione delle informazioni, EA e Elval Halcor SA («Elval») hanno affermato che le parti richiedenti non erano rappresentative degli utilizzatori e degli importatori dell’Unione. Esse hanno argomentato che una procedura di sospensione dei dazi antidumping è una procedura specifica diversa che dovrebbe beneficiare degli stessi diritti e garanzie procedurali delle inchieste e dei riesami iniziali. In particolare, hanno affermato che il consumo annuo di AFRP da parte dei due utilizzatori che hanno chiesto la sospensione delle misure rappresentava meno del 5 % del mercato dell’Unione e che una decisione di sospensione sarebbe sproporzionata rispetto alla loro rappresentatività sull’intero mercato dell’Unione. (10) Inoltre EA ha sostenuto che la Commissione non ha fatto in modo da metterla a conoscenza del contenuto di tali richieste, violando pertanto il suo obbligo di garantire che tutte le parti avessero accesso alle stesse informazioni in modo tempestivo. In particolare, ha affermato che le richieste erano state presentate tardivamente o erano vaghe, prive di riferimenti all’articolo 14, paragrafo 4, e non suffragate da alcun elemento di prova. Su tale base, EA ha sostenuto che la mancanza di buona amministrazione da parte della Commissione ha precluso alle parti la possibilità di confutare le affermazioni di alcuni richiedenti, privilegiando così questi ultimi. Inoltre EA ha sostenuto che le richieste di sospensione avrebbero dovuto essere presentate all’«Ufficio Denunce» per stabilire se i criteri per l’esame fossero soddisfatti. Su tale base, EA ha affermato di essere stata trattata in modo discriminatorio in violazione dell’articolo 19, paragrafo 2, in quanto non era a conoscenza delle richieste. (11) La Commissione ha fermamente respinto queste argomentazioni. Contrariamente all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base, l’articolo 14, paragrafo 4, non prevede alcun requisito giuridico sotto forma di percentuale di rappresentatività o di legittimazione affinché una parte possa richiedere la sospensione delle misure definitive. Al contrario, l’articolo prevede la possibilità per la Commissione di esaminare la questione di propria iniziativa. Come indicato al considerando 5, la Commissione ha iniziato a raccogliere informazioni di propria iniziativa al fine di decidere se la sospensione di cui all’articolo 14, paragrafo 4, fosse appropriata. In ogni caso, gli utilizzatori e gli importatori in questione rappresentano molto più di quanto rappresentato da EA, complessivamente e in termini di percentuale dei volumi di importazione dal paese interessato. Inoltre l’articolo 14, paragrafo 4, non fa riferimento alla necessità per le parti interessate di presentare la domanda di sospensione presso l’«Ufficio Denunce»; tale disposizione non impone una specifica procedura interna ai servizi della Commissione per decidere di verificare se gli elementi di cui all’articolo 14, paragrafo 4, siano soddisfatti. Su tale base le argomentazioni sono state respinte. (12) Per quanto riguarda l’accesso alle richieste di sospensione, l’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base non prevede la possibilità per le parti di presentare osservazioni sulle richieste di sospensione. In ogni caso, la Commissione ha ritenuto che EA avesse avuto ampie possibilità di presentare osservazioni sull’eventuale sospensione delle misure in seguito alla divulgazione delle risultanze definitive della Commissione, in cui si faceva riferimento a tale possibilità (cfr. considerando 367 della divulgazione finale delle informazioni) e a seguito della richiesta della Commissione di presentare osservazioni sulla possibilità di sospendere le misure definitive di cui al considerando 5. (13) Inoltre EA ha avuto la possibilità di presentare osservazioni sulle richieste di sospensione a seguito delle osservazioni presentate da Airoldi il 30 luglio 2021 e delle osservazioni rivedute presentate da Valeo il 27 agosto 2021, in cui hanno chiesto la sospensione delle misure di cui al considerando 4. La Commissione ha altresì ritenuto che, in sostanza, tali richieste di sospensione si basassero su altre argomentazioni, già fornite dalle parti richiedenti, nel corso dell’inchiesta. Pertanto, EA ha avuto ampie possibilità di presentare osservazioni su tali argomentazioni. La Commissione ha inoltre osservato che tali elementi indicavano una modifica temporanea delle condizioni di mercato, di cui l’industria dell’Unione stessa aveva tenuto conto durante l’inchiesta, come indicato al considerando 528 del regolamento definitivo. (14) EA ha aggiunto che il mancato rispetto della procedura prevista si è sommato al termine di tre giorni lavorativi per presentare osservazioni e ha affermato che tale termine per presentare osservazioni sul documento di divulgazione delle informazioni sulla sospensione violava l’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento di base. Inoltre la richiesta di proroga del termine è stata respinta senza un’adeguata giustificazione. EA ha sostenuto che il termine per presentare osservazioni avrebbe dovuto essere di almeno 10 giorni. (15) La Commissione ha ritenuto che l’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento di base non si applichi nel contesto dell’articolo 14, paragrafo 4. In effetti, l’articolo 14, paragrafo 4, non fa riferimento all’articolo 20, paragrafo 5, per quanto riguarda le osservazioni e, contrariamente ad altri articoli del regolamento di base, non specifica il numero di giorni da concedere per consultare l’industria dell’Unione. Inoltre l’articolo 14, paragrafo 4, si limita a imporre alla Commissione di dare all’industria dell’Unione la «possibilità di presentare osservazioni», senza specificare alcun termine obbligatorio al riguardo. Disponendo di tre giorni lavorativi, l’industria dell’Unione ha potuto formulare osservazioni significative. (16) La Commissione aveva già chiesto nel suo questionario del 28 luglio il parere dell’industria dell’Unione sulla possibilità di sospensione e aveva incluso una sezione sulla «posizione dell’industria dell’Unione» nel documento di divulgazione delle informazioni del 1 o settembre. In tale contesto, era ragionevole disporre di tre giorni lavorativi per formulare osservazioni in merito alla valutazione, da parte della Commissione, delle informazioni e dei pareri precedentemente presentati. Pertanto, anche concedere una proroga del termine non era giustificato. Per questo motivo tale argomentazione è stata respinta. (17) L’8 settembre 2021 EA ha ribadito le proprie preoccupazioni in un’audizione dinanzi alla consigliera-auditrice e l’ha invitata a formulare una risultanza operativa secondo cui la Commissione sarebbe stata impossibilitata per legge ad adottare tale decisione di sospensione in questa fase