Decisione (UE) 2018/1875 del Consiglio, del 26 novembre 2018, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito del comitato di esperti tecnici dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF) per quanto riguarda alcune modifiche delle prescrizioni tecniche uniformi — Disposizioni generali — Sottosistemi (UTP GEN-B) e delle prescrizioi tecniche uniformi — Applicazioni telematiche per i servizi di trasporto merci (UTP TAF)
Decisione (UE) 2018/1875 del Consiglio, del 26 novembre 2018, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito del comitato di esperti tecnici dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF) per quanto riguarda alcune modifiche delle prescrizioni tecniche uniformi — Disposizioni generali — Sottosistemi (UTP GEN-B) e delle prescrizioi tecniche uniformi — Applicazioni telematiche per i servizi di trasporto merci (UTP TAF)
EN: Council Decision (EU) 2018/1875 of 26 November 2018 establishing the position to be adopted on behalf of the European Union within the Committee of Technical Experts of the Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail (OTIF) as regards certain amendments to the Uniform Technical Prescriptions — General Provisions — Subsystems (UTP GEN-B) and the Uniform Technical Prescriptions — Telematics applications for freight services (UTP TAF)
Testo normativo
30.11.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 306/50
DECISIONE (UE) 2018/1875 DEL CONSIGLIO
del 26 novembre 2018
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito del comitato di esperti tecnici dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF) per quanto riguarda alcune modifiche delle prescrizioni tecniche uniformi — Disposizioni generali — Sottosistemi (UTP GEN-B) e delle prescrizioi tecniche uniformi — Applicazioni telematiche per i servizi di trasporto merci (UTP TAF)
Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Con decisione 2013/103/UE del Consiglio l'Unione ha aderito alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia, del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 («convenzione COTIF»)
(
1
)
.
(2)
Tutti gli Stati membri, ad eccezione di Cipro e Malta, sono parti contraenti e applicano la convenzione COTIF.
(3)
Ai sensi dell'articolo 8 della convenzione COTIF è stato istituito il comitato di esperti tecnici (CTE) dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia. Conformemente all'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della convenzione COTIF e agli articoli 6 e 8
bis
dell'appendice F (APTU), il CTE è competente per le decisioni relative all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi (UTP) o di disposizioni che modificano le UTP sulla base dell'appendice F (APTU) e dell'appendice G (ATMF) della convenzione COTIF.
(4)
A seguito della sua undicesima sessione, tenutasi il 12 e 13 giugno 2018, il CTE ha deciso di adottare, mediante procedura scritta, le modifiche dei punti 2.1, 2.2 e 2.3 delle UTP GEN-B al fine di includere i passaggi a livello e altre opere di ingegneria, quali i ponti, nella definizione dei sottosistemi infrastruttura, conformemente all'allegato della presente decisione.
(5)
L'obiettivo di tali modifiche è quello di allineare la definizione dei sottosistemi nella UTP GEN-B alla definizione dei sottosistemi dell'Unione di cui all'allegato II della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
2
)
, introducendo i passaggi a livello e altre opere di ingegneria, quali i ponti, nella definizione dei sottosistemi infrastruttura.
(6)
Le modifiche proposte sono in linea con il diritto e con gli obiettivi strategici dell'Unione in quanto contribuiscono all'allineamento della normativa OTIF alla pertinente normativa dell'Unione e dovrebbero pertanto essere sostenute dall'Unione.
(7)
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di CTE, poiché le modifiche dei punti 2.1, 2.2 e 2.3 dell'UTP GEN-B in base all'appendice F (APTU) della convenzione COTIF saranno vincolanti per l'Unione, inoltre è opportuno sostenere tutti gli allineamenti delle applicazioni telematiche per i servizi di trasporto merci (UTP TAF) con le specifiche tecniche di interoperabilità nell'Unione (TAF TSI),
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito del comitato di esperti tecnici della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia, del 9 maggio 1980, riguardante la modifica dei punti 2.1, 2.2 e 2.3 delle prescrizioni tecniche uniformi — Disposizioni generali — Sottosistemi (UTP GEN-B) e delle prescrizioni tecniche uniformi — Applicazioni telematiche per i servizi di trasporto merci (UTP TAF) è stabilita nel testo accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Le decisioni del CTE, una volta adottate, sono pubblicate nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
con l'indicazione della data dell'entrata in vigore.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2018.
Per il Consiglio
La presidente
J. BOGNER-STRAUSS
(
1
)
Decisione 2013/103/UE del Consiglio, del 16 giugno 2011, concernente la firma e la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e l'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia di adesione dell'Unione europea alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 (
GU L 51 del 23.2.2013, pag. 1
).
(
2
)
Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (
GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44
).
ALLEGATO
Modifiche proposte per l'adozione mediante procedura scritta da parte del comitato di esperti tecnici dell'OTIF
1.
Votare a favore delle modifiche proposte dal CTE dei punti 2.1, 2.2 e 2.3 delle prescrizioni tecniche uniformi UTP GEN B, che figurano nel documento di lavoro TECH-18010-CTE11-5 del CTE e sono elencate qui seguito:
«2.1 Infrastruttura
La COTIF comprende […] le infrastrutture che riguardano le interfacce con i veicoli. […]
2.2 Energia
La COTIF comprende il sottosistema energia solo se riguarda le interfacce con i veicoli. Pertanto il sottosistema energia comprende solo le linee aeree (catenarie) e la qualità dell'energia elettrica fornita.
2.3 Controllo-comando e segnalamento a terra
La COTIF comprende il
controllo-comando e segnalamento a terra
[…] che riguarda le interfacce con i veicoli.»
2.
Votare a favore delle modifiche proposte dal CTE dell'UTP TAF che prevedono l'aggiornamento dell'elenco dei documenti tecnici dell'UTP TAF in base al corrispondente nuovo elenco rivisto delle STI TAF (appendice I).
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