Decisione (UE) 2019/1801 del Consiglio del 24 ottobre 2019 relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresa la terza frazione per il 2019
Quali sono i contributi finanziari che gli Stati membri dell'UE devono versare al Fondo europeo di sviluppo come terza frazione per il 2019?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione (UE) 2019/1801 del Consiglio stabilisce gli importi che ciascuno Stato membro deve versare al Fondo europeo di sviluppo (FES) per il 2019, nello specifico la terza rata annuale. Il finanziamento totale ammonta a 1 miliardo di euro, suddiviso tra 900 milioni destinati alla Commissione europea e 100 milioni alla Banca europea per gli investimenti (BEI). La ripartizione tra gli Stati membri segue una chiave di contribuzione basata sulla loro capacità economica e sulla loro quota nel bilancio UE. Ogni Stato versa una parte del 10° FES (Fondo europeo di sviluppo precedente) e del 11° FES, secondo le percentuali indicate nella tabella allegata. Ad esempio, la Germania contribuisce con circa 205,7 milioni di euro, la Francia con 179,8 milioni e l'Italia con 125,6 milioni. Questa decisione è adottata secondo la procedura prevista dal regolamento finanziario dell'11° FES e rappresenta un obbligo vincolante per gli Stati membri di versare i fondi destinati alla cooperazione con i paesi ACP (Africa, Caraibi, Pacifico) e i territori d'oltremare.
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Riferimento normativo
Decisione (UE) 2019/1801 del Consiglio del 24 ottobre 2019 relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresa la terza frazione per il 2019
EN: Council Decision (EU) 2019/1801 of 24 October 2019 on the financial contributions to be paid by Member States to finance the European Development Fund, including the third instalment for 2019
Testo normativo
28.10.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 274/12
DECISIONE (UE) 2019/1801 DEL CONSIGLIO
del 24 ottobre 2019
relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresa la terza frazione per il 2019
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea e il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto l’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell’Unione europea forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell’accordo di partenariato ACP-UE e all’assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d’oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell’UE
(
1
)
, in particolare l’articolo 7,
visto il regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l’11
o
Fondo europeo di sviluppo
(
2
)
(«regolamento finanziario dell’11
o
FES»), in particolare l’articolo 19, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Secondo la procedura di cui all’articolo 19 del regolamento finanziario per l’11
o
FES, entro il 10 ottobre 2019 la Commissione deve presentare una proposta che specifichi: a) l’importo della terza frazione del contributo per il 2019; b) l’importo annuo riveduto del contributo per il 2019, qualora tale importo dovesse deviare dalle esigenze effettive.
(2)
Conformemente all’articolo 46 del regolamento finanziario per l’11
o
FES, la Banca europea per gli investimenti (BEI) ha comunicato alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.
(3)
A norma dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento finanziario per l’11
o
FES, le richieste di contributi utilizzano innanzitutto gli importi dei precedenti Fondi europei di sviluppo (FES). È opportuno pertanto presentare una richiesta di fondi imputabili al 10
o
FES per la BEI e all’11
o
FES per la Commissione.
(4)
Con decisione (UE) 2018/1715
(
3
)
, il 12 novembre 2018 il Consiglio ha adottato, su proposta della Commissione, la decisione che fissa come segue l’importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2019: 4 400 000 000 EUR per la Commissione e 300 000 000 EUR per la BEI,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
I contributi individuali al FES che gli Stati membri devono versare alla Commissione e alla BEI quale terza frazione per il 2019 sono riportati nella tabella che figura nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 24 ottobre 2019
Per il Consiglio
La presidente
A.-K. PEKONEN
(
1
)
GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1
.
(
2
)
GU L 307 del 3.12.2018, pag. 1
.
(
3
)
Decisione (UE) 2018/1715 del Consiglio, del 12 novembre 2018, relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresi il massimale per il 2020, l’importo annuo per il 2019, la prima quota per il 2019 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi per gli anni 2021 e 2022 (
GU L 286 del 14.11.2018, pag. 30
).
ALLEGATO
STATI MEMBRI
Ripartizione 10
o
FES %
Ripartizione 11
o
FES %
terza quota 2019 (EUR)
Totale
Commissione
BEI
11
o
FES
10
o
FES
BELGIO
3,53
3,24927
29 243 430,00
3 530 000,00
32 773 430,00
BULGARIA
0,14
0,21853
1 966 770,00
140 000,00
2 106 770,00
CECHIA
0,51
0,79745
7 177 050,00
510 000,00
7 687 050,00
DANIMARCA
2,00
1,98045
17 824 050,00
2 000 000,00
19 824 050,00
GERMANIA
20,50
20,57980
185 218 200,00
20 500 000,00
205 718 200,00
ESTONIA
0,05
0,08635
777 150,00
50 000,00
827 150,00
IRLANDA
0,91
0,94006
8 460 540,00
910 000,00
9 370 540,00
GRECIA
1,47
1,50735
13 566 150,00
1 470 000,00
15 036 150,00
SPAGNA
7,85
7,93248
71 392 320,00
7 850 000,00
79 242 320,00
FRANCIA
19,55
17,81269
160 314 210,00
19 550 000,00
179 864 210,00
CROAZIA
0,00
0,22518
2 026 620,00
0,00
2 026 620,00
ITALIA
12,86
12,53009
112 770 810,00
12 860 000,00
125 630 810,00
CIPRO
0,09
0,11162
1 004 580,00
90 000,00
1 094 580,00
LETTONIA
0,07
0,11612
1 045 080,00
70 000,00
1 115 080,00
LITUANIA
0,12
0,18077
1 626 930,00
120 000,00
1 746 930,00
LUSSEMBURGO
0,27
0,25509
2 295 810,00
270 000,00
2 565 810,00
UNGHERIA
0,55
0,61456
5 531 040,00
550 000,00
6 081 040,00
MALTA
0,03
0,03801
342 090,00
30 000,00
372 090,00
PAESI BASSI
4,85
4,77678
42 991 020,00
4 850 000,00
47 841 020,00
AUSTRIA
2,41
2,39757
21 578 130,00
2 410 000,00
23 988 130,00
POLONIA
1,30
2,00734
18 066 060,00
1 300 000,00
19 366 060,00
PORTOGALLO
1,15
1,19679
10 771 110,00
1 150 000,00
11 921 110,00
ROMANIA
0,37
0,71815
6 463 350,00
370 000,00
6 833 350,00
SLOVENIA
0,18
0,22452
2 020 680,00
180 000,00
2 200 680,00
SLOVACCHIA
0,21
0,37616
3 385 440,00
210 000,00
3 595 440,00
FINLANDIA
1,47
1,50909
13 581 810,00
1 470 000,00
15 051 810,00
SVEZIA
2,74
2,93911
26 451 990,00
2 740 000,00
29 191 990,00
REGNO UNITO
14,82
14,67862
132 107 580,00
14 820 000,00
146 927 580,00
TOTALE UE-28
100,00
100,00
900 000 000,00
100 000 000,00
1 000 000 000,00
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La Decisione UE 2019/1801 riguarda i contributi obbligatori degli Stati membri al Fondo europeo di sviluppo, strumento di finanziamento della cooperazione internazionale dell'UE. I professionisti che operano in ambito di bilancio pubblico, finanze comunitarie e relazioni internazionali consultano questa normativa per comprendere le quote di contribuzione, le modalità di versamento e la ripartizione dei fondi tra Commissione e BEI secondo il quadro finanziario pluriennale 2014-2020.
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