a causa di gravi errori procedurali, nonché di errori sostanziali contenuti nel progetto di decisione. Dopo un’audizione in contraddittorio, la consigliera-auditrice ha concluso che l’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base non conteneva termini o norme procedurali specifici che sarebbero stati violati. Essa ha osservato che EA era chiaramente a conoscenza di un’eventuale sospensione dal ricevimento del questionario inviato il 28 luglio. Ha raccomandato inoltre alla Commissione di istituire un sistema efficace di monitoraggio successivo alla decisione che le consenta di reagire rapidamente in caso di modifica delle circostanze. (18) L’11 ottobre 2021, mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1784 ( 4 ) della Commissione («il regolamento definitivo»), la Commissione ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti laminati piatti di alluminio originari della Repubblica popolare cinese (il prodotto in esame). Le aliquote del dazio antidumping variano dal 14,3 % al 24,6 %. (19) Avendo stabilito, sulla base delle informazioni disponibili, che l’istituzione di dazi antidumping era giustificata, la Commissione ha esaminato ulteriormente se la sospensione delle misure antidumping istituite sul prodotto in esame fosse giustificata alla luce delle condizioni di cui all’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base. 2. ESAME DELLE MUTATE CONDIZIONI DI MERCATO (20) A norma dell’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base, le misure antidumping possono essere sospese nell’interesse dell’Unione quando si verifica una modifica temporanea delle condizioni di mercato tale da rendere improbabile il riemergere del pregiudizio a seguito della sospensione. (21) Dall’inchiesta che ha condotto all’adozione del regolamento definitivo è emerso che, durante il periodo in esame (2017 – giugno 2020), le importazioni cinesi erano aumentate del 70 % e avevano causato notevoli perdite di produzione (– 11 %), vendite (– 14 %), quota di mercato (– 3 %) e redditività (dal 3,1 % nel 2017 al – 1,8 % nel periodo dell’inchiesta) all’industria dell’Unione. Su tale base la Commissione ha concluso che l’industria dell’Unione aveva subito un pregiudizio notevole a causa delle importazioni oggetto di dumping. (22) La seconda metà del periodo dell’inchiesta ha anche coinciso con la pandemia di COVID, in cui l’economia ha subito un rallentamento, provocando un calo della domanda e una conseguente diminuzione della capacità, della produzione e delle vendite dell’industria dell’Unione. La Commissione ha tuttavia constatato che questo elemento non attenuava il nesso di causalità tra il pregiudizio notevole e le importazioni oggetto di dumping, poiché le importazioni oggetto di dumping originarie della Cina erano già aumentate significativamente tra il 2017 e il 2019, prima della pandemia di COVID, portando al deterioramento della maggior parte degli indicatori di pregiudizio. Nell’ambito dell’inchiesta, la Commissione ha concluso che non vi erano ragioni impellenti per ritenere che non fosse nell’interesse dell’Unione istituire dazi definitivi sulle importazioni di AFRP originari della Cina. In particolare, la Commissione ha osservato che gli elementi disponibili all’epoca indicavano una situazione temporanea post-COVID avente un impatto sui prezzi, in cui non era possibile prevedere la ripresa e che richiedeva un certo tempo di adeguamento del mercato fino alla normalizzazione della ripresa economica e della crescita e al riequilibrio tra domanda e offerta. (23) Dall’analisi delle informazioni supplementari richieste dalla Commissione per esaminare a tempo debito la possibilità di sospendere i dazi è emerso che, dopo il periodo dell’inchiesta, la situazione dell’industria dell’Unione è notevolmente migliorata. Nel primo semestre del 2021 le vendite dei produttori dell’Unione a parti indipendenti nell’Unione sono aumentate di oltre il 55 % rispetto al periodo dell’inchiesta e del 34 % rispetto al 2017, che è stato l’anno migliore del periodo in esame. Inoltre nello stesso periodo il volume di produzione e la capacità produttiva hanno registrato un andamento positivo, con aumenti rispettivamente dell’11 % e del 25 % rispetto al 2017. I prezzi medi di vendita ad acquirenti indipendenti nell’Unione sono aumentati del 2,4 % nel primo semestre del 2021 rispetto al 2017 e del 6,5 % rispetto al periodo dell’inchiesta. La redditività ha raggiunto l’1,9 % nel primo semestre del 2021, mentre l’industria dell’Unione ha registrato perdite nel periodo dell’inchiesta (– 1,8 %). Inoltre diverse parti interessate hanno fornito elementi di prova del fatto che i produttori dell’Unione non erano in grado di fornire i prodotti richiesti perché avevano raggiunto la capacità massima di ordini per il 2021 e almeno per la prima metà del 2022. Su tale base, la Commissione ha osservato che la situazione dell’industria dell’Unione è complessivamente migliorata dopo il periodo dell’inchiesta. (24) In seguito alla divulgazione delle informazioni, EA ha affermato che l’industria dell’Unione stava ancora subendo un pregiudizio notevole in base al livello di profitto raggiunto nel 2021. Inoltre EA ed Elval hanno fatto riferimento ai risultati del gruppo Valeo ( 5 ) per il primo semestre del 2021 (in termini di EBITDA, vendite, flusso di cassa, ordini acquisiti) e alle sue prospettive per l’anno 2021. Su tale base, hanno affermato che l’industria utilizzatrice è in buono stato di salute, il che contrasta con l’industria dell’Unione e la sua situazione molto più fragile. (25) A tale riguardo, la Commissione ha ritenuto che la valutazione della situazione di pregiudizio dell’industria dell’Unione dopo il periodo dell’inchiesta si basasse su una valutazione dei vari indicatori di pregiudizio di cui al considerando 23 e non solo sul livello dei profitti. Nel caso di specie, tutti gli indicatori per i quali la Commissione ha chiesto informazioni successive al periodo dell’inchiesta hanno mostrato un notevole miglioramento se si confronta il primo semestre del 2021 con il periodo dell’inchiesta. Lo stesso vale se si confrontano i dati del primo semestre del 2021 con quelli del 2017, ad eccezione dell’utilizzo degli impianti e della redditività. La Commissione ha osservato che la redditività delle vendite ad acquirenti indipendenti nell’Unione aveva iniziato un andamento positivo dalla fine del periodo dell’inchiesta, era superiore al livello del 2018 e si avvicinava progressivamente al livello di profitto del 2017, il più elevato del periodo in esame. In tale contesto, è improbabile che la sospensione delle misure ostacoli l’andamento positivo dei profitti. (26) La Commissione ha ritenuto inappropriato il riferimento ai risultati e alle prospettive del gruppo Valeo, in quanto i dati