Decisione (UE) 2020/1793 del Consiglio del 16 novembre 2020 recante modifica della decisione n. 940/2014/UE relativa al regime dei «dazi di mare» nelle regioni ultraperiferiche francesi per quanto riguarda la sua durata di applicazione
Cosa prevede la Decisione UE 2020/1793 riguardo ai dazi di mare nelle regioni ultraperiferiche francesi?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2020/1793 del Consiglio modifica il regime dei "dazi di mare" (imposte doganali) applicabili nelle regioni ultraperiferiche francesi, prorogando la scadenza di applicazione della precedente Decisione 940/2014/UE. In particolare, estende da 6 mesi il termine di validità del sistema che consente alla Francia di applicare esenzioni totali o parziali dai dazi su prodotti fabbricati localmente in queste regioni, con differenze di imposizione fino a 10, 20 o 30 punti percentuali a seconda dei prodotti e del dipartimento interessato.
La proroga dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 è stata necessaria per completare la verifica tecnica dei prodotti beneficiari e per evitare una lacuna legislativa che avrebbe reso impossibile applicare qualsiasi regime differenziato dopo il 1° gennaio 2021. La crisi COVID-19 ha infatti ritardato significativamente il lavoro delle autorità francesi nella raccolta delle informazioni necessarie per verificare la giustificazione e la proporzionalità dell'imposizione differenziata per ogni singolo prodotto.
Questa misura riguarda esclusivamente la Repubblica francese e le sue regioni ultraperiferiche (come Riunione, Martinica, Guadalupa e Mayotte), che soffrono di svantaggi concorrenziali strutturali dovuti alla loro posizione geografica. La decisione si applica a partire dal 1° gennaio 2021 e consente alla Commissione europea di presentare una proposta equilibrata che rispetti l'integrità del mercato interno e delle politiche comuni dell'Unione.
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Riferimento normativo
Decisione (UE) 2020/1793 del Consiglio del 16 novembre 2020 recante modifica della decisione n. 940/2014/UE relativa al regime dei «dazi di mare» nelle regioni ultraperiferiche francesi per quanto riguarda la sua durata di applicazione
EN: Council Decision (EU) 2020/1793 of 16 November 2020 amending the period of application of Decision No 940/2014/EU concerning the dock dues in the French outermost regions
Testo normativo
1.12.2020
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 402/21
DECISIONE (UE) 2020/1793 DEL CONSIGLIO
del 16 novembre 2020
recante modifica della decisione n. 940/2014/UE relativa al regime dei «dazi di mare» nelle regioni ultraperiferiche francesi per quanto riguarda la sua durata di applicazione
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 349,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Parlamento europeo
(
1
)
,
deliberando conformemente ad una procedura legislativa speciale,
considerando quanto segue:
(1)
La decisione n. 940/2014/UE del Consiglio
(
2
)
autorizza le autorità francesi ad applicare esenzioni totali o parziali dai «dazi di mare» nelle regioni ultraperiferiche francesi per i prodotti figuranti nell’allegato di detta decisione fabbricati localmente in dette regioni ultraperiferiche. È autorizzata una differenza massima di imposizione di 10, 20 o 30 punti percentuali, a seconda dei prodotti e del dipartimento d’oltremare interessati. La decisione n. 940/2014/UE si applica fino al 31 dicembre 2020.
(2)
La Francia ritiene che gli svantaggi concorrenziali di cui soffrono le regioni ultraperiferiche francesi perdurino ed ha chiesto alla Commissione di mantenere un sistema impositivo differenziato, simile a quello esistente attualmente, oltre il 1
o
gennaio 2021, fino al 31 dicembre 2027.
(3)
Tuttavia, l’esame degli elenchi di prodotti cui la Francia intende applicare un’imposizione differenziata richiede un lungo lavoro, consistente nel verificare, per ogni singolo prodotto, la giustificazione di un’imposizione differenziata e la sua proporzionalità, al fine di assicurare che una simile imposizione differenziata non comprometta l’integrità e la coerenza dell’ordinamento giuridico dell’Unione, ivi comprese l’integrità e la coerenza del mercato interno e delle politiche comuni.
(4)
La crisi della pandemia di COVID-19 ha fortemente ritardato il lavoro svolto delle autorità francesi per raccogliere le informazioni necessarie per tale verifica. Di conseguenza, il lavoro non ha ancora potuto essere completato.
(5)
La mancata adozione di una proposta anteriormente al 1
o
gennaio 2021 potrebbe creare una lacuna legislativa, in quanto renderebbe impossibile l’applicazione di qualsiasi imposizione differenziata nelle regioni ultraperiferiche francesi successivamente al 1
o
gennaio 2021.
(6)
Per consentire di completare il lavoro di verifica attualmente in corso e per dare alla Commissione il tempo di presentare una proposta equilibrata nel rispetto dei diversi interessi in gioco, è pertanto necessario concedere un termine supplementare di sei mesi.
(7)
È pertanto necessario modificare di conseguenza la decisione n. 940/2014/UE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All’articolo 1, paragrafo 1, della decisione n. 940/2014/UE, la data «31 dicembre 2020» è sostituita dalla data «30 giugno 2021».
Articolo 2
La presente decisione si applica dal 1
o
gennaio 2021.
Articolo 3
La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2020
Per il Consiglio
Il presidente
M. ROTH
(
1
)
Parere del 6 ottobre 2020 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(
2
)
Decisione n. 940/2014/UE del Consiglio, del 17 dicembre 2014, relativa al regime dei «dazi di mare» nelle regioni ultraperiferiche francesi (
GU L 367 del 23.12.2014, pag. 1
).
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La Decisione UE 2020/1793 disciplina il regime fiscale doganale e i dazi di mare nelle regioni ultraperiferiche francesi, rappresentando un'eccezione al principio di parità di trattamento nel mercato interno dell'UE. Commercialisti e consulenti che operano nel commercio internazionale e nelle relazioni commerciali con i territori francesi d'oltremare devono considerare questa normativa per valutare l'applicabilità di esenzioni e riduzioni tariffarie, nonché per comprendere le deroghe al diritto doganale comune e alla fiscalità indiretta europea.
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