Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 1847/2025

Decisione di esecuzione (UE) 2025/1847 della Commissione, del 15 settembre 2025, recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda una domanda della Danimarca di non applicazione del requisito di resistenza del binario ai carichi applicati di cui al regolamento (UE) n. 1299/2014 della Commissione notificata con il numero C(2025) 6199

Pubblicato: 15/09/2025 In vigore dal: 15/09/2025 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2025/1847 della Commissione, del 15 settembre 2025, recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda una domanda della Danimarca di non applicazione del requisito di resistenza del binario ai carichi applicati di cui al regolamento (UE) n. 1299/2014 della Commissione [notificata con il numero C(2025) 6199] EN: Commission Implementing Decision (EU) 2025/1847 of 15 September 2025 laying down rules for the application of Directive (EU) 2016/797 of the European Parliament and of the Council as regards a request from Denmark not to apply the requirement regarding the railway track resistance to applied loads set out in Commission Regulation (EU) No 1299/2014 (notified under document C(2025) 6199)

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/1847 17.9.2025 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/1847 DELLA COMMISSIONE del 15 settembre 2025 recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda una domanda della Danimarca di non applicazione del requisito di resistenza del binario ai carichi applicati di cui al regolamento (UE) n. 1299/2014 della Commissione [notificata con il numero C(2025) 6199] (Il testo in lingua danese è il solo facente fede) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea ( 1 ) , in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, considerando quanto segue: (1) Il 27 settembre 2022 la Danimarca ha presentato alla Commissione una domanda di non applicazione, fino al 10 ottobre 2036, dell’allegato, punto 4.2.6, del regolamento (UE) n. 1299/2014 della Commissione ( 2 ) a una sezione specifica dei binari 2, 3 e 5 della stazione di Slagelse nell’ambito di un progetto per l’aumento della velocità («domanda»). La domanda è stata presentata in base all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva (UE) 2016/797. (2) L’allegato, punto 4.2.6, del regolamento (UE) n. 1299/2014 stabilisce il requisito relativo alla resistenza del binario ai carichi applicati. In particolare il punto 4.2.6.2.1 dispone che i binari debbano essere progettati per sopportare forze longitudinali equivalenti a quelle derivanti da una frenatura di 2,5 m/s 2 per i parametri di prestazioni scelti in conformità al punto 4.2.1 dell’allegato dello stesso regolamento. (3) La domanda riguarda una speciale sovrastruttura ferroviaria di altezza di costruzione ridotta, installata nel 2020 su una sezione dei binari 2, 3 e 5 sovrastante il sottopassaggio della stazione di Slagelse (TIB 1 km 92,95). Tale speciale sovrastruttura ferroviaria («DTZ») è approvata in Danimarca. A causa delle specificità della DTZ non è possibile dimostrare la conformità al requisito di cui all’allegato, punto 4.2.6.2.1, del regolamento (UE) n. 1299/2014. (4) Secondo i documenti presentati dalla Danimarca, il rispetto dell’allegato, punto 4.2.6, del regolamento (UE) n. 1299/2014 comporterebbe un costo aggiuntivo compreso tra 18 e 21 milioni di EUR, in quanto la posa di una nuova sovrastruttura ferroviaria che soddisfi i requisiti di cui al punto 4.2.6 richiederebbe anche l’innalzamento delle banchine o la costruzione di un nuovo sottopassaggio per contenere l’altezza strutturale di tale sovrastruttura. (5) Come misura alternativa, la Danimarca propone di continuare a utilizzare la DTZ fino al 10 ottobre 2036, conformemente alle specifiche tecniche nazionali in materia di parametri dei binari Banenorm BN1-6-6, Banenorm BN1-66-2, Banenorm BN1-38-6 e Sporregler 1987 e alla specifica tecnica 7795, versione 01.02. (6) In base alla giustificazione della domanda fornita dalla Danimarca e alle disposizioni alternative proposte, le condizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), e all’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/797 possono ritenersi soddisfatte per quanto riguarda la sezione specifica dei binari 2, 3 e 5 della stazione di Slagelse nell’ambito di un progetto per l’aumento della velocità. La domanda dovrebbe quindi essere accolta. (7) La sicurezza, come stabilito dalla direttiva (UE) 2016/797, è un requisito essenziale che deve essere soddisfatto dal sistema ferroviario dell’Unione, dai sottosistemi e dai componenti di interoperabilità, comprese le interfacce. Alla Commissione dovrebbero pertanto essere fornite le eventuali informazioni che indichino che la non applicazione dell’allegato, punto 4.2.6, del regolamento (UE) n. 1299/2014 potrebbe compromettere la sicurezza del sistema ferroviario. (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 51, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La domanda della Danimarca di non applicazione dell’allegato, punto 4.2.6, del regolamento (UE) n. 1299/2014 della Commissione alla sezione specifica del progetto di rinnovo dei binari 2, 3 e 5 della stazione di Slagelse nell’ambito di un progetto per l’aumento della velocità è accettata a condizione che sia applicata la misura alternativa proposta dalla Danimarca. La Danimarca informa la Commissione senza indebito ritardo qualora in possesso di informazioni secondo cui la non applicazione potrebbe ragionevolmente compromettere la sicurezza del sistema ferroviario. Articolo 2 Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione. Essa si applica fino al 10 ottobre 2036. Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 2025 Per la Commissione Apostolos TZITZIKOSTAS Membro della Commissione ( 1 ) GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/797/oj . ( 2 ) Regolamento (UE) n. 1299/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «infrastruttura» del sistema ferroviario dell’Unione europea ( GU L 356 del 12.12.2014, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1299/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/1847/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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