corrispondenti non riguardavano esclusivamente il settore che utilizza il prodotto oggetto dell’inchiesta né le attività dell’UE. Inoltre la Commissione non ha ritenuto che i risultati del gruppo Valeo fossero rappresentativi dell’industria utilizzatrice, che comprende operatori economici di molti altri settori (edilizia e costruzioni, imballaggi e altre applicazioni industriali). La Commissione ha anche osservato che considerare il gruppo Valeo come rappresentativo dell’industria utilizzatrice contraddice l’argomentazione di EA al considerando 9. Su questa base, la Commissione ha respinto tale argomentazione. (27) Dall’analisi delle osservazioni ricevute dalle varie parti in seguito alla richiesta della Commissione è emerso che questi sviluppi successivi al periodo dell’inchiesta erano dovuti a diversi fattori. (28) La domanda all’interno e all’esterno dell’Unione è aumentata a causa della ripresa economica post-COVID. Inoltre gli utilizzatori che erano soliti acquistare dalla RPC si sono rivolti all’industria dell’Unione dopo l’apertura dell’inchiesta, determinando un ulteriore aumento della domanda. (29) Sebbene l’industria dell’Unione abbia aumentato la propria capacità dopo il periodo dell’inchiesta, non è stata in grado di soddisfare l’aumento della domanda negli ultimi mesi, in parte a causa del suo precedente ridimensionamento della capacità. Inoltre il periodo successivo all’inchiesta è stato caratterizzato da una temporanea carenza di alluminio semilavorato e primario (scioperi, interruzioni della produzione all’interno o all’esterno dell’Unione, elevata domanda di placche di alluminio russe). (30) Nel complesso, la temporanea modifica delle condizioni di mercato nel primo semestre del 2021 ha determinato uno squilibrio tra domanda e offerta. In pratica, ciò ha comportato tempi di consegna notevolmente più lunghi (da 4-12 settimane, in tempi normali, a 6-10 mesi) e un aumento significativo dei prezzi dei prodotti laminati piatti di alluminio a seguito dell’aumento del prezzo LME dell’alluminio (oltre il 10 % tra il periodo dell’inchiesta e il successivo periodo di 12 mesi), del prezzo maggiorato dell’alluminio (oltre il 13 % tra il periodo dell’inchiesta e il successivo periodo di 12 mesi) e delle commissioni di conversione. L’aumento del prezzo maggiorato dell’alluminio è stato influenzato anche dall’annuncio dell’istituzione di una tassa all’esportazione del 15 % sull’alluminio primario russo. (31) La Commissione ha tuttavia preso in considerazione i seguenti fatti: — durante il periodo di sospensione proseguiranno gli sforzi messi in atto dall’industria dell’Unione per incrementare l’offerta aumentando ulteriormente la produzione, la capacità e l’utilizzo degli impianti; — la carenza di alluminio semilavorato e primario è stata causata principalmente da eventi eccezionali; — la durata della forte ripresa, improvvisa e imprevista, della domanda è incerta e dovrebbe diminuire nel tempo; e — la tassa all’esportazione sull’alluminio primario russo dovrebbe scadere nel dicembre 2021. (32) In seguito alla divulgazione delle informazioni, EA ha affermato che i dati sui quali è stata presa la decisione di sospensione non erano stati verificati e non figuravano nel fascicolo pubblico consultabile dalle parti interessate. (33) La Commissione ha ritenuto che le informazioni contenute nel fascicolo, comprese le osservazioni sulla possibilità di sospendere le misure definitive presentate a seguito della richiesta di informazioni della Commissione di cui al considerando 5, non lasciassero alcun dubbio per quanto riguarda la situazione successiva al periodo dell’inchiesta sul mercato dell’Unione e sulla temporanea modifica delle condizioni di mercato. Tali osservazioni e gli elementi di prova ad esse allegati, come la dichiarazione di un importante produttore dell’Unione in termini di volume delle vendite, nella quale asseriva di non essere temporaneamente in grado di adempiere ai propri obblighi contrattuali, hanno corroborato le affermazioni delle parti che hanno collaborato. In effetti, hanno solo confermato le risultanze dell’inchiesta che indicano uno squilibrio temporaneo tra domanda e offerta dopo il periodo dell’inchiesta, calcolato dall’industria dell’Unione (cfr. considerando 528 del regolamento definitivo). Su tale base, la Commissione ha ritenuto che la sua decisione si basasse su fatti attendibili e ha respinto tale argomentazione. In ogni caso, non vi è alcun obbligo assoluto di effettuare verifiche in loco per accettare i dati forniti se la Commissione è in grado di accertarsi della loro affidabilità. (34) In seguito alla divulgazione delle informazioni, EA ed Elval hanno affermato che non vi era alcuno squilibrio tra domanda e offerta. A tale proposito, EA ed Elval hanno sostenuto che l’aumento della produzione, della capacità e delle vendite nell’Unione successivo al periodo dell’inchiesta dimostra che l’industria dell’Unione era stata in grado di rifornire il mercato. Inoltre EA ha affermato che tali cifre quantificavano l’aumento dell’offerta e la capacità disponibile per un’offerta ancora più grande. Su tale base, EA ha sostenuto che la conclusione della Commissione di cui al considerando 29, secondo cui l’industria dell’Unione «non è stata in grado di soddisfare l’aumento della domanda negli ultimi mesi», non era suffragata dai dati del fascicolo su cui si basa la decisione di sospensione. (35) In particolare, EA ha affermato che la valutazione della Commissione di cui al considerando 29, secondo cui l’industria dell’Unione aveva precedentemente ridimensionato la propria capacità, contraddiceva le risultanze riportate nella tabella 6 del regolamento definitivo, che indicavano un leggero calo della capacità tra il 2018 e il periodo dell’inchiesta. Su tale base, essa ha affermato che la risultanza della Commissione si basava su un errore manifesto di valutazione dell’evoluzione della capacità produttiva dell’Unione e che quest’ultima era aumentata di un ulteriore 15 % dopo il periodo dell’inchiesta, generando una capacità inutilizzata di 490 mila tonnellate su base annua. EA ha inoltre affermato che esistono molte altre fonti di approvvigionamento oltre alla Cina. (36) La Commissione ha contestato le affermazioni di EA per vari motivi. In primo luogo, la capacità dichiarata per il periodo in esame, e in particolare per il periodo dell’inchiesta, riguardava la capacità teorica. La capacità teorica era superiore alla capacità attiva/dotata di personale in quanto non teneva conto delle riduzioni della capacità effettiva causate, ad esempio, dalla riduzione dell’occupazione dovuta ai lockdown della pandemia di COVID-19 e come riferito da alcuni dei principali produttori dell’Unione. In particolare, l’industria dell’Unione ha riferito di aver ridotto il numero di turni durante la pandemia di COVID-19, mentre con la ripresa della domanda le imprese hanno impiegato più tempo a riassumere e formare il personale necessario per utilizzare la capacità disponibile. In secondo luogo, come indicato al considerando 31, lo squilibrio tra domanda e offerta è riconducibile anche alla carenza di alluminio semilavorato e primario, cosa che riduce l’effettiva capacità disponibile. In terzo luogo, l’industria dell’Unione stessa ha riconosciuto l’esistenza di uno squilibrio temporaneo tra domanda e offerta, come indicato al considerando 528 del regolamento definitivo. Questo squilibrio temporaneo è stato confermato anche da diverse parti interessate nelle loro risposte alle richieste di informazioni sulla sospensione e nelle loro osservazioni sulla divulgazione delle informazioni, secondo cui i tempi di consegna erano aumentati notevolmente dopo il periodo dell’inchiesta e i produttori dell’Unione avevano raggiunto la capacità massima di ordini per il 2021 e almeno per la prima metà del 2022 (cfr. considerando 23 e 30). Alcuni degli elementi di cui sopra, come l’aumento dei tempi di consegna, sono confermati anche da fonti di mercato indipendenti ( 6 ) . In quarto luogo, le informazioni contenute nel fascicolo non indicano l’esistenza di capacità inutilizzate disponibili in altri paesi e EA non ha fornito elementi di prova al riguardo. Su tale base, la Commissione ha ritenuto che la sua conclusione relativa allo squilibrio tra domanda e offerta fosse esatta e ha respinto l’argomentazione di EA. (37) EA ha inoltre contestato la risultanza della Commissione secondo cui l’industria dell’Unione non era stata in grado di soddisfare l’aumento della domanda degli ultimi mesi. In particolare, EA ha fatto riferimento all’aumento degli ordini acquisiti per tutti gli AFRP (compresi prodotti che non rientrano nell’ambito dell’inchiesta) alla fine del 2020/all’inizio del 2021 e all’aumento del volume di produzione e delle consegne nel primo e nel secondo trimestre del 2021 per il prodotto oggetto dell’inchiesta. Essa ha inoltre affermato che, a partire dal secondo trimestre del 2021, il livello degli ordini acquisiti era sceso a un livello prossimo a quello del primo trimestre del 2020, che ciò indicava una stabilizzazione della domanda e che tale indicatore era la migliore stima disponibile nel fascicolo di un rapido cambiamento della domanda dopo il periodo dell’inchiesta. Su tale base, essa ha affermato che l’industria dell’Unione era stata in grado di reagire rapidamente alla ripresa economica post-COVID e di soddisfare l’aumento della domanda. (38) A tale riguardo, è opportuno innanzitutto ricordare che l’ambito di applicazione degli ordini acquisiti cui fa riferimento EA copre una definizione del prodotto e un ambito geografico molto più ampi di quelli di cui alla presente inchiesta. Di conseguenza, non possono essere confrontati direttamente con l’andamento della produzione e delle vendite del prodotto oggetto dell’inchiesta. In particolare, il volume di ordini acquisiti corrispondente rappresenta circa il doppio del volume totale delle vendite del prodotto oggetto dell’inchiesta effettuate dall’industria dell’Unione nell’UE. Su tale base, la Commissione ha ritenuto che il confronto di indicatori che differiscono in modo così significativo per quanto riguarda la definizione del prodotto, l’ambito geografico e il volume fosse privo di senso. Per gli stessi motivi di differenza tra definizione del prodotto, ambito geografico e volume, il riferimento all’evoluzione degli ordini acquisiti nel secondo trimestre del 2021, ossia un indicatore prospettico relativo alla produzione e alle consegne future per giustificare la capacità dell’industria dell’Unione di fornire il prodotto oggetto dell’inchiesta nel periodo successivo alla fine del periodo dell’inchiesta, non è stato ritenuto appropriato. (39) La Commissione ha inoltre ritenuto che l’affermazione di EA secondo cui l’industria dell’Unione sarebbe stata in grado di soddisfare la domanda corrente negli ultimi mesi contraddiceva la dichiarazione di EA di cui al considerando 528 del regolamento definitivo, secondo cui vi era uno squilibrio temporaneo tra domanda e offerta, e con gli abbondanti elementi di prova del fascicolo che indicavano tempi di consegna più lunghi, l’impossibilità di andare oltre gli accordi contrattuali e il fatto che alcuni produttori dell’Unione avevano raggiunto la capacità massima di ordini per il 2021 e per la prima metà del 2022. Su questa base, la Commissione ha respinto l’argomentazione di EA. (40) In seguito alla divulgazione delle informazioni, EA ha sollevato dubbi in merito alla risultanza della Commissione secondo cui i tempi di consegna erano aumentati, come indicato al considerando 30, e ha chiesto la fonte utilizzata per giungere a tale conclusione. EA ha inoltre sostenuto che l’industria dell’Unione non era stata invitata a fornire tali informazioni e che non le era stata concessa la possibilità di presentare osservazioni su tali argomentazioni. (41) A tale riguardo, le osservazioni, consultabili dalle parti interessate, presentate da taluni utilizzatori e importatori a seguito della richiesta della Commissione di cui al considerando 5, indicavano un aumento dei tempi di consegna. Alcune di esse erano inoltre corroborate da elementi di prova sensibili sotto forma di scambi di e-mail e sono state confermate dalla pubblicazione della CRU sui prodotti di alluminio del 5 agosto 2021. Su tale base, la Commissione ha ritenuto che l’industria dell’Unione avesse avuto la possibilità di presentare osservazioni in merito alle osservazioni delle altre parti. L’industria dell’Unione non ha tuttavia fornito elementi di prova che contestassero l’aumento dei tempi di consegna. Al contrario, come indicato al considerando 528 del regolamento definitivo, l’industria dell’Unione ne aveva già riconosciuto l’esistenza. Per questo motivo tale argomentazione è stata respinta. (42) In seguito alla divulgazione delle informazioni, EA ed Elval hanno affermato che l’evoluzione del prezzo dell’alluminio e del prezzo maggiorato dell’alluminio era stata rispecchiata solo parzialmente nel prezzo medio di vendita ad acquirenti indipendenti dell’Unione e che l’industria dell’Unione aveva assorbito parte dell’aumento di prezzo e che un aumento del 2,4 %, rilevato confrontando il 2017 con il primo semestre del 2021 era ragionevole e non poteva giustificare la risultanza di una modifica delle condizioni di mercato. (43) La Commissione concorda con il fatto che l’industria dell’Unione non aveva interamente trasferito ai suoi clienti l’aumento del prezzo dell’alluminio e del prezzo maggiorato dell’alluminio. Tuttavia, al fine di confrontare in modo significativo i prezzi successivi al periodo dell’inchiesta con quelli vigenti durante lo stesso, la Commissione ha ritenuto che il confronto dovesse essere effettuato in particolare tra la fine dell’inchiesta e il periodo più recente. Su tale base, come indicato al considerando 23, la Commissione ha calcolato un aumento dei prezzi del 6,5 % tra il periodo dell’inchiesta e il primo semestre del 2021. Considerando che, data l’evoluzione dell’LME, la media del periodo dell’inchiesta era superiore al prezzo alla fine dello stesso periodo, un aumento prudente dei prezzi del 6,5 % è stato considerato significativo. Inoltre, poiché la maggior parte delle vendite avviene in base a contratti a lungo termine, si è ritenuto che tale aumento di prezzo non rispecchiasse pienamente l’entità dell’aumento atteso alla luce degli elementi di prova relativi agli aumenti di prezzo forniti da varie parti interessate. Su tale base, la Commissione ha ritenuto che l’aumento di prezzo calcolato giustificasse la risultanza di una modifica temporanea delle condizioni di mercato e ha respinto l’argomentazione di EA. (44) In seguito alla divulgazione delle informazioni, EA ha affermato che la Commissione aveva valutato la situazione della domanda e dell’offerta di AHEX AFRP per il periodo 2021-2026 e che tale valutazione includeva a fortiori un esame della situazione successiva al periodo dell’inchiesta in cui la domanda prevista poteva essere assorbita dalla capacità prevista dell’industria dell’Unione e dalle importazioni previste da paesi terzi. (45) La Commissione non concorda con tale argomentazione. Infatti, come indicato al considerando 56 del regolamento definitivo, l’industria dell’Unione stessa ha riconosciuto l’esistenza di problemi temporanei di capacità legati all’improvvisa e forte ripresa successiva al COVID-19. Inoltre gli utilizzatori del settore AHEX AFRP hanno fornito elementi di prova, nel quadro dell’inchiesta principale e dell’inchiesta per la sospensione, che indicano l’esistenza di uno squilibrio temporaneo tra domanda e offerta successivo al periodo dell’inchiesta. Per questo motivo tale argomentazione è stata respinta. (46) Su tale base, la Commissione ha concluso che le condizioni di mercato sono effettivamente cambiate dopo il periodo in esame nel regolamento definitivo. Tuttavia, la modifica delle condizioni di mercato era di natura temporanea (contrariamente ai cambiamenti strutturali) ed è probabile che domanda e offerta tornino ad allinearsi dopo la sospensione temporanea delle misure. 3. RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO IN CASO DI SOSPENSIONE (47) Il notevole incremento delle vendite dell’industria dell’Unione ha determinato un aumento significativo della quota di mercato, in quanto le importazioni cinesi sono sensibilmente diminuite. Considerando il livello della domanda, il fatto che molti utilizzatori sono passati all’industria dell’Unione e la natura dei contratti (pochissimi ordini a pronti), è improbabile che l’industria dell’Unione perda importanti attività commerciali a favore degli esportatori cinesi se le misure fossero sospese per nove mesi. (48) La Commissione ha inoltre ritenuto che la sospensione di nove mesi concederebbe agli utilizzatori che hanno chiesto l’esclusione di alcuni prodotti un periodo supplementare per (ri)validare i produttori dell’Unione e garantirebbe, se necessario, una transizione agevole da una fonte di approvvigionamento cinese a una dell’Unione. (49) Anche se l’industria non ha ancora raggiunto il livello di profitto del 2017, è probabile che la tendenza positiva iniziata nel 2021 continui per un certo periodo fino a quando le condizioni del mercato si saranno adattate alla situazione successiva al COVID-19. Di fatto, gli ordini acquisiti annuali ( 7 ) dell’industria dell’Unione nel primo trimestre del 2021 si sono attestati al livello massimo dal 2015. Gli ordini acquisiti annuali nel secondo trimestre del 2021 erano inferiori rispetto al primo ma ancora pari al livello del 2017/2018. Inoltre, come indicato al considerando 23, secondo le informazioni fornite da diversi utilizzatori, vari produttori dell’Unione hanno dichiarato di essere già saturi di ordini almeno fino al primo semestre del 2022. Ciò rassicura circa il livello di attività dell’industria dell’Unione nei prossimi mesi. Inoltre, poiché la maggior parte delle vendite avviene in base a contratti contenenti meccanismi di prezzo, il livello delle entrate dell’industria dell’Unione non sarà influenzato dall’aumento delle importazioni originarie della RPC durante il periodo di sospensione delle misure, in quanto tali volumi soddisfaranno la domanda che, in larga misura, non può essere attualmente soddisfatta dall’industria dell’Unione. Infine, per quanto riguarda l’evoluzione dei prezzi delle materie prime e dei prodotti finiti, la Commissione ha ritenuto che i meccanismi di fissazione dei prezzi applicabili nella stragrande maggioranza dei contratti consentirebbero all’industria dell’Unione di trasferire gli aumenti dei prezzi agli acquirenti, se necessario. L’ampio ricorso a meccanismi di copertura per tenere conto dell’evoluzione dei prezzi delle materie prime garantisce ulteriormente che l’industria dell’Unione non risentirebbe in modo significativo delle variazioni di prezzo delle materie prime. La Commissione ha pertanto concluso che la sospensione delle misure non inciderebbe sull’andamento generale dell’industria dell’Unione nei prossimi mesi. (50) In seguito alla divulgazione delle informazioni, EA ha affermato che la Commissione è incorsa in un errore manifesto di valutazione sospendendo le misure mediante un processo di inchiesta affrettato, trascurando le regole della procedura prevista, della buona amministrazione e della verifica dei fatti. EA ha inoltre ritenuto che l’imminente danno all’industria dell’Unione fosse chiaramente prevedibile in quanto i produttori dell’Unione dovrebbero diminuire i loro prezzi portandoli a livelli che generano perdita per competere con le importazioni oggetto di dumping dalla Cina e perdere quote di mercato a favore dei produttori cinesi. EA ha inoltre affermato che la sospensione impedirebbe l’utilizzo della capacità produttiva inutilizzata dell’industria dell’Unione, genererebbe incertezza e mancanza di visibilità, innescando la revisione delle decisioni di investimento e determinando una perdita di posti di lavoro, un calo del fatturato e del profitto. A sostegno di tale affermazione, EA ha fornito una dichiarazione di un produttore dell’Unione relativa a un presunto preventivo per una consegna nel gennaio 2022. (51) La Commissione ha contestato l’affermazione di EA secondo cui essa avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione e avrebbe trascurato le regole della procedura prevista, della buona amministrazione e della verifica dei fatti. A tale riguardo, si fa riferimento ai considerando da 9 a 14, nei quali la Commissione ha confutato le affermazioni sui diritti delle parti interessate, e al considerando 33 per quanto riguarda gli aspetti relativi alla verifica. (52) Per quanto riguarda la valutazione dei fatti, la Commissione ha osservato che EA non ha contestato né fornito elementi di prova che compromettano il ragionamento della Commissione di cui ai considerando da 47 a 49 per quanto riguarda il rischio di reiterazione del pregiudizio durante il periodo di sospensione. Per quanto riguarda il presunto danno imminente e prevedibile di cui al considerando 49, la Commissione ha ritenuto che l’industria dell’Unione non subirebbe l’impatto dell’aumento delle importazioni originarie della RPC durante il periodo di sospensione delle misure, in quanto tali volumi soddisfarebbero la domanda che, in larga misura, non può essere attualmente soddisfatta dall’industria dell’Unione. La Commissione ha inoltre ritenuto che la dichiarazione di un produttore dell’Unione non fosse indicativa dell’impatto sull’industria dell’Unione in generale durante il periodo di sospensione. (53) È importante sottolineare che la sospensione è limitata nel tempo a un periodo di nove mesi e che le misure possono essere ripristinate rapidamente se le importazioni originarie della Cina entrano nell’Unione in quantitativi maggiori causando pregiudizio all’industria dell’Unione. Sulla base di quanto precede, tale argomentazione è stata respinta. (54) In seguito alla divulgazione delle informazioni, Elval ha affermato che la decisione di sospensione contraddiceva le risultanze della divulgazione finale delle informazioni. La divulgazione finale delle informazioni aveva concluso che i produttori dell’Unione avevano già subito un pregiudizio per un periodo significativo. Secondo Elval, la decisione di sospensione consentirebbe l’afflusso di importazioni cinesi e causerebbe in futuro notevoli danni alla catena di approvvigionamento. (55) La Commissione ha ritenuto che tale argomentazione fosse priva di fondamento in quanto il periodo di analisi dell’inchiesta principale (2017 - giugno 2020) e quello della decisione di sospensione (luglio 2020 - giugno 2021) differivano e pertanto la Commissione può giungere a conclusioni diverse sulla base dei dati esaminati in ciascun periodo. Inoltre, come indicato nei considerando da 47 a 49, la Commissione ha concluso che la sospensione delle misure non inciderebbe sull’andamento generale dell’industria dell’Unione nei prossimi mesi, sulla base delle tendenze positive osservate per il periodo luglio 2020 - giugno 2021. In assenza di elementi più specifici al riguardo, l’argomentazione è stata respinta. (56) In base a quanto precede, la Commissione ha concluso che non vi è alcun rischio di reiterazione del pregiudizio durante i nove mesi, in caso di sospensione delle misure. 4. CONSULTAZIONE DELL’INDUSTRIA DELL’UNIONE (57) In seguito all’invito della Commissione a presentare osservazioni sull’eventuale sospensione delle misure, l’industria dell’Unione ha sostenuto che l’aumento della domanda era temporaneo e che vi erano segni di rallentamento economico, in particolare nel settore automobilistico. L’industria dell’Unione ha inoltre sostenuto che la sospensione delle misure porterebbe a massicci accumuli di scorte e comprometterebbe gli effetti riparatori delle misure. Di conseguenza, ha sostenuto che la sospensione delle misure pregiudicherebbe gli sforzi di ripristino avviati. (58) Considerando lo sviluppo dei principali indicatori di pregiudizio dell’industria dell’Unione dopo il periodo dell’inchiesta, l’utilizzo degli impianti previsto e il portafoglio ordini, la Commissione ha ritenuto che la sospensione non fosse tale da recare pregiudizio all’industria dell’Unione o da compromettere gli sforzi di ripristino avviati. (59) Inoltre, in considerazione dell’attuale livello elevato dei prezzi e della domanda all’interno e all’esterno dell’Unione, la Commissione ha ritenuto che il rischio di accumulo di scorte importate dalla Cina fosse solo limitato. L’aumento significativo dei costi di trasporto marittimo che ha fatto seguito alla ripresa post-COVID rende inoltre meno allettante l’accumulo di scorte. (60) Cosa ancora più importante, qualora le importazioni originarie della Cina entrino nell’Unione in quantitativi maggiori causando pregiudizio all’industria dell’Unione, le misure potrebbero essere ripristinate rapidamente a norma dell’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base. La Commissione monitorerà l’andamento delle importazioni del prodotto in esame e risponderà immediatamente, se del caso, a qualsiasi cambiamento della situazione descritta nella presente decisione. (61) A tale riguardo, l’accesso al fascicolo pubblico tramite TRON rimarrà disponibile dopo l’adozione dei progetti di atti di esecuzione per consentire la tempestiva presentazione di nuove informazioni. 5. INTERESSE DELL’UNIONE (62) In seguito alla divulgazione delle informazioni, EA ha affermato che la Commissione non aveva stabilito che fosse nell’interesse dell’Unione sospendere le misure antidumping definitive mediante una valutazione delle conseguenze dell’applicazione o meno delle misure nell’interesse della stessa industria dell’Unione e degli utilizzatori a valle. EA ha inoltre affermato che qualsiasi tentativo di rimediare a tale manifesto errore di diritto nell’applicazione dell’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base sarebbe arbitrario e violerebbe la procedura prevista. (63) La Commissione ha espresso disaccordo. Una valutazione ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 4, è intrinsecamente una valutazione dell’interesse dell’Unione. A tale riguardo, la Commissione ha valutato l’interesse dell’Unione bilanciando l’interesse degli utilizzatori a valle, sulla base degli elementi di cui ai considerando 30 e 48, e l’interesse dell’industria dell’Unione di cui ai considerando 49 e 54, relativi all’analisi del rischio. Su tale base la Commissione ha concluso che la sospensione delle misure sarebbe nell’interesse dell’Unione. Di conseguenza, la Commissione ha effettuato un’analisi dell’interesse dell’Unione come disposto dall’articolo 14, paragrafo 4. Si fa inoltre riferimento a precedenti decisioni di sospensione ( 8 ) in cui la Commissione ha seguito lo stesso approccio. Per questo motivo tale argomentazione è stata respinta. 6. IL RAPPORTO TRA LA SOSPENSIONE E L’ISTITUZIONE DELLE MISURE (64) In seguito alla divulgazione delle informazioni, EA ha affermato che non vi era alcun obbligo giuridico di sospendere la riscossione dei dazi alla stessa data dell’istituzione dei dazi a seguito della conclusione dell’inchiesta aperta a norma dell’articolo 5 del regolamento di base. Allo stesso proposito, essa ha sostenuto che tale pratica limitava i suoi diritti in quanto parte interessata. (65) La Commissione ha condiviso il punto di partenza dell’affermazione di EA. A norma dell’articolo 14, paragrafo 4, la Commissione dispone di poteri discrezionali riguardo al momento in cui sospendere le misure. Non vi è pertanto alcun obbligo di sospendere nello stesso giorno della chiusura dell’inchiesta che ha portato all’istituzione di dazi. Tuttavia, tale potere discrezionale non impedisce neppure alla Commissione di sospendere le misure lo stesso giorno in cui vengono istituite. In altre parole, la Commissione ha ritenuto di godere di piena discrezionalità per quanto riguarda la tempistica appropriata per agire in tal senso, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 14, paragrafo 4. Analogamente, come indicato al considerando 8, la Commissione ha ritenuto che i termini per presentare osservazioni fossero ragionevoli e che i diritti di EA in quanto parte interessata non fossero limitati. (66) In seguito alla divulgazione delle informazioni, EA ha ribadito che la decisione di sospensione non era motivata dall’interesse dell’Unione e ha affermato che la principale motivazione della decisione di sospensione sembrava essere la volontà di trovare un approccio alternativo alle richieste respinte di diversi utilizzatori di escludere alcune sottocategorie di AFRP dalla definizione del prodotto. A tale riguardo, EA ha fatto riferimento alla richiesta di sospensione di Valeo. Inoltre EA ha affermato che la sospensione aprirebbe il mercato alla fornitura di merci oggetto di dumping, non solo per i prodotti per i quali era stata chiesta l’esclusione, ma anche per altri prodotti rientranti nel campo di applicazione. (67) La Commissione non ha accolto l’obiezione di EA. Come indicato al considerando 63, la decisione della Commissione di sospendere le misure è effettivamente determinata da motivi di interesse dell’Unione, che si basano su una modifica temporanea delle condizioni di mercato e sull’assenza di rischio di reiterazione del pregiudizio in caso di sospensione delle misure. Inoltre la Commissione ha osservato che la modifica temporanea delle condizioni di mercato non si applicava esclusivamente a talune sottocategorie di AFRP, bensì in generale al mercato degli AFRP. Per questo motivo tale argomentazione è stata respinta. (68) In seguito alla divulgazione delle informazioni, EA ed Elval hanno affermato che la sospensione invierebbe il segnale che la Commissione non scoraggia le importazioni di alluminio ad alta impronta di CO 2 da carbone a vantaggio di produttori dell’Unione più rispettosi dell’ambiente e che tale decisione comprometteva gli sforzi compiuti dalle industrie dell’UE per conseguire gli obiettivi del Green Deal, a causa della perdita di investimenti. (69) La Commissione ha contestato l’argomentazione di EA e ha ritenuto che la decisione di sospendere le misure fosse stata presa nell’interesse dell’Unione al fine di far fronte alla modifica temporanea delle condizioni di mercato e di garantire il riequilibrio della domanda e dell’offerta a breve termine. Su tale base, la Commissione non ha ritenuto che la sospensione compromettesse gli sforzi compiuti dalle industrie dell’UE e dall’industria AFRP dell’Unione, in particolare perché, come indicato al considerando 54, la Commissione ha concluso che non sussisteva alcun rischio di reiterazione del pregiudizio a seguito della sospensione temporanea delle misure. Inoltre la decisione di sospensione sarà attentamente monitorata al fine di essere revocata immediatamente se fosse utilizzata per aumentare i volumi delle importazioni, cosa che causerebbe un ulteriore pregiudizio all’industria dell’Unione durante il periodo di sospensione. Per questo motivo tale argomentazione è stata respinta. 7. OSSERVAZIONI DELLE ALTRE PARTI (70) In seguito alla divulgazione delle informazioni, gli utilizzatori Valeo, TitanX, Airoldi e TDK Hungary Components Kft («TDK HU»), il produttore esportatore Xiamen Xiashun Aluminium Foil Co., Ltd. («Xiamen Xiashun») incluso nel campione, la European Association of Non-Integrated Metal Importers (EURANIMI) e l’importatore O. Wilms GmbH («Nilo») hanno espresso il loro sostegno alla sospensione delle misure. (71) Molte di queste parti hanno contestato la durata di nove mesi della sospensione, sostenendo che sarà necessario più tempo per affrontare le circostanze di mercato temporanee di cui ai considerando 30 e 31, in quanto probabilmente non si risolveranno in nove mesi. In particolare, esse hanno sostenuto che le circostanze in questione potrebbero non essere temporanee ma protrarsi ben oltre i nove mesi. La Commissione ha osservato che la durata di nove mesi è il periodo massimo previsto dall’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base. Solo se tutte le condizioni di cui allo stesso articolo sono ancora soddisfatte dopo tale periodo, la durata può essere ulteriormente prorogata. (72) In seguito alla divulgazione delle informazioni, Xiamen Xiashun ha sostenuto che la proposta di sospensione e, in particolare, le risultanze della Commissione di cui al considerando 30 per quanto riguarda l’attuale squilibrio tra domanda e offerta sul mercato dell’Unione confermano che avrebbe dovuto essere effettuata un’analisi segmentata delle bobine di fogli di alluminio e che, di conseguenza, queste ultime dovrebbero essere escluse dalla definizione del prodotto oggetto delle misure definitive. Innanzitutto la Commissione ha fatto riferimento alle sue risultanze nella sezione 2.2.8 del regolamento definitivo, in cui ha ritenuto che un’analisi segmentata non fosse giustificata e ha respinto tale richiesta di esclusione del prodotto. L’attuale squilibrio tra domanda e offerta individuato dalla Commissione riguarda il prodotto oggetto dell’inchiesta nel suo complesso e non un particolare tipo di prodotto, come le bobine di fogli di alluminio, e il periodo successivo al periodo dell’inchiesta non è stato analizzato nel regolamento definitivo. Inoltre la Commissione ha stabilito che lo squilibrio in questione era solo temporaneo e quindi il modo migliore per affrontarlo è la sospensione delle misure. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. (73) In seguito alla divulgazione delle informazioni, vari utilizzatori e importatori hanno convenuto con le risultanze della Commissione in merito alla modifica temporanea delle condizioni di mercato rilevata, di cui ai considerando da 23 a 28; la sua valutazione in merito al rischio limitato di accumulo di scorte (considerando 59); e le sue conclusioni sul rischio di reiterazione del pregiudizio durante il periodo di sospensione (considerando 54). In particolare, diversi utilizzatori hanno fatto riferimento al fatto che dopo il periodo dell’inchiesta sono presenti nuovi contratti a lungo termine con i produttori dell’Unione che, insieme alle altre tendenze positive sul mercato (aumento della domanda e dell’utilizzo degli impianti e miglioramento della redditività), impedirebbero la reiterazione del pregiudizio. Vari utilizzatori hanno inoltre espresso dubbi sul fatto che la capacità supplementare dell’industria dell’Unione sarà disponibile durante il periodo di sospensione e hanno inoltre sostenuto che il periodo in questione potrebbe non essere sufficiente a completare il processo di validazione. (74) Per quanto riguarda le risultanze relative alla capacità supplementare, la Commissione ha ritenuto che l’apparente rallentamento del settore automobilistico nei prossimi mesi consentirebbe all’industria dell’Unione di assegnare una maggiore capacità alla produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta e, di conseguenza, di riequilibrare domanda e offerta. (75) Per quanto riguarda l’argomentazione secondo cui non vi è tempo sufficiente per completare il processo di validazione, la Commissione ha osservato che, come specificato al considerando 133 del regolamento definitivo, alcuni grandi utilizzatori non hanno atteso la sospensione delle misure per iniziare a passare dai fornitori cinesi ai produttori dell’Unione e hanno pertanto avviato la (ri)validazione dei produttori dell’Unione. La Commissione ha fatto inoltre riferimento alle sue conclusioni di cui ai considerando 136 e 137 del regolamento definitivo per quanto riguarda, rispettivamente, l’esistenza di leghe equivalenti e doppio approvvigionamento. Inoltre molti utilizzatori acquistano la maggior parte dei propri AFRP nell’UE e hanno pertanto già un rapporto d’affari con uno o più produttori dell’Unione. Questi elementi confermano la determinazione che il periodo di sospensione consentirebbe un passaggio graduale dai fornitori della RPC ai produttori dell’Unione in termini di validazione o rivalidazione dei produttori dell’Unione. Pertanto, la (ri)validazione richiederà probabilmente meno tempo di un nuovo processo di validazione completo. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. (76) In seguito alla divulgazione delle informazioni, TDK HU ha sostenuto che il problema della mancanza di capacità del prodotto oggetto dell’inchiesta utilizzato per la produzione di condensatori elettrolitici all’alluminio persisterà dopo il periodo di nove mesi, in quanto attualmente non esiste una produzione dell’Unione di questo tipo di prodotto specifico. È inoltre improbabile che l’industria dell’Unione sia in grado di instaurarla e il processo di validazione potrebbe richiedere molto tempo. La Commissione ha osservato che le conclusioni di cui ai considerando da 217 a 240 del regolamento definitivo rimangono valide anche per le risultanze della presente decisione. In particolare, non sono stati forniti nuovi elementi di prova per modificare le conclusioni ivi formulate, secondo cui, in assenza di risposte al questionario e dei necessari elementi di prova a corredo, la Commissione non è stata in grado di effettuare una valutazione significativa delle affermazioni di TDK HU e delle altre parti interessate sulla base di una serie standard di informazioni sufficientemente tempestive presentate. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione. 8. CONCLUSIONI (77) Data la natura temporanea della modifica delle condizioni del mercato per quanto riguarda la domanda e l’offerta, e in particolare l’attuale squilibrio tra domanda e offerta sul mercato dell’Unione, nonché le prospettive dell’industria dell’Unione per i prossimi mesi, si ritiene improbabile che a seguito della sospensione riprenda il pregiudizio connesso alle importazioni del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese. Di conseguenza, la Commissione ha concluso che è nell’interesse dell’Unione sospendere le misure antidumping istituite dal regolamento definitivo per un periodo di nove mesi. (78) Qualora la situazione che ha portato alla sospensione dovesse mutare successivamente, la Commissione potrà abrogare immediatamente la sospensione delle misure antidumping. A seguito della raccomandazione formulata dalla consigliera-auditrice all’audizione dell’8 settembre 2021, la Commissione ha inoltre deciso di istituire un sistema operativo post-monitoraggio, nel quale le parti interessate possono richiamare regolarmente la sua attenzione sugli sviluppi rilevanti del mercato, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il dazio antidumping definitivo istituito dall’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1784 della Commissione sulle importazioni di prodotti laminati piatti di alluminio originari della Repubblica popolare cinese è sospeso per un periodo di nove mesi. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 2021 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 . ( 2 ) GU C 268 del 14.8.2020, pag. 5 . ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/582 della Commissione, del 9 aprile 2021, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di prodotti laminati piatti di alluminio originari della Repubblica popolare cinese ( GU L 124 del 12.4.2021, pag. 40 ). ( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1784 della Commissione, dell’8 ottobre 2021, che istituisce un dazio definitivo sulle importazioni di prodotti laminati piatti di alluminio originari della Repubblica popolare cinese (Cfr. pag. 6 della presente Gazzetta ufficiale). ( 5 ) https://www.valeo.com/wp-content/uploads/2021/07/PR_Valeo_H1_2021_Results_EN.pdf, consultati l’8 settembre 2021. ( 6 ) CRU Aluminium products Monitor, relazione agosto 2021. ( 7 ) Gli ordini acquisiti sono un mezzo per valutare le entrate future in quanto corrispondono al volume degli ordini elaborati in un determinato periodo contabile. Nel caso in esame, questo indicatore non è limitato all’UE e copre i prodotti esclusi dal campo di applicazione. ( 8 ) GU L 126 del 13.2.2010 , considerando 10, e GU L 120 del 15.5.2009 , considerando 7.

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La sospensione dei dazi antidumping è disciplinata dall'articolo 14, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2016/1036 e rappresenta uno strumento flessibile di politica commerciale dell'Unione europea. Commercialisti e consulenti che operano nel settore dell'import-export devono comprendere i criteri di "modifica temporanea delle condizioni di mercato", "rischio di reiterazione del pregiudizio" e "interesse dell'Unione", nonché i diritti procedurali delle parti interessate (industria dell'Unione, utilizzatori, importatori ed esportatori). La decisione di sospensione è revocabile e soggetta a monitoraggio continuo.